Sentenza 9 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare.
Commentario • 1
- 1. L'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non possa essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura (o di altra che la preceda)Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 aprile 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione L'imputato, a mezzo del difensore, ricorreva per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva a sua volta accolto l'appello del pubblico ministero avverso la sostituzione della misura degli arresti domiciliari che gli erano stati concessi dal Tribunale di Siracusa con quella della custodia in carcere ab initio applicata in ordine in ordine all'accusa di far parte di un clan mafioso ed essere autore di svariate estorsioni e tentate estorsioni, trasporto e traffico di stupefacenti e di numerosi furti, tutti commessi per favorire questo clan. In …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2013, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 09/10/2013
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - rel. Consigliere - N. 1958
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 21214/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC IL, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza della del Tribunale del riesame di Milano n. 332/2013 datata 11.4.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. TADDEI Margherita B.;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale del riesame di Milano, confermava l'ordinanza di altra sezione dello stesso Tribunale, con la quale era stata respinta l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di AN IL con quella degli arresti domiciliari in relazione ai reati di partecipazione (quale amministratore della Woodsys S.r.l. e della Acquario S.r.l.) ad associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe e frodi fiscali, al riciclaggio di danaro di provenienza illecita nonché (nella medesima qualità) di riciclaggio continuato commesso mediante operazioni dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza dai delitti di truffa ai danni della Banca Popolare di Lodi e di Unicredit;
di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale ai danni della Acquario S.r.l. dichiarata fallita l'8.6.2010, reati per i quali aveva riportato condanna alla pena di sei anni sei mesi di reclusione e tremilacinquecento/OO Euro di multa.
1.1 Il Tribunale del riesame, richiamata l'ordinanza del 22.2.2013 con la quale il medesimo Tribunale aveva confermato il provvedimento del GIP che aveva respinto analoga istanza, ha osservato che permaneva il pericolo di reiterazione di condotte criminose nell'ambito della gestione di impresa, conducibile anche per interposta persona, in considerazione della propensione dimostrata a commettere reati di riciclaggio, non avendo rilevanza di novus l'età dell'imputato, non rapportabile in alcun senso sminuente della gravità dei fatti delittuosi commessi, tenuto conto della condanna intervenuta e dell'entità della pena inflitta, elementi che congiuntamente riconfermavano la valutazione di esclusiva adeguatezza ai fini della prevenzione della pericolosità predetta, la misura in atto.
1.2 Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento deducendo a motivo la mancanza di motivazione con riferimento alla sussistenza di una prognosi sfavorevole, alla inadeguatezza degli arresti domiciliari;
1.3 Al riguardo si duole che il Tribunale non abbia considerato che il venir meno del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio avevano oggettivamente provocato un mutamento delle esigenze cautelari, non essendo basato su elementi oggettivamente riscontrabili, il timore di recidivanza nel delitto, tanto più che la difesa aveva sostenuto la propria istanza con una serie di elementi di indubbio valore per l'imputato, quali l'assenza di precedenti penali ,l'età avanzata;
il lungo tempo trascorso dall'inizio della carcerazione, l'idoneità a scongiurare ricadute del domicilio scelto;
l'iconferenza dell'assenza di confessione a determinare il giudizio negativo del Tribunale.
Di contro il Tribunale ha fatto riferimento ad un provvedimento risalente nel tempo il che dimostra oggettivamente l'assenza di valutazione delle mutate condizioni;
la cessazione delle società con le quali ha operato in precedenza l'imputato costituisce oggettivamente un mutamento delle concrete possibilità di perpetuanza nel reato;
l'aver ancorato il giudizio di pericolo alla natura del reato ed alla sua astratta ripetibilità è argomento non corretto secondo i dettati della Corte di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il motivo di ricorso è infondato e pertanto il ricorso deve essere rigettato.
2.1. Con una motivazione priva di vizi evidenti il Tribunale, preso atto che - rispetto alla prima pronuncia su analoga istanza, non era intervenuto alcun elemento di novità a modificare il quadro degli elementi di valutazione, fatta esclusione della sentenza di condanna, rilevava che il Tribunale aveva espresso un giudizio decisamente negativo della condotta, anche processuale dell'imputato, negandogli ogni attenuante.
2.2 In linea con tale giudizio il Tribunale del riesame rilevava che l'imputato non aveva dato alcun segnale di comprensione del disvalore del proprio comportamento o di un inizio di rivisitazione della propria condotta di vita da valutare in senso favorevole per una modifica della custodia cautelare. In particolare i giudici del riesame rilevavano che: "a fronte delle gravi scelte delittuose compiute e della dimostrata abilità nel non figurare direttamente negli organismi societari e di servirsi di prestanome, gli arresti domiciliari non offrono alcuna garanzia in termini di oggettivo ridimensionamento delle capacità operative nel delitto dell'appellante, non perché il medesimo abbia problemi nella sfera psichica (cui non si riferiva, ovviamente, il Tribunale procedente allorché ha escluso in capo all'imputato capacità di autocontrollo e di autodisciplina, citate sotto il profilo delle capacità autocustodiali) ma perché lo stesso, che ha dimostrato professionalità delinquenziale e pervicacia nella determinazione delittuosa, non risulta avere reciso i legami con l'ambiente criminoso di riferimento: ne consegue che allo stato non può valorizzarsi alcun elemento su cui fondare una prognosi favorevole sul rispetto da parte del medesimo delle prescrizioni connesse a misure meno gravose di quella in esecuzione....".
2.3 Non è fondata, pertanto, la doglianza del ricorrente che censura la motivazione come meramente apodittica e priva di adeguata considerazione della realtà oggettiva, posto che i giudici del riesame hanno formulato un giudizio della pericolosità dell'imputato che richiamando i fatti accertati nel contraddittorio dibattimentale, formula un giudizio articolato della rilevanza della condotta dell'imputato non solo nei tempi dei reati contestatigli ma anche del conformarsi del comportamento nel corso del procedimento a suo carico.
2.4 Priva di consistenza è anche la censura di non aver dato rilievo al tempo trascorso dal reato. Il Tribunale, sul decorso del tempo, ha espresso valutazione di difetto di effettiva portata innovativa di tale dato.
La critica mossa dal ricorrente in ordine a questa parte della motivazione muove da premesse evidentemente errate, perché la giurisprudenza citata riguarda la diversa ipotesi in cui il giudice sia chiamato a decidere sulla "richiesta" della misura custodiate. Il "tempo trascorso dalla commissione del reato" deve essere oggetto di valutazione (a norma dell'art. 292 c.p.p., comma 1, lett. c) da parte del giudice che pronuncia l'ordinanza di custodia cautelare;
analoga valutazione non è richiesta nel momento successivo in cui si discute di revoca o di sostituzione della misura (art. 299 c.p.p.). Va ribadito che "il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato (od imputato), risultando all'uopo inconferenti sia il mero decorso del tempo dall'inizio dell'applicazione della misura, che il "bilanciamento" con la valutazione ("in melius") delle esigenze cautelari operata in relazione a coindagati (o coimputati)." (Cass. Sez. 2^, 25.9-26.10.2007 n. 39785; Cass. 1^ Sez. 5, 2.2-27.4.2010 n. 16425);
3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Poiché dalla presente decisione non consegue la liberazione del ricorrente, a cura della Cancelleria dovrà provvedersi alla comunicazione di legge al direttore dell'istituto di pena dove il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .
Si provveda agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 ottobre 2013. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2014