Sentenza 18 settembre 2009
Massime • 1
Il mancato rinvenimento dell'atto di nomina di uno dei difensori nel fascicolo processuale non giustifica la mancata tempestiva eccezione, da parte del codifensore, dell'omessa notifica al collega di atti processuali (nella specie, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari), sia perché sarebbe stato onere dell'imputato informarlo della nomina di altro difensore, sia perché tra i difensori non deve mancare quel reciproco obbligo di comunicazione che è aspetto tipico e istituzionale della cooperazione nell'esercizio della difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/09/2009, n. 44551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44551 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 18/09/2009
Dott. IACOPINO Silvana G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 2290
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 11963/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SC IO N. IL 12/02/1944;
avverso la sentenza n. 9104/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/05/2006;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO Silvana Giovanna;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 2/5/2006 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 26/5/2004 con la quale il GUP del Tribunale della stessa città aveva dichiarato, all'esito di giudizio abbreviato, UA IA del reato di cui all'art. 589 c.p. in pregiudizio del pedone AL GE e, concesse attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante del fatto commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione. Di tale decisione si è doluto con ricorso per cassazione il UA deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame va rigettato.
Il ricorrente con i primi due motivi insiste nella tesi dell'impossibilità da parte dell'Avv. Picone di eccepire l'omessa notifica al codifensore Avv. Federico degli avvisi relativi alla chiusura delle indagini preliminari ed alla udienza preliminare in quanto dell'atto di nomina di quest'ultimo legale non vi era traccia, essendo andato smarrito, come peraltro certificato dallo stesso Ufficio di Procura presso il quale era stato presentato L'atto di nomina, quindi, mai era confluito nel fascicolo processuale. La doglianza non può essere accolta.
La nullità che si è verificata è di ordine generale riconducibile nello schema dell'art. 178 c.p.p., lett. c) ed, in quanto di tipo intermedio, a differenza delle nullità assolute di cui all'art. 179 c.p.p., comma 1, può essere eccepita o rilevata non oltre il limite temporale stabilito dagli artt. 180 e 182 c.p.p. ed è suscettibile di sanatoria ai sensi degli artt. 183 e 184 c.p.p.. Nel caso concreto, la nullità ha incontrato i limiti di deducibilità previsti dall'art. 180 c.p.p. e si è sanata in quanto l'Avv. Picone ha partecipato all'udienza senza eccepirla, pur essendo investito degli stessi poteri processuali che competevano ex art. 99 c.p.p. al suo assistito, non presentatosi nel corso del giudizio senza giustificato motivo (Sez. U., Sent. 16/7/2009 Ud, ric. Aprea Rosa). Comunque, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, sarebbe stato onere del UA informare l'Avv. Picone della nomina dell'Avv. Federico sicché il fatto che dell'atto di nomina di quest'ultimo legale non vi fosse traccia non può essere addotto come motivo che avrebbe impedito all'altro difensore di eccepire tempestivamente la nullità. Peraltro, nella specie non doveva mancare quella reciproca comunicazione tra i difensori che è un aspetto tipico ed istituzionale della cooperazione nell'esercizio della difesa.
Con l'ulteriore motivo il ricorrente contesta l'attendibilità dei risultati della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero in quanto basata su dati supposti e non su elementi oggettivi idonei a consentire il calcolo con sufficiente certezza ed al di là di ogni ragionevole dubbio della velocità di marcia dell'auto da lui condotta al momento dell'investimento del pedone e ad individuare l'esatto punto della rampa di accesso alla tangenziale in cui era avvenuto l'impatto sicché nella condotta di guida tenuta non si poteva ravvisare un concorso di colpa, anche minimo, nella causazione dell'evento. Il ricorrente, formulando tali contestazioni, ripropone doglianze già avanzate con l'appello ed esaminate dalla corte territoriale, senza muovere alcuna sostanziale critica alle ragioni per le quali i giudici di secondo grado le hanno disattese all'esito di un apprezzamento attinente al merito dei fatti che è sottratto al sindacato di legittimità in quanto di esso è stata data congrua ed adeguata giustificazione.
La sentenza impugnata, infatti, con argomentazioni basate sulla valutazione delle risultanze probatorie cui è stata attribuita rilevanza chiarisce in maniera persuasiva la dinamica e le cause dell'incidente sicché non vi spazio per il sindacato di legittimità, non potendo in questa sede essere rivisto il giudizio sul concorso di colpa dell'imputato che risulta fondato non solo sui rilievi del consulente tecnico del Pubblico Ministero ma anche sulla testimonianza della conducente dell'auto che seguiva quella del prevenuto.
Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2009