Sentenza 18 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la congiunta applicazione di misure cautelari che impongano divieti più ampi rispetto a quelli funzionali a prevenire la reiterazione di delitti della stessa specie determina la violazione del principio di proporzionalità, quando sia possibile conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela meno invasiva. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale il tribunale del riesame aveva applicato congiuntamente, nei confronti di un indagato per reati di corruzione, l'obbligo di dimora nel comune di residenza ed il divieto di esercitare attività imprenditoriali, in sostituzione della sola misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, senza dare motivazione della inadeguatezza di quest'ultima a prevenire la tipologia di delitti in contestazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2019, n. 3514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3514 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2019 |
Testo completo
03514-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: - Sent. n. sez.2209 ANDREA TRONCI Presidente - CC 18/12/2019 ANGELO COSTANZO Relatore - R.G.N. 36630/2019 PIERLUIGI DI STEFANO AN LO RA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SP NA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/06/2019 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODARONI per l'annullamento con rinvio. L'avvocato CAPUTO MARIO del foro di PALERMO, difensore di fiducia e sostituto processuale dell'avvocato CAPUTO SALVATORE in difesa di SP NA insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso e si associa alla richiesta del Sostituto procuratore generale. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18/06/2019, il Tribunale di Palermo, parzialmente accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha riformato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva applicato a IG NE indagato ex artt. 110, 319 e 321 cod. pen. per avere promesso euro 2000 e lavorazioni nelle abitazioni dei pubblici ufficiali RL TO e NI CA nell'ambito dell'accordo corruttivo indicato nel capo 7 e 17 delle imputazioni provvisorie e riguardante il contratto di appalto affidato alla ditta CO.S.MET di NE la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, sostituendola con la congiunta 1 applicazione dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza e del divieto di esercitare attività imprenditoriali per 12 mesi.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di NE si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo inosservanza e erronea applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizio della motivazione nell'applicare una misura interdittiva che neutralizza del tutto (a differenza di quella sostituita) la sua attività imprenditoriale senza spiegare le ragioni della inadeguatezza di quella precedentemente applicata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'art. 275 cod. proc. pen. attribuisce al giudice poteri discrezionali assai estesi nella scelta delle misure cautelare da applicare all'indiziato. Egli, infatti, deve tener conto al riguardo della specifica idoneità della misura, che intende - applicare, a soddisfare nel caso concreto le esigenze cautelari. Il legislatore non ha, però, inteso attribuire al giudice una discrezionalità assoluta e la formulazione del giudizio di proporzione e adeguatezza della misura cautelare prescelta e le esigenze da soddisfare è incensurabile, in sede di legittimità, solo se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logico- giuridici (Sez. 1, n. 3492 del 22/10/1990, Rv. 185922). In particolare, viola il principio di proporzionalità l'applicazione di una misura esclusivamente diretta a fronteggiare il pericolo di reiterazione di delitti contro la Pubblica amministrazione della stessa specie se la esigenza può essere efficacemente soddisfatta attraverso l'applicazione della meno grave (Sez. 6, n. 13093 del 05/03/2014, Rv. 259504; Sez. 6, n. 11806 del 11/02/2013, Rv. 255720; Sez. 6, n. 32402 del 16/07/2010, Rv. 248323).
2. Il Tribunale ha ritenuto che anche considerando il ridimensionamento del quadro indiziario rispetto a quello oggetto delle accuse, la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione non sarebbe "neppure idonea a interrompere eventuali rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione" e ha applicato il divieto di esercitare attività imprenditoriali per 12 mesi per limitarne la capacità di penetrazione economića, specialmente nei rapporti con la pubblica amministrazione anche in considerazione della pluriennale attività nel settore. Tuttavia, così argomentando, il Tribunale non ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto necessario imporre un divieto più ampio rispetto a quello strettamente inerente alla tipologia di delitto ascritto al ricorrente e atto a 2 Ад vietarne la realizzazione, né ha spiegato quale sarebbe il nesso che rende l'imposizione a NE dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza funzionale alla esigenza di impedire rapporti contrattuali con la Pubblica amministrazione. Si rende, pertanto, necessario annullare con rinvio l'ordinanza impugnata per nuovo esame che alla luce dei principi di diritto richiamati sub 1 illustri la - necessità delle misure adottate rispetto al fine cautelare perseguito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo-Sezione per il riesame delle misure cautelari Così deciso il 18/12/2019 Il Presidente Il Consigliere estensore Andrea Tronci Angelo Costanzo ноAudus drove DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 GEN 2020 IL CANCELLIERE Lorena Fragomeni 3