Sentenza 12 giugno 2015
Massime • 2
In tema di comunicazioni al difensore, l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale fissata a norma dell'art. 263, comma quinto, cod. proc. pen. ad uno dei due difensori dell'imputato non dà luogo ad una nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., bensì a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 del codice di rito, con la conseguenza che tale vizio è da ritenersi sanato nel caso di mancata comparizione di entrambi i difensori all'udienza, implicando tale condotta la volontaria e consapevole rinuncia della difesa e della parte, globalmente considerata, a far rilevare l'omessa comunicazione ad uno dei difensori (In motivazione la Corte ha precisato che il difensore ritualmente avvisato, anche se non compare all'udienza, formalmente è come se fosse presente).
In tema di sequestro probatorio, le somme di denaro rinvenute nell'abitazione dell'indagato per un delitto di usura costituiscono corpo del reato, dovendosi ragionevolmente ipotizzare, sulla base delle modalità con cui di regola viene commesso tale delitto, che le somme di denaro vengano messe, fiduciariamente e in via sistematica, a disposizione di altre persone, per consentire il perseguimento di illecite finalità.
Commentario • 1
- 1. Citazione in giudizio dell'imputato a PEC sbagliata nullità insanabile (Cass. 4652/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 novembre 2019
L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori dell'imputato determina una nullità di ordine generale a regime intermedio: la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello), deve essere eccepita a opera dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 2, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, dello stesso codice. Iin tema di notificazione della citazione dell'imputato, ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. quando la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2015, n. 28563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28563 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 12/06/2015
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1236
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 10114/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN OV, n. a Villafranca (NA) il 31.03.1970 e di RD AN, n. a Pozzuoli (NA) il 28.07.1975, entrambi rappresentati e assistiti dall'avv. Giunchedi Filippo, di fiducia, avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Prato, n. 3140/2011, in data 16.05.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale dott. Massimo Galli in data 01.04.2015 che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
lette altresì le note di replica alla requisitoria del Procuratore generale presentata con distinti atti depositati entrambi in data 03.06.2015 nell'interesse di AN OV e di RD AN. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 16.05.2014, resa all'esito dell'udienza camerale fissata a norma dell'art. 263 c.p.p., comma 5 per la data del 06.05.2014, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Prato rigettava la richiesta di restituzione del denaro in sequestro presentata nell'interesse di RD AN, moglie di AN OV, indagato nell'ambito di procedimento pendente avanti l'autorità giudiziaria di Prato per il reato di usura: denaro rinvenuto nell'abitazione dell'indagato all'interno di una scatola trovata nella camera occupata dallo stesso e dalla RD, all'esito della perquisizione di cui al decreto del pubblico ministero in data 22.01.2014.
2. Avverso detto provvedimento, sono stati proposti due distinti ricorsi per cassazione, l'uno nell'interesse di AN OV e l'altro nell'interesse di RD AN.
3. Nel proprio ricorso, il AN lamenta, quale motivo unico, l'omesso avviso dell'udienza camerale disposta ai sensi dell'art. 263 c.p.p., comma 5 (art. 606 c.p.p., lett. e in relazione all'art. 127 c.p.p., commi 1 e 5, art. 178 c.p.p., lett. c, artt. 179 e 180 cod. proc. pen.).
3.1. Si legge nel ricorso: "... questi i fatti presupposti in relazione alla censura mossa: a) il 21 febbraio 2014, a seguito di sequestro probatorio eseguito nell'ambito di un procedimento penale che vede indagati per lo stesso fatto di reato (capo B) il ricorrente AN OV (difeso ... dagli avv.ti Margaritelli ... e Giunchedi ...) e NT UA, RD AN, moglie del AN, ha presentato formale istanza di restituzione delle cose sequestrate ex art. 263 cod. proc. pen., limitatamente ad alcuni beni oggetto di adprehensio ...; b) a seguito di rigetto dell'istanza da parte del pubblico ministero, il 7 marzo 2014 l'istante ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 263 c.p.p., comma 5; c) la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale ... è stata effettuata all'avv. Giunchedi "in proprio e quale domiciliatario ex lege di RD AN", nonché all'avv. Margaritelli ... al telefax n. 051.264313, numero di fax dell'avv. Giunchedi), omettendo di citare formalmente l'altro difensore di AN, ovvero l'avv. Giunchedi, nonché l'altra parte del procedimento, vale a dire NT UA e la sua difesa, d) il 6 maggio 2014, il giudice per le indagini preliminari, nell'assenza di tutte le parti, ha rigettato l'opposizione ...".
4. Nel proprio ricorso, la RD lamenta, quale motivo unico, la nullità del sequestro per omessa richiesta di convalida da parte della polizia giudiziaria (art. 606 c.p.p., lett. e in riferimento agli artt. 247, 252 e 355 cod. proc. pen.).
4.1. Assume la ricorrente che "... in occasione della notifica del provvedimento di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, il pubblico ministero emetteva un decreto di perquisizione locale e personale presso le abitazioni dei due indagati ritenendo che vi fossero "... fondati motivi per ritenere che nell'abitazione in uso agli indagati e negli altri luoghi nella loro disponibilità possano trovarsi cose pertinenti ai reati per cui si procede, in particolare documentazione attestante erogazioni pregresse di denaro alle persone offese sin qui identificate o a terze persone. E comunque documenti comprovanti il legame tra gli indagati stessi e terze persone ..."; in realtà, in occasione dell'accesso presso l'abitazione del AN ... veniva sequestrata la somma pari a 4.700,00 Euro ...". L'avvenuta effettuazione di un sequestro (del corpo di reato o di cose pertinenti al reato) da parte della polizia giudiziaria al di fuori della delega del pubblico ministero (nella fattispecie, limitata alla perquisizione) necessita di un provvedimento di convalida finalizzato al controllo dell'autorità giudiziaria, provvedimento viepiù necessario se si proceda, come nella fattispecie, a sequestro di cose eccedenti l'ambito specificato dal pubblico ministero, in quanto, siffatta indeterminatezza, rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono entrambi inammissibili.
2. Ricorso di AN OV.
Il motivo proposto è manifestamente infondato.
2.1. Ferma l'estraneità e la mancanza di interesse dell'odierno ricorrente a far valere censure relative ad altra parte processuale che nulla ha lamentato in proposito e che non risulta attinto dal provvedimento cautelare, non v'è dubbio come il AN fosse assistito in quel sub-procedimento da due difensori (l'avv. Giunchedi e l'avv. Margaritelli) e come solo uno dei due (l'avv. Giunchedi) avesse ricevuto regolare avviso della fissazione dell'udienza camerale avanti al giudice per le indagini preliminari (v. attestazione in data 16.04.2014 a timbro e firma avv. Giunchedi di ricezione della notifica del decreto di fissazione della citata udienza, allegata al ricorso).
2.2. Va preliminarmente evidenziato che, come riconosciuto dalla Suprema Corte nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, dep. 01/06/2011, Scibè, Rv. 249651) "... i due difensori costituiscono un unico soggetto processuale e cioè il "difensore" di cui al Titolo 7^ del Libro1^ c.p.p., che si contrappone in tale unità agli altri e segnatamente al pubblico ministero. Pertanto, allorché l'avviso sia stato dato ad uno dei difensori, questi, anche se non compaia in udienza (sostituito o meno, a seconda dei procedimenti, da un difensore di ufficio) formalmente è come se fosse presente: in conseguenza non si potrà parlare di "assenza" della difesa (la sola che darebbe luogo a nullità insanabile ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 cod. proc. pen.) per il mancato avviso all'altro difensore, ma deve ritenersi sussistente una nullità di ordine generale a cosiddetto regime intermedio di cui all'art. 180 cod. proc. pen.. La nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso dell'udienza ad uno dei due difensori dell'imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente, ovvero anche del difensore nominato d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, il quale ha l'onere di verificare se sia stato avvisato anche l'altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice. Difesa tecnica significa collegialità dei due difensori di fiducia, con la conseguenza che anche un solo difensore, tra due di fiducia dell'imputato o un sostituto dello stesso difensore, è sufficiente per costituire la "parte" di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2. Non può pertanto trascurarsi l'esistenza di un dovere di leale collaborazione del difensore al regolare svolgimento del procedimento, muovendo anche dal presupposto di vincoli di solidarietà fra i codifensori (Sez. 6, n. 1671 del 06/05/1998, Crocianelli;
Sez. 4, n. 37471 del 09/07/2003, Massari). La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che, tra i difensori non deve mancare quel reciproco obbligo di comunicazione che è aspetto tipico e istituzionale della cooperazione nell'esercizio della difesa (Sez. 4, n. 44551 del 18/09/2009, Guardascione, Rv. 245502; Sez. 2, n. 44363 del 26/11/2010, D'Aria, in motivazione). Queste affermazioni trovano conforto anche nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha avuto modo di occuparsi del necessario rapporto informativo che deve intercorrere all'interno della posizione difensiva (il caso riguarda i rapporti tra l'imputato e il suo difensore, ma, a maggior ragione, deve ritenersi applicabile analogo principio per quanto riguarda il rapporto tra difensori). La Corte EDU pone a carico del difensore uno specifico onere informativo, deplora la mancanza di comunicazione, nel caso di specie, tra l'imputato e i suoi avvocati, ma conclude che "non si può tuttavia imputare ad uno Stato la responsabilità di tutte le lacune di un avvocato" (Grande Camera, 18/10/2006, Hermi
contro
Italia;
nonché 28/02/2008, Demebukov
contro
Bulgaria). Anche il codice deontologico forense (art. 23, comma 5) prevede, nel caso di difesa congiunta, il dovere del difensore di consultare il codifensore "in ordine ad ogni scelta processuale", quale è certamente la partecipazione all'udienza del giudizio di impugnazione, anche se camerale, "al fine della effettiva condivisione della strategia processuale". L'esistenza di un collegamento informativo tra difensori costituenti la medesima "parte" deve essere apprezzata con riferimento anche a dati normativi di natura deontologica che caratterizzano l'esercizio della professione forense (Sez. 6, n. 66 del 2/12/2009, dep. 07/01/2010, Condello;
Sez. 6, n.21454 del 23/02/2010, Pepa). L'approccio deontologico nella interpretazione delle norme processuali assume un particolare rilievo nella dimensione di un processo accusatorio;
esso riguarda tutti i soggetti processuali e, per quanto concerne il ruolo del difensore, si concentra soprattutto nel dovere di lealtà, non solo oggetto di una disposizione di natura deontologica del codice relativo (art. 5), ma anche sancito in una norma di diritto processuale (art. 105 c.p.p., comma 4). Se il processo penale è contraddistinto dalla dialettica delle parti (art. 111 Cost., commi 1 e 2), la lealtà del difensore diventa un canone di regolarità della giurisdizione. Il dovere di lealtà implica, tra l'altro, che una norma processuale non possa essere utilizzata, e, quindi, anche interpretata, per raggiungere finalità diverse da quelle per le quali è stata dettata, con il risultato non solo di tutelare interessi non meritevoli di protezione, ma anche di ledere interessi costituzionalmente protetti. La stessa Corte costituzionale ha avuto modo di utilizzare il bene costituzionale dell'efficienza del processo quale parametro per censurare la razionalità di norme processuali che consentivano il perseguimento di intenti dilatori (sentenze n. 353 del 1996 e n. 10 del 1997). La lealtà non implica collaborazione con l'autorità giudiziaria per il raggiungimento di uno scopo comune, ma certamente comporta che anche l'attività della difesa debba convergere verso la finalità di un processo di ragionevole durata, poiché si tratta di un risultato il cui perseguimento deve essere a carico di tutti i soggetti processuali, una volta rispettate le insopprimibili garanzie difensive, le quali perdono il loro connotato di garanzie se sono interpretate in modo distorto rispetto alla loro essenza ...".
2.3. Su queste premesse, assume il ricorrente come il ragionamento della Corte di legittimità passi attraverso un importante distinguo tra procedimenti a contraddittorio necessario e procedimenti a contraddittorio eventuale. In questi ultimi casi - ed è la situazione che ci occupa - l'omesso avviso della data dell'udienza ad uno dei due difensori di fiducia non determina l'assenza della difesa, poiché il difensore avvisato, anche se non compare in udienza "formalmente è come se fosse presente" (Sez. U, n. 6 del 1997, cit.), ma proprio il carattere formale di tale presenza non consentirebbe di applicare il disposto dell'art. 182 c.p.p., comma 2, mentre sarebbe necessario verificare quale sia il limite temporale di deduzione della nullità conseguente al suddetto omesso avviso ex art. 180 cod. proc. pen. (invero, afferma la Suprema Corte, nella succitata sentenza n. 22242/2011, che l'art. 180 cod. proc. pen. dispone che le nullità di ordine generale ... "non possono più essere rilevate ne' dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo").
2.4. Da quest'ultimo "passaggio" motivazionale, il difensore fa conseguire la deducibilità della proposta eccezione di nullità nella presente sede di legittimità.
2.5. Il Collegio non può aderire a tale conclusione ritenendo come il portato della decisione delle Sezioni Unite (sent. n. 22242/2011 cit.), sia necessariamente "limitato" alle nullità verificatesi nel corso del giudizio (allo stesso attengono tutte le fattispecie ivi evocate) ed il principio richiamato da ultimo non possa estendersi alla fase procedimentale (quale la presente) nella quale il limite di deducibilità è inevitabilmente collegato alla durata ed alla natura del subprocedimento, il cui contraddittorio non può avere ulteriori "sviluppi" di merito. Ne consegue che, in questi casi, i limiti temporali di deducibilità delle nullità a regime intermedio di cui all'art. 180 cod. proc. pen. finiscono per coincidere con quelli per la formulazione dell'eccezione di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2, venendosi a creare una sorta di correlazione temporale tra il compimento di un atto nullo e la relativa "eccezione" di parte, con la conseguenza che il dato oggettivo della mancanza dell'eccezione consente al giudice di non "rilevare" la nullità di ordine generale che si deve ritenere sanata, ma anche che, pur non essendo ancora decorso lo spazio temporale di cui al citato art. 180, la nullità, essendo stata - come detto - sanata, non possa più essere "dedotta" in alcun'altra sede.
3. Ricorso di RD AN.
Anche il ricorso di RD AN è manifestamente infondato.
3.1. Va innanzitutto rilevato che la polizia giudiziaria operò il sequestro del denaro, non d'iniziativa, bensì in forza di un decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero in relazione a "cose pertinenti ai reati per cui si procede" (usura) ed in particolare "di documentazione attestante erogazioni pregresse di denaro alle persone offese ...". Sul punto il giudice per le indagini preliminari ha così correttamente motivato: "... quanto oggetto di sequestro rientra pienamente nella nozione di cosa "pertinente" al reato di cui all'art. 644 cod. pen.; nel decreto di perquisizione, il pubblico ministero ha poi specificato i beni che possono rientrare in tale categoria ma certamente utilizzando una formula esplicativa e non esaustiva della casistica, non potendo il denaro astrattamente riconducibile al pagamento degli interessi usurari non essere ricompreso in tale accezione".
3.2. Fermo quanto precede, rileva questo Collegio come la motivazione del giudice di merito in relazione alla ritenuta natura di cosa pertinente al reato della somma sequestrata, appare del tutto congrua in ragione del delitto contestato (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 455507 del 10/12/2010, Venuti, Rv. 248957, secondo cui, in tema di sequestro probatorio, le somme di denaro rinvenute nell'abitazione dell'indagato per un delitto di usura costituiscono corpo del reato, dovendosi ragionevolmente ipotizzare, sulla base delle modalità con cui di regola viene commesso tale delitto, che le somme di denaro vengano messe, fiduciariamente e in via sistematica, a disposizione di altre persone, per consentire il perseguimento di illecite finalità) e delle specificazioni relative all'inclusione, del tutto implicita, anche del denaro contante nell'indicazione data dal pubblico ministero delegante alla polizia giudiziaria che operò la perquisizione ed il successivo sequestro della somma rinvenuta (da qui la riconosciuta superfluità dell'eventuale provvedimento di convalida del pubblico ministero), non essendo altresì emersi dagli atti elementi di fatto che potessero far ricondurre tale somma alla ricorrente non indagata.
4. Ne consegue l'inammissibilità di entrambi i ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in Euro 1.000,00 per ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Udienza in Camera di consiglio, il 12 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2015