Sentenza 29 ottobre 2015
Massime • 1
La nozione di "delitti commessi con violenza alla persona", utilizzata dal legislatore nel comma secondo bis dell'art. 299 cod. proc. pen., al fine di individuare l'ambito di applicabilità dell'obbligo di notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, ai sensi del successivo comma terzo, evoca non già una categoria di reati le cui fattispecie astratte siano connotate dall'elemento della violenza (sia essa fisica, psicologica o morale) alla persona, bensì tutti quei delitti, consumati o tentati, che, in concreto, si sono manifestati con atti di violenza in danno della persona offesa. (Fattispecie in tema di tentato sequestro di persona a scopo di estorsione, in cui la Corte ha ritenuto insussistente l'obbligo di notifica in quanto la condotta criminosa si era interrotta per l'intervento delle forze di polizia prima che qualsiasi forma di violenza, anche solo morale, potesse essere percepita dall'ignara vittima).
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- 1. La notifica della richiesta di revoca della misura cautelare nei reati con violenza alla personaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 agosto 2023
di Marzia Minutillo Turtur Delitti commessi con violenza alla persona, il tema della notifica della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari di cui all'art. 299 comma 4-bis c.p.p. alla persona offesa. Indice: 1. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite 2. La vicenda processuale 3. I motivi di ricorso 4. L'ordinanza di rimessione 5. La giurisprudenza di legittimità sulla prima questione rimessa 6. La giurisprudenza di legittimità sulla seconda questione rimessa 1. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Le Sezioni Unite, come riportato nell'informazione provvisoria n. 14/2021, ric. Gallo, nell'ambito di un ampio confronto/contrasto …
Leggi di più… - 2. Violenza psicologica: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 5 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2015, n. 49339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49339 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2015 |
Testo completo
49339 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA -Presidente Dott. MASSIMO VECCHIO - N.2914/2015- - Consigliere - Dott. ANGELA TARDIO REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI N. 32132/2015 - Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA FR N. IL 14/03/1945 avverso l'ordinanza n. 549/2015 TRIB. LIBERTA' di VENEZIA, del 24/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette sentite le conclusioni del PG Dott. ANTONIO GIACANELA due he chiesto I wjetto del cors . Udit i difensor Avv.; M RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 24.06.2015 il Tribunale di Venezia, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc.pen., ha rigettato l'appello proposto da LA GI avverso l'ordinanza emessa l'8.05.2015 con cui il GIP in sede aveva rigettato l'istanza di revoca o modifica della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti del LA per il reato, commesso in concorso con altri, di cui agli artt. 56-630 cod. pen., consistito nel compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco al sequestro a scopo di estorsione della persona di TO EO, appostandosi nelle vicinanze dell'abitazione familiare della vittima, al fine di chiedere il pagamento di 600.000 euro per la sua liberazione. Il Tribunale, preso atto che l'indagato non aveva notificato l'istanza originaria alla persona offesa dal reato, riteneva assorbente il difetto della condizione di ammissibilità prevista dall'art. 299 comma 3 cod.proc.pen., in relazione alla natura di delitto commesso con violenza alla persona del reato ascritto al LA, la cui carenza era rilevabile d'ufficio e comportava di per sé il rigetto dell'appello.
2. Ricorre per cassazione LA GI, personalmente, deducendo violazione di legge, in relazione all'art. 299 comma 3 cod. proc.pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, contestando la sussistenza a suo carico dell'obbligo di notificare l'istanza di revoca o modifica della misura cautelare alla persona offesa dal reato e lamentando l'omesso esame del merito dell'istanza, con riguardo alle dedotte esigenze di salute connesse al compimento del settantesimo anno di età. In particolare, il ricorrente contesta la riconducibilità del reato a lui ascritto al novero dei delitti commessi con violenza alla persona, da intendersi comprensivi solo di quelli implicanti l'uso di violenza fisica, richiedente il dispiegamento di un'energia sopraffattrice, con esclusione della minaccia e della mera violenza psichica;
deduce la natura irragionevole di una diversa interpretazione della norma, tale da rendere eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto di difesa;
rileva che il reato di cui all'art. 630 cod. pen. può essere realizzato con modalità : differenti, che spaziano dalla violenza fisica alla minaccia, non considerate dal Tribunale in relazione al caso di specie, nel quale il delitto era contestato nella sua forma tentata, priva di connotazioni violente in danno della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini e con le precisazioni che seguono.
2. La novella di cui al D.L. n. 93 del 2013, convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 2013, ha introdotto nell'art. 299 del codice di rito, che disciplina la revoca e la sostituzione delle misure cautelari personali, la previsione al comma 3 - dell'obbligo della parte che chieda la modifica (in melius) dello status cautelare di notificare, a pena di inammissibilità, al difensore della persona سنا 2 offesa ovvero, in mancanza di esso, direttamente a quest'ultima (salvo che non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio) la richiesta di revoca o modifica (che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia) di una delle misure coercitive che maggiormente limitano la libertà dell'indagato, tra le quali (per quanto qui interessa) quella della custodia in carcere prevista dall'art. 285 cod.proc.pen., al fine di stimolare l'instaurazione di un contraddittorio cartolare sulla richiesta stessa, e ciò con (esclusivo) riguardo ai procedimenti di cui al precedente comma 2-bis (introdotto nel corpo dell'art. 299 dalla medesima novella), che sono quelli che hanno per oggetto testuale i "delitti commessi con violenza alla persona". La tipologia di delitti in relazione ai quali deve trovare applicazione la novità normativa risulta, dunque, individuata dalla legge non già in termini astratti, con riguardo al nomen iuris del titolo dei reati, indicati singolarmente o per categorie giuridiche tipiche, corrispondenti alla classificazione contenuta nel libro secondo del codice penale o nelle leggi speciali, ma con riferimento al concreto atteggiarsi delle modalità commissive della condotta, che devono essere connotate in fatto da "violenza alla persona", secondo una modalità esplicativa della condotta dell'agente che può caratterizzare perciò un genus indeterminato di delitti, a ли prescindere dal loro inquadramento sistematico formale e dal bene giuridico protetto in via principale dalla relativa incriminazione (non necessariamente riconducibile, sul piano tecnico, al novero dei "delitti contro la persona"). Una corretta esegesi del testo normativo impone pertanto di valorizzare, agli effetti di verificare l'insorgenza dell'obbligo di notificare alla persona offesa dal reato la richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva applicata al (presunto) autore, non tanto la riconducibilità teorica del delitto, che è stato contestato nel titolo cautelare, a una fattispecie legale astratta connotata - nel suo schema dommatico - dalla violenza alla persona, quanto invece l'effettiva manifestazione, nel singolo caso, di una condotta materiale caratterizzata dalla concreta esplicazione di atti di violenza in danno della persona offesa: ciò che risponde non solo alla lettera della legge, ma anche alla ratio oggettiva della novella normativa (emergente dalla lettura coordinata del comma 3 col comma precedente 2-bis che ha contestualmente introdotto l'obbligo della polizia - giudiziaria di comunicare immediatamente, nei medesimi casi, ai servizi socio- assistenziali e al difensore della persona offesa, o in mancanza direttamente a quest'ultima, l'attenuazione del regime cautelare della persona indagata per fatti di violenza commessi in suo danno), che è quella di assicurare nuovi e migliori strumenti, informativi e di tutela, ai soggetti deboli che siano vittime di condotte violente suscettibili di potenziale reiterazione in caso di modifica dello status cautelare del soggetto responsabile. سا 3 L'ampiezza del riferimento lessicale alla "violenza" (in genere, e senza ulteriori specificazioni) "alla persona", che deve connotare le modalità commissive dell'azione delittuosa, non può dunque consentire, sul piano ermeneutico, alcuna distinzione tra le diverse forme di violenza - fisica, psicologica, morale - in cui la stessa può concretizzarsi, né tra fattispecie consumate o tentate, sempre che queste ultime siano pervenute a uno stadio tale di attuazione della condotta da aver dato luogo alla concreta estrinsecazione di atti di violenza, che costituiscono l'elemento qualificante e imprescindibile dell'insorgenza dell'obbligo di notifica previsto dalla legge, la cui finalità di apprestare uno strumento di tutela sul piano processuale a una platea indifferenziata di persone, offese da una ampia gamma di delitti, non permette alcun automatico recepimento, ai relativi effetti, dei risultati dell'elaborazione giurisprudenziale della nozione di "violenza alle persone" operata da questa Corte in tema di delitti contro il patrimonio commessi in danno di congiunti ai diversi e più limitati effetti di diritto - sostanziale di circoscrivere l'operatività della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen., la cui giustificazione razionale costituisce oggetto di critiche sempre più serrate da parte della dottrina e della giurisprudenza sotto il profilo dei suoi ritenuti aspetti anacronistici.
3. Facendo applicazione al caso di specie dei principi di diritto così delineati, va rilevato che dal testo dell'ordinanza in data 7.01.2015 (contenuta nel fascicolo trasmesso a questa Corte dal giudice di merito) con cui il Tribunale di Venezia aveva rigettato la richiesta di riesame proposta dal LA, confermando l'ordinanza genetica, applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP nei suoi confronti, risulta che l'indagato era stato arrestato in flagranza dai carabinieri, appostatisi (all'esito di pregressa attività investigativa) sul luogo di programmata esecuzione del sequestro nei pressi dell'abitazione della vittima, interrompendo l'azione delittuosa prima che il LA, stazionante insieme ai complici in attesa che il minore uscisse di casa a bordo di un'autovettura- (sulla quale la perquisizione successiva aveva consentito di rinvenire i mezzi che dovevano servire a immobilizzare e camuffare la vittima), avesse compiuto atti di violenza o di costrizione di qualsiasi tipo in danno della persona offesa. In assenza del presupposto di fatto costituito dalla concreta esplicazione di una violenza (anche solo morale) sulla persona della vittima (del tutto verosimilmente ignara dell'azione delittuosa in corso di attuazione ai suoi danni), per quanto non riconducibile alla volontà dell'agente ma al tempestivo intervento della polizia giudiziaria, deve dunque escludersi l'insorgenza dell'obbligo previsto dall'art. 299 comma 3 cod.proc.pen. di notificare alla persona offesa la richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva, che non poteva perciò essere dichiarata inammissibile sul solo presupposto dell'inottemperanza del ricorrente a ستا į 4 un incombente al quale non era tenuto.
4. Per tale assorbente ragione l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Venezia perché proceda, con piena libertà di giudizio e nell'ambito del devoluto, a un nuovo esame, anche nel merito, dell'appello cautelare proposto da LA GI. La cancelleria trasmetterà copia della presente sentenza al direttore dell'istituto penitenziario di appartenenza dell'indagato, ai sensi dell'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod.proc.pen..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame, con integrale trasmissione degli atti, al Tribunale di Venezia in funzione di giudice dell'appello de libertate. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 co.
1-ter, disp. att. c.p.p.. 2 Così deciso il 29/10/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Giuseppe Sandrini Massimo Vecchio د سها DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 DIC 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 4