Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2008, n. 13804
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Sentenza 11 marzo 2008

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La mancanza di traduzione nella lingua nota all'indagato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza che rigetta la richiesta di riesame del provvedimento applicativo di una misura cautelare personale, non ne determina l'invalidità e comporta soltanto che i termini per l'eventuale ricorso per cassazione decorrono dal momento in cui l'indagato abbia effettiva conoscenza del contenuto dell'ordinanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2008, n. 13804
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13804
    Data del deposito : 11 marzo 2008

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