Sentenza 4 novembre 2016
Massime • 1
Il termine per la proposizione della richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva decorre, per il difensore dell'indagato, dal giorno in cui gli è stato notificato l'avviso del relativo deposito a norma dell'art. 309, comma terzo, cod. proc. pen. e non da quello, eventualmente precedente, nel quale abbia avuto conoscenza del provvedimento medesimo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva ritenuto non tempestiva l'impugnazione proposta dal difensore che, pur non avendo ricevuto la notifica del provvedimento cautelare, aveva avuto informazione dell'arresto ai sensi dell'art. 293 comma primo ter cod. proc. pen.)
Commentario • 1
- 1. Comparizione personale al riesame, come fare? (Cass., 11803/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2016, n. 52596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52596 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2016 |
Testo completo
52596 /16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 1620 Giovanni Conti - Presidente - Sent. n. sez. Angelo Costanzo CC 04/11/2016 Anna Criscuolo R.G.N. 31905/2016 (riunito a R.G.N. 32692/2016) Angelo Capozzi Ersilia Calvanese - Relatore - motivazione semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BA KH, nato in [...] il [...] avverso la ordinanza del 22/07/2016 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore di KH YE ricorre avverso la ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Genova dichiarava inammissibile, perché tardivo, l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza del 7 giugno 2016, che disponeva l'aggravamento della misura cautelare in atto, applicandogli la custodia cautelare in carcere. re Secondo il Tribunale, il difensore, quantunque non avesse ricevuto la notifica del provvedimento cautelare, aveva avuto comunque conoscenza della sua emissione ed esecuzione, come risultava dal verbale dell'udienza dibattimentale del 16 giugno 2016. Nel ricorso si deduce la erronea applicazione degli artt. 293, comma 3, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto il difensore risulterebbe essere stato notiziato solo dell'arresto del suo assistito, ma non certo del contenuto del provvedimento da impugnare.
2. Il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo dei principi da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di decorrenza del termine di dieci giorni entro il quale il difensore può proporre le impugnazioni di cui agli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. (tra le tante, Sez. U, n. 18751 del 26/02/2003, Mario, Rv. 224183, secondo cui la conoscenza legale del provvedimento coercitivo cautelare da impugnare non può essere supplita da qualunque altro evento che ne faccia presumere la conoscenza, altrimenti conseguita;
in senso conforme da ultimo, Sez. 2, n. 8119 del 30/01/2013, Jelmoni, Rv. 255243). Nel caso in esame, non poteva neppure affermarsi l'esistenza di un evento che facesse presumere la conoscenza, comunque conseguita, del provvedimento cautelare, in quanto l'unica notizia ostentata dal difensore e desumibile dal verbale dell'udienza dibattimentale, allegato al ricorso, era quella dell'arresto del suo assistito, notizia verosimilmente ricevuta dal legale ai sensi dell'art. 293, comma 1-ter cod. proc. pen., come è dato desumere dal verbale di arresto del 15 giugno 2016. Certamente, la mera informazione dell'avvenuto arresto dell'imputato non può ritenersi equipollente alla conoscenza legale del provvedimento, poiché con tal via il difensore viene ordinariamente posto a conoscenza della sola esistenza» ed «esecuzione» del provvedimento, di cui il successivo comma terzo dell'art. 293 cit. prescrive ugualmente il deposito in cancelleria con avviso al difensore (Sez. 2, n. 13485 del 26/01/2011, Moceri, non mass.). Diversamente opinando, sarebbe sempre sufficiente l'informativa (di regola, telefonica) prevista dal comma 1-ter dell'art. 293 ora citato per supplire all'incombente informativo previsto dall'ultima parte dell'art. 293, comma 3 cod. proc. pen., con conseguente decorrenza in ogni caso del termine per proporre l'impugnazione da tale informativa (e quindi con la privazione di significato dell'avviso successivamente notificato) (cfr. tra l'altro, la rigorosa giurisprudenza di legittimità sulla irritualità della notifica a mezzo telefono dell'avviso di deposito, tra le molte, Sez. 6, n. 25280 del 04/06/2014, Lo Sciuto, Rv. 260072). 2 ем In vero, l'adempimento previsto dall'art. 293, comma 1-ter cod. proc. pen. ha soltanto la funzione di consentire il primo contatto fra l'imputato ristretto nella sua libertà personale e il suo difensore, per garantire l'espletamento del diritto di colloquio di cui all'art. 104 cod. proc. pen. e, laddove previsto, l'interrogatorio di cui all'art. 294 cod. proc. pen. La notificazione dell'avviso di deposito, invece, è finalizzato invece a far conoscere al difensore il contenuto del provvedimento custodiale e degli atti depositati in cancelleria e di estrarne copia, così realizzando l'effettività del diritto di difesa, da ultimo ribadita dall'art. 7 della Direttiva n. 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, attuata con il d. lgs. 1 luglio 2014, n. 101. Di guisa che è da tale momento che il codice di rito fa decorrere il termine per proporre impugnazione (cfr. Sez. U, n. 26798 del 28/06/2005, Vitale, in motivazione).
3. Da quanto premesso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Genova. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Genova per nuovo giudizio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 04/11/2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Ersilia CalvaneseCalyanese Giovanni Conti двива DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 12 DIC 2016 SIL FUNZIONARIO GRIDIZIARIO CA Para Esposito U S