Sentenza 19 luglio 2012
Massime • 1
La consulenza disposta dal P.M. su un campione di sostanza stupefacente (nella specie piante di canapa indiana) preordinata ad accertarne l'efficacia drogante non costituisce accertamento tecnico irripetibile, in quanto detto campione conserva nel tempo le intrinseche caratteristiche e può, pertanto, ove necessario, essere sottoposto a nuovo esame; ne deriva che detta attività rientra nell'ambito degli accertamenti disposti ex art. 359 cod. proc. pen. che non richiedono gli avvisi al difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2012, n. 34176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34176 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2012 |
Testo completo
34 176 / 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Udienza Pubblica del 19.07.2012 Sentenza n. 1204/2011 R. G. n. 11280/2012 Composta dai Sigg.ri dott. PIETRO ANTONIO SIRENA Presidente dott. CLAUDIO D'ISA Consigliere rel. dott. FAUSTO IZZO Consigliere dott. UMBERTO MASSAFRA Consigliere dott. SALVATORE DOVERE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: TI LE n. il 14.06.1979 avverso la sentenza n. 10824/11 della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 18.10.2011. Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso Udita in PUBBLICA UDIENZA del 19 luglio 2012 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Francesco Maria Iacoviello che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 1 r RITENUTO IN FATTO TI LE ricorre in Cassazione avverso la sentenza, in data 19.10.2011, della Corte d'Appello di Reggio Calabria di conferma della sentenza di condanna emessa dal GUP del Tribunale di Palmi 1'8.08.2007 nei suoi confronti in ordine al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 in concorso con IT TI (giudicato separatamente). La vicenda processuale prende luogo da una operazione dei CC della Stazione di Scido che, nel tardo pomeriggio del 23.7.2007, verso le 18,00 operando un rastrellamento in contrada Piani di Junco, individuavano una piantagione di canapa indiana, estesa circa 76 mq e completamente recintata. La coltivazione, alla successiva ispezione operata dai Carabinieri, risultò composta da 156 piante di altezza variabile. I militi dell'Arma, nel frattempo, udivano delle voci e si nascondevano, alcuni in vicinanza della coltivazione, altri più avanti in prossimità di un immobile. Scorgevano, così, due persone, l'odierno imputato ed il fratello TI, che arrivavano a bordo di un'auto e si soffermavano in un caseggiato rurale posto ad un centinaio di metri dalla piantagione. Il fabbricato risulterà poi essere nella loro disponibilità. Ad un tratto i due si allontanavano dalla masseria e procedevano distanziati. Appena il AE, che recava in mano una cazzuola, si accingeva ad aprire la recinzione della piantagione i militari intimavano l'alt; l'odierno imputato si dava, però, alla fuga dileguandosi nella circostante vegetazione. Il germano TI, invece, si bloccava e veniva tratto in arresto. Attraverso le analisi chimiche si è accertata la natura stupefacente del reperto prelevato per la campionatura. La Corte d'Appello ha fatto proprio l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado relativa all'affermazione di responsabilità dell'imputato ritenendo infondate le censure mosse con il gravame di merito. In sostanza gli elementi di prova su cui si basa il convincimento di colpevolezza dei giudici del merito sono costituiti dal fatto che: a) l'imputato sia stato sorpreso proprio nell'atto di aprire la recinzione ed immettersi nella piantagione;
tale comportamento tradisce la piena consapevolezza dell'esistenza della piantagione e della disponibilità della stessa da parte dell'imputato; b) nell'accedere in quel luogo il TI recava con sé una cazzuola, che se principalmente è usata nel settore edile, tuttavia trova notoria utilizzazione anche nel giardinaggio. Rilevano i giudici che risultano Я palesemente menzognere le giustificazioni addotte dall'imputato all'udienza di convalida laddove ha sostenuto che la cazzuola gli serviva per dei lavori in muratura di una casetta e di un muro, tesi smentita dall'appostamento 14 effettuato dal m.llo OR che non ha rilevato siffatta occupazione edilizia. Con l'odierno ricorso e con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Si premette che l'impugnata sentenza si è limitata a recepire de plano e senza alcun supporto motivazionale "autonomo" quanto ritenuto dal GUP. Relativamente agli elementi indiziari presi in considerazione dai giudici del merito si argomenta che la sentenza impugnata omette di analizzare un dato storico qual è la spiegazione fornita a discolpa dal ricorrente nell'immediatezza dei fatti. Il TI aveva affermato nel corso dell'interrogatorio di garanzia che la sua fuga era da qualificarsi come un atto istintivo per nulla collegata alla consapevolezza dell'esistenza della piantagione. Per altro, circa il possesso della cazzuola, i carabinieri accertavano qualche giorno dopo che effettivamente egli stava realizzando un manufatto abusivo relativamente al quale si è svolto un processo conclusosi ai sensi dell'art. 444 c.p.p., di tanto la Corte non ne fa menzione. La causale alternativa non è stata nemmeno incidentalmente vagliata dalla Corte territoriale. Anche in ordine alla circostanza che egli stava per introdursi nella piantagione vi sono discordanza tra le stesse dichiarazioni dei verbalizzanti che avevano effettuato l'operazione di P.G. . In particolare si fa riferimento che nel verbale di sequestro e nell'informativa emerge che la piantagione sarebbe stata scoperta dai militi prima di avvistare i fratelli TI, mentre in sede i deposizione innanzi al GIP nel corso dell'udienza di convalida la scoperta sarebbe avvenuta successivamente. In ordine alle eccezioni procedurali avanzate sia innanzi al GIP che in sede di appello, si evidenzia: a) era stato eccepita la nullità del richiesto giudizio immediato per l'insussistenza dei relativi requisiti mancando l'evidenza della prova e per l'omesso avviso all'indagato ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p.; b) era stata eccepita la violazione della disposizione di cui all'art. 360 c.p.p. in quanto l'analisi dei campioni di piante di canapa indiana, trattandosi di accertamento irripetibile, avrebbe dovuto essere proceduta da avviso al 3 Я difensore e pertanto si sarebbe svolto in violazione del diritto di difesa e quindi i relativi risultati sarebbero inutilizzabili. Quanto al punto a) si deduce che l'evidenza di cui al giudizio immediato può afferire, nel caso di specie, al solo fatto del rinvenimento della piantagione ma non alla prova della commissione dell'illecito da parte del ricorrente, come già esposto sussistono solo elementi indiziari interpretabili in senso contrario a quello dell'accusa. Si censura la motivazione sul punto della sentenza secondo cui tale eccezione era assorbita dalla scelta del rito abbreviato. Secondo la Corte le eccezioni procedurali sollevate innanzi al GIP si sarebbero dovute sollevare innanzi al Giudice del dibattimento qualora si fosse acceduto al giudizio immediato. Tale interpretazione si traduce in un'indebita compressione del diritto di difesa. Secondo tale impostazione eventuali nullità assolute o meno, ovvero irregolarità, ovvero ancora questioni anche di merito non potrebbero mai essere sollevate dalla parte che abbia scelto il rito abbreviato in corso di giudizio immediato. Quanto al punto b) si ribadisce la nullità della sentenza ex art. 178 lett c) c.p.p in ordine alla mancata comunicazione circa l'effettuazione della relazione di consulenza sulla sostanza sequestrata. La Corte territoriale ha sostenuto che detto accertamento non fosse da considerare come atto irripetibile ex art. 360 c.p.p. bensì come operazione rientrante nell'ambito dell'art. 369 c.p.p. dunque senza alcun obbligo di avviso alla parte ed al suo difensore. Per la Corte il campione utilizzato poteva essere riutilizzato per eventuali futuri accertamenti. Sennonché proprio dalla relazione tecnica emerge che il campione utilizzato per le analisi venne distrutto e, dunque, l'accertamento è divenuto irripetibile. Con un secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso non può trovare accoglimento per l'infondatezza dei motivi su cui si basa. Per una ragione di ordine sistematico vanno affrontate per prima le censure in rito. Si condivide pienamente la motivazione sul punto della sentenza impugnata, per altro estesa ed approfondita, in quanto aderente al dato normativo ed alla giurisprudenza di questa Corte. 4 M Quanto alla scelta del rito immediato essa è basata sulla valutazione dell'evidenza della prova rimessa al P.M. ed, a tale riguardo, è costante l'indirizzo di questa Corte (V. da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 179 del 15/11/2007, Rv. 238603) secondo cui l'ammissione del giudizio immediato è sempre insindacabile da parte del Giudice, essendo abnorme - in quanto determinante un'indebita regressione del procedimento il provvedimento con il quale esso Giudice, sul - presupposto che il giudizio immediato sia stato disposto al di fuori della previsione normativa concernente l'evidenza della prova, rimetta gli atti al Pubblico Ministero per l'ordinario esercizio dell'azione penale (cfr. Cass. Sez. 1, 14/4/2004 n. 23927, Di Iorio;
Sez. 5, 21/1/1998 n. 1245, Cusani). Nel caso di specie, poi, è assolutamente errato affermare che l'evidenza della prova poggiasse sul solo sul rinvenimento della piantagione di canapa indiana, emergendo dalla lettura del decreto che disponeva il giudizio immediato - che esso si fondava sul risultato delle immediate indagini di P.G.. Inoltre si osserva che l'erronea instaurazione del giudizio immediato può avere come conseguenza negativa sulla posizione dell'imputato l'omesso espletamento dell'interrogatorio a seguito dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., ma ciò determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito abbreviato opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 1^, n. 19948 del 5/5/2010, Merafina;
Sez. 6^, n. 44844, del 1(10/2007, Arosio). Parimenti infondata è la censura rivolta alla inutilizzabilità della relazione tecnica effettuata sulla sostanza sequestrata per violazione del diritto di difesa ex art. 360 c.p.p.. Puntualmente la Corte del merito ha fatto riferimento alla giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità (v. per tutte Sez. 4, Sentenza n. 28195 del 29/04/2009 Ud.,Rv. 244688). Ed invero, ritiene innanzitutto il Collegio che in relazione alle piante di canapa indiana in questione non possa parlarsi di accertamento tecnico irripetibile. Tali piante sono state compiutamente individuate nella loro consistenza quantitativa attraverso i rilievi eseguiti dalla polizia giudiziaria di cui si è detto sopra, e ne è stata altresì accertata l'efficacia drogante attraverso la menzionata consulenza tecnica effettuata sul campione. Campione che, se pure ovviamente soggetto alla normale evoluzione delle piante vegetative, conserva tuttavia nel tempo le intrinseche caratteristiche (tant'è che per poter estrarre lo stupefacente occorre attendere l'essicatura della pianta) e può pertanto essere sottoposto, ove necessario, a nuovo esame. Correttamente dunque si è proceduto ex art. 359 cpp, disposizione che non richiede l'avviso alla difesa, i cui diritti non risultano G -in alcun modo violati atteso che come peraltro già dal Gup osservato nella sentenza di primo grado, con cui rigettava la questione di inutilizzabilità della consulenza tecnica già da allora sollevata, il campione selezionato era a disposizione delle parti per ogni ulteriore accertamento, attraverso il quale - e con la nomina di propri consulenti - gli indagati avrebbero potuto esercitare il loro diritto a partecipare alla formazione della prova. Quanto al primo motivo si rammenta che il compito del giudice di legittimità è quello di verificare se i giudici di merito abbiano logicamente giustificato la loro valutazione sulla sufficienza degli elementi di natura indiziaria acquisiti al processo al fine di pervenire all'affermazione che il ricorrente doveva ritenersi coinvolto nella coltivazione della piantagione di canapa indiana, sottoposta a sequestro e se abbiano correttamente applicato i criteri di valutazione della prova indiziaria previsti dall'art. 192 c.p.p.. Il vizio dedotto dal ricorrente non è riconducibile al cd. "travisamento della prova" perché, con il proposto ricorso, si pone il problema dell'individuazione dei criteri che il giudice deve utilizzare per valutare l'idoneità indiziaria dei fatti accertati e l'efficacia probatoria di questi indizi nonché la loro capacità individualizzante. Non viene quindi in considerazione il tema della ricomposizione del quadro probatorio ormai "fotografato" con la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito che sarebbe inammissibile in questa sede. Compito del giudice di legittimità non è infatti quello di ricostruire e valutare i fatti diversamente da quanto compiuto dal giudice di merito ma di sindacare la correttezza del ragionamento di questi sulla valutazione relativa alla efficacia indiziaria dei fatti accertati. Il sindacato di legittimità sul procedimento logico che consente di pervenire al giudizio di attribuzione del fatto con l'utilizzazione di criteri di inferenza, o massime di esperienza, è diretto a verificare se il giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste ragioni siano plausibili. E, per giungere a queste conclusioni, è necessario verificare se siano stati rispettati i principi di completezza (se il giudice abbia preso in considerazione tutte le informazioni rilevanti), di correttezza e logicità (se le conclusioni siano coerenti con questo materiale e fondate su corretti criteri di inferenza e su deduzioni logicamente ineccepibili). Ebbene, relativamente alla prima censura del ricorso, la motivazione dell'impugnata sentenza è esaustiva e condivisibile e non si rileva alcuna contraddittorietà circa l'analisi delle dichiarazioni testimoniali, anche alla luce della deduzione difensiva come esposta (V. parte narrativa). Я La Corte, diversamente da come opina il ricorrente, non si è limitata a verificare la coerenza logica delle testimonianze rese dai verbalizzanti in base alle quali è rimasto acquisito che il TI è stato sorpreso dai verbalizzanti, con una cazzuola in mano, proprio nell'atto di aprire la recinzione ed immettersi nella piantagione illegale, ma ha anche, come del resto aveva già fatto il giudice di primo grado, considerato le giustificazioni addotte dall'imputato ritenute non decisive. Ebbene, la motivazione sul punto dell'impugnata sentenza risponde pienamente a quei criteri di valutazione della prova cui si è fatto all'inizio riferimento. Questa Corte ha insegnato che nella valutazione della prova e nell'argomentare in punto di logica, si può fare anche ricorso alle "massime d'esperienza". E' pur vero che tale ultima operazione non garantisce affatto un risultato sicuro, certo, indiscutibile, ma, in assenza di dati obiettivi cui ancorare la dichiarazione, è l'unico metodo cui poter far ricorso. Con la massima d'esperienza si opera una generalizzazione di un determinato comportamento attraverso l'individuazione di caratteri "comuni" presupposti come presenti in fatti già accaduti, cui si fa riferimento come punto di partenza, con l'esclusione di quei casi che potrebbero smentire tale generalizzazione. La conseguenza è che, mancando un accordo, di natura oggettiva, sulla scelta dei dati iniziali, non è possibile evitare il rischio che quella massima d'esperienza sia confutata da almeno un'altra massima d'esperienza. Sebbene non è consentito attribuire alle massime d'esperienza la funzione di ancorare la valutazione della prova a premesse certe, esse possono, comunque, fungere solo da premessa maggiore di un procedimento gnoseologico di cui l'elemento esaminato costituisce la premessa minore, ma la cui conclusione si caratterizza per la sua ipoteticità congetturale carente di univocità. Le massime d'esperienza, consentendo il ricorso ad una pluralità di prospettive ritenute significative per l'indagine, forniscono al giudice una serie di ipotesi, logiche nel loro atteggiarsi, utilizzabili, però, solo quali premesse per la soluzione dei diversi problemi che si trova a dover affrontare. La massima cui hanno fatto ricorso, prima il GUP e poi la Corte d'Appello, secondo cui la cazzuola, oltre che strumento tipico dell'attività edilizia, può essere anche usata in giardinaggio, e considerato il contesto in cui era detenuta dal ricorrente rende non credibile la deduzione difensiva o, meglio, rende non ragionevole il dubbio circa la colpevolezza dell'imputato. 7 In proposito, relativamente alla regola dell'oltre il ragionevole dubbio si osserva che essa ha messo definitivamente in crisi quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di più ipotesi ricostruttive del fatto, era consentito al giudice di merito di adottarne una che conduceva alla condanna sol perché la riteneva più probabile rispetto alle altre. Ciò non è più consentito perché, per pervenire alla condanna, il giudice non solo deve ritenere non probabile l'eventuale diversa ricostruzione del fatto che conduce all'assoluzione dell'imputato ma deve altresì ritenere che il dubbio su questa ipotesi alternativa non sia ragionevole - deve cioè trattarsi di ipotesi non plausibile o comunque priva di qualsiasi conferma- (V. Sez. 4, Sentenza n. 48320 del 12/11/2009 Ud. RV245879). Nel caso di specie, come già evidenziato, il dubbio non è ragionevole per la non decisività della versione difensiva, in quanto, ammesso pure che la cazzuola in possesso del TI servisse alla costruzione di un manufatto abusivo posto рій о meno nelle vicinanze della piantagione di canapa indiana, il dato oggettivo, cui si aggancia la massima d'esperienza utilizzata dai giudici di merito, è che l'imputato deteneva l'attrezzo proprio nel momento in cui stava entrando in quella piantagione verosimilmente al fine di utilizzarla per la coltivazione delle piante ivi messe a dimora. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 19 luglio 2012. Il Consigliere estensore Il Presidente сClaudio(Claudio D'Isa Pietro Antonio Sirena Tretro hen CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 SET. 2012 RDIZIARICOIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO REMA Giulia Mara TIBERIO A S Z O I E N ( 50 0 0 0