Sentenza 6 maggio 1998
Massime • 1
Qualora nel procedimento di riesame avverso un'ordinanza che ha disposto una misura coercitiva l'indagato sia assistito da due difensori, il tardivo avviso della data dell'udienza camerale ad uno dei due difensori dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanabile quando l'indagato o l'altro difensore siano presenti all'udienza e omettano di dedurre la relativa eccezione entro i termini fissati dall'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/1998, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 6 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 6.5.1998
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. " Francesco RP " N. 1671
3. " Nicola Milo (rel.) " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco PP " N. 7674/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LL ER
avverso l'ordinanza 11.12.1997 del Tribunale del riesame di Roma;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. E. Paciotti che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Il difensore avv. Sandro D'Aloisi non è comparso;
Osserva in
Fatto e diritto
Il Tribunale di Roma, con ordinanza 11 dicembre 1997, decidendo in sede di riesame, confermava il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso, il precedente 19 novembre, dal GIP dello stesso Tribunale a carico di ER LL, indagato in ordine al delitto di cessione di circa 600 dosi di cocaina (art. 73/1^ DPR n.309/90). Riteneva il Tribunale, non sussistendo contestazione sul quadro indiziario (il LL aveva, per altro, reso ampia confessione), la ricorrenza dell'esigenza di cui all'art. 274 lett. c) cpp e l'adeguatezza al caso specifico della più rigorosa delle misure coercitive.
Avverso la pronuncia del Giudice del riesame, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'indagato e ha lamentato: 1) nullità dell'ordinanza impugnata, per violazione della legge processuale, considerato che non era stata dato avviso della fissazione dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame anche al secondo difensore di fiducia, avv. Augusto De Luca;
2) difetto di motivazione circa la sussistenza di concrete esigenze cautelari e circa l'adeguatezza della misura, posto che non si era considerato il ruolo minimale (mero intermediario) da lui svolto nella vicenda.
All'odierna udienza camerale, assente il difensore del ricorrente, il P.G. ha concluso come da epigrafe.
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Ed invero, non ha pregio la prima doglianza, sia perché la prospettazione di essa fatta è smentita dalle emergenze processuali, sia perché altro vizio non rilevato, ma sussistente, dell'avviso dell'udienza camerale di riesame all'avv. De Luca (inosservanza del termine di comparizione di tre giorni liberi) deve ritenersi, in ogni caso, sanato dalla sua mancata deduzione tempestiva. Sotto il primo aspetto, osserva la Corte che, come si evince dagli atti, l'avviso per l'udienza di riesame, fissata il 29.11.1997, venne regolarmente notificato, oltre che all'avv. D'Aloisi, anche al secondo difensore di fiducia, avv. Augusto De Luca, dell'indagato;
quest'ultima notifica fu eseguita, il 26.11.1997, a mezzo del Commissariato della Polizia di Stato di Borgo di Roma, sicché l'opposto assunto del ricorrente trova perentoria e inequivoca smentita e va, pertanto, disatteso.
È pur vero, però, prendendo in esame il secondo aspetto non rilevato col gravame, che la richiamata notifica all'avv. De Luca dell'avviso d'udienza non fu tempestiva, in quanto non venne osservato il termine prescritto di tre giorni liberi (notifica eseguita il 26.11.97 per l'udienza del successivo giorno 29); tale violazione della legge processuale integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, la quale si sana, se l'indagato e l'altro difensore di fiducia, presenti in udienza, non formulino la relativa eccezione entro il termine fissato dall'art. 182, 2^ co., in relazione all'art. 180 cpp, termine che trova il suo limite insuperabile nel momento in cui il diretto interessato e l'altro suo difensore di fiducia, comparendo all'udienza di riesame, hanno la concreta ed effettiva possibilità di rendersi conto, attraverso l'esame degli atti e la constatazione della mancata comparizione del secondo difensore di fiducia, di eccepire la nullità; recita testualmente il 2^ comma dell'art. 182 cpp: "quanto la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo...". Tale disciplina evidentemente non si pone in contrasto con il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., giacché onere imposto alla parte non elide il diritto dell'indagato di fruire dell'assistenza di due difensori, salvaguardato appunto dalla possibilità di tempestiva deduzione della nullità, a fronte della quale il giudice non può che disporre il rinvio dell'atto, ma si limita a sancire un dovere di leale collaborazione dell'interessato al regolare svolgimento del procedimento, muovendo dal presupposto dell'esistenza di ovvi vincoli di solidarietà fra i codifensori.
Nel caso in esame, la nullità di cui si discute non venne eccepita, in sede di riesame, dall'altro difensore di fiducia, presente, e non è stata neppure dedotta, sotto il profilo che si è da ultimo esaminato (mancata osservanza del termine di comparizione), in questa sede di legittimità.
Non ha pregio neppure il denunciato vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura. Al riguardo, infatti, il Tribunale del riesame ha fatto leva su un apparato argomentativo che, in quanto esaustivo e logico, si sottrae a qualunque censura di legittimità: per supportare il pericolo di reiterazione ex art. 274 lett. c) cpp, si sono stigmatizzate la personalità del prevenuto, gravata da numerosi e pesanti precedenti penali, le modalità del fatto, "sintomatiche dell'esistenza di una vera e propria organizzazione", la gravità oggettiva dello stesso fatto in relazione alla quantità di droga oggetto di cessione (circa 600 dosi), circostanze queste che, unitariamente considerate, giustificano l'adeguatezza del provvedimento coercitivo adottato. Di diritto, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del LL, va disposto l'adempimento di cui all'art. 94/1 ter disp. att. cpp.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1 ter disp. att. cpp.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998