Sentenza 27 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/06/2002, n. 9375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9375 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
2990 5 N . - . A L B B L T . 1 3 A . 1 ✓ N се A R M T I E A T R B I U T A R I A E 25/0 REPUBBLICA ITALIANA 6 / . 6 4 1 9 8 L P R 2 / D E D . . - S E N S I A I જે E T E S N R E D S E T A I I G R O Z A N NOME DEL POPOLO0.9 CORT E DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ✓ Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 10/99 Presidente Cron.25229 -Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano MONACI Consigliere Ud.23/01/02 Dott. Vittorio Glauco EBNER SPAGNA MUSSO Consigliere C.C. Dott. Bruno Dott. Achille MELONCELLI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENT ENZA N. 62990 sul ricorso proposto da: y ing "I": MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
ME GI TT;
- intimato avverso la sentenza n. 23/98 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il2002 222 07/04/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 23/01/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto notarile del 14 febbraio 1986, registrato a Sanremo il 25 febbraio 1986, il signor LL GI BA acquistava un alloggio di civile abitazione usufruendo delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 5 aprile 1985, n.118. L'Ufficio del Registro di Sanremo accertava peraltro contribuente aveva già usufruito delle che il concernenti prima casa con un agevolazioni precedente rogito del 1982; provvedeva, perciò, a liquidare per intero le imposte di registro e quelle ordinarie e catastali. L'acquirente impugnava l'accertamento in via giurisdizionale, ed il suo ricorso veniva accolto dalla commissione tributaria di primo grado di San Remo, e questa pronunzia veniva confermata della Commissione Tributaria Regionale della Liguria.
2. L'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, ed esponendo un unico motivo di falsaimpugnazione, quello della violazione e applicazione dell'art.2 del decreto legge 7 febbraio 1985, convertito, con modificazioni, con la legge 5 aprile 1985 n.118, nonché della legge n.168 del 1982. 3. Il Presidente della Corte ha ordinato trasmettersi il ricorso alla Procura Generale, che, con requisitoria scritta del 19 ottobre 2001, ha chiesto che il ricorso venisse rigettato per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE dell'Amministrazione Finanziaria non Il ricorso fondato e non può trovare accoglimento. Come giustamente rilevato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, l'agevolazione per l'acquisto della prima casa, prevista dall'art.2 del decreto legge n.12 del 1985, compete ove sussistano tutte le condizioni previste dal decreto legge stesso anche al contribuente che abbia già usufruito delle agevolazioni previste dalla precedente legge 22 aprile 1982, n.168. ha già rilevato in Come, infatti, la Corte precedenza, "in tema agevolazioni tributarie di riguardanti l'acquisto di immobili destinati ad uso abitativo, i benefici previsti dall'art.2 d.l. 7 febbraio 1985 n.12, convertito nella 1. 5 aprile 1985 n.118, competono anche a chi ha già goduto di quelli, analoghi, accordati dall'art. 1 1. 22 aprile 1982 n.168, un precedente, omologo, acquistoper immobiliare. Tale principio trova in atto supporto nel dettato, testualmente inequivocabile, dell'art.7, commi recante che "ai 9 e 10, 1. 23 dicembre 1998 n. 448, fabbricati о di trasferimenti a titolo oneroso di porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'art. 2 d. 1. 7 febbraio 1985 n.12, conv. con modificazioni dalla 1. 5 aprile 1985 n.118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto legge, compete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'art.l 1. 22 aprile 1982 n.168", e che "le disposizioni di cui al (precedente) comma 9 si applicano ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge", ossia al 1 gennaio 1999." (Cass. civ., sez. trib., 3 maggio 2000, n. 5559, Min. fin. C. Nocchi, nello stesso senso, tra le molte altre, Cass. civ., sez. trib., 15 giugno 2000, Min.fin. c.Barrile) Non risultano addotti argomenti nuovi, ancora non esaminati, né la Corte ha ragione per allontanarsi da quest'orientamento ormai consolidato. Di conseguenza il ricorso è palesemente infondato, e come tale non può che essere respinto. La parte controinteressata non si è cosidifesa, e non sussistono perciò spese suscettibili di rifusione su cui la Corte debba provvedere. I A R E A T M 5 A . - B L 1 T . A . N 1 3 L N B . A S E R E L I . . 9 S 2 8 6 N D . / I 1 D 6 P 4 /
P.Q.M.
O Z E A I R I N O S E A N D G T S E E E T R Rigetta il ricorso. I R A A T U B I R T Così deciso in Roma il 23 gennaio 2002 gliere estensoreConsigliere Il Presidente (dr. Francesco Cristarella Oristano) (dr. Stefano Monací) иского Спик сда u TERE IL CANCELLIERE C1 LLERIA Osvaldo Ascanio 2.7. GIU 2002 Oggi г IL CANCE 01 Ascanio ୮ 4