Sentenza 1 aprile 2016
Massime • 1
Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'art. 299 cod. proc. pen. prevede, a pena di inammissibilità della richiesta di revoca o di sostituzione delle misure coercitive, distinte modalità di notifica della istanza alla persona offesa a seconda che questa abbia nominato un difensore di fiducia, nel qual caso si considera domiciliata presso di lui (art. 33 disp. att. cod. proc. pen.), o non lo abbia nominato, nel qual caso, invece, la notifica deve essere eseguita personalmente alla stessa persona offesa, salva l'ipotesi in cui essa abbia eletto o dichiarato domicilio, posto che in quest'ultima evenienza la notifica deve essere sempre eseguita in tale luogo, anche se sia già intervenuta la nomina di un difensore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale dell'appello che aveva confermato l'inammissibilità della istanza di sostituzione della misura cautelare presentata in udienza, in assenza della persona offesa - regolarmente citata e non costituita parte civile - e non notificata).
Commentari • 4
- 1. La "violenza di genere" fa il suo ingresso nella giurisprudenza diCaty Bressanelli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere la sentenza in commento, clicca sotto su "Download documento". 1. Il quesito. La previsione dell'obbligo di avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione diventa, nuovamente, banco di prova per la definizione dei confini della nozione di «persona offesa» nel processo, oltre che per l'individuazione dei beni giuridici tutelati dal diritto penale. Con la decisione in commento, infatti, le Sezioni unite hanno risolto una delicata questione interpretativa relativa all'art. 408 co. 3 bis c.p.p., così come modificato dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Il ricorso era stato rimesso alle medesime Sezioni unite dalla Quinta Sezione penale, con ordinanza del 9 luglio …
Leggi di più… - 2. La notifica della richiesta di revoca della misura cautelare nei reati con violenza alla personaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 agosto 2023
di Marzia Minutillo Turtur Delitti commessi con violenza alla persona, il tema della notifica della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari di cui all'art. 299 comma 4-bis c.p.p. alla persona offesa. Indice: 1. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite 2. La vicenda processuale 3. I motivi di ricorso 4. L'ordinanza di rimessione 5. La giurisprudenza di legittimità sulla prima questione rimessa 6. La giurisprudenza di legittimità sulla seconda questione rimessa 1. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Le Sezioni Unite, come riportato nell'informazione provvisoria n. 14/2021, ric. Gallo, nell'ambito di un ampio confronto/contrasto …
Leggi di più… - 3. Violenza alla persona, notifica di revoca o sostituzione della misura cautelareDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 maggio 2022
A chi deve essere notificata, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, con particolare riguardo al caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato. Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice distrettuale del riesame, aveva dichiarato inammissibile un appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso una …
Leggi di più… - 4. Istanza di modifica della cautela e notifica alla persona offesa: la questione alle Sezioni uniteGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 11 giugno 2021
Cass., sez. I, 4 maggio 2021 (dep. 8 giugno 2021), n. 22444, Boni, Presidente, Cappuccio, Relatore, Picardi, P.m. (concl. parz. diff.). 1. La Prima sezione penale investe le Sezioni unite di due questioni tese a individuare la corretta interpretazione dell'art. 299, comma 4-bis, c.p.p. La norma – interpolata per quanto di interesse dall'art. 2, comma 2. lett. b), n. 3 del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119 – prevede, analogamente a quanto dispone il precedente comma 3 per la fase delle indagini preliminari, che l'istanza dell'imputato tesa a ottenere la revoca o la sostituzione di alcune misure cautelari personali (segnatamente quelle regolate …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/2016, n. 19704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19704 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2016 |
Testo completo
19 7 04/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati : dott. Franco Fiandanese Presidente Sentenza n.620 dott. Ugo De Crescienzo Consigliere C.C. del 1/4/2016 dott. Giovanni Diotallevi Consigliere R.G.N. 2474/2016 dott. Luciano Imperiali Consigliere dott. Lucia Aielli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da AC EL nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna sezione impugnazioni cautelari personali del 16/12/2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16.12.2015 il Tribunale di Bologna Sezione impugnazioni cautelari personali, in sede di appello ex art. 310 c.p.p. così convertito il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di sostituzione della misura cautelare massima applicata al Machi - dichiarava inammissibile l'impugnazione per l'omessa notifica dell'istanza stessa, alla persona offesa.
2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione AC EL a mezzo del suo difensore, il quale eccepisce la violazione di legge processuale (art. 606 lett. C) c.p.p.) adducendo che l'incombente della notifica alla p.o. o al suo difensore ai sensi dell'art. 299 c. 3 c.p.p., non si impone nel caso di specie, poichè la richiesta era stata formulata in udienza e la persona offesa, pur regolarmente citata, non si era costituita parte civile, manifestando così il proprio disinteresse per le sorti del processo;
d'altra parte, ad avviso della difesa, ritenere inammissibile l'istanza, nella considerazione della sussistenza di un indistinto obbligo di notifica, anche nella fase più propriamente processuale e nell'ipotesi in cui la p.o. non abbia nominato un difensore o si sia disinteressata del processo, sarebbe in contrasto con gli artt. 13 e 24 della Costituzione, per cui tale adempimento dovrebbe ritenersi obbligatorio, nella fase processuale, solo nel caso in cui la p.o. abbia nominato un difensore o si sia costituita parte civile.
3. Infine nel caso specifico la motivazione risulterebbe contraddittoria ( art. 606 lett. E) c.p.p.) poiché si considera il Machi soggetto pericoloso, senza valutare la sua condizione personale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va respinto. La norma di cui all'art. 299 c. 3 c.p.p., come innovata per effetto della L. 119/2013 impone a pena di inammissibilità dell' istanza, che la stessa qualora sia presentata fuori dall'interrogatorio di garanzia, venga notificata a cura della parte richiedente presso il difensore della persona offesa o in mancanza, alla stessa p.o., a meno che in quest'ultimo caso, essa non abbia provveduto a dichiarare o ad eleggere domicilio. Il difensore e la p.o. possono nei due giorni successivi alla notifica presentare memorie ai sensi dell'art. 121 c.p.p., decorso il termine il giudice procede. Il comma 4 bis dello stesso articolo si riferisce poi alla fase successiva alla chiusura delle indagini preliminari e prevede che la richiesta di revoca o sostituzione della misura, contestualmente, deve essere notificata a cura della parte richiedente e a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o in mancanza di questo, alla persona offesa a meno che essa non abbia provveduto ad eleggere o dichiarare il domicilio. Gli incombenti si f impongono con specifico riferimento, in entrambe le fasi, procedimentale e k processuale, a determinate misure cautelari previste dagli artt. 282 bis c.p.p., 283 ter, 283, 284, 285, 286 c.p.p., applicate nei procedimenti di cui al comma 2 bis dell'art. 299 c.p.p. ovvero procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi . 2 E con violenza alla persona.
2. I dubbi interpretativi sollevati dal ricorrente idonei, a suo avviso, ad integrare una violazione di legge ed ad intaccare il dettato costituzionale ( artt. 13 e 24 della Costituzione), sono infondati e sono superabili attraverso una sistematica lettura delle norme interne in armonia con le fonti del diritto comunitario e con i principi fondamentali del testo costituzionale. Occorre premettere che mediante il D.L. 93 del 14/8/2013 conv. in L. 119 del 15/10/2013 e il D.L.vo 212 del 15/12/2015 (entrato in vigore il 5/1/2016 successivamente al deposito dell'istanza), l'Italia si è dotata di nuovi strumenti a tutela della persona offesa conformandosi alle sollecitazioni provenienti dall'Unione europea, volte alla creazione di un vero e proprio statuto della vittima del reato. In particolare con la Direttiva 2012/29/UE che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, l'Unione Europea ha inteso intervenire sugli Stati membri destinatari della direttiva, con uno strumento normativo di immediata incidenza in quanto impositivo di un obbligo di legiferazione vincolante, quanto al risultato, tenuto conto della esigenza, individuata dalle "norme minime " in essa contenute, di assicurare alla vittima del reato adeguati livelli di tutela e assistenza, sia nella fase di accesso e di partecipazione al processo, sia al di fuori di esso. La citata direttiva si colloca, al pari della decisione quadro 2001/220/GAI, nella "tabella di marcia di Budapest" ovvero nell'ambito della risoluzione del 10 giugno 2011 relativa al rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, ove si legge : "il Consiglio ha dichiarato che si dovrebbero intraprendere azioni a livello di Unione per rafforzare i diritti, il sostegno e la tutela delle vittime di reato. A tal fine e in conformità con la citata risoluzione, la presente direttiva mira a rivedere e a integrare i principi enunciati nella decisione quadro 2001/220/GAI e a realizzare significativi progressi nel livello di tutela delle vittime in tutta l'Unione, in particolare nei procedimenti penali".
3. In tale quadro normativo si colloca la legge 119/2013 (ed il successivo decreto legislativo n. 212/2015) che, recependo le istanze del diritto comunitario, ha introdotto strumenti di protezione e assistenza della vittima di reato anche contro il - ! rischio di vittimizzazione secondaria derivante dall'instaurazione del processo penale. . : La legge 119/2013 ha disposto profonde modifiche processuali a tutela della vittima riconducibili a tre filoni: quello informativo, quello delle misure cautelari e quello riferibile a modalità di assunzione delle dichiarazioni della persona offesa. : L'ordinamento sostanziale e processuale risulta pertanto modificato essendo stato irrobustito l'apparato sanzionatorio, garantita protezione alla vittima del reato dal . rischio di nuove violenze, e, per quanto possibile, riconosciuta tutela dagli effetti collaterali della giustizia penale. L'intitolazione della legge denominata "legge contro . 3 柄 il femminicidio", tuttavia, è fuorviante poiché in essa solo alcune disposizioni risultano applicabili solo al genere femminile o, per la precisione, a coloro che subiscono violenza per l'appartenenza ad un dato genere, ( si veda per esempio l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 quinquies cod. pen., relativa allo stato di gravidanza della vittima), mentre in generale la normativa si riferisce, in senso più ampio, alla persona senza ulteriori declinazioni di genere;
oltre infatti ad essere introdotta tale circostanza aggravante comune, vengono ridefiniti di contorni di alcune fattispecie di reato ( 609 bis c.p., stalking e maltrattamenti in ambito familiare) e le pene vengono aggravate qualora intervengano nell'ambito di relazioni affettive;
ma il portato più consistente della L. 119/2013 è il codice di rito, interessato in maniera dirompente dalla modifica normativa, tanto da far emergere una figura finora molto in ombra nel processo penale : la persona offesa dal reato, destinataria di precisi oneri informativi di cui agli artt. 101, 408, 415 bis cod. proc. pen., e più ancora chiamata a partecipare in forma attiva al procedimento cautelare, non solo in quanto destinataria dei provvedimenti modificativi in melius dello status dell'indagato, al fine di evitare di farla trovare direttamente innanzi al fatto compiuto della scarcerazione del medesimo, ma destinataria di un obbligo informativo e di tutela, nonché di partecipazione attiva al processo che le permetta di farsi ascoltare di essere informata e di partecipare consapevolmente al processo, senza legare le sue sorti a specifiche istanze risarcitorie che potrebbero esporla a dubbi circa la propria credibilità.
4. Questa Corte a Sezioni Unite ha di recente sottolineato che le novità di natura processuale introdotte con la L. 119/2013, sono ad ampio raggio poiché attengono a misure pre cautelari e cautelari, incidente probatorio, termine delle indagini preliminari, richiesta di archiviazione, avviso di conclusione delle indagini preliminari, esame testimoniale delle vittime vulnerabili, priorità di trattamento dei procedimenti, gratuito patrocinio ed ha evidenziato che in tutti questi casi l'elemento comune è dato dall'esigenza di assicurare protezione alla vittima di reato ed in particolare alla vittima di reati commessi con violenza alla persona ( S.U. 29 gennaio 2016 n. • 10959). L'autorevole consesso si è espresso in maniera chiara circa l'ampiezza 1. dell'espressione usata dal legislatore: "delitti commessi con violenza alla persona", risolvendo la specifica questione sottoposta al suo esame, riguardante l'estensione F dell' obbligo di notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione alla p.o., attraverso la disamina delle fonti comunitarie: Convenzione di Istanbul, Convenzione di Lanzarote, direttiva 2012/29/UE, direttiva 2009/36/UE ed i lavori preparatori della legge 119/2013, concludendo nel senso che il reato di stalking ed il reato di maltrattamenti in famiglia, vengono considerati delitti commessi con violenza alla persona per i quali l'avviso ex art. 408 c.p.p., è obbligatorio. 4 A 5. Tenendo presente tale autorevole precedente, occorre allora verificare quale sia l'effettiva portata dell'obbligo di notifica dell'istanza sulla libertà proposta dall'indagato/ imputato, da cui l'art. 299 c.p.p., come modificato dalla L. 119/2013, fa discendere l'inammissibilità della stessa nel caso di inadempimento. Innanzi tutto va precisato che tale obbligo si impone con riferimento a determinate misure cautelari e con riguardo a determinati procedimenti aventi ad oggetto reati commessi con violenza alla persona, tenendo ben presente che accanto alla vittima del reato ed allo statuto giuridico che attorno ad essa si va costruendo, esistono ben precise ed irrinunciabili prerogative dell'imputato che la stessa Corte di Strasburgo mostra di voler garantire tanto che in numerose decisioni si afferma che la tutela della vittima vulnerabile, non può mai costituire una good reason per ammettere una vera e propria deroga al contraddittorio, essa giustifica infatti, soltanto una disciplina speciale quanto alle modalità di realizzazione dello stesso. ( CEDU 18/7/2013 Vrochenko c. Estonia §65; CEDU 28 settembre 2010, A.S c. Finlandia §68;CEDU, 6/11/2009, D. c. Finlandia §50;CEDU 10/2/2006 Boicis Cuesta c. Olanda §71).- 6. Fatta questa premessa, per delimitare l'ambito applicativo della norma, occorre sottolineare che nell'originaria formulazione il testo normativo prevedeva un obbligo di comunicazione soltanto in caso di procedimenti aventi ad oggetto il reato di cui all'art. 572 c.p. e solo con riferimento a determinate misure cautelari (art. 282 bis e 282 ter c.p.p.), pertanto la portata della norma era circoscritta alle relazioni familiari ed affettive. In sede di esame in Commissione parlamentare venne rilevata la portata troppo ristretta di queste previsioni, sicchè nel testo definitivo si è arrivati ad allargare la platea delle misure da comunicare comprendendovi, oltre a quelle di cui agli artt. 282 bis e 282 ter c.p.p., anche quelle previste dagli artt. 283, 284, 285, 286 c.p.p., stabilendo tale obbligo in relazione non solo ai procedimenti per i maltrattamenti, ma a tutti i procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona. Deve dunque ritenersi che la volontà del legislatore, sia stata quella di garantire alla vittima del reato commesso con violenza alla persona anche al di fuori della relazione affettiva, un diritto all'informazione, alla protezione in ossequio alla direttiva 2012/29/UE ( considerando 19) ove all'art. 1 si legge : Scopo della presente direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano "1 informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali. Gli Stati membri assicurano che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria, in tutti i contatti con servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale. I diritti previsti dalla presente direttiva si applicano alle vittime in maniera non discriminatoria, anche in relazione al loro status in materia di soggiorno". L'art. 2 della direttiva definisce "vittima" una persona . 5 . . fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato, ne deriva che il concetto di vittima di reato e più specificatamente per quel che qui interessa, la vittima di reato commesso con violenza alla persona, non può sicuramente coincidere, in assenza di restrizioni normative e tenuto conto della direttiva comunitaria 2012/29/UE e del comma primo dell'art. 117 della Costituzione che impone un'interpretazione conforme, e, ove la norma interna si presti a diverse interpretazioni abbia margini di incertezza, di scegliere quella che consente il : . rispetto degli obblighi internazionali con la vittima di reati violenti connotati da - . relazioni affettive. ! 7. Invero questa Corte ha di recente affermato che deve escludersi l'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, prevista dall'art. 299, comma quarto bis, c. p.p., nell'ipotesi in cui il richiedente non provveda a notificare l'istanza di revoca o di modifica contestualmente alla persona offesa, qualora quest'ultima sia vittima soltanto • "occasionale" del reato (si trattava di vittima del reato di rapina) ( Sez. 2 del . ! 14/10/2015 rv. 265094). Tale interpretazione che identifica la vittima di reato commesso con violenza alla persona, con il soggetto legato all'autore del reato da una relazione diretta sottostante, non appare conforme alla voluntas legis, tenuto della prospettiva comunitaria che ha ispirato la legge e delle modifiche apportate al D.L. 93/2013 in sede di conversione come sopra illustrate. Ed infatti altra Sezione di questa Corte ha escluso che l'estensione dell'obbligo di notifica dell'istanza cautelare possa essere contenuta tenendo conto di una . categoria di reati le cui fattispecie astratte siano caratterizzate dal requisito della violenza alla persona dovendosi invece avere riguardo, per individuare i soggetti destinatari della notifica, alle modalità esplicative del fatto illecito (Sez. 1, del 20/10/2015 n. 49339, rv. 265732).
8. Ancora, altra pronuncia di questa Corte, nel tentativo di bilanciare i contrapposti interessi (della vittima ad essere informata, assistita e protetta e dell'autore del reato a non vedere compressa la propria aspirazione alla libertà), ha inteso limitare tale onere informativo all'ipotesi in cui la p.o. si sia effettivamente interessata della vicenda processuale, attivandosi mediante la nomina di un difensore, ovvero eleggendo domicilio e quindi rendendosi reperibile, escludendo tale obbligo nel caso in cui la p.o. si sia completamente disinteressata della dinamica del processo ( Sez. 2, n. 12325 del 3/2/2016).
9. Ad avviso del Collegio anche tale impostazione risulta incompatibile con il testo dell' art. 299 c.p.p. laddove impone alla p.o. di eleggere domicilio ovvero di . 6 costituirsi parte civile per beneficiare di talune informazioni e di presentare memorie. Invero la norma prevede solo distinte modalità di notifica dell'istanza a seconda che la persona offesa abbia nominato un difensore di fiducia, nel qual caso si considera ivi domiciliata ( ex art. 33 disp. att.), o non lo abbia nominato nel qual caso la notifica andrà eseguita alla persona offesa, personalmente, salva l'ipotesi in cui questa abbia eletto o dichiarato il domicilio per cui la notifica verrà ivì eseguita in deroga a quanto previsto dall'art. 33 disp. att. cod. proc. pen. L'inciso "salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto ad eleggere o dichiarare un domicilio", deve quindi intendersi quale eccezione alla regola secondo cui la persona offesa che ha nominato il difensore, è presso di lui domiciliata, ritenendosi in tale caso prevalente la notifica presso il domicilio eletto o dichiarato, . senza che possa ricavarsi dalla omessa indicazione del domicilio o dalla mancata - nomina del difensore, la decadenza della p.o., dal diritto a ricevere la notifica : dell'istanza e prendere parte alla vicenda cautelare. 10. Né d'altra parte paiono fondate le preoccupazioni manifestate dal ricorrente circa : l'eccessiva onerosità dell'incombente rispetto ai diritti dell'imputato, in relazione a . da procedimenti caratterizzati una pluralità di persone offese come nel caso di specie, poiché tali difficoltà operative si risolvono considerando destinatari della notifica solo : le persone offese i cui dati identificativi siano ricavabili dal fascicolo processuale, : tenendo peraltro presente che tale incombente non è limitato esclusivamente alla fase procedimentale, ma si estende anche a quella processuale poiché come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive (diverse dal divieto di espatrio e dall'obbligo di presentazione alla p.g.), applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona prevista dall'art. 299, comma quarto bis, c.p.p., per l'ipotesi in cui il richiedente non provveda a notificare contestualmente alla . persona offesa l'istanza di revoca, di modifica o anche solo di applicazione della misura con modalità meno gravose, rappresenta una sanzione che ha la funzione di garantire, anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, l'adeguata informazione della vittima del reato circa l'evoluzione del regime cautelare in atto, e, quindi, la possibilità per la stessa di fornire eventuali elementi ulteriori al giudice procedente, attivando un contraddittorio cartolare mediante la presentazione, nei due giorni successivi alla notifica, di una memoria ai sensi dell'art. 121 del codice di rito ( Sez. 6, 23/7/2015 n. 35613, rv. 264342). $ 11. In conclusione può affermarsi che le contrapposte esigenze di tutela della vittima di reato commesso con violenza alla persona e di aspirazione alla libertà e di difesa dell'indagato/imputato (artt. 13 e 24 della Costituzione), sono positivamente soddisfatte quando sia adempiuto l'obbligo notifica dell'istanza sulla libertà alla . persona offesa i cui identificativi completi, emergano dal fascicolo processuale, . . 7 2 processuale, dovendo la persona offesa beneficiare dell'informazione attraverso le forme ordinarie di notifica di cui agli artt. 154 e segg. c.p.p., tenendo conto della eventuale nomina di un difensore di fiducia ( presso cui si intende domiciliata per legge) ovvero della espressa dichiarazione o elezione di domicilio. Tale pregiudiziale motivo processuale è stato correttamente ritenuto assorbente dalla Corte di merito che si è astenuta dalla valutazione circa la pericolosità del soggetto, dichiarando inammissibile l'istanza. Per quanto sopra esposto i motivi posti a base del ricorso sono da ritenersi infondati ed il ricorso va rigettato con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento spese processuali al pagamento della somma di euro 1500,00 alla cassa delle ammende Manda alla Cancelleria per comunicazioni ai sensi dell'art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso, il 1 aprile 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente : Lucia Aielli Franco Fiandanese , pouco fandaway furia tielli • 44 DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 12 MAG 2016 IL Cancelliere CANCELLERE Claudia Planelli E T R O O C N . 8