CASS
Sentenza 30 ottobre 2023
Sentenza 30 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/10/2023, n. 43722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43722 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE IC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 43722 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 19/09/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 13.4.2023, la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da EL IL avverso la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Messina, che lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 186-bis cod. strada. Secondo la Corte di merito, l'atto di impugnazione non era corredato della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato (ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio), come prescritto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del IL, lamentando che in realtà l'imputato aveva dichiarato domicilio per le notificazioni nella procura allegata all'atto di impugnazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha legittimamente ravvisato l'inammissibilità dell'appello proposto dal IL, in ragione del mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., stante la mancanza, nel relativo atto di impugnazione, di una "dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio". Ed invero, l'ordinanza impugnata ha solo riscontrato il deposito della procura speciale per impugnare, atto evidentemente diverso da quello richiesto dalla norma dianzi indicata. Né può affermarsi, come fa il ricorrente, che l'indicazione della residenza contenuta nella procura speciale sia atto equivalente alla dichiarazione di domicilio finalizzata alla notificazione, atteso che la dichiarazione o elezione di domicilio ex art. 162 cod. proc. pen. è un atto personale a forma vincolata, espressione della (chiara) volontà dell'imputato di ricevere ogni notificazione o comunicazione presso quel domicilio. Tale esplicita manifestazione di volontà non è in alcun modo ravvisabile nell'allegato atto di nomina del difensore di fiducia, in cui la residenza è indicata senza alcuna ulteriore specificazione. 7 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 settembre 2023
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 43722 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 19/09/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 13.4.2023, la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da EL IL avverso la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Messina, che lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 186-bis cod. strada. Secondo la Corte di merito, l'atto di impugnazione non era corredato della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato (ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio), come prescritto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del IL, lamentando che in realtà l'imputato aveva dichiarato domicilio per le notificazioni nella procura allegata all'atto di impugnazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha legittimamente ravvisato l'inammissibilità dell'appello proposto dal IL, in ragione del mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., stante la mancanza, nel relativo atto di impugnazione, di una "dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio". Ed invero, l'ordinanza impugnata ha solo riscontrato il deposito della procura speciale per impugnare, atto evidentemente diverso da quello richiesto dalla norma dianzi indicata. Né può affermarsi, come fa il ricorrente, che l'indicazione della residenza contenuta nella procura speciale sia atto equivalente alla dichiarazione di domicilio finalizzata alla notificazione, atteso che la dichiarazione o elezione di domicilio ex art. 162 cod. proc. pen. è un atto personale a forma vincolata, espressione della (chiara) volontà dell'imputato di ricevere ogni notificazione o comunicazione presso quel domicilio. Tale esplicita manifestazione di volontà non è in alcun modo ravvisabile nell'allegato atto di nomina del difensore di fiducia, in cui la residenza è indicata senza alcuna ulteriore specificazione. 7 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 settembre 2023