Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 6
CGT2
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità avviso per insussistenza presupposto impositivo e territoriale

    La Corte ritiene che il presupposto impositivo sia sussistente in quanto l'attività di raccolta scommesse è stata svolta in Italia, anche per conto di operatori esteri, configurando il CTD come soggetto passivo del tributo. La territorialità è garantita dal luogo in cui il giocatore effettua la puntata e riceve la ricevuta.

  • Rigettato
    Nullità avviso per omessa traduzione e notifica in lingua inglese

    La Corte rigetta la doglianza, ritenendo non sussistere l'obbligo di notifica in lingua straniera, soprattutto in considerazione della regolare costituzione in giudizio del contribuente con patrocinio italiano e la produzione di documentazione in lingua italiana, senza che la mancata traduzione abbia impedito l'esercizio dei diritti di difesa.

  • Rigettato
    Nullità avviso per motivazione contraddittoria e violazione diritto alla difesa

    La Corte ritiene che le censure alla sentenza impugnata siano ben circostanziate e motivate, e che la riproposizione delle argomentazioni già disattese dal giudice di primo grado assolva all'onere di specificità dei motivi di impugnazione nel processo tributario, data la natura devolutiva piena dell'appello.

  • Accolto
    Errata determinazione della base imponibile

    La Corte accoglie parzialmente l'appello, ritenendo che l'ADM abbia illegittimamente applicato il criterio di determinazione presuntivo-forfettario previsto dall'art. 1, comma 926, lett. d) della legge n. 208/2015 per l'anno 2016. L'imposta deve essere rideterminata applicando la disciplina previgente di cui all'art. 24, comma 10, del D.L. n. 98/2011.

  • Rigettato
    Mancanza di presupposto oggettivo dell'imposta

    La Corte ritiene sussistente il presupposto oggettivo, in quanto l'imposta è dovuta per le scommesse di qualunque tipo, anche se gestite al di fuori del sistema concessorio e per conto di terzi.

  • Rigettato
    Mancanza di presupposto soggettivo dell'imposta

    La Corte ritiene sussistente il presupposto soggettivo, equiparando la figura del Centro Trasmissione Dati (CTD) a quella del gestore di scommesse, anche se opera per conto di terzi e senza assunzione diretta del rischio.

  • Rigettato
    Mancanza di presupposto territoriale dell'imposta

    La Corte ritiene sussistente il presupposto territoriale, poiché l'operatore estero agisce in Italia attraverso locali aperti al pubblico dove il giocatore effettua la puntata e riceve la ricevuta. La conclusione del contratto avviene in Italia.

  • Rigettato
    Incompatibilità della disciplina della soggettività passiva con la libertà di prestazione dei servizi

    La Corte UE ha statuito che l'art. 56 TFUE non osta a una normativa nazionale che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione Dati stabiliti nello Stato membro e, in solido, gli operatori di scommesse loro mandanti, indipendentemente dalla loro sede e dall'assenza di concessione. L'applicazione dell'imposta alla ricorrente non è discriminatoria.

  • Rigettato
    Discriminazione fiscale

    La Corte UE ha escluso la discriminazione, affermando che l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione in base al luogo di stabilimento. La normativa nazionale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione sia effettuata in Italia o in altri Stati Membri.

  • Rigettato
    Incompatibilità della disciplina dell'imposta unica con il divieto di cui all'art. 401 della direttiva 2006/112/CE

    La Corte UE ha affermato che, allo stato attuale dello sviluppo del diritto dell'Unione, gli Stati Membri godono di una certa autonomia in materia fiscale e non hanno l'obbligo di eliminare la doppia imposizione derivante dal parallelo esercizio della loro competenza fiscale.

  • Rigettato
    Richiesta di disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa

    La Corte rigetta la richiesta, ritenendo che l'incertezza normativa sia stata risolta con le disposizioni della L. 220/2010 per gli anni successivi al 2010. La giurisprudenza di legittimità ha confermato che l'obiettiva incertezza normativa sussiste solo fino all'entrata in vigore della norma interpretativa autentica.

  • Accolto
    Rideterminazione sanzioni in misura consequenziale alla rideterminata imposta

    La Corte rileva che, pur non accogliendo la richiesta di disapplicazione delle sanzioni, queste dovranno essere rideterminate dall'ADM in misura consequenziale alla rideterminata imposta dovuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 6
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
    Numero : 6
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo