Sentenza 3 febbraio 2016
Massime • 1
L'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere presentata nel corso dell'udienza preliminare non deve essere notificata alla persona offesa, assente in udienza, che non abbia nominato un difensore o eletto domicilio, fermo il diritto dell'offeso di ricevere avviso della revoca o della sostituzione della misura.
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- 1. La "violenza di genere" fa il suo ingresso nella giurisprudenza diCaty Bressanelli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere la sentenza in commento, clicca sotto su "Download documento". 1. Il quesito. La previsione dell'obbligo di avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione diventa, nuovamente, banco di prova per la definizione dei confini della nozione di «persona offesa» nel processo, oltre che per l'individuazione dei beni giuridici tutelati dal diritto penale. Con la decisione in commento, infatti, le Sezioni unite hanno risolto una delicata questione interpretativa relativa all'art. 408 co. 3 bis c.p.p., così come modificato dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Il ricorso era stato rimesso alle medesime Sezioni unite dalla Quinta Sezione penale, con ordinanza del 9 luglio …
Leggi di più… - 2. La notifica della richiesta di revoca della misura cautelare nei reati con violenza alla personaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 agosto 2023
di Marzia Minutillo Turtur Delitti commessi con violenza alla persona, il tema della notifica della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari di cui all'art. 299 comma 4-bis c.p.p. alla persona offesa. Indice: 1. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite 2. La vicenda processuale 3. I motivi di ricorso 4. L'ordinanza di rimessione 5. La giurisprudenza di legittimità sulla prima questione rimessa 6. La giurisprudenza di legittimità sulla seconda questione rimessa 1. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Le Sezioni Unite, come riportato nell'informazione provvisoria n. 14/2021, ric. Gallo, nell'ambito di un ampio confronto/contrasto …
Leggi di più… - 3. Sui reati commessi con violenza alla persona offesa e sugli strumenti di tutela. Tra intendimenti legislativi e inadeguatezza della tecnica normativa.Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 15 marzo 2023
Abstract – Il presente contributo, esaminando il caso risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia 36754 del 2022, si prefigge di approfondire l'effettività degli interventi normativi che hanno interessato il diritto penale in ordine ai reati commessi con violenza alla persona, nell'ultimo decennio. L'accresciuta sensibilità sociale intorno ai fenomeni della violenza domestica e di genere, ha moltiplicato gli strumenti di prevenzione e repressione. Pur avendo l'indubbio merito di aver rafforzato l'armamentario di tutele a favore delle vittime di reati violenti, le regole di protezione non sempre sono state adeguatamente calibrate alle innovazioni introdotte. Nella …
Leggi di più… - 4. Violenza alla persona, notifica di revoca o sostituzione della misura cautelareDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 maggio 2022
A chi deve essere notificata, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, con particolare riguardo al caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato. Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice distrettuale del riesame, aveva dichiarato inammissibile un appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso una …
Leggi di più… - 5. Istanza di modifica della cautela e notifica alla persona offesa: la questione alle Sezioni uniteGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 11 giugno 2021
Cass., sez. I, 4 maggio 2021 (dep. 8 giugno 2021), n. 22444, Boni, Presidente, Cappuccio, Relatore, Picardi, P.m. (concl. parz. diff.). 1. La Prima sezione penale investe le Sezioni unite di due questioni tese a individuare la corretta interpretazione dell'art. 299, comma 4-bis, c.p.p. La norma – interpolata per quanto di interesse dall'art. 2, comma 2. lett. b), n. 3 del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119 – prevede, analogamente a quanto dispone il precedente comma 3 per la fase delle indagini preliminari, che l'istanza dell'imputato tesa a ottenere la revoca o la sostituzione di alcune misure cautelari personali (segnatamente quelle regolate …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2016, n. 12325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12325 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2016 |
Testo completo
ACP_ 12 325 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIO GENTILE Presidente SENTENZA - N.216 Dott. DOMENICO GALLO - Consigliere - N. 46678/2015- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere - Dott. LUCIA AIELLI - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AD ND N. IL 18/12/1978 avverso l'ordinanza n. 735/2015 TRIB. LIBERTA' di VENEZIA, del 15/09/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
#lette/sentite le conclusioni del PG Dott. + IS cons : for il rifettoelle he ceudlux प : Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Venezia, sezione per il riesame delle misure coercitive dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'imputato SP avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della custodia in carcere emessa dal giudice per l'udienza preliminare rilevando che l'istanza di revoca, presentata in udienza, non era stata notificata alla persona offesa non presente. proponeva ricorso per cassazione il difensore 2. Avverso tale ordinanza dell'imputato che deduceva:
2.1 violazione degli artt. 299 commi 3 e 4 bis cod. proc. pen. si deduceva che la persona offesa non aveva provveduto né a nominare un difensore né ad eleggere domicilio. La persona offesa non aveva cioè adempiuto a nessuno degli oneri sulla stessa gravanti per attivare le facoltà di partecipazione previste dall'ordinamento processuale. Peraltro l'istanza veniva proposta in udienza preliminare, ovvero in una sede che prevede l'attivazione eventuale dei poteri di intervento ufficioso del giudice sulla cautela;
nella prospettiva del ricorrente tale intervento non potrebbe essere condizionato o anche solo ritardato dalla notifica dell'istanza all'offeso non presente. L'assenza dell'obbligo di notifica risulterebbe of un confermato anche dal fatto che lo stesso pubblico ministero vanta undiritto alla I notifica dell'istanza solo quando la stessa viene proposta fuori udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato. :
1.1 il riconoscimento di un diritto di partecipare al procedimento cautelare della persona offesa è condizionato alla manifestazione della volontà di esserne parte che si esprime attraverso la nomina di un difensore o l'elezione di domicilio, incombenti entrambi che assicurano la speditezza delle notifiche ed il contenimento dei tempi di emissione del provvedimento sulla cautela. Nel caso di specie la persona offesa non eleggeva domicilio, né nominava un difensore, sicchè deve ritenersi che la stessa non ha adempiuto gli oneri che condizionano il suo diritto alla partecipazione all'incidente cautelare.
1.2. Inoltre: l'istanza di revoca veniva proposta in sede di udienza preliminare, ovvero in una fase processuale alla quale l'offeso ha facoltà di partecipare avendo diritto alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare. La assenza dell'offeso, che ha ricevuto regolare notifica esprime, ancora una volta, una volontà di segno contrario a quella di volersi avvalere del diritto alla partecipazione effettiva al procedimento ed all'eventuale incidente relativo alla 2 cognizione cautelare. All presentazione dell'istanza in udienza consegue, infatti, la contestuale ed immediata comunicazione a tutti i soggetti processuali che hanno diritto a partecipare alla stessa. Il pubblico ministero, diversamente dalla persona offesa è, tuttavia, parte necessaria: il diritto di partecipazione della persona offesa non condiziona in alcun modo la progressione processuale. Il diritto di partecipazione dell'offeso dipende infatti dalla volontaria attivazione delle condizioni del suo esercizio ovvero a) nella fase procedimentale nella nomina del difensore o nell'elezione di domicilio, b) nella fase processuale nella partecipazione alle udienze, anche senza la costituzione di parte civile. In assenza di tali manifestazione di volontà partecipativa l'offeso decade dal diritto alla notifica dell'istanza revoca, fermo il suo diritto a conoscere l'esito della eventuale revoca o sostituzione della misura previsto dall'art. 299 comma 2 bis cod. proc. pen., ed ora, anche dall'art. 90 ter cod.proc. pen. introdotto dal d.lgs 212 del 2016. 1.3. In conclusione: deve ritenersi che l'esercizio del diritto dell'offeso alla partecipazione al procedimento incidentale cautelare (attraverso l'intervento nel contraddittorio che precede l'emissione del provvedimento sulla cautela) esige la manifestazione dell'interesse all'esercizio del diritto, essendo l'offeso soggetto processuale la cui partecipazione non condiziona la progressione processuale. Pertanto: la persona offesa ha un diritto di partecipazione all'incidente cautelare che è condizionato alla manifestazione della volontà di esercitarlo, che si esprime attraverso la nomina del difensore o l'elezione di domicilio. Tale diritto risulta altresì condizionato dalla effettiva partecipazione (diretta o tramite difensore) all'udienza preliminare, ogni volta che il decreto di citazione risulti correttamente notificato. All'assenza della persona offesa dall'udienza non consegue dunque alcun onere di notifica dell'istanza di revoca presentata nel corso della stessa, fermo il diritto dell'offeso a ricevere avviso della revoca o sostituzione della misura.
1.4. L'ordinanza impugnata, che non è coerente con tali linee ermeneutiche, deve dunque essere annullata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame. Così deciso in Roma, il giorno 3 febbraio 2016 L'estensore Il Presidente Sandra Recchione DEPOSITATO IN CANCELLER Mario Gentile 23 MAR 2016 Mario gentub SECONDA SEZIONE PENALE IL DICASS Il Cancelliere CANCELLIERE Claudia Pianelli O N E I Z