Sentenza 8 novembre 2017
Massime • 1
La consulenza disposta dal pubblico ministero su campioni di sostanze stupefacenti (nella specie: eroina, cocaina e hashish) non costituisce accertamento tecnico irripetibile, atteso che tali sostanze conservano nel tempo le intrinseche caratteristiche e possono, pertanto, ove necessario, essere sottoposte a nuovo esame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2017, n. 53547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53547 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2017 |
Testo completo
53547-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 08/11/2017 VINCENZO ROMIS -Presidente Sent. n. sez. 1921/2017 GABRIELLA CAPPELLO REGISTRO GENERALE ANTONIO LEONARDO TANGA N.4986/2017 Rel. Consigliere - MARIAROSARIA BRUNO FRANCESCA COSTANTINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN RO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 02/02/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso per Il Proc. Gen. Romano Giulio, conclude per il rigetto del ricorso. Udito il difensore I defeurore non è com,мои сотросю RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2/2/2015 la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia di condanna emessa dal G.U.P. del Tribunale di Pesaro a carico di PI RO, per i reati di cui agli artt. 73, d.P.R. 309/90; 115, ultimo comma e 612 comma 2, cod. penale. All'imputato era irrogata la pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per la violazione della legge in materia di stupefacenti e, quanto alla condotta di istigazione, era applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo non inferiore ad anni uno. Il PI era ritenuto responsabile di avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina ed hashish, ripartita in vari involucri, da cui potevano ricavarsi 406,4 dosi di cocaina e 559,7 dosi di hashish. Era altresì ritenuto responsabile di avere istigato il fratello a recarsi presso alcune persone ed a minacciarle, onde ottenere da costoro somme di danaro. Tale ultimo fatto era emerso nel corso di una intercettazione attivata presso il carcere in cui il ricorrente si trovava ristretto.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 99, comma 4, cod. penale. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, investita della questione riguardante il difetto di motivazione cui era incorso il primo giudice in ordine all'applicazione della recidiva qualificata, aveva fornito una motivazione inadeguata. In particolare, per giustificare il grave aumento di pena previsto per la recidiva di cui al comma 4, dell'art. 99, cod. pen., non aveva tenuto conto degli orientamenti stabiliti in sede di legittimità, in base ai quali occorre verificare se il nuovo episodio sia concretamente significativo, in rapporto alla natura ed all'epoca dei precedenti penali dallo stesso annoverati. Secondo motivo: inosservanza della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per omessa applicazione dell'attenuante della collaborazione prevista dall'art. 73, comma settimo, d.P.R. 309/90, nonché, per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. penale. Si duole, la difesa, della mancata applicazione dell'attenuante invocata, sebbene l'imputato, nel corso delle indagini, avesse indicato il nominativo di colui che gli aveva fornito la sostanza stupefacente. All'uopo rappresenta che la Corte territoriale, sul punto, avrebbe offerto una motivazione insufficiente. Terzo motivo: inosservanza della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per insussistenza della fattispecie di reato di cui all'art. 2 115, ultimo comma, cod. pen. e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. penale. La difesa ritiene che non sia configurabile l'ipotesi contestata di "quasi reato" e che non andava applicata, di conseguenza, la misura di sicurezza della libertà vigilata. Le parole registrate nel corso dei colloqui non avevano il significato di un incitamento a commettere un reato, ma rappresentavano un semplice sfogo. Quarto motivo: inosservanza della legge processuale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) per avere, il P.M. procedente, effettuato le analisi sulla sostanza stupefacente tramite consulenza tecnica, ai sensi dell'art. 359, cod. proc. pen., omettendo di darne avviso all'imputato ed al suo difensore, ai sensi dell'art. 360, cod. proc. pen., così da non consentire alla difesa di potere promuovere incidente probatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza dei motivi dedotti.
2. Quanto alla prima censura, la Corte territoriale ha correttamente applicato la norma di cui all'art. 99, comma 4, cod. proc. pen., nella ricorrenza dei presupposti di legge e non è incorsa nell'errore motivazionale di cui si duole la difesa: invero, al fine di apprezzare la maggiore capacità a delinquere dell'imputato, rivelatasi attraverso le condotte oggetto del presente giudizio, ha affermato di avere tenuto conto della reiterazione di condotte illecite, quale "effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità", giungendo alla conclusione, sulla base dei criteri di verifica elencati in motivazione, che l'ulteriore reato commesso dal PI fosse allarmante espressione della sua spiccata pericolosità. E' evidente che il richiamo alla "reiterazione dell'illecito", contenuto in sentenza, si riferisca ai precedenti penali annoverati dal ricorrente. Ebbene, tale motivazione, si appalesa in linea con l'orientamento consolidato della Corte regolatrice, in base al quale, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa, è conseguenza dell'esercizio di un potere discrezionale del giudice, che implica l'adozione di una congrua motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (così, ex multis: Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183). La sentenza di questa Corte citata dalla difesa nell'atto di ricorso (Sez. 4, n. 11141 del 4/2/2015) si pone nel solco di tali precedenti pronunce: ed invero, nella parte motiva, risulta evidenziato che, ai fini del riconoscimento della recidiva, "l'obbligo di motivare può ritenersi adempiuto quando, anche 3 implicitamente (Sez 2 n. 40218 del 19/06/2012 - dep. 12/10/2012, Fatale e altri, Rv. 254341), si sia dato conto della ritenuta valenza della ricaduta nel delitto a dare dimostrazione della più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo". Un'attenta lettura della motivazione della Corte territoriale, rivela che questo obbligo è stato adempiuto, nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, avendo il giudice di seconda istanza rilevato, sulla base di tutti i parametri valutativi elencati, alla luce dei precedenti che gravano sul PI, che l'ulteriore reato sub iudice fosse sintomatico di maggiore pericolosità.
3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, esigendo la norma invocata dalla difesa, che la collaborazione dell'imputato si manifesti in un aiuto concreto e fattivo, che conduca a risultati tangibili, in termini di sequestri e sottrazione di risorse economiche alla criminalità dedita alla commissione di reati in materia di stupefacenti. Si è invero affermato che, ai fini dell'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309/1990, non è sufficiente il mero dato della offerta di informazioni, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire (così Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015 Rv. 264672). Pertanto, il giudice, ha offerto una corretta interpretazione della norma in questione, attenendosi al principi stabiliti in sede di legittimità. La Corte territoriale, ha infatti evidenziato che il PI si è limitato ad indicare in modo generico il nominativo del suo presunto fornitore. Tale circostanza era, come è stato osservato, assolutamente inidonea a consentire l'applicazione dell'attenuante. Né può prospettarsi la possibilità che il giudice, sulla base di informazioni così carenti e, peraltro, riguardanti una persona deceduta, avesse il dovere di attivare i propri poteri istruttori per raccogliere informazioni dagli organi di polizia. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché invita la Corte a procedere ad una rivalutazione del merito della vicenda e del valore interpretativo da attribuirsi alle frasi pronunciate dal PI nel corso del colloquio registrato. Il giudice, anche in questo caso, ha fornito una motivazione coerente ed immune da vizi logici, riportando alcuni significativi passaggi del colloquio, dai quali emerge in modo chiaro che il PI aveva invitato il fratello a sollecitare il pagamento di somme di danaro, mediante violenza e minaccia. Il che, risulta assolutamente conforme al dato testuale del colloquio. In proposito, occorre rilevare come, in materia di intercettazioni, la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni è questione di fatto, che si sottrae 4 al sindacato di legittimità, ove la valutazione del giudice sia motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (così, ex multis, Sez. 6, n. 35680 del 10/06/2005 Rv. 232576). Ad ogni modo, il giudice d'appello, ha fatto buon governo dei principi stabiliti in materia dalla Corte regolatrice, mettendo in rilievo come la serietà degli intendimenti del PI RO, soggetto gravato da numerosi e significativi precedenti, fosse resa evidente dalla indicazione precisa delle modalità attraverso le quali si sarebbero dovute realizzare tali costrizioni, con piena manifestazione di adesione da parte del fratello dell'imputato. Ciò consente di affermare che sono stati correttamente individuati, nel caso in esame, i necessari presupposti che consentono di procedere all'applicazione della misura di sicurezza i quali, secondo l'insegnamento di questa Corte, devono individuarsi nella volontarietà del comportamento e nella pericolosità del soggetto, che il giudice deve accertare secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., considerando, soprattutto, il reato o i reati nella loro obiettività, specie quando, per gravità e specificità, assumano connotazioni di significativo rilievo (così, Sez. 1, n. 25830 del 05/02/2015, Rv. 263956). Infondata, è anche l'ultima doglianza prospettata dalla difesa. E' facoltà del P.M. procedere ad accertamenti ed operazioni tecniche, che possono avere ad oggetto anche le sostanze stupefacenti, nelle forme di cui all'art. 359, cod. proc. pen., senza essere tenuto a dare avviso all'imputato ed al difensore. Invero, solo nel caso di accertamenti irripetibili, ossia di accertamenti riguardanti persone, cose e luoghi suscettibili di modificazione, egli è tenuto a procedere ai sensi dell'art. 360 cod. proc. penale, rispettando le garanzie difensive ivi previste (si veda sul punto Sez. 4 n. 34425 del 10/06/2004 Rv. 229692; Sez. 6, n. 2999/93, RV. 193598). Con particolare riferimento alle sostanze stupefacenti di tipo eroina e cocaina, si è escluso, nelle decisioni appena citate, che le analisi debbano essere condotte necessariamente nelle forme di cui all'art. 360, cod. proc. penale, trattandosi di sostanze allo stato solido, non facilmente alterabili in tempi brevi, per le quali è sempre possibile, di regola, in dibattimento o nel corso delle Indagini, ripetere l'accertamento nelle forme della perizia. Analogamente, si è affermato che la consulenza disposta dal pubblico ministero su un campione di sostanza stupefacente del tipo hashish, selezionato nell'ambito degli accertamenti urgenti compiuti dalla polizia giudiziaria, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, atteso che tale campione conserva nel tempo le intrinseche caratteristiche e può, pertanto, ove necessario, essere sottoposto a nuovo esame (così Sez. 4, n. 28195 del 29/04/2009 Rv. 244688). Pertanto, nessuna conseguenza di inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti disposti dal P.M., può essere invocata nel caso in esame. 5 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il Roma, in data 8/11/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Vincenzo Romis Mariarosaria Bruno w o N Depositata in Cancelleria Oggi. 2017 27 NOV. 2017 Il Funzionario indiziario Patrizia Ciorra 6