Sentenza 4 dicembre 2003
Massime • 1
In materia alimentare, anche dopo la trasformazione in illecito amministrativo delle sanzioni previste dalla legge 13 febbraio 1990 n. 26 sulla tutela della denominazione d'origine "prosciutto di Parma", la consegna di un diverso tipo di prosciutto integra il delitto previsto dagli artt. 515 e 517 bis cod. pen., in quanto la disposizione codicistica ha come oggetto la tutela del leale esercizio del commercio e conseguentemente l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, così come quello del produttore a non vedere i propri prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.
Commentario • 1
- 1. Cassazione: il giudizio di divisione dei beni dei coniugi può iniziare anche senza la sentenza di separazioneAvv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 21 marzo 2010
La Corte, mutando il proprio precedente indirizzo, ha ritenuto che il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o di omologa di quella consensuale) non è condizione di procedibilità della domanda giudiziaria di scioglimento della comunione legale e relativa divisione dei beni, ma condizione dell'azione; di conseguenza, è sufficiente che tale condizione sussista al momento della pronuncia. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nelle more della procedura di separazione personale tra le parti, con citazione notificata in data 27/4/1992, XXX conveniva in giudizio la moglie YYY per sentir dichiarare lo scioglimento della comunione legale tra essi. Costituitosi regolarmente il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2003, n. 4351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4351 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 04/12/2003
1. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PICCIALLI LU - Consigliere - N. 1984
3. Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - N. 013964/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA LU n. a Rieti il 5.4.1939;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 8233/02;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vittorio Vangelista;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Favalli Mario che ha concluso per l'annullamento del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Vincenzo Crespi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SA LU ricorre avverso la sentenza n. 8233/02 della Corte di Appello di Roma, che, in riforma della decisione in data 31.10.01 del Tribunale di Rieti, appellata dal P.M., lo dichiarava colpevole del delitto di cui all'art. 515 c.p. e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 100 di multa. Secondo l'imputazione, il ricorrente, nel proprio esercizio commerciale, consegnava ad un acquirente, che aveva chiesto otto fette di prosciutto di Parma, otto fette di prosciutto San Daniele, senza fornire alcuna spiegazione e ricevendo in cambio il prezzo corrispettivo del prosciutto di Parma. Il ricorrente lamenta violazione di legge, sostenendo che il fatto ascrittogli ex art. 515 c.p. non sarebbe più previsto come reato dal D.L. n. 507 del 30.12.99, che avrebbe trasformato in illecito amministrativo una condotta già sanzionata penalmente dall'art. 13, secondo comma, l. 26/90, da considerare speciale rispetto alla generica disposizione dell'art. 515, c.p.. Lamenta, inoltre, mancanza di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato, "potendosi ravvisare l'errore di fatto" ed il mancato riconoscimento dei benefici di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto: al riguardo va, infatti, osservato che il D.L. n. 507/99 ha soltanto trasformato in illecito amministrativo le sanzioni previste dalla L. 13.2.'90, n. 26, recante "tutela della denominazione d'origine Prosciutto di Parma", senza, per questo, incidere sulla eventuale sussistenza del contestato delitto di frode in commercio. Infatti, nel caso in esame, non si è in concorso differente di norme tra loro, in quanto la disposizione di cui all'art. 515 c.p. ha come oggetto giuridico la tutela del leale esercizio del commercio e, quindi, sia lo interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, che l'interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti surrettiziamente scambiati con prodotti diversi, mentre la norma oggi depenalizzata (L. n. 26/90) ha come oggetto giuridico unicamente la tutela della "Denominazione di origine del Prosciutto di Parma". Una riprova di ciò si è avuta con l'inserimento dell'art. 517 bis, c.p., che ha aggravato le pene nell'ipotesi in cui la frode sia relativa ad elementi o bevande, la denominazione d'origine dei quali sia protetta da leggi vigenti, come accade nella fattispecie.
Per completezza va, poi, aggiunto che non risulta dai verbali di causa che il ricorrente abbia richiesto, in sede di conclusioni, i benefici di legge, mentre la censura sulla eventuale ricorrenza di un errore di fatto è del tutto generica e, quindi, inammissibile. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese alla parte civile per la presente fase di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che liquida in euro 1.500 per onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.A..
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2004