TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/11/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.224/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.224/2025 RG promossa da:
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_1 C.F._1 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. BROGGI ANTONIO parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_2 C.F._2 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv.S ARTORIS ELENA
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: autorizzare a vivere i coniugi separati;
disporre le seguenti condizioni di separazione: 1) i figli maggiorenni decideranno con chi stare;
2) verserà alla signora un Pt_2 Pt_1 assegno di € 200,00 entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT come per legge, quale contributo al mantenimento di maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del Per_1 figlio;
3) le spese straordinarie saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
4) lo stesso accadrà nel caso in cui dovesse rimanesse senza lavoro, limitatamente al tempo in cui dovesse essere disoccupato;
5) la Sig.ra Per_2 si dichiara autosufficiente;
6) l'assegnounico universale sarà integralmente percepito dalla madre;
7) spese Pt_1 compensate. Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/02/2025, ha rappresentato di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 18/8/1991 trascritto nei registri dello stato civile del Parte_2
Comune di Novara anno 1991 parte II serie A al n. 176. Dall'unione tra le parti nascevano: dal matrimonio sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]) è inoltre stato adottato Per_3 Per_1 [...]
(nato il [...]), quest'ultimo adottato dalla coppia, con un ritardo Persona_4 dell'apprendimento. Ha rappresentato, quindi, che il rapporto con il marito si era deteriorato nel corso del tempo e che questi aveva intrapreso una relazione con un'altra donna (circostanza confermata in sede di esame), rassegnando le sue conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Si è costituto tardivamente che ha aderito alla domanda di separazione. Parte_2
***
Con ricorso depositato in data 04/02/2025, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Novara per chiedere la separazione personale dalla parte resistente.
Il ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio civile con la sig.ra Parte_3 in Bangkok (T), matrimonio che è stato poi trascritto nei registri dello stato civile degli atti matrimonio del Comune di Novara con atto n. 148 – Parte II – Serie C – dell'anno 2010.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Il ricorrente, quindi, ha rappresentato che, dopo un periodo di crisi, era venuta meno l'affectio coniugalis e che la moglie, da oltre, quattro mesi era andata via di casa rendendosi irreperibile.
Ha concluso chiedendo la separazione personale.
***
All'udienza del 24/6/2025, è stato svolto l'interrogatorio libero delle parti. ha dichiarato:“Mi chiamo , sono nata a [...] il [...], risiedo Parte_1 Parte_1 in Borgolavezzaro, via VI Novembre 24/26. Ho il diploma di stenodattilografia. Attualmente lavoro come colf in una casa parrocchiale per quattro ore al giorno. Ho un regolare contratto, guadagno circa € 450,00 al mese”; ADR: “Ho sposato il 18/8/1991. Abbiamo avuto due figli, , è il nipote che abbiamo Pt_2 Per_3 Per_1 Per_2 adottato. studia al liceo, frequenta il quarto anno. lavora, ha la residenza anagrafica presso la mia Per_1 Per_3 abitazione, ma vive con la fidanzata;
lavora per la DGROUP a Novara. lavora in una fabbrica a Galliate, Per_2 guadagna circa € 1.200,00 al mese”; ADR: “Voglio separarmi. non mi ha mai rispettata, ha sempre avuto Pt_2 una relazione extraconiugale. Tempo fa ho chiesto la separazione, ma lui non aveva voluto separarsi. Abbiamo recuperato il rapporto ma poi ha intrapreso una relazione con una persona del paese e io ho deciso che non potevamo più andare avanti. Per un po' di tempo ho cercato di capire se le cose potevano sistemarsi;
infatti, ha anche vissuto nella casa di mia mamma fino a quando non è mancata. Le cose sono peggiorate quando poi è andato a vivere a Borgolavezzaro con la nuova Testim compagna”; “La casa dove vivo è di mia proprietà; le utenze sono elevante;
non riesco a quantificare precisamente perché dipende dal periodo. In inverno, pago circa € 1.500,00 di gas ogni due mesi, mentre l'ultima bolletta della luce era di circa € 500,00. Pago € 400,00 al mese per la macchina”; ADR: “ gioca in una squadra per disabili;
ma Per_2
l'iscrizione è gratuita. fa pugilato ma viene pagato dal padre per € 50,00 al mese”. L'Avv. MAZZINI esibisce Per_1 certificato medico di . Il Giudice autorizza la produzione. Per_2 ha dichiarato: “Mi chiamo sono nato a [...] il [...]; Parte_2 Parte_2 risiedo in Borgolavezzaro, via Mulino Nuovo n. 22. Lavoro come operaio per la FIES, guardando circa € 2.000,00 al mese;
pago € 280,00 di canone di locazione. Ogni due mesi pago circa € 250,00 per la corrente e circa € 600,00 all'anno di gas”; ADR: “Non sono titolare di beni immobili;
ho una cessione del quinto dello stipendio;
poi € 525,00 per la macchina ed € 246,00 per AGOS e ho un altro finanziamento da € 100,00”; ADR: “Voglio separarmi. Do ai ragazzi quello che serve quando me lo chiedono. Non sono in grado di quantificare quanto verso. Posso dire che trascorrono gran parte di finesettimana dell'anno con me. Pago il pugilato di mio figlio, l'abbonamento del treno, le ricariche del cellulare”; Testim
“Attualmente convivo;
la mia compagna lavora in una fabbrica”
All'esito, la causa è stata rimessa in decisione in punto status con emissione della relativa sentenza, pubblicata in data 8/7/2025 e sono stati disposti accertamenti in ordine alle capacità economiche di
. Pt_2
Quindi, all'udienza del 13/11/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno depositato conclusioni congiunte.
***
Ritiene il Collegio di dover aderire alle conclusioni congiunte delle parti, non essendo contrare alle norme di legge ed essendo tutelanti dell'interesse della prole, non ancora autosufficiente.
Le spese di lite devono essere compensate, avuto riguardo alla natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , Parte_2 Per_1 versando alla madre, la somma di € 200,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
2) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
3) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
4) prende atto in ordine all'accordo delle parti in merito all'eventuale mantenimento di , in caso Per_2 perda il lavoro;
5) prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
6) compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 14/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.224/2025 RG promossa da:
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_1 C.F._1 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. BROGGI ANTONIO parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_2 C.F._2 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv.S ARTORIS ELENA
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: autorizzare a vivere i coniugi separati;
disporre le seguenti condizioni di separazione: 1) i figli maggiorenni decideranno con chi stare;
2) verserà alla signora un Pt_2 Pt_1 assegno di € 200,00 entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT come per legge, quale contributo al mantenimento di maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del Per_1 figlio;
3) le spese straordinarie saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
4) lo stesso accadrà nel caso in cui dovesse rimanesse senza lavoro, limitatamente al tempo in cui dovesse essere disoccupato;
5) la Sig.ra Per_2 si dichiara autosufficiente;
6) l'assegnounico universale sarà integralmente percepito dalla madre;
7) spese Pt_1 compensate. Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/02/2025, ha rappresentato di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 18/8/1991 trascritto nei registri dello stato civile del Parte_2
Comune di Novara anno 1991 parte II serie A al n. 176. Dall'unione tra le parti nascevano: dal matrimonio sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]) è inoltre stato adottato Per_3 Per_1 [...]
(nato il [...]), quest'ultimo adottato dalla coppia, con un ritardo Persona_4 dell'apprendimento. Ha rappresentato, quindi, che il rapporto con il marito si era deteriorato nel corso del tempo e che questi aveva intrapreso una relazione con un'altra donna (circostanza confermata in sede di esame), rassegnando le sue conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Si è costituto tardivamente che ha aderito alla domanda di separazione. Parte_2
***
Con ricorso depositato in data 04/02/2025, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Novara per chiedere la separazione personale dalla parte resistente.
Il ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio civile con la sig.ra Parte_3 in Bangkok (T), matrimonio che è stato poi trascritto nei registri dello stato civile degli atti matrimonio del Comune di Novara con atto n. 148 – Parte II – Serie C – dell'anno 2010.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Il ricorrente, quindi, ha rappresentato che, dopo un periodo di crisi, era venuta meno l'affectio coniugalis e che la moglie, da oltre, quattro mesi era andata via di casa rendendosi irreperibile.
Ha concluso chiedendo la separazione personale.
***
All'udienza del 24/6/2025, è stato svolto l'interrogatorio libero delle parti. ha dichiarato:“Mi chiamo , sono nata a [...] il [...], risiedo Parte_1 Parte_1 in Borgolavezzaro, via VI Novembre 24/26. Ho il diploma di stenodattilografia. Attualmente lavoro come colf in una casa parrocchiale per quattro ore al giorno. Ho un regolare contratto, guadagno circa € 450,00 al mese”; ADR: “Ho sposato il 18/8/1991. Abbiamo avuto due figli, , è il nipote che abbiamo Pt_2 Per_3 Per_1 Per_2 adottato. studia al liceo, frequenta il quarto anno. lavora, ha la residenza anagrafica presso la mia Per_1 Per_3 abitazione, ma vive con la fidanzata;
lavora per la DGROUP a Novara. lavora in una fabbrica a Galliate, Per_2 guadagna circa € 1.200,00 al mese”; ADR: “Voglio separarmi. non mi ha mai rispettata, ha sempre avuto Pt_2 una relazione extraconiugale. Tempo fa ho chiesto la separazione, ma lui non aveva voluto separarsi. Abbiamo recuperato il rapporto ma poi ha intrapreso una relazione con una persona del paese e io ho deciso che non potevamo più andare avanti. Per un po' di tempo ho cercato di capire se le cose potevano sistemarsi;
infatti, ha anche vissuto nella casa di mia mamma fino a quando non è mancata. Le cose sono peggiorate quando poi è andato a vivere a Borgolavezzaro con la nuova Testim compagna”; “La casa dove vivo è di mia proprietà; le utenze sono elevante;
non riesco a quantificare precisamente perché dipende dal periodo. In inverno, pago circa € 1.500,00 di gas ogni due mesi, mentre l'ultima bolletta della luce era di circa € 500,00. Pago € 400,00 al mese per la macchina”; ADR: “ gioca in una squadra per disabili;
ma Per_2
l'iscrizione è gratuita. fa pugilato ma viene pagato dal padre per € 50,00 al mese”. L'Avv. MAZZINI esibisce Per_1 certificato medico di . Il Giudice autorizza la produzione. Per_2 ha dichiarato: “Mi chiamo sono nato a [...] il [...]; Parte_2 Parte_2 risiedo in Borgolavezzaro, via Mulino Nuovo n. 22. Lavoro come operaio per la FIES, guardando circa € 2.000,00 al mese;
pago € 280,00 di canone di locazione. Ogni due mesi pago circa € 250,00 per la corrente e circa € 600,00 all'anno di gas”; ADR: “Non sono titolare di beni immobili;
ho una cessione del quinto dello stipendio;
poi € 525,00 per la macchina ed € 246,00 per AGOS e ho un altro finanziamento da € 100,00”; ADR: “Voglio separarmi. Do ai ragazzi quello che serve quando me lo chiedono. Non sono in grado di quantificare quanto verso. Posso dire che trascorrono gran parte di finesettimana dell'anno con me. Pago il pugilato di mio figlio, l'abbonamento del treno, le ricariche del cellulare”; Testim
“Attualmente convivo;
la mia compagna lavora in una fabbrica”
All'esito, la causa è stata rimessa in decisione in punto status con emissione della relativa sentenza, pubblicata in data 8/7/2025 e sono stati disposti accertamenti in ordine alle capacità economiche di
. Pt_2
Quindi, all'udienza del 13/11/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno depositato conclusioni congiunte.
***
Ritiene il Collegio di dover aderire alle conclusioni congiunte delle parti, non essendo contrare alle norme di legge ed essendo tutelanti dell'interesse della prole, non ancora autosufficiente.
Le spese di lite devono essere compensate, avuto riguardo alla natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , Parte_2 Per_1 versando alla madre, la somma di € 200,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
2) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
3) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
4) prende atto in ordine all'accordo delle parti in merito all'eventuale mantenimento di , in caso Per_2 perda il lavoro;
5) prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
6) compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 14/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO