Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2016, n. 52596
CASS
Sentenza 4 novembre 2016

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Il termine per la proposizione della richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva decorre, per il difensore dell'indagato, dal giorno in cui gli è stato notificato l'avviso del relativo deposito a norma dell'art. 309, comma terzo, cod. proc. pen. e non da quello, eventualmente precedente, nel quale abbia avuto conoscenza del provvedimento medesimo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva ritenuto non tempestiva l'impugnazione proposta dal difensore che, pur non avendo ricevuto la notifica del provvedimento cautelare, aveva avuto informazione dell'arresto ai sensi dell'art. 293 comma primo ter cod. proc. pen.)

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  • 1Comparizione personale al riesame, come fare? (Cass., 11803/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2016, n. 52596
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52596
Data del deposito : 4 novembre 2016

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