Sentenza 11 marzo 2008
Massime • 1
La mancanza di traduzione nella lingua nota all'indagato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza che rigetta la richiesta di riesame del provvedimento applicativo di una misura cautelare personale, non ne determina l'invalidità e comporta soltanto che i termini per l'eventuale ricorso per cassazione decorrono dal momento in cui l'indagato abbia effettiva conoscenza del contenuto dell'ordinanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2008, n. 13804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13804 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/03/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 740
Dott. VECCHIO Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 039172/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA DR, N. IL 10/03/1984;
avverso ORDINANZA del 03/09/2007 TRIB. LIBERTÀ di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per la inammissibilità.
La Corte:
OSSERVA
Il Tribunale di Torino, in sede di riesame, con ordinanza del 3 settembre 2007 rigettava il gravame proposto da ZL AD avverso il provvedimento del G.I.P. presso lo stesso Tribunale che, in data 21 agosto 2007, aveva disposto in danno del ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere, perché gravemente indiziato del reato di tentato omicidio di RV IO, suo connazionale rumeno.
Ricorre al giudice di legittimità per l'annullamento di tale atto il predetto imputato, personalmente, deducendo un solo motivo di doglianza e cioè la violazione dell'art. 143 c.p.p. in relazione alla circostanza che l'ordinanza impugnata ed il relativo avviso di deposito gli sono stati notificati non in una lingua conosciuta, bensì soltanto nella versione linguistica originale, quella italiana, allo stesso non comprensibile.
Ha dedotto in particolare l'impugnante che "la mancata traduzione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame, implicando l'impossibilità per lo scrivente di comprendere correttamente il relativo contenuto ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione, si traduce in una violazione del diritto di difesa e comporta la nullità della predetta ordinanza".
Il ricorso è infondato.
Giova prendere le mosse dai principi fissati da queste SS.UU. 24 settembre 2003, n. 5052, Zalagaitiz, in materia di obbligo della A.G. italiana di consentire la conoscenza, al cittadino alloglotta, degli atti di natura penale che coinvolgano il suo diritto di difesa, in applicazione degli artt. 143 c.p.p., artt. 24 e 111 Cost. e art. 6, comma 3, lett. a) CEDU e art. 14, comma 3, lett. a) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (firmato a New York il 19 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con L. 25 ottobre 1977, n. 88). Tali principi, peraltro già affermati da C. Cost., sent. 10/1993, consistono: a) nel fornire al cittadino straniero, la cui mancata comprensione della lingua italiana sia stata accertata dal giudice procedente, gli strumenti atti ad avere, al più presto ed entro i limiti del possibile, una comprensione piena dell'accusa che gli viene mossa, degli elementi di prova (o indizi) esistenti nei suoi confronti e delle esigenze cautelari, ove ricorra l'adozione di un provvedimento di tal tipo nei suoi confronti. Poiché la norma non distingue, è indifferente che ciò avvenga a mezzo traduzione degli atti in una lingua conosciuta al soggetto interessato, ovvero a mezzo dell'assistenza di un interprete che lo renda edotto degli elementi essenziali per l'esercizio pieno del diritto di difesa;
b) nello stabilire che l'esercizio del diritto di difesa sottoposto a termine, divenga esercitabile a partire dal momento in cui tale piena conoscenza venga assicurata al soggetto;
c) nel l'obbligo del giudice a fornire tale piena conoscenza al soggetto alloglotta, obbligo che sorge nel momento in cui si sia accertata la incapacità del soggetto di comprendere sufficientemente la lingua italiana in cui comunque gli atti debbono essere sempre redatti;
d) che di regola la traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare deve essere notificata unitamente all'atto originario in lingua italiana, quando la non conoscenza della lingua italiana sia accertata sin dal primo contatto del soggetto con l'A.G. ovvero in sede di interrogatorio di garanzia ex artt. 64 e 65 c.p.p., ovvero ancora in sede di udienza di convalida, ex art. 391 c.p.p., ovvero, in fine, all'atto dell'ingresso in istituzione carceraria, ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis,; e) nella conclusione che, qualora tali criteri non vengano rispettati, consegua la nullità degli atti ex artt. 178 e 180 c.p.p.. (c.d. nullità di ordine intermedio). Ora, venendo al ricorso per il quale è causa, si osserva che l'ordinanza del Tribunale del riesame - alla stregua di qualsivoglia altro atto processuale - ha una sua struttura definita dall'ordinamento (tipizzata nell'ambito del principio di tipicità degli atti processuali penali) che non annovera la traduzione;
essa ha la medesima valenza così per il cittadino italiano come per lo straniero e l'apolide.
Principi generali di diritto internazionale e nazionale vogliono poi che gli atti processuali vengano tradotti in lingua comprensibile a chi non è in grado di recepirne il contenuto, in quanto non comprenda la lingua del Paese del quale è ospite a qualsiasi titolo. Ciò anche nel rispetto di un corretto modo di intendere il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa.
Ma date tali premesse, consegue che la mancata traduzione non incide sulla perfezione e validità dell'atto, ma semmai sulla sua efficacia, con riferimento, dunque, al momento produttivo di effetti, nel senso che dal momento in cui lo straniero ha avuto reale conoscenza del contenuto dell'atto, decorrono i termini per l'esercizio dei diritti configurati dall'ordinamento, e relativi al diritto di difesa del soggetto, nel caso in esame concretizzanti si nei termini di ricorso per Cassazione.
Alla luce dei principi enunciati da questa SS.UU. e qui prima esposti, nonché delle precedenti argomentazioni, il ricorso si appalesa manifestamente infondato, giacché non del suo contenuto si duole il ricorrente, che ne chiede l'annullamento per una inesistente nullità. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa per le ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 11 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2008