Sentenza 13 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2001, n. 9518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9518 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
REPUB LIC.951 8 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE PAGAMENTO SOMMA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20275/98 Dott. Angelo GRIECO Presidente 221/99 Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere Cron 22001 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. 3262 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere Ud. 22/03/2001 ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: QUARANTATREESIMA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA CAMPANIA in liquidazione, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SANTA MARIA MAGGIORE 112, presso l'avvocato DI LAURO COPIE Richiesta ropia studio A., rappresentata e difesa dall'avvocato PROCACCINI dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 6000 ERNESTO, giusta procura a margine del ricorso;
#13 LUG. 2001 - ricorrente IL CANCELLIERE
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI;
intimata e sul 2° ricorso n° 00221/99 proposto da:2001 821 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del F Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. B. TIEPOLO 21, イ Di-Fates rappresentata e l'avvocato MILETO BRUNELLO, presso 17 SEX 2001 dall'avvocato DI FALCO ALDO, giusta procura ail difesa margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
U.S.L. 43 REGIONE CAMPANIA in liquidazione;
intimata L1000 CANCELLERIA avverso la sentenza n. 2298/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 14/10/97; 00 udita la relazione della causa svolta nella pubblica AY688073 udienza del 22/03/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
LAY588072 udito per il ricorrente, l'Avvocato Romanelli Guido, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso AY688071 principale e il rigetto del ricorso incidentale;
AY688068 udito per il resistente e ricorrente incidentale, ha chiestol'Avvocato Mileto, con delega, che ILAYA: l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del 4568066 ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
l'inammissibilità l'assorbimento del ricorso 2 incidentale. Svolgimento del processO 1 L'Amministrazione provinciale di Napoli, con ci- tazione notificata alla USL n. 43 di Napoli il 24 gen- naio 1984, la conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli chiedendone la condanna al pagamento di lire 4.480.549.731, pari al credito che assumeva di vantare alla data del 31 dicembre 1982 nei confronti della me- desima, per avere anticipato, per suo conto, spese per il personale addetto ai servizi sanitari. Precisava che il credito era costituito per lire 3.586.096.509 da somme erogate, e per lire 1.254.453.222 per "oneri ri- flessi". Instaurato il contraddittorio, nel corso del giu- dizio la USL pagava per intero la somma richiesta in data 30 aprile 1984. L'attrice insisteva, peraltro, nella domanda di condanna della convenuta al pagamento di interessi e svalutazione. Il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 10 settembre 1994, condannava la USL al pagamento dell'ulteriore somma di lire 1.676.472.332 per interes- si. La USL proponeva appello avverso la sentenza la- mentando che il Tribunale non avere tenuto conto della mancanza di colpa da parte sua, essendo il pagamento 3 collegato con il sistema di finanziamento previsto dall'art. 51 della legge n. 833 del 1978, e che comun- que il Tribunale avesse illegittimamente liquidato gli interessi in misura superiore a quella legale e con gli interessi sugli interessi. Nel contraddittorio fra le parti la Corte di ap- pello di Napoli, con sentenza depositata il 14 ottobre 1997, in riforma della sentenza impugnata, riconosceva all'attrice solo gli interessi corrispettivi nella mi- sura di lire 322.703.314, con gli ulteriori interessi legali dal 24 gennaio 1984, data di notifica della do- manda. La sentenza è stata impugnata dinanzi a questa Corte dalla USL n. 43 della Campania in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore, con atto noti- ficato alla Provincia di Napoli il 26 novembre 1998, con il quale è stato proposto un solo motivo di grava- me. L'Amministrazione provinciale di Napoli resiste con controricorso e ricorso incidentale notificati il 30 dicembre 1998. La USL ha anche depositato memoria. Motivi della decisione 1 I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art.335 c.p.c. per essere decisi congiuntamente, riguardando entrambi la medesima sentenza. In via pregiudiziale vanno esaminate le eccezioni 7 4 di inammissibilità del ricorso proposte il dall'Amministrazione provinciale di Napoli con con- troricorso, sotto il profilo: a) che la legittimazione passiva per i debiti delle UU.SS.LL., in conseguenza della loro soppressione, spetta alle Regioni e che per- tanto il ricorso avverso la sentenza della Corte di ap- pello non poteva essere proposto dalla USL 43; () che il ricorso sarebbe stato sottoscritto da difensore pri- vo di procura speciale, stante la genericità del manda- to da essa risultante. Tali eccezioni sono infondate. L'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502 ha istituito le Aziende Unità sanitarie locali, n. qualificandole come organi strumentali delle Regioni, dotate di personalità giuridica pubblica. L'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha disposto che "in nessun caso è consentito alle Regione di far gravare sulle aziende di cui al de- creto legislativo n. 502 del 1992, nè direttamente, nè indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle Unità sanitarie locali. A tal fine le Regioni dispongono apposite gestioni stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime". L'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, جمہ n. 549, ha disposto che "per l'accertamento della si- 5 tuazione debitoria delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le Regioni at- tribuiscono ai Direttori generali delle istituite Aziende Unità sanitarie locali le funzioni di commissa- ri liquidatori delle soppresse Unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito delle rispettive Aziende. Le ge- stioni a stralcio di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 724 del 1994, sono trasformate in gestioni li- quidatorie." Tale normativa stata interpretata da questa Corte nel senso che, per effetto della soppressione delle Unità sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali delle Regioni, si è realizzata una fatti- specie di successione ex lege delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle estinte Unità sanitarie locali, con esclusione di ogni ipotesi di successione in universum ius delle Aziende Unità sani- tarie locali alle preesistenti unità sanitarie locali (Cass. SS.UU. 30 novembre 2000, n. 1237; 26 febbraio 1999, n. 102; Cass. 26 settembre 1997, n. 9438). Ne de- riva che riguardo alle cause relative ai su detti rap- porti le A.S.L. sono prive di legittimazione passiva, spettando questa alle Regioni, quali titolari delle ge- stioni liquidatorie, in persona del loro organo rappre- sentativo, che è il Direttore generale della A.S.L. su- 6 soppressa, il quale agisce quale bentrata alla U.S.L. regionale nell'interesse della Regione (Cass. organo SS.UU. 6 marzo 1997, n. 1989; 6 giugno 1998, n. 5602; 28 luglio 1999, n. 8159). Ne deriva altresì che i pro- cessi instaurati nei confronti di una USL prima della sua soppressione, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. - che regola la successione a titolo particolare nel diritto controverso il processo prosegue fra le parti origi- narie salva l'ipotesi di intervento ° chiamata in causa della Regione nella sua veste di successore a ti- tolo particolare con tutte le conseguenze che ne de- rivano in ordine alla legittimazione attiva e passiva delle soppresse unità sanitarie locali, che deve rite- nersi perdurante, mentre la rappresentanza processuale di esse deve ritenersi attribuita al Commissario liqui- datore, essendo venuti meno gli organi della gestione ordinaria ed operando quindi tale organo, a fini mera- mente processuali, oltre che come organo regionale e della gestione liquidatoria, anche in rappresentanza processuale delle estinte unità sanitarie locali, nei limiti in cui perdura la loro legittimazione ex art. 111 c.p.c. Sulla base di tali principi il ricorso, proposto dalla USL n. 43 di Napoli, in relazione ad un processo instaurato prima della sua soppressione, in persona del le 7 Commissario liquidatore, deve ritenersi ammissibile. Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibi- lità del ricorso per mancanza di specificità della pro- cura, essendo stata questa rilasciata in margine al ri- corso con specifico riferimento allo stesso, nel quale è indicata in modo espresso la sentenza che si è inteso impugnare. A sua volta va rigettata l'eccezione di inammis- sibilità del controricorso e del ricorso incidentale per non essere stata prodotta la delibera della Giunta provinciale autorizzativa a resistere, risultando tale delibera adottata il 23 dicembre 1998 e allegata al fa- scicolo dell'Amministrazione controricorrente. 2 Con il ricorso principale si denunciano la viola- zione degli artt. 1218, 1224, 1282 e 1283 cod. civ.; dell'art. 51 della legge n. 833 del 1978, nonchè 1'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e l'omesso esame su un punto decisivo. Si deduce al riguardo che la ricorrente aveva dedotto che nessun ritardo vi era stato nel pagamento della somma anticipata dalla Provincia di Napoli per il pagamento di retribuzioni del personale della USL convenuta, essendo stato il pagamento effettuato appena essa aveva avuto la disponibilità di detta somma e che pertanto erroneamente la Corte di appello avrebbe rico- 8 nosciuto all'Amministrazione provinciale gli interessi legali, anche anatocistici. Si deduce inoltre che il sistema di finanziamento delle Unità sanitarie locali era regolato dall'art. 51 della legge n. 833 del 1978 e dipendeva dagli stanzia- menti del fondo sanitario nazionale, da ripartirsi fra le Regioni che a loro volta trasferivano a ciascuna USL le quote a ciascuna spettanti. In tale contesto secondo la ricorrente la Corte di appello avrebbe dovuto considerare che a norma dell'art. 1218 cod. civ. il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardato adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, impossibilità provata nel caso di specie in quanto de- rivante dalla mancanza dei fondi da erogarsi alla USL in base al sopra menzionato meccanismo legislativo, te- nuto anche conto che il credito della Provincia non era esigibile, in quanto tale esigibilità era condizionata "per la natura e il contenuto proprio dell'attività nella quale trovava origine la relativa obbligazione alla erogazione del relativo importo in favore della USL, da effettuarsi nei modi e tempi legislativamente previsti", cosicchè esso non poteva produrre interessi Ins 9 ai sensi dell'art. 1282 cod. civ. Parimenti non dovuti erano dallagli interessi anatocistici attribuiti do- manda. Quanto al primo profilo, con il quale si allega che la Corte di appello avrebbe omesso di valutare la mancanza di colpa della USL nella restituzione alla Provincia delle somme in questione, stante la carenza di fondi, trattasi di censura che non può essere accol- ta, avendo la Corte di appello liquidato interessi cor- rispettivi e non interessi moratori, e gli interessi corrispettivi decorrono per il solo fatto che il credi- restando irrilevante la to sia liquido ed esigibile, mancanza di colpa nel ritardo. Quanto al secondo profilo del motivo, la deduzione che l'obbligazione della USL era condizionata ab origi- ne alla recezione dei fondi per farvi fronte e pertanto sino a tale momento non era esigibile, deve ritenersi inammissibile in questa sede ove intesa ad allegare concrete modalità del rapporto obbligatorio instaurato- si fra le parti, risolvendosi nella proposizione di una questione di fatto, estranea al giudizio di legittimi- tà. Deve invece ritenersi infondata ove intesa ad alle- gare che, ai sensi dell'art. 51 della legge n. 833 del 1978 i debiti delle unità sanitarie locali non divenga- no mai esigibili fino all'assegnazione dei fondi per نکارا 10 farvi fronte, non recando la norma alcuna disposizione in tal senso, derogativa del principio generale stabi- lito in proposito dall'art. 1183 cod. civ. Da rigettare è pure il profilo del motivo atti- nente agli interessi anatocistici liquidati, in confor- mità del disposto dell'art. 1283 cod. civ., dal momento della domanda su interessi dovuti per oltre sei mesi. Con il ricorso incidentale si denuncia la omes- sa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè la violazione dell'art. 1224 cod. civ. Si deduce al ri- guardo che la Provincia aveva documentato di avere su- bito per le anticipazioni compiute in favore della USL quello corrispondenteun danno maggiore di all'interesse legale sulle somme erogate, avendo dimo- strato di avere dovuto fare ricorso al credito banca- rio. Si lamenta pure che la Corte di appello abbia par- zialmente compensato le spese dei due gradi di giudi- zio. Entrambi i profili del motivo sono infondati. Gli interessi liquidati sono corrispettivi e con il ricorso incidentale non si contesta tale loro natu- ra. Ne consegue che ad essi non è applicabile l'art. 1224 cod. civ., la cui disciplina si riferisce unica- mente agli interessi moratori, in correlazione ai quali مرا 11 soltanto oltre agli interessi al tasso legale può esse- re liquidato il maggior danno che il creditore dimostri di avere subito. Quanto alla compensazione delle spese disposta dalla Corte di appello, trattasi di valutazione di me- rito incensurabile in questa sede. 69000 Si ravvisano giusti motivi, in relazione alla re- ciproca soccombenza, per compensare le spese del giudi- 310000 zio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 22 marzo 2001, nella camera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente 1 Francesco Felicetti lo Angelo Grieco, rous tute ( e مسمة M CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Revlons Civile IL CANCAN Deposited, M 2001 Angre TPELLIERE UPRICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in AGO. 200111 9138456 versale £310.000 trecenrod p. 115