Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/10/2016, n. 49619
CASS
Sentenza 12 ottobre 2016

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Massime1

In tema di stupefacenti, per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi dell'art. 75, comma primo bis, d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, da ritenersi "flessibili", soprattutto nel caso di superamento del valore soglia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante relativamente al trasporto e detenzione di un quantitativo di 30 chilogrammi di marijuana, corrispondente a circa 76.949 dosi medie giornaliere).

Commentari3

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    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 maggio 2020

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  • 3Marijuana, ingente quantità solo oltre 2 kg di principio attivo (Cass., SSUU, 14722/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 maggio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/10/2016, n. 49619
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49619
Data del deposito : 12 ottobre 2016

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