Sentenza 23 luglio 2015
Massime • 1
L'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive (diverse dal divieto di espatrio e dall'obbligo di presentazione alla p.g.) applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona - prevista dall'art. 299, comma quarto bis, cod. proc. pen., per l'ipotesi in cui il richiedente non provveda a notificare contestualmente alla persona offesa l'istanza di revoca, di modifica o anche solo di applicazione della misura con modalità meno gravose - è rilevabile, pure se dedotta da quest'ultima mediante impugnazione, poichè trattasi di sanzione che ha la funzione di garantire, anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, l'adeguata informazione della vittima del reato circa l'evoluzione del regime cautelare in atto, e, quindi, la possibilità per la stessa di fornire eventuali elementi ulteriori al giudice procedente, attivando un contraddittorio cartolare mediante la presentazione, nei due giorni successivi alla notifica, di una memoria ai sensi dell'art. 121 del codice di rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/07/2015, n. 35613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35613 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2015 |
Testo completo
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