Sentenza 5 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5065 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA5 0 65 /0 1 IN NOME DEL POPOLO I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario CORDA Presidente R.G.N. 12705/99 10829 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 1787 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Rep. Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Ud. 25/01/01 Dott. Angelo SPIRITO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S EN T E NZ A .....JL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 3500 sul ricorso proposto da: il 5. APR. 2001 PUBBLILANCIO Sas, in persona del socio accomandatario, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 6, G., rappresentata e difesa IRE 3000 presso l'avvocato LEPORE CANCELLERIA dall'avvocato MINIERI GIUSEPPE, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente CG508887
contro
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e 2001 difeunitamente agli avvocati MARIA RITA SURANO e 221 SALVATORE AMMENDOLA, giusta mandato in calce al -1- AZIONE UFFICIO COPE controricorso;
Richiesta copia Studio - dal Sig. 1220 controricorrente 3000 per dirt 2 AGO. 2001 avverso la sentenza n. 926/99 della Corte d'Appello di P IL CANCELLARS MILANO, depositata il 16/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica €155 13000 CANCELLERIA udienza del 25/01/2001 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Minieri, che ha DE378690 chiesto l'accoglimento del ricorso;
resistente, l'Avvocato Izzo, che haudito il per chiesto il rigetto del ricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Richiesta copia studio Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso dal Sig. LEPORE per diritti L. 30 0 per il rigetto del ricorso.
1.1001 IL CANCELLIERE DIRITTI DIRITTI DIRI 2 2 2 7 -2- R.G. 12705/99 Svolgimento del processo La Pubblilancio s.a.s. convenne in giudizio il Comune di Milano, esponendo di ave- re stipulato un contratto con quell'ente, in base al quale essa si era obbligata a realiz- zare e porre in opera il nuovo sistema di comunicazione esterna allo stadio "G. Meazza" e che successivamente le parti avevano definito i reciproci rapporti obbli- gatori sottoscrivendo una transazione in data 17 marzo 1995, con la quale il Comune s'era obbligato a pagare alla società la somma onnicomprensiva di £ 14.800.000.000. La società chiese, quindi, che il Comune fosse condannato al pagamento della som- ma di £ 1.570.746.970, costituente l'importo dell'IVA sulle somme versate dall'ente pubblico in esecuzione dei menzionati accordi. Il Tribunale di Milano accolse la domanda con sentenza che, a seguito d'impugna- zione del Comune, fu riformata dalla Corte d'appello della stessa città, la quale, in- terpretando l'accodo del 17 marzo 1995, ritenne che la locuzione in esso contenuta ("somma forfettaria ed onnicomprensiva") sta a significare prezzo globale determi- nato, comprensivo di tutto. La stessa Corte territoriale respinse pure l'appello inci- dentale della società. Quest'ultima propone ora ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico, comples- so motivo. Risponde il Comune con controricorso. Motivi della decisione I - La società nel lamentare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4, se- - condo comma, n. 1, 17, 18 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972; 1362, 1363, 1364, 1366 e 1371 c.c.; 183, quarto comma, 189 c.p.c.; nonché i vizi della motivazione in Cons. Spirito est. 1 R.G. 12705/99 ordine all'interpretazione del contratto transattivo - sostiene che la somma concordata in transazione era da ritenersi al netto dell'imposta ed a tal proposito fa riferimento all'art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972, sia nella parte in cui stabilisce che chi cede be- ni o presta servizi imponibili deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al concessionario o al committente, sia nella parte in cui sancisce la nullità di ogni patto contrario a tale ultima disposizione. Aggiunge, dunque, che l'onere tributario deve considerarsi un elemento economico autonomamente valutabile rispetto al prezzo del bene o del servizio oggetto del contratto e non inglobabile nel concetto di corrispetti- vo, tant'è che il secondo comma dell'ultima citata disposizione stabilisce che per le operazioni per le quali non è prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corri- spettivo si intende comprensivo d'imposta, il che porta a contrario a ritenere che, in tutti gli altri casi l'IVA non sia parte integrante del corrispettivo. Ciò premesso, la ri- corrente perviene a sostenere che la lettura testuale della transazione del 17 marzo 1995 non consentiva di affermare che le parti avessero, in sede di stipulazione, inteso la somma di £ 14.800.000.000 comprensiva di IVA. Al contrario esse si sarebbero limitate ad indicare l'ammontare corrispettivo senza nulla statuire sulle sorti dell'im- posta e con gli aggettivi "forfettario" ed "onnicomprensivo" avrebbero inteso riferirsi alla sola estinzione dei crediti e debiti nati dall'originario contratto stipulato tra le parti. Il motivo è infondato e va respinto. Va subito chiarito che, nella specie, non viene in discussione l'applicazione (e, dun- que, l'eventuale violazione o falsa applicazione) dei principi sanciti, in tema di IVA, dal D.P.R. n. 633 del 1972, ed, in particolare del precetto secondo cui è nullo ogni Cons. Hoy est. R.G. 12705/99 patto che tenda ad escludere l'addebito dell'imposta, a titolo di rivalsa, al concessio- nario o al committente. Piuttosto, qui si controverte circa l'intenzione delle parti ef- fettivamente contenuta nell'atto transattivo con il quale esse intesero definire ogni questione tra di loro insorta. Posto, infatti, che è pacifica la natura transattiva dell'at- to, il dibattito rimane delimitato (come correttamente il giudice l'ha delimitato) dai criteri ermeneuti dettati dall'art. 1362 c.c.; operazione interpretativa rispetto alla quale questa Corte di legittimità deve strettamente attenersi all'esame di eventuali vi- zi della motivazione, senza poter accedere ad un nuovo esame del merito della con- troversia. Tant'è che è fermo in giurisprudenza il principio secondo cui l'accerta- mento relativo all'intenzione dei contraenti è censurabile in sede di legittimità nel ca- so in cui la motivazione sia così inadeguata, da non consentire la ricostruzione del- l'iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche (tra le tante, cfr. Cass. 11 agosto 1999, n. 8590). Ciò premesso, può osservarsi che il giudice ha focalizzato la sua indagine intorno alla frase ("somma forfettaria ed onnicomprensiva") contenuta dall'atto del 17 marzo 1995, traducendola in "prezzo globale determinato ed onnicomprensivo" ed esami- nandola con riferimento al contenuto complessivo dell'atto ed alla sua collocazione in esso. Ha avuto riguardo ai pregressi rapporti contrattuali delle parti (il contratto del 23 gennaio 1990 e la proposta contrattuale del 27 aprile 1994) ed ha stimato che il riferimento della predetta locuzione alla somma globale risulta anche confermato dal fatto che al punto 2 dell'art. 2 dell'atto sono elencati le modalità ed i termini di paga- Coreloffre est. 3 R.G. 12705/99 mento della somma di 14.800.000.000 ad estinzione del "residuo credito che Pub- blilancio ha maturato in base al contratto stipulato inter partes in data 23.1.1990". Nella considerazione del comportamento complessivo delle parti (e, dunque, nel ri- spetto dell'art. 1362 c.c.), ha, poi, volto l'indagine alla menzionata lettera del 27 aprile 1994 (avente ad oggetto "la migliore proposta di transazione") ed ha notato che da essa risulta che la stessa Pubblilancio propone di transigere per la somma "forfettaria ed onnicomprensiva di lire 14.800.000.000" e che il pagamento di tale somma "estingue il residuo credito che la Pubblilancio ha maturato che presenta un credito ammontante a 16.500.000.000 + IVA". Proposta, quest'ultima ripetuta nel- l'accordo transattivo finale. Tutte queste circostanze, hanno dunque, convinto il giu- dice che con questo contratto le parti intesero limitare il debito del Comune, di 16.500.000.000, a lire 14.800.000.000. Si tratta, all'evidenza, di un'impeccabile operazione interpretativa, sorretta dai crite- ri della congruità e della logicità e, come tale, immune da ogni censura in sede di le- gittimità, tenuto, altresì, conto che la ricorrente neppure indica il modo in cui il ra- gionamento del giudice si sia discostato dai menzionati canoni interpretativi, limitan- dosi, piuttosto, a proporre una diversa ed a sé favorevole interpretazione. II - Sotto un secondo profilo, la ricorrente si rivolge a quella parte della sentenza impugnata in cui è stato respinto l'appello incidentale della società stessa sul presup- posto che la domanda di ulteriore pagamento della somma di £ 290.643.989 (già rite- nuta inammissibile dal giudice di primo grado, nascendo da una rettifica in aggiunta all'originaria domanda, proposta in sede di precisazione delle conclusioni) "sarebbe stata comunque una domanda nuova, in quanto ha causa petendi ed oggetto diversi Cons. Spiritofest. R.G. 12705/99 ed infatti riguarda il pagamento dell'IVA sulla fattura relativa al canone 27.8.94/30.6.95 peraltro non emessa dal Comune" (cfr. pag. 6 della sentenza). A tal proposito, si sostiene che tale aggiunta-rettifica doveva essere ritenuta ammis- sibile in sede di precisazione delle conclusioni, posto che non incideva né sul peti- tum, né sulla causa petendi. Inoltre, la ricorrente denunzia l'errore commesso dal primo giudice nell'omettere di rilevare la tardività dell'eccezione d'inammissibilità parziale della domanda, eccezione che fu proposta dal Comune nella memoria con- clusionale e non (come avrebbe dovuto essere) nella stessa udienza di precisazione delle conclusioni, con conseguente accettazione del contraddittorio sul punto. Anche tale profilo va respinto, sulla considerazione che la questione dell'omesso ri- lievo della tardività dell'eccezione d'inammissibilità della domanda è del tutto nuova e, come tale, inammissibile in sede di legittimità, né nel ricorso viene fatta menzione dell'avvenuta trattazione della stessa nel giudizio d'appello. Quanto all'altra ratio de- cidendi (si sarebbe, comunque, trattato di domanda nuova), essa è sicuramente cor- retta, in considerazione del fatto che il credito preteso nasceva dall'imputazione com- pletamente diversa, costituita dal pagamento di un canone periodico. Il ricorso va, dunque, respinto e la ricorrente va condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive £15.220.2003 di cui € 15 milioni per onorari. Cons. Spirito est. 5 R.G. 12705/99 Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001. Il Presidente L'Estensore мог CORTE SETE IL CANCELLIERE Luisa Passinetti Primo s C y Whire bule wit Venceleria Deposited 1 K. 2001 __ IL CANCELLIERE Мине ши коحمل ملا 40000 290000 UFFICIO DELLE ATE ROMA 2 13 GIU 200 4 'Sorie Registrato in data 28541 versate C. 290.000 S. DUECENTONOVANTAMILA p. I Dirigente Area Serviph (lire (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPOL II Responsabile Servizio Alli Gitaran (Dr. M. RACCICH A 0 0 9 1 1 Cons. Spirito est. 6