Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2019, n. 10993
CASS
Sentenza 5 dicembre 2019

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Massime1

La mancanza di traduzione nella lingua nota all'indagato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza che rigetta la richiesta di riesame del provvedimento applicativo di una misura cautelare personale, non ne determina l'invalidità e comporta soltanto che i termini per l'eventuale ricorso per cassazione decorrono dal momento in cui l'indagato abbia effettiva conoscenza del contenuto dell'ordinanza.

Commentario1

  • 1Diritto alla traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare (Cass. SSUU, 15069/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024

    L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2019, n. 10993
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10993
Data del deposito : 5 dicembre 2019

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