Sentenza 5 dicembre 2019
Massime • 1
La mancanza di traduzione nella lingua nota all'indagato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza che rigetta la richiesta di riesame del provvedimento applicativo di una misura cautelare personale, non ne determina l'invalidità e comporta soltanto che i termini per l'eventuale ricorso per cassazione decorrono dal momento in cui l'indagato abbia effettiva conoscenza del contenuto dell'ordinanza.
Commentario • 1
- 1. Diritto alla traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare (Cass. SSUU, 15069/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024
L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2019, n. 10993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10993 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2019 |
Testo completo
CORTE 1 0993-20 DEPOST CANCELLERIA - 1 APR 2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano IL FUNCIONARI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dott.ssa Maria Cristina D'Angelo QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Maria Vessichelli -Presidente - Sent. n. sez. 1580/2019 Carlo Zaza CC 05/12/2019 Angelo Caputo R.G.N. 40711/2019 Irene Scordamaglia Giuseppe Riccardi - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CH IA, nato il [...] in [...] avverso l'ordinanza del 20/09/2019 del Tribunale della libertà di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Kate Tassone, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 20/09/2019 il Tribunale della libertà di Firenze ha accolto l'appello proposto dal P.M. avverso l'ordinanza del Tribunale monocratico di Firenze che, in data 11.6.2019, aveva sostituito la misura della custodia in carcere applicata a AN IA in relazione a quattro reati di furto aggravato, consumato e tentato con quella dell'obbligo di - presentazione alla p.g. per due volte al giorno;
per l'effetto, ha ripristinato la misura cautelare custodiale originariamente applicata. of 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AN IA, Avv. Giacomo Passigli, deducendo, sotto il profilo del vizio di motivazione, l'erroneità del provvedimento impugnato: l'imputato ha già trascorso 5 mesi in carcere, è incensurato ed alla prima esperienza detentiva, ed i reati commessi, per i quali è stato condannato, sono circoscritti ad un breve periodo di tempo (tra il 5 ottobre ed il 2 dicembre 2018), nel quale era afflitto da difficoltà economiche e sociali;
dalla data della scarcerazione, l'11.6.2019, non si è reso responsabile di altre condotte illecite, e la sentenza di condanna del giugno 2019 lo ha assolto dal reato di violenza privata, escludendo altresì l'aggravante della destrezza;
lamenta la contraddittorietà delle diverse decisioni cautelari che si sono succedute, e l'assenza di adeguata argomentazione in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari;
deduce, infine, che il decorso del tempo possa essere valutato unitamente ad altri elementi, quale, nella specie, l'assenza di ulteriori violazioni delle prescrizioni imposte. Con un secondo motivo deduce la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., sostenendo che l'imputato non parla bene l'italiano, e lamentando che l'ordinanza non sia stata tradotta in una lingua a lui comprensibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono ictu oculi dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 5 8 2 In particolare, va ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628); in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione;
sicché il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391). Tanto premesso, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla sussistenza ed alla intensità delle esigenze cautelari, e, di conseguenza, alla adeguatezza della misura cautelare ripristinata. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del merito cautelare, va al contrario evidenziato che l'ordinanza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura cautelare della 3 Cf م ل custodia in carcere, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, evidenziando che: per i quattro reati di furto, tentato e consumato, contestati, l'odierno ricorrente è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Firenze del 10.6.2019, alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione ed € 320,00 di multa;
il pericolo di reiterazione è stato desunto dalla pluralità e dalle modalità dei furti commessi, con il medesimo modus operandi, ai danni dei viaggiatori che si trovavano nei pressi delle stazioni ferroviarie o a bordo dei convogli, approfittando della confusione esistente in tali circostanze per sottrarre oggetti dalle loro borse e dai bagagli;
la personalità pericolosa dell'indagato è stata desunta dai numerosi precedenti di polizia per fatti della medesima specie, sempre nei pressi di aree ferroviarie;
decorso del tempo, peraltro breve, deve ritenersi ininfluente, in assenza di ulteriori elementi sintomatici di un affievolimento delle esigenze cautelari (ex multis, Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191: "In tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare"); quanto all'adeguatezza della custodia in carcere, l'imputato è stato già condannato non soltanto per i quattro furti contestati nel presente procedimento, ma anche per altri due furti contestati in diversi procedimenti;
elementi che, sulla base di un apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, escludono l'adeguatezza di misure meno afflittive, anche per l'assenza di un domicilio idoneo all'esecuzione della meno grave misura degli arresti domiciliari.
3. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, essendosi limitato a dedurre, in maniera peraltro perplessa, una scarsa conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato, che sarebbe stata apprezzata dal difensore al momento della sottoscrizione della nomina e della "spiegazione" del ricorso. Ebbene, premesso che la mancanza di traduzione nella lingua nota all'indagato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza che rigetta la richiesta di riesame del provvedimento applicativo di una misura cautelare personale, non ne determina l'invalidità e comporta soltanto che i termini per l'eventuale ricorso per cassazione decorrono dal momento in cui 4 4 l'indagato abbia effettiva conoscenza del contenuto dell'ordinanza (Sez. 1, n. 13804 del 11/03/2008, Zlataru, Rv. 239521), va evidenziato che la mancata conoscenza della lingua italiana è stata oggetto di una generica ed assertiva deduzione proposta con il ricorso per cassazione, e non risulta essere stata oggetto di accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 143, comma 4, cod. proc. pen., o che sia stata altrimenti richiesta;
al riguardo, va rammentato che l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana spetta al giudice di merito, costituendo un'indagine di mero fatto non censurabile in sede di legittimità se motivato in termini corretti ed esaustivi (Sez. 6, n. 28697 del 17/04/2012, Wu, Rv. 253250; anche in seguito alla riformulazione dell'art. 143, cod. proc. pen., ad opera dell'art. 1, comma primo, lett. b, del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, Sez. F, n. 44016 del 04/09/2014, Vjerdha, Rv. 260997; Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Reznikov, Rv. 265213; Sez. 5, n. 33775 del 27/02/2014, Ilie, Rv. 261640). In ogni caso, va rilevato che lo stesso ricorso, nell'argomentare l'attenuazione delle esigenze cautelari, sostiene (richiamando sul punto l'ordinanza di sostituzione dell'originaria misura cautelare della custodia in carcere) che il AN "per lunghi anni ha lavorato e si trova in Italia con permesso di soggiorno".
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda la cancelleria per le comunicazioni ex art. 28 reg. cod. proc. pen. . Così deciso in Roma il 05/12/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Maria Vessichelli Giusque Riccard 5