Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4160 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 9041 60/01 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 8535/97 Dott. Guglielmo SCIARELLI - Rel. Consigliere Cron. 8848 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 21/12/00 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliata in ROMA ROSSETTO DANIELA, elettivamente 63, presso lo studio VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA che la rappresenta e dell'avvocato CONTALDI MARIO, RAVIGNANI RICCARDO, difende unitamente all'avvocato giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SCAU, cui è subentrato INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA SOCIALE, in persona del legale PREVIDENZA rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura 2000 Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli 5638 -1- avvocati MULAS GIOVANNI, SARTO RINA, giusta delega in atti;
- controricorrente " avverso la sentenza n. 60/96 del Tribunale di VICENZA, depositata il 03/02/97 R.G.N. 61/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito l'Avvocato RAVAGNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 Svolgimento del processo. DA RO, con ricorso del 21 4 93, adiva il Pretore di Vicenza, perché accertasse l'illegittimità del provvedimento con cui lo Scau aveva cancellato il suo nominativo dagli elenchi dei coltivatori diretti a far data dall'1 190 e, di conseguenza, fosse dichiarato il suo diritto a mantenenere l'iscrizione in detto elenco. Il pretore di Vicenza, con sentenza depositata il 6 3 96, accertava il diritto di DA TT a mantenere l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti anche dall'1 190. L'Inps, succeduto allo Scau proponeva appello, che il Tribunale di Vicenza accoglieva, rigettando la domanda e condannando la RO alle spese di ambo i gradi. La RO ha proposto ricorso per cassazione. L'Inps ha depositato contricorso. Motivi della decisione. Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (sull'onere della prova) ex art. 360 sub 3 cpc. Il Tribunale ha ritenuto che l'attrice non ha provato che per la coltivazione del fondo fossero necessarie almeno 104 giornate lavorative annue, in particolare, di fronte alla prova che ella svolgesse attività anche presso terzi,la ricorrente non ha provato la prevalenza dell'attività agricola. Col presente motivo si afferma, invece, che, negando, l'Istituto, il diritto alla conservazione dell'iscrizione, per via dell'attività lavorativa della RO alle dipendenze della Edilnova, attività, questa, non agricola, sarebbe toccato all'Istituto fornire la prova del suo assunto. Il motivo è infondato. Per l'art. 3 della L. 9 gennaio 63 n. 9, sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 Нил giornate annue. 2 Il precedente art. 2, al 2° co., considera sussistente il requisito dell'abitualità nel lavoro agricolo quando i soggetti “si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tale attività”. , Orbene, il diritto all'assicurazione, che si accompagna all'iscrizione negli elenchi, sussiste solo e fino a quando ne sussistano i presupposti. Il coltivatore, in qualsiasi momento il suo diritto all'assicurazione venga contestato dall'istituto assicurativo deve essere in condizioni di dimostrare la sussistenza dei relativi elementi ' costitutivi, perché trattasi di un diritto che sussiste finchè ne ricorrono detti elementi, di natura non necessariamente continuativa, dal che discende che è sempre a carico dell'assicurato l'onere di dimostrare il permanere di detta sussistenza, cioè la ricorrenza degli elementi costitutivi in parola : in particolare che il fondo richiede 104 giornate lavorative per ogni anno e che esso lavoratore si dedichi prevalentemente al lavoro agricolo: nel caso di specie, secondo l'accertamento del Tribunale è mancata la prova di entrambe le circostanze e,cioè, che il fondo richiedeva almeno 104 giornate lavorative all'anno e che l'attrice, la quale,come è pacifico, lavorava per una società edile dedicasse la propria attività lavorativa , , prevalentemente, al lavoro agricolo. Se ne conclude che il motivo in esame va rigettato. Col secondo motivo si deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (valutazione, in concreto, delle risultanze istruttorie). Si lamenta una mancata serena disamina delle risultanze istruttorie. Si afferma che, assodato il permanere dell'iscrizione sino al 31 12 89, non si comprenderebbe il cessare al 1 gennaio successivo del relativo diritto. Il motivo è infondato. In violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non si riportano le flaule risultanze istruttorie, al fine di dimostrarne l'asserita inadeguata valutazione. 3 Il diritto è stato negato nel dicembre 90, a partire dal 1 gennaio dello stesso anno, perché per esso (anno 90 ) non si è fornita adeguata dimostrazione dei requisiti integranti il diritto, come Ne deriva che la sentenza impugnata risulta scevra dagli errori lamentati. sopra si è esposto. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione,ex art. 152 disp.att. cpc., trattandosi di Il ricorso va, dunque, rigettato. causa previdenziale, riguardando la difesa di un proprio preteso diritto a un requisito assicurativo (iscrizione negli appositi elenchi). Rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione
PQM
21 dicembre 2000 Il Presidente: ifunisRozio be Muri'sРозмо bruslichen b ull Il Cons. est.: DH 3 3 0 1 5 A I S . . S D T , A R N IL CANCELLIENE T O A , ' L 3 L Depositato in Cancelleria L A 7 L S - O E E ZZ MAR. 2001 B 8 P - D I S 1 I D I 1 S oggi, N N A G E T E IL CANCELLIERE S S O G O I G A P A E D M L E I O , T A O A T I L R D R T L I E S E I T D D G N E O E R S E