Sentenza 15 novembre 2017
Massime • 1
In tema di stupefacenti, per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile.
Commentari • 6
- 1. “Il nuovo che avanza”: confronto tra opposti orizzonti legislativi in tema di c.d. “piccolo spaccio” (art. 73 comma V d.p.r. n. 309 del 1990)Nicola Russo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Nicola Russo Il presente articolo riproduce le osservazioni presentate alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati nel corso dell'audizione conoscitiva del 2.12.2020 sulle proposte di legge n. 2160 (primo firmatario on. Molinari) e n. 2307 (primo firmatario on. Magi) d'iniziativa parlamentare aventi ad oggetto le “Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale e all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità” Sommario: 1. Breve premessa - 2. Osservazioni generali sulle proposte di legge - …
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Leggi di più… - 4. stupefacenti: Il problema dell’ingente quantitàAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 1 ottobre 2023
Profili de jure condito Il comma 2 Art. 80 TU 309/90 dispone che “se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'Art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lett. e) del comma 1 [ovverosia le sostanze illecite sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva, ndr]. La ratio dell'”ingente quantità” non è ponderalmente circostanziata, nel comma 2 Art. 80 TU 309/90. Per conseguenza, come sempre e come prevedibile, è …
Leggi di più… - 5. A seguito della riforma introdotta nel sistema della legislazione in tema di stupefacenti dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 maggio 2020
(Annullamento parziale senza rinvio) Il fatto La Corte di appello di Catanzaro confermava integralmente la sentenza di primo grado con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato era stato dichiarato colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4 e ciò per aver illecitamente coltivato in un terreno di sua proprietà ed in un altro contiguo in suo uso 1087 piante di canapa indiana nella fase di maturazione “dalle quali era possibile ricavare 71.165,4 dosi medie singole” con l'aggravante di cui al cit. D.P.R., art. 80, comma 2, per la quantità ingente della sostanza stupefacente coltivata nonché veniva riconosciuta la recidiva reiterata specifica di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2017, n. 55014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55014 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2017 |
Testo completo
55014-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 15/11/2017 PATRIZIA PICCIALLI -Presidente - Sent. n. sez. 1994/2017 EUGENIA SERRAO REGISTRO GENERALE MAURA NARDIN N. 19402/2017 ALESSANDRO RANALDI Rel. Consigliere - GIUSEPPE PAVICH - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AO ET nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 12/01/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso per сви Il Proc. Gen. DE MASELLIS MARIELLA conclude per l'inammissibilita' del ricorso Udito il difensore E' presente l'avvocato COSENTINO FABIO del foro di PALERMO in difesa di AO ET che insiste per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. In data 12 gennaio 2017, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna emessa il 9 giugno 2015 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di AN CO, imputato del reato p. e p. dagli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/1990 (ricezione e cessione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana), contestato come commesso tra il 17 e il 19 maggio 2014 in concorso con tale Girolamo LL.
1.1. Il CO é accusato di avere ricevuto 12 chilogrammi circa della suddetta sostanza stupefacente (con un grado di purezza compreso approssimativamente tra il 14 e il 26 per cento), previa organizzazione dell'operazione di rifornimento di detta sostanza in territorio albanese, d'intesa con il LL. Una volta approvvigionata, la droga doveva poi essere consegnata a Torino a tale Luigi CO. Il convincimento di colpevolezza del CO, secondo quanto si ricava dalla sentenza della Corte di merito, si fonda su una serie di intercettazioni di conversazioni intercorse fra il CO e il LL;
il monitoraggio di dette conversazioni consentiva agli operanti di seguire e di comprendere le varie fasi dell'operazione di approvvigionamento, fino all'intervento degli operanti immediatamente dopo il trasbordo dello stupefacente dall'auto del CO a quella del CO.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre il CO, tramite il suo difensore di fiducia. Il ricorso si affida a un singolo motivo, nel quale l'esponente lamenta violazione di legge in relazione all'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, d.P.R. 309/1990, e alla sua mancata esclusione. Deduce il ricorrente che il criterio su cui si fonda la sentenza a EZ IT ON (alla quale si rifà la motivazione della sentenza impugnata) é superato a seguito del modificato quadro normativo e al ripristino del distinto trattamento sanzionatorio tra droghe leggere e pesanti. Inoltre, la lagnanza (che recupera i principi affermati in alcune recenti pronunzie della 3 Sezione della Corte di Cassazione) trae spunto dall'intervenuto annullamento, ad opera del T.A.R. del Lazio, del decreto ministeriale 1 agosto 2014 (modificativo del precedente decreto ministeriale 11 aprile 2006) contenente le indicazioni circa le dosi medie giornaliere, sulla base delle quali la sentenza a EZ IT ON ha basato il criterio sotteso al valore-soglia e che devono perciò ritenersi non più valide anche ai fini della determinazione dell'ingente quantità, come recepita dalla Corte palermitana. Tanto più che la Procura della Repubblica di Torino, luogo ove l'acquirente CO venne trovato nella disponibilità del quantitativo di droga acquistato 2 presso il CO, non ha contestato al CO l'aggravante di cui al ridetto art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é infondato.
1.1. E' doverosa una breve premessa relativa allo stato dell'arte circa l'interpretazione giurisprudenziale dei principi in materia di ingente quantità di stupefacente (ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990) in conseguenza delle mutate previsioni sanzionatorie in subiecta materia e, più in generale, del modificato quadro normativo di riferimento ai fini della determinazione della destinazione illecita dello stupefacente. Il tema é stato affrontato recentemente da questa Sezione (cfr. in particolare Sez. 4, Sentenza n. 49619 del 12/10/2016, Palumbo). Si é osservato in allora che la più volte evocata giurisprudenza a EZ IT del 2012 (sentenza Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, ON) «interveniva nell'ambito di un quadro normativo affatto diverso dall'attuale, ossia in epoca antecedente alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge Fini-Giovanardi». In specie si é rilevato che «il decreto del Ministro della Salute in data 11 aprile 2006, richiamato dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990 nella versione antecedente la detta pronunzia d'incostituzionalità, aveva fornito indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale, delle sostanze elencate nella tabella I del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del detto Testo Unico». Le EZ IT della Corte, con la citata sentenza n. 36258 del 24/05/2012 (Rv. 253150), hanno stabilito il principio secondo il quale l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non é di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore soglia), determinato per ogni sostanza nella - tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. E' in seguito intervenuto il ben noto mutamento del quadro normativo di riferimento (conseguente in particolare alla citata sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimi gli artt.
4-bis e 4-vicies ter della L. n. 49 del 2006; e al D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni nella L. 16 maggio 2014, n. 79, entrata in vigore in data 21 maggio 2014); e ciò ha posto all'attenzione della giurisprudenza di legittimità il problema della permanenza o meno della validità del criterio stabilito dalle EZ IT ai fini dell'aggravante de qua.
1.2. Sul punto, si sono registrati due diversi indirizzi. Un primo orientamento (espresso ex multis dalle sentenze Sez. 3, n. 1609 del 27/05/2015, dep. 18/01/2016, Gavagna, Rv. 265810, e Sez. 3, n. 12532 del 29/01/2015, Castelletti e altro, Rv. 263001) é quello cui mostra di aderire il ricorrente, che vi si richiama in un passaggio dell'atto d'impugnazione. Secondo detto orientamento, l'impostazione accolta dalle EZ IT dovrebbe ritenersi superata, in quanto essa si rapporta al sistema tabellare che il D.L. n. 272 del 2005, art.
4-vicies ter, convertito con modificazioni nella L. n. 49 del 2006 (c.d. legge Fini Giovanardi), aveva introdotto nel testo unico degli stupefacenti, sostituendo alle originarie quattro tabelle che distinguevano le droghe leggere (tabelle 2 e 4) dalle droghe pesanti (tabelle 1 e 3) un'unica tabella relativa a tutte le sostanze stupefacenti e psicotrope droganti. A seguito della già citata sentenza 32/2014 della Corte Costituzionale, il legislatore ha modificato il sistema tabellare che ne era conseguito, introducendo con il D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni nella L. 16 maggio 2014, n. 79, quattro nuove tabelle in ordine a tali sostanze. Perciò la determinazione dei presupposti per l'applicazione della aggravante della ingente quantità non può prescindere da questa diversa impostazione normativa: invero, il nuovo quadro legislativo formatosi, che smentisce la ratio della normativa vigente all'epoca dello sviluppo giurisprudenziale di cui sopra, appare difficilmente compatibile con una interpretazione tendenzialmente soltanto aritmetica e dunque "automatica" dell'aggravante dell'ingente quantità. сви Viceversa, secondo un secondo e diverso indirizzo espresso in altre decisioni, cui in questa sede si aderisce, la Corte si é espressa in senso affermativo (vds. fra le altre Sez. 6, n. 543 del 17/11/2015, dep. 2016, Pajo, Rv. 265756; Sez. 6, n. 44596 del 08/10/2015, Maggiore, Rv. 265523; Sez. 6, n. 6331 del 04/02/2015, Berardi, Rv. 262345; e la già citata Sez. 4, n. 49619 del 12/10/2016, Palumbo e altro, Rv. 268624), sul rilievo che i criteri elaborati dalle EZ unite, con la ridetta decisione n. 36258/2012, per l'applicazione della aggravante della ingente quantità mantengono una loro validità, nella misura in cui possono essere utilizzati come meri criteri orientativi, individuati a seguito di una indagine condotta su un numero cospicuo di sentenze di merito.
1.3. Questo secondo indirizzo merita conferma, atteso che nella stessa sentenza ON a EZ IT il criterio individuato é, per così dire, "flessibile", soprattutto nel caso di superamento del valore-soglia, poiché in tali casi la 4 valutazione circa la configurabilità dell'ingente quantità nel caso concreto non é automatica, ma é rimessa al giudice del merito.
2. Venendo al caso di specie, la Corte palermitana, richiamando a sua volta l'indirizzo prevalente e qui condiviso, ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni del proprio convincimento circa la configurabilità della più volte menzionata aggravante ad effetto speciale. Nell'affermarne la sussistenza, la sentenza impugnata ha diffusamente argomentato le ragioni in base alle quali non solo si é determinato il superamento del valore-soglia in termini decisamente ampi (con un superamento più che doppio del valore minimo); ma si é anche avuta cura di precisare che il numero di dosi medie singole ricavabili (80.701) é idoneo a rifornire un'amplissima platea di tossicodipendenti, criterio questo adottato a sua volta in diverse pronunzie di legittimità. In tale quadro, correttamente la Corte territoriale evidenzia che alcun rilievo può rivestire sul suo convincimento il fatto che l'autorità giudiziaria torinese si sia determinata a non contestare l'aggravante dell'ingente quantità al CO.
2.1. Ogni ulteriore considerazione circa la qualificazione del quantitativo di sostanza stupefacente come di ingente quantità é sottratta al sindacato di legittimità, avendo il giudice di merito (cui era demandata la valutazione sul punto) congruamente motivato il proprio convincimento affermativo, a fronte di un quantitativo di sostanza stupefacente e di dosi droganti oggettivamente assai elevato.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore (Patrizia Piccia (Giuseppe Pavich) Depositata in Cancelleria -7 DIC. 2017 Oggi. Il Funzionano Giudiziario MA OT CAS Patrici Corra