Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19939
CASS
Sentenza 29 maggio 2026

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  • Accolto
    Illogicità della motivazione

    La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata, ritenendo che il giudice dell'esecuzione avesse omesso di valutare la continuazione tra singoli gruppi di reati e di considerare una precedente decisione di riconoscimento della continuazione tra alcuni reati dello stesso gruppo.

  • Accolto
    Omessa considerazione di precedente riconoscimento della continuazione

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse omesso di valutare una precedente ordinanza che riconosceva il vincolo della continuazione tra alcuni reati, principio che vale anche in sede esecutiva.

  • Altro
    Incidenza delle dipendenze sulla continuazione

    La Corte di Cassazione ha ritenuto questo motivo assorbito nell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19939
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19939
    Data del deposito : 29 maggio 2026

    Testo completo