Sentenza 23 maggio 2014
Massime • 1
L'aggravante di cui all'art. 7 della legge 31 maggio 1965 n. 575, (attualmente prevista dall'art. 71 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) è applicabile solo in caso di consumazione dei reati indicati nello stesso art. 7, senza possibilità di estensione al tentativo che costituisce una figura autonoma a sè stante, caratterizzata da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicabilità dell'aggravante al tentativo di estorsione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2014, n. 36162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36162 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 23/05/2014
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PELLEGRINO A. - Consigliere - N. 1477
Dott. BELTRANI S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. Carrelli Palombi Roberto - Consigliere - N. 9097/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GL NC N. IL 15/11/1967;
avverso la sentenza n. 4653/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 05/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto del ricorso;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Marsala che, in data 30 giugno 2011, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato GL NZ colpevole di tentata estorsione pluriaggravata (perpetrata con la tecnica in gergo definita del c.d. "cavallo di ritorno"), furto pluriaggravato e violazione degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, unificati dal vincolo della continuazione, e con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
la Corte di appello ha ridotto la pena.
Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un avvocato iscritto nell'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - nullità della sentenza per violazione degli artt. 85, 88, 89 c.p. - art. 187 c.p., art. 530 c.p., comma 2 e art. 533 c.p., nonché
vizio di motivazione (lamentando l'incapacità di intendere di volere del GL, o comunque la sua capacità grandemente scemata);
2- nullità della sentenza nella parte in cui riconosce l'applicabilità della circostanza aggravante di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 7 in ipotesi di delitto tentato, nonché vizio di motivazione;
3 - mancata assunzione di nuova perizia psichiatrica, asseritamente costituente prova decisiva;
4 - nullità della sentenza in ordine alla quantificazione della pena (poiché pur avendo la Corte di appello ritenuto che la pena irrogata dal primo giudice era troppo elevata, non la avrebbe tuttavia ridotta).
All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato solo in parte (ovvero limitatamente alla circostanza aggravante di cui alla L. n. 575 del 1965, art.
7 - ora D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 71 -, che va eliminata).
1. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, ed è comunque manifestamente infondato.
1.1. Questa Corte Suprema ha già chiarito che è inammissibile, per difetto di specificità (Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta). Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584). Risulta, pertanto, evidente che, se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisi vita del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso.
Può, pertanto, concludersi che la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).
1.1.1. Per tali ragioni il motivo, che reitera, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte, è generico.
1.2. È anche inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125, 530, 533 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 45249 dell'8 novembre 2012, CED Cass. n. 254274).
1.2.1. Per tale ragione, non è consentita la doglianza di cui al 1^ motivo, di violazione dell'art. 530 c.p.p., comma 2, e art. 533 c.p.p.
1.3. Il motivo è comunque manifestamente infondato. La Corte di appello, con argomentazioni esaurienti, logiche, non contraddittorie, e pertanto non sindacabili in sede di legittimità, con le quali il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti, ha correttamente valorizzato, a fondamento della ritenuta, pena capacità di intendere e di volere dell'imputato, le risultanze della perizia in atti, redatta dal dr. GURGONE, le cui conclusioni sono state motivatamente recepite (f. 3 ss.).
1.4. Risulta - in relazione al suddetto profilo - non consentito, e comunque infondato il terzo motivo.
1.4.1. Come agevolmente desumibile dalla lettura dell'atto di appello, la richiesta di disporre nuova perizia psichiatrica non era stata ritualmente formulata (in sede di gravame, l'avv. PELLEGRINO si era limitato a contestare le conclusioni che il primo giudice aveva tratto dall'elaborato peritale del dr. GURGONE).
1.4.2. Peraltro, il vizio evocato di mancata assunzione di una prova decisiva può essere dedotto solo in relazione a specifici mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495 c.p.p., comma 2, ed assume peraltro, rilievo solo quando la presunta prova decisiva, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti determinante per un esito diverso del processo e non si limiti ad incidere su aspetti secondari della motivazione.
Al contrario, la perizia, per il suo carattere "neutro" sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, in quanto giudizio di fatto che, se (come nella specie) sorretto da adeguata motivazione è insindacabile in cassazione (Sez. 4, sentenza n. 141340 del 22 gennaio 2007, CED Cass. n. 236191).
1.4.3. Nel caso di specie, la censura intende riguardare, in realtà, l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, in realtà ineccepibile con riguardo all'affermazione di piena capacità di intendere e di volere dell'imputato.
1.4.4. La doglianza sarebbe, pertanto, infondata.
2. Il secondo motivo è fondato.
2.1. Il collegio è consapevole dell'esistenza di un precedente a parere del quale la circostanza aggravante prevista dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 7 (misure di prevenzione e antimafia) e successive modifiche (attualmente prevista, nei medesimi termini, dall'art. 71 del Codice delle leggi antimafia), si applicherebbe ai reati contemplati nella predetta disposizione anche se rimasti allo stadio del mero tentativo (Sez. 5, sentenza n. 809 del 17 febbraio 2000, CED Cass. n. 216457: nella specie, era stata ritenuta l'applicabilità della circostanza aggravante de qua al delitto di tentata estorsione).
Ritiene, peraltro, di dover ribadire il più risalente orientamento a parere del quale la circostanza aggravante in esame è applicabile soltanto in caso di consumazione dei reati indicati nell'art. 7 cit., senza possibilità di estensione ai delitti meramente tentali, poiché il delitto tentato costituisce figura autonoma, a sè stante, caratterizzata da una propria oggettività e da una propria struttura (Sez. 2, sentenza n. 7849 del 15 marzo 1985, CED Cass. n. 170283:
nella specie, era stata esclusa l'applicabilità della circostanza aggravante de qua al delitto di tentata estorsione). Invero, considerata l'autonomia del delitto tentato (risultante dalla combinazione di una norma principale - la norma incriminatrice speciale - e di una norma secondaria - quella di cui all'art. 56 cod. pen., che ha efficacia estensiva -) rispetto a quello consumato,
pacificamente ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema a plurimi, diversi, fini (cfr., ad es., Sez. un., sentenza n. 3 del 19 aprile 1980, CED Cass. n. 145074, in tema di esclusioni oggettive dall'amnistia e dall'indulto), ed in conformità ai principi di tassatività e tipicità (che non consentono all'interprete di estensione le limitazioni dell'operatività di discipline peggiorative a fattispecie delittuose non espressamente contemplate, poiché in tal modo egli attenterebbe alla sovrana autonomia del legislatore;
), deve necessariamente ritenersi che, nel caso in cui determinati effetti giuridici peggiorativi siano dalla legge ricollegati alla commissione di reati specificamente indicati mediante l'elencazione degli articoli che li prevedono, senza ulteriori precisazioni, deve intendersi che essi si producano esclusivamente alle ipotesi consumate e non già tentate. Nel caso contrario, il legislatore menziona, infatti, espressamente queste ultime (cfr., ad es., art. 381 c.p.p., comma 1).
2.2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla circostanza aggravante di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 7 (ora D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 71), che va eliminata;
va, conseguentemente, disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la rideterminazione della pena.
3. La statuizione che precede assorbe l'ulteriore doglianza dell'imputato (quarto motivo).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 7 (ora D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 71), che elimina e rinvia ad altra sezione della Corte
di appello di Palermo, per la determinazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 23 maggio 2014. Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2014