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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19939 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 24/10/2025 della Corte d'appello di L'Aquila udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 ottobre 2025, la Corte di appello dell’Aquila, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta formulata da XXXXXXXXXXXXXX, volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con cinque gruppi di sentenze, commessi in un arco di tempo compreso tra il 1991 e il 2021. Osservava che “in casi di questo genere” la commissione di un numero elevato di reati costituisce espressione di una scelta di vita fondata sul crimine e non dell’esecuzione di una unica originaria ideazione criminosa. Rilevava, altresì, che la ludopatia e l’alcolismo sono stati certificati in epoca successiva alla commissione di tutti i reati in oggetto, sicché non costituiscono elemento utile a comprovare una ideazione unitaria.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente formulando un unico motivo di ricorso con il quale denuncia l’illogicità della motivazione. Osserva che, nonostante l’istanza formulata avesse ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati compresi in ciascuno dei cinque gruppi rappresentati, la Corte Penale Sent. Sez. 1 Num. 19939 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 19/03/2026 aveva valutato l’istanza come riferita unitariamente a tutti i reati. In tal modo, aveva omesso di considerare che, tra i reati compresi in ciascun gruppo, sussistevano plurimi indici dell’unicità del disegno criminoso, quali la omogeneità delle violazioni, la contiguità spaziale e temporale degli episodi, realizzati con il medesimo modus operandi. Osservava altresì che fra tre dei quattro reati del primo gruppo era stata già riconosciuto il vincolo della continuazione, circostanza non valutata dalla Corte territoriale e che, nonostante la certificazione delle dipendenze menzionate fosse recente, queste preesistevano ed avevano condizionato il percorso di vita del ricorrente.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Ha osservato che il giudice dell’esecuzione ha ritenuto i reati espressione di una scelta di vita ispirata al crimine e non esecuzione di una medesima predeterminazione criminosa e che le dipendenze, in quanto di recente certificazioni, non possono aver influito sulla condotta di una vita, argomentazione con la quale il ricorrente non si è confrontato. Inoltre, ha rilevato che il ricorrente non ha allegato elementi sintomatici dell’appartenenza dei reati ad una unica ideazione criminosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La giurisprudenza di legittimità, con pronunce costanti, ha chiarito che, ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., i singoli reati devono costituire espressione attuativa di un unico programma criminoso, che consenta di individuare una ideazione unitaria a monte, che contempli tutte le fattispecie criminose, quantomeno nelle loro linee essenziali. A tal fine, sono stati individuati alcuni indici che, ove esistenti, possono costituire indicatori della unitarietà ideativa dei reati. Si allude alla omogeneità delle violazioni sotto il profilo della natura del reato e dell’interesse leso dalla norma incriminatrice, alla contiguità spazio-temporale delle violazioni, alle singole causali, alle modalità dell’azione e al fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. (Sez. U. n. 28659 del 18/5/2017, [...]). In questa prospettiva, la circostanza che i reati siano stati commessi in un arco di tempo molto ampio, rende certamente più complesso individuare una ideazione unitaria. «In tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali». E infatti, «un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una 'successione' di azioni sorrette da rinnovata ideazione o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta una tendenza comportamentale indeterminata ed ampia» (Sez. 1, n. 41718 del 28/11/2025, [...]).
2. Tuttavia, nel caso specifico, l’istanza formulata dal ricorrente non aveva ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati, bensì tra gruppi di reato, in relazione a ciascuno dei quali il ricorrente ha dedotto la omogeneità delle violazioni e la contiguità spazio-temporale quali indici rilevanti ai fini della decisione. Ebbene, il giudice dell’esecuzione ha totalmente omesso di compiere tale valutazione, avendo arrestato la valutazione all’intero complesso di reati risultanti dal casellario. In tal modo, tuttavia, non ha fatto corretta applicazione del principio ripetutamente espresso da questa Corte, la quale ha affermato che «L'ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi all'interno di tale periodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale» (Sez. 1, n. 15625 del 10/1/2023, Rv. 284532-01; Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, Rv. 276387-01).
3. La Corte è incorsa in un’ulteriore violazione di legge laddove non ha tenuto in considerazione la circostanza che tra taluni dei reati di cui al primo gruppo, era stato già riconosciuto il vincolo della continuazione e che il quarto reato si colloca in posizione intermedia tra quelli. Con pronuncia recente, ma espressione di indirizzo costante (Sez. 1, n. 2867 dell’8/11/2023, Rv. 285809-01; Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Rv. 271903-01), si è affermato che «In tema di continuazione in sede esecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto della domanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito», principio valevole, per identità di ratio, anche nel caso in cui il riconoscimento del vincolo sia avvenuto in sede esecutiva. «Invero, si è sostenuto che il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente valutazione, già operata in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, [...], Rv. 258227)» (Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, [...], Rv. 285790-01). Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha omesso di valutare quanto deciso con precedente ordinanza del GIP del Tribunale di Pescara del 15/7/1999, onde verificare se il quarto reato, quello commesso il 14.6.1991, poteva essere compreso nella medesima ideazione criminosa o se vi erano argomenti che lo impedivano.
4. Quanto, infine, alla mancata considerazione dell’incidenza delle dipendenze dedotte e certificate (ludopatia e alcoldipendenza) sulla possibilità di riconoscere il vincolo della continuazione, si tratta di motivo che rimane assorbito nell’accoglimento dei primi due. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello dell'Aquila. Così è deciso, 19/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 ottobre 2025, la Corte di appello dell’Aquila, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta formulata da XXXXXXXXXXXXXX, volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con cinque gruppi di sentenze, commessi in un arco di tempo compreso tra il 1991 e il 2021. Osservava che “in casi di questo genere” la commissione di un numero elevato di reati costituisce espressione di una scelta di vita fondata sul crimine e non dell’esecuzione di una unica originaria ideazione criminosa. Rilevava, altresì, che la ludopatia e l’alcolismo sono stati certificati in epoca successiva alla commissione di tutti i reati in oggetto, sicché non costituiscono elemento utile a comprovare una ideazione unitaria.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente formulando un unico motivo di ricorso con il quale denuncia l’illogicità della motivazione. Osserva che, nonostante l’istanza formulata avesse ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati compresi in ciascuno dei cinque gruppi rappresentati, la Corte Penale Sent. Sez. 1 Num. 19939 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 19/03/2026 aveva valutato l’istanza come riferita unitariamente a tutti i reati. In tal modo, aveva omesso di considerare che, tra i reati compresi in ciascun gruppo, sussistevano plurimi indici dell’unicità del disegno criminoso, quali la omogeneità delle violazioni, la contiguità spaziale e temporale degli episodi, realizzati con il medesimo modus operandi. Osservava altresì che fra tre dei quattro reati del primo gruppo era stata già riconosciuto il vincolo della continuazione, circostanza non valutata dalla Corte territoriale e che, nonostante la certificazione delle dipendenze menzionate fosse recente, queste preesistevano ed avevano condizionato il percorso di vita del ricorrente.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Ha osservato che il giudice dell’esecuzione ha ritenuto i reati espressione di una scelta di vita ispirata al crimine e non esecuzione di una medesima predeterminazione criminosa e che le dipendenze, in quanto di recente certificazioni, non possono aver influito sulla condotta di una vita, argomentazione con la quale il ricorrente non si è confrontato. Inoltre, ha rilevato che il ricorrente non ha allegato elementi sintomatici dell’appartenenza dei reati ad una unica ideazione criminosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La giurisprudenza di legittimità, con pronunce costanti, ha chiarito che, ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., i singoli reati devono costituire espressione attuativa di un unico programma criminoso, che consenta di individuare una ideazione unitaria a monte, che contempli tutte le fattispecie criminose, quantomeno nelle loro linee essenziali. A tal fine, sono stati individuati alcuni indici che, ove esistenti, possono costituire indicatori della unitarietà ideativa dei reati. Si allude alla omogeneità delle violazioni sotto il profilo della natura del reato e dell’interesse leso dalla norma incriminatrice, alla contiguità spazio-temporale delle violazioni, alle singole causali, alle modalità dell’azione e al fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. (Sez. U. n. 28659 del 18/5/2017, [...]). In questa prospettiva, la circostanza che i reati siano stati commessi in un arco di tempo molto ampio, rende certamente più complesso individuare una ideazione unitaria. «In tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali». E infatti, «un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una 'successione' di azioni sorrette da rinnovata ideazione o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta una tendenza comportamentale indeterminata ed ampia» (Sez. 1, n. 41718 del 28/11/2025, [...]).
2. Tuttavia, nel caso specifico, l’istanza formulata dal ricorrente non aveva ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati, bensì tra gruppi di reato, in relazione a ciascuno dei quali il ricorrente ha dedotto la omogeneità delle violazioni e la contiguità spazio-temporale quali indici rilevanti ai fini della decisione. Ebbene, il giudice dell’esecuzione ha totalmente omesso di compiere tale valutazione, avendo arrestato la valutazione all’intero complesso di reati risultanti dal casellario. In tal modo, tuttavia, non ha fatto corretta applicazione del principio ripetutamente espresso da questa Corte, la quale ha affermato che «L'ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi all'interno di tale periodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale» (Sez. 1, n. 15625 del 10/1/2023, Rv. 284532-01; Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, Rv. 276387-01).
3. La Corte è incorsa in un’ulteriore violazione di legge laddove non ha tenuto in considerazione la circostanza che tra taluni dei reati di cui al primo gruppo, era stato già riconosciuto il vincolo della continuazione e che il quarto reato si colloca in posizione intermedia tra quelli. Con pronuncia recente, ma espressione di indirizzo costante (Sez. 1, n. 2867 dell’8/11/2023, Rv. 285809-01; Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Rv. 271903-01), si è affermato che «In tema di continuazione in sede esecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto della domanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito», principio valevole, per identità di ratio, anche nel caso in cui il riconoscimento del vincolo sia avvenuto in sede esecutiva. «Invero, si è sostenuto che il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente valutazione, già operata in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, [...], Rv. 258227)» (Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, [...], Rv. 285790-01). Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha omesso di valutare quanto deciso con precedente ordinanza del GIP del Tribunale di Pescara del 15/7/1999, onde verificare se il quarto reato, quello commesso il 14.6.1991, poteva essere compreso nella medesima ideazione criminosa o se vi erano argomenti che lo impedivano.
4. Quanto, infine, alla mancata considerazione dell’incidenza delle dipendenze dedotte e certificate (ludopatia e alcoldipendenza) sulla possibilità di riconoscere il vincolo della continuazione, si tratta di motivo che rimane assorbito nell’accoglimento dei primi due. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello dell'Aquila. Così è deciso, 19/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4