Sentenza 3 dicembre 2010
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Integra il tentativo del reato di frode nell'esercizio del commercio il confezionamento di un prodotto (nella specie barattoli di conserve di pomodoro) privo dei dati identificativi relativi ad anno e lotto di produzione richiesti dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2010, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2010 |
Testo completo
Udienza camerale del 3 dicembre del 2010
Registro Gen. N 18584/10 Sentenza1835 ZION 0 1 0 6 1 / 1 1 S AS C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DEPOSITATA IN CANCELLERIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati: il 1 8 GEN. 2011 Dott. Giuliana Ferrua presidente
ANCEIL CANCELLIERE Dott. Ciro Petti consigliere Luana Mariani Dott. Alfredo Maria Lombardi consigliere Dott Mario Gentile consigliere Dott Giulio Sarno consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di RS SE, nato ad [...] il 6 settembre del 1938, avverso l'ordinanza del tribunale di Salerno del 5 marzo del 2010,; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale dott.Giovanni
D'Angelo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. Carlo Correra, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza del 5 marzo del 2010, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di
RS SE,quale legale rappresentante della ditta La Doria S.P.A. di Angri,diretta ad ottenere la revoca del sequestro preventivo di 3446 barattoli di OM risultati privi del codice identificativo del lotto di produzione e della data di produzione, disposto in danno del predetto, quale indagato per il delitto di tentata frode in commercio
Secondo l'ipotesi accusatoria recepita dal giudice per le indagini preliminari, La Doria S.P.A. aveva consegnato per il confezionamento i barattoli oggetto del sequestro alla
South: 1
sostiene che nella fattispecie la merce era ancora nella disponibilità giuridica del produttore, in quanto solo materialmente si trovava presso il deposito della ditta IA in forza di apposito contratto di completamento del ciclo di lavorazione con le operazioni di etichettatura dei barattoli,previo scarto degli eventuali esemplari difettosi;
la violazione degli artt 56 e 525 c.p., in quanto si è erroneamente ravvisata una condotta inequivocabilmente idonea a trarre in inganno i futuri acquirenti delle confezioni di conserva di DO sulla base della mera assenza di qualsiasi indicazione sulle confezioni del produttore;
la tesi del tribunale si fonda su mere congetture ossia sull'illazione che la mancanza delle indicazioni fosse preordinata a future etichettature fraudolente, invece, la mancata contestuale indicazione riscontrata dagli inquirenti era dipesa dal mancato funzionamento della macchine aziendali per improvvise e temporanee carenze di erogazione di energia elettrica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato La tesi del ricorrente si fonda sulla premessa dell'insussistenza dell'obbligo giuridico a carico del produttore di conserve di DO di procedere all'apposizione litografata dei codici alfanumerici,indicativi dell'anno di produzione e del lotto di produzione, nonché sul fatto che la mancata apposizione dei dati identificativi contestualmente alla produzione era dipesa da un cattivo funzionamento delle relative macchine
L'assunto è infondato,
L'articolo 7 del Decreto del Presidente della
Repubblica 11 aprile del 1975 n 428,con cui è stato approvato il Regolamento di esecuzione della legge 10 marzo del 1969 n 96, concernente l'istituzione di un controllo qualitativo delle esportazioni di OM pelati e concentrati di DO,come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo del 27 gennaio
сбеко 2 del 1992 n 109, tra l'altro, dispone che: i contenitori dei prodotti di cui al presente decreto fabbricati in Italia e destinati al consumatore, oltre alle menzioni obbligatorie prescritte dalle norme generali in materia di etichettatura,devono riportare:il nome o la ragione sociale o il marchio depositato della sede del fabbricante;
la sede dello stabilimento;
una dicitura di identificazione del lotto impressa o litografata o apposta in maniera indelebile sul contenitore o sul dispositivo di chiusura" Da ciò consegue che i barattoli contenenti OM o conserve di DO non possono uscire dalla stabilimento produttivo senza l'indicazione dei dati identificativi. Tali indicazioni devono essere apposte al momento del confezionamento. La contestualità, ancorché non espressamente prevista dalla norma richiamata, si desume dal sistema perché dal confezionamento decorre la data di scadenza del prodotto o del termine minimo di conservazione. Spostare in avanti la data di produzione equivale anche a posticipare quella di scadenza del prodotto La contestualità ha anche la finalità di evitare frodi comunitarie effettuate mediante l'immissione sul mercato di eccedenze produttive .Il Ministero per le attività produttive, con la circolare richiamata dal tribunale, ha puntualizzato che l'apposizione dei dati identificativi va effettuata al momento dell'iscatolamento e che un eventuale malfunzionamento delle macchine preposte all'apposizione dei dati identificativi deve essere immediatamente segnalato ai Servizi regionali Il riferimento all'articolo 14 del decreto legislativo n 109 del 1992 contenuto nel ricorso secondo il quale per i ' prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore ma commercializzati in una fase precedente alla vendita,le indicazioni di cui all'articolo 3 ,ossia la denominazione di vendita,la data di conservazione ecc, possono figurare soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti,se è garantito che tale documento sarà unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna, non è pertinente perché l'articolo 14 richiamato dal ricorrente si riferisce a prodotti alimentari diversi dai barattoli di DO .Per questi ultimi l'articolo 27 del citato decreto legislativo n 109 del 1992 prescrive che i dati identificativi devono essere apposti in maniera indelebile sui contenitori.
Il mancato funzionamento delle macchine predisposte per l'apposizione dei dati identificativi,non risulta denunciato ai competenti uffici regionali сбелві 3 Caduta la premessa dalla quale parte il ricorrente, viene meno anche l'enunciato sull'astratta configurabilità del reato ipotizzato dalla pubblico accusa In proposito, premesso che in materia di sequestro preventivo il giudice non deve accertare la penale responsabilità dell'indagato ,ma deve verificare che l' ipotesi prospettata dall'accusa sia concretamente raffigurabile in base agli elementi processuali, si rileva che, eliminata la distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi,deve considerarsi idoneo a configurare il tentativo qualsiasi atto adeguato alla commissione del delitto in quanto capace, in base ad una valutazione prognostica,di contribuire in modo rilevante alla realizzazione dell'evento
Orbene l'uscita dallo stabilimento di produzione di confezioni prive dei dati identificativi,mancando qualsiasi segnalazione su un eventuale malfunzionamento delle macchine predisposte per l'apposizione di tali dati , può,mediante l'apposizione di una data di produzione diversa da quella effettiva, costituire atto idoneo a porre in commercio prodotti aventi caratteristiche diverse da quelle effettive. Tale ipotesi nel caso concreto risulta avvalorata dalla circostanza che presso il depositario sono stati rinvenuti anche barattoli privi di segni identificativi, palesemente alterati. Orbene,per la configurabilità del tentativo della frode in commercio, anche se il prodotto non è ancora uscito dalla sfera di disponibilità del produttore ( e nella fattispecie secondo i giudici del merito era uscito perché già consegnato al depositario), è sufficiente che venga preparato con caratteristiche diverse da quelle dichiarate o prescritte dalla legge Confezionare un prodotto senza la contestuale apposizione dei dati identificativi imposti dalla legge equivale a preparare un prodotto destinato al commercio in maniera diversa da quella prescritta
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
LA Corte
Letto l'articolo 616 c.p.p.
Rigetta
Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 3 dicembre del 2010
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ciro Petti Giuliana Ferrua вгоCir Self