Sentenza 18 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di delitti contro l'industria e il commercio, il deposito nel magazzino dei prodotti finiti di merce non rispondente per origine, provenienza, qualità o quantità a quella dichiarata o pattuita, è atto idoneo diretto in modo non equivoco a commettere, nel caso di vendita all'ingrosso, il reato di frode nell'esercizio del commercio, in quanto indicativo della successiva immissione nel circolo distributivo di prodotti aventi differenti caratteristiche rispetto a quelle dichiarate o pattuite.
Commentario • 1
- 1. Tentativo di frode in commercio e detenzione di prodotti conTommaso Trinchera · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza in esame, la terza Sezione della Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della configurabilità del tentativo nel reato di frode in commercio (art. 515 c.p.), in particolare precisando che integra tale ipotesi delittuosa anche la sola detenzione, presso il magazzino dell'azienda, di articoli merceologici contrassegnati da marcatura CE contraffatta, atteso che tale detenzione è prodromica e univocamente rilevatrice della volontà di immettere nella rete distributiva prodotti che presentano caratteristiche diverse da quelle indicate e prescritte dalla legge. La Suprema Corte esamina qui il ricorso proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2008, n. 3479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3479 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 18/12/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 2628
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 31040/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Finocchi Salvatore, difensore di fiducia di RB BR, n. a Scheggino il 30.4.1942;
RB LO, n. a Terni il 20.10.1931;
e
LV DR, n. a Terni il 3.3.1959;
avverso la sentenza in data 19.3.2008 della Corte di Appello di Perugia, con la quale, in riforma di quella del Tribunale di Spoleto in data 19.7.2002, vennero condannati alla pena di giorni quindici di reclusione ciascuno, quali colpevoli del reato di cui agli artt. 56 e 515 c.p.;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica Udienza la relazione del Consigliere Dott. Lombardi Alfredo Maria;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Finocchi Salvatore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia, in riforma della sentenza del Tribunale di Spoleto, appellata dal P.M., ha affermato la colpevolezza di RB BR, RB LO e LV DR in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 515 c.p., loro ascritto per avere, i primi due quali titolari della ditta AN - RT S.n.c. ed il LV quale direttore dello stabilimento di produzione, compiuto atti idonei univocamente diretti a porre in commercio 235 tubetti metallici, che riportavano sull'etichetta l'indicazione "Tartufo Alba - Purè di tartufi bianchi Tuber Magnatumi Pico", e quali ingredienti: tartufi bianchi", mentre dalle successive analisi di laboratorio si accertava che le predette confezioni contenevano, oltre alle spore della specie di tartufo dichiarata, anche spore di altri tuberi di qualità diversa e di valore commerciale notevolmente inferiore.
È stato accertato in punto di fatto dai giudici di merito che le confezioni di purè di tartufo di cui alla contestazione erano detenute nel magazzino dei prodotti finiti dell'azienda produttrice e che la stessa riforniva abitualmente la società "Morra RT S.r.l." avente sede in Alba, della quali gli imputati RB erano anche amministratori, unitamente a tale TI ER. La Corte territoriale ha ritenuto che la condotta posta in essere dagli imputati integra la fattispecie del tentativo di frode in commercio.
Sul punto la sentenza ha affermato che nel caso di produttore all'ingrosso, il quale a differenza del dettagliante non possiede una vetrina in cui espone la merce, il reato si realizza, nella forma del tentativo, con la collocazione della merce nel magazzino dei prodotti finiti.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano la violazione ed errata applicazione degli artt. 56 e 515 c.p.p.. Si deduce, in sintesi, che la condotta posta in essere dagli imputati, concretatasi nel detenere in un deposito la merce di cui alla contestazione, non integra la fattispecie del tentativo del reato di frode in commercio.
Si osserva sul punto che la mera detenzione in magazzino di sostanze alimentari, al di fuori di ogni rapporto contrattuale, non costituisce attività idonea, univocamente diretta a consegnare allo acquirente un aliud pro alio, così come richiesto dalla norma. Con altro motivo di gravame si denuncia il mancato accoglimento della richiesta di ammissione di prove per testi in ordine alla circostanza che i tubetti di patè si trovavano in un deposito sotterraneo, all'interno dell'opificio, non accessibile al pubblico, e la carenza di motivazione della sentenza in ordine al mancato accoglimento di tale richiesta. Si deduce, infine, la prescrizione del reato. Con memoria difensiva, depositata il 2.12.2008, i ricorrenti hanno ulteriormente ribadito le argomentazioni in ordine alla non configurabilità del tentativo di frode in commercio con riferimento alla condotta consistita nel detenere la merce nel magazzino dello stabilimento di produzione, prima della immissione in commercio o della spedizione del prodotto ai rivenditori, non sussistendo in tal caso neppure il requisito della esposizione della merce al pubblico e, quindi, l'elemento della univocità degli atti posti in essere. Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente la Corte rileva che tuttora non si è verificata la prescrizione del reato ascritto agli imputati, essendo stato sospeso il decorso del relativo termine in data 7.6.2006 per effetto della rimessione alla Corte Costituzionale della questione relativa alla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte della pubblica accusa, già' prevista dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1, dichiarato illegittimo con sentenza n. 26 del 2007 dalla
Corte Costituzionale. Nel merito il ricorso è infondato. È stato già affermato in relazione ad una fattispecie analoga da questa Suprema Corte, con pronuncia correttamente applicata dai giudici di merito e dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, che "Integra il reato di tentativo di frode in commercio detenere, presso l'esercizio commerciale di produzione e di vendita all'ingrosso, quantitativi di olio di oliva con composizione e valori difformi da quelli prescritti dal regolamento comunitario, in quanto la fattispecie di cui all'art. 515 c.p., è posta a tutela sia dei consumatori che degli stessi commercianti, come si desume dalle condotte tipizzate." (sez. 3^, 200436056, P.G. in proc. Botindari, RV 229480).
L'enunciato principio di diritto, peraltro, si palesa conforme al precedente indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo ti quale "Il tentativo di frode in commercio può esser integrato anche indipendentemente da ogni concreto rapporto con l'acquirente, essendo invece decisive, al fine suddetto, solo l'idoneità e la non equivocità degli atti nella direzione di una consegna" (sez. 3^, 3.11.1999 n. 14161, Tedaldi F., RV 214918 e giurisprudenza in essa richiamata). Fattispecie relativa alla detenzione della merce già confezionata nel centro di imballaggio.
Invero, è stato puntualmente rilevato nella prima delle citate pronunce che l'art. 515 c.p., facendo riferimento a chiunque ponga in essere la condotta sanzionata "nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico", è finalizzato alla tutela sia del pubblico dei consumatori, che degli stessi commercianti.
Si è osservato inoltre che l'esposizione al pubblico della merce è, invece, normalmente riscontrabile solo nel caso della vendita al minuto.
Essa è di solito esclusa nel caso della vendita della merce da patte del produttore o di altro rivenditore all'ingrosso ed a riprova di ciò, nel caso di cessazione della locazione degli immobili adibiti alla sola vendita all'ingrosso, non è riconosciuta l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, essendo quest'ultima riservata solo agli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
Nel caso di vendita all'ingrosso, quindi, la valutazione dell'univocità degli atti non può prescindere dalla considerazione delle caratteristiche proprie di tale tipo di attività e delle modalità con le quali normalmente essa si svolge.
Nella fattispecie in esame, anche il deposito in magazzino della merce destinata alla vendita all'ingrosso costituisce un fatto di per sè indicativo della successiva immissione nel circolo distributivo di prodotti aventi differenti caratteristiche rispetto a quelle pattuite, ove si accerti essere questa intenzionale condotta del soggetto all'origine di una sequenza causale che, secondo l'id quod plerumque accidit, ha potenzialità intrinseche di consumazione. E ciò, per il principio - non certamente contraddetto dalla sentenza delle S.U. del 25.10.2000 - secondo il quale il tentativo nel reato di frode in commercio può essere integrato anche indipendentemente da ogni concreto rapporto con l'acquirente, essendo invece decisive, al fine suddetto, solo l'idoneità e la non equivocità degli atti nella direzione di una consegna, già affermato nella citata pronuncia n. 14161 del 13/12/1999. Pertanto, la Corte territoriale ha correttamente applicato gli enunciati principi di diritto, affermando che la conservazione della merce, non rispondente per qualità ed origine a quanto indicato nelle etichette apposte sulle confezioni, nel magazzino dei prodotti finiti ubicato sotto il laboratorio di produzione, considerati anche ì continui rapporti di fornitura all'ingrosso della società produttrice con la ditta Mona RT di Alba, integra gli estremi degli atti idonei univocamente diretti alla commissione del reato di cui all'art. 515 c.p.. Il motivo di gravame con il quale si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva è, poi, manifestamente infondato. La necessità della prova richiesta è stata esclusa dalla Corte territoriale per l'evidente ragione che la circostanza della detenzione nella merce nel deposito dei prodotti finiti ubicato sotto l'azienda produttrice era stata già accertata tramite la deposizione del teste Baioletti, la cui deposizione è citata nella pronuncia, e peraltro tale circostanza risultava assolutamente incontroversa, con la conseguente superfluità del mezzo istruttorio richiesto sul punto.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 18 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2009