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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente
DI LORENZO CARMELA, Relatore
CIOFFI GIUSEPPE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 76/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_Ricorrente1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.puglia Molise Basilicata-Um-Sot Isernia - Indirizzo_1 86100 Campobasso cb elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 173/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ISERNIA sez. 1
e pubblicata il 31/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUL160009457U GIOCHI-LOTTERIE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Sono presenti il delegato del difensore dell'appellante, in collegamento da remoto, ed i rappresentanti dell'appellato ADM.
Entrambe le parti, riportandosi agli atti, insistono nell'accoglimento delle rispettive ragioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante Nominativo_1 , rappresentata e difesa disgiuntamente dall' Avv. Difensore_1 e Avv. Nominativo_2, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. MUL160009457U alla stessa notificato, in data 22/12/2021, quale coobbligato solidale con Nominativo_3 già titolare della cessata impresa individuale “Impresa_1 di Nominativo_3”, con sede in Campodipietra nella qualità di obbligato principale del Centro Trasmissione Dati, con il quale, veniva richiesta l'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.
Lgs n. 504/1998 per l'anno d'imposta 2016, quantificandola complessivamente in € 32.423,57, oltre interessi pari a € 6.289,29 e sanzioni pari a € 38.908,28.
In premessa la Ricorrente_1 indicava che, in data 20/08/2016, Nominativo_3 concludeva con la medesima società un contratto in forza del quale si impegnava a prestare servizi ausiliari e preparatori all'attività di scommessa gestita, in via esclusiva, dalla Ricorrente_1; che era stata avviata nei confronti del Centro Trasmissione Dati (gestito dalla ditta individuale) una verifica fiscale in materia di imposta unica sulle scommesse e che in data 22 dicembre 2021 veniva alla stessa notificato l'avviso di accertamento quale obbligato solidale.
In via pregiudiziale la Ricorrente_1 citava la Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) che trasformava l'imposta sulle scommesse da imposta indiretta a imposta diretta, applicandola sui ricavi dell'attività economica e discuteva sugli sviluppi giurisprudenziali in materia facendo particolare riferimento alla sentenza n. 25439 della Corte di Cassazione depositata il 09/09/2020, alle Ordinanze della Corte di
Cassazione Sez. tributaria, ed alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 26/02/2020 (causa c-788/18); il tutto rappresentato al fine di dimostrare l'assoluta erroneità della pretesa impositiva.
A mezzo di ampia dissertazione sulla illegittimità di quanto richiesto con l'avviso opposto chiedeva la sospensione del giudizio per sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.L.gs
23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1, commi 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.
In via preliminare deduceva:
- la nullità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto impositivo e territoriale;
- la nullità dell'avviso per omessa traduzione e notifica in lingua inglese della vocatio in ius;
- l'annullamento dell'avviso di accertamento per motivazione contraddittoria e conseguente violazione del diritto alla difesa anche in relazione all'art. 7 della L. n. 212/2000 (Statuto del diritti del Contribuente).
Inoltre, formulava eccezioni relative a:
-errata determinazione della base imponibile;
-mancanza di presupposto oggettivo dell'imposta;
-mancanza di presupposto soggettivo dell'imposta; -mancanza di presupposto territoriale dell'imposta;
-profili d'incompatibilità della disciplina della soggettività passiva dell'imposta unica con la libertà di prestazioni dei servizi riconosciuta dall'art. 56 TFUE;
-prospettiva della discriminazione fiscale;
-profili d'incompatibilità della disciplina dell'imposta unica con il divieto di cui all'art. 401 della direttiva
2006/112/CE.
In caso di mancato accoglimento delle richieste di cui innanzi la parte ricorrente formulava, con copiose motivazioni, molteplici ulteriori motivi di impugnazione tutti volti ad avanzare ipotesi di delegittimazione della pretesa fiscale avanzata.
In subordine, chiedeva annullamento dell'atto opposto per disapplicazione di specifici articoli del D.Lgs n.
504/1998; per incompatibilità con gli articoli 56 e ss. del TFUE, e per contrarietà all'art. 401 della Direttiva
2006/112/CE, oltre che al TFUE e TUE, ed al principio giuridico del primato del diritto dell'Unione Europea ed a quello di leale collaborazione tra gli Stati Membri.
la Ricorrente_1 invocava, ancora, la non applicazione delle sanzioni ricorrendo, nella fattispecie, la sussistenza di “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria”, che, ai sensi degli artt. 6, comma 2, del D.Lgs n. 472/1997 e 10, comma 3, della L. n. 212/2000 valgono ex se ad escludere la colpevolezza.
Chiedeva, inoltre, la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'ADM che contestava tutte le censure sollevate dalla controparte osservando che, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, l'attività di raccolta delle scommesse di Ricorrente_1 riconosciuta lecita dalla citata sentenza della Corte di Cassazione penale è ininfluente ai fini della caducazione della pretesa fiscale che, di contro, attesa la sua legittimità, non può che trovare accoglimento anche in questo giudizio.
Quanto alla richiesta di nuovo rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia Europea, l'ADM rilevava la correttezza della sentenza della Corte di Giustizia del 2/02/2020 - Causa 788/18 erroneamente, ritenuta dalla Ricorrente_1 contraddittoria e lacunosa oltre che contrastante con numerose sentenze della medesima Corte, adducendone, a mezzo delle rappresentate argomentazioni, la mancanza di presupposti per il richiesto rinvio.
In merito al calcolo dell'imposta per il quale la parte ricorrente invocava dubbi, l'ADM deduceva che il calcolo era stato effettuato in applicazione della normativa di riferimento rendendosi del tutto superflua la richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale atteso che sulla stessa la medesima Corte si era già pronunciata nel 2018.
In merito alle sollevate eccezioni della parte ricorrente l'ADM rappresentava la inconferenza dei motivi addotti per ciascuna di esse evidenziando la impossibilità di delegittimare un atto emesso in ossequio alla pure richiamata normativa di riferimento susseguitasi nel tempo senza tralasciare la giurisprudenza di legittimità e di merito pressocchè costante nel confermare l'operato dell'Ufficio.
Quanto alle sanzioni ribadiva che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 504/1998, l'esimente dell'incertezza normativa è applicabile solo ed esclusivamente al periodo antecedente il 2010, ovverosia prima della norma d'interpretazione autentica di cui alla Legge n. 220/2010; inoltre, indicava che alla luce della citata Ordinanza n. 8757/2021, della Corte di Cassazione, non risulta più verificata l'incertezza normativa di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs n. 472/1997 tale da giustificare la disapplicazione delle sanzioni irrogate.
Per tutti gli esposti motivi l'ADM concludeva con richiesta di conferma dell'atto opposto attesa la sua legittimità unitamente a condanna alle spese della parte ricorrente.
Entrambe le parti processuali, a sostegno della bontà delle rispettive esposte ragioni, depositavano documentazione.
Il giudizio di primo grado, con sentenza n. 173/2022 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Isernia, si concludeva con rigetto del ricorso e compensazione delle spese processuali.
Avverso la sentenza interponeva appello la Ricorrente_1 chiedendone sua riforma integrale in accoglimento delle opposte ragioni.
Riproponeva le eccezioni pregiudiziali, preliminari ed anche la richiesta di sospensione del presente giudizio per illegittimità costituzionale della normativa indicata e rinvio alla Corte di Giustizia Europea vista la complessità della vicenda con riproposizione delle già addotte e sovrapponibili motivazioni.
Analizzando il decisum opponeva critica allo stesso per mancata valutazione e decisione dei motivi esposti nel ricorso originario, omettendo il primo giudice la pronuncia sui motivi di ricorso preliminari (e assorbenti) relativi alla insussistenza del presupposto impositivo, alla motivazione contradditoria e consequenziale violazione dell' art. 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente ed anche in relazione al presupposto territoriale di imposta.
La Ricorrente_1, con ampia dissertazione motivazionale, esponeva la mancata condivisione sui restanti punti del decisum dolendosi, in particolare della circostanza che il primo giudice non aveva offerto adeguata motivazione sulla mancata condivisione degli assunti dei Giudici europei e sulla disapplicazione della normativa nazionale contrastante con gli assunti medesimi.
Concludeva con richiesta di accoglimento dell'appello sulla scorta degli addotti motivi con annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e, in via gradata, l'annullamento delle sanzioni previste dall'art. 5 del
D.Lgs n. 504/1998 unitamente a condanna delle spese del doppio grado di giudizio in capo all'ADM con disposizione, ex art. 93, comma 1, c.p.c., della distrazione degli onorari e delle spese di lite anticipate in favore del procuratore antistatario.
Allegava documentazione a corredo delle proprie esposte ragioni.
Si costituiva in giudizio l'ADM che, nelle prodotte note, chiedeva la conferma della sentenza impugnata in riconoscimento della piena e totale legittimità dell'avviso di accertamento con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di giudizio.
Preliminarmente avanzava due eccezioni di inammissibilità dell'appello riferite a proposizione di domande nuove rispetto a quelle formulate nel ricorso stante il disposto di cui dell'art. 57 del D.Lgs n. 546/1992 ed a mancanza di motivi specifici come disposto dall'art. 53 del medesimo decreto.
L'ADM operando ricostruzione del quadro normativo di riferimento indicava che la disciplina dell'imposta unica sulle scommesse è contenuta, in via generale, nel D.Lgs n.504/1998, che ne regola i presupposti, la base imponibile e le aliquote intervenendo, in seguito, nel settore della raccolta illecita di scommesse con l'art. 24 del D.L. n. 98/2011 recante disposizioni di carattere integrativo della disciplina già prevista dal D.
Lgs n. 504/1998, formulava motivazioni atte a smentire le richieste e le eccezioni avanzate dalla società appellante.
L'odierna udienza di discussione viene celebrata pubblicamente. Sono presenti il delegato del difensore dell'appellante, in collegamento da remoto, ed i rappresentanti dell'appellato ADM.
Entrambe le parti, riportandosi agli atti, insistono nell'accoglimento delle rispettive ragioni.
A seguito discussione camerale il procedimento viene assegnato a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Molise ritiene accogliere parzialmente l'appello nei limiti di cui in motivazione.
Oggetto del contendere concerne avviso di accertamento col quale l'ADM richiedeva alla società ricorrente, quale coobbligato solidale, il pagamento dell' imposta unica ex art. 1 del D.Lgs n. 504/1998 per l'anno 2016 in relazione all'attività di accettazione e raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse su eventi sportivi, svolta da Nominativo_3 già titolare della cessata impresa individuale “Impresa_1 di Nominativo_3”, nella qualità di obbligato principale del Centro Trasmissione Dati priva della concessione ed autorizzazione ad operare in Italia.
Occorre, preliminare pronuncia sulle due richieste di inammissibilità dell'appello sollevate dall'ADM nelle note di costituzione in giudizio rivestendo, le stesse, carattere pregiudiziale.
Il Collegio rigetta entrambe le richieste rilevandone la infondatezza.
In merito alla prima con la quale l'ADM invoca la proposizione di domande nuove prodotte in appello dalla Ricorrente_1 si osserva che la stessa, per quanto indicato, è riferita alla sostenuta discriminazione lamentata dalla società nei propri confronti rispetto al trattamento fiscale operato nei confronti della stessa con conseguente impedimento ad ottenere il medesimo trattamento fiscale applicabile alle altre società operanti nel medesimo settore dei giochi e delle scommesse.
Dalla lettura del gravame appare chiaro che la doglianza può essere inserita nell'alveo delle tante eccezioni prodotte e nell'intero contesto difensivo quale elemento aggiuntivo e qualificativo delle ampie doglianze sollevate avverso l'atto impugnato.
Né si ritiene aderire alla richiesta di inammissibilità per mancanza di motivi specifici secondo la disposizione normativa di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 546/1992 atteso che le censure alla sentenza opposta sono ben circostanziate e motivate.
Solo ad abuntantiam deve rilevarsi che, con Ordinanza n. 2843 del 06/02/2020 la Corte di Cassazione, dalla quale il Collegio non ha motivo per discostarsi, ha statuito che “nel processo tributario, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, anche la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione”.
La Suprema Corte esprime anche il condiviso principio che “la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici di impugnazione non sussistono perché il gravame, anche se formulato in modo sintetico, contiene una motivazione interpretabile in modo inequivoco, i cui elementi di specificità possono essere dedotti dall'intero atto di impugnazione. La mera riproposizione delle ragioni di impugnazione, continua la Corte, se effettuata in contrapposizione alle argomentazioni effettuate dal giudice di primo grado assolve pienamente l'onere di impugnazione specifica, dato il carattere devolutivo pieno, che l'appello ha nel processo tributario.
Questo non è, infatti, limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito”.
Sempre, preliminarmente, occorre pronuncia sulle richieste pregiudiziali, riproposte anche in appello dalla
Ricorrente_1, e concernenti sospensione del giudizio ai fini di un nuovo rinvio “di interpretazione giudiziale” alla CGUE, in ordine alla problematica della compatibilità con il diritto eurounitario ed in ordine alla Direttiva
2006/112/CE e agli artt. 288, terzo comma, TFUE e 4.3 TUE (imposta sugli affari).
In merito, Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per la richiesta sospensione del giudizio, atteso che sia la Corte Europea che la Corte Costituzionale hanno già chiarito e fornito precise disposizioni sulla vexata quaestio oggetto dell'odierno contendere.
Si ritiene, tuttavia, opportuno affrontare il dubbio di costituzionalità per il quale gli artt. 3 e 4, comma 1, lett.
b) n. 3, del D.Lgs n. 504/98 e 1, comma 66, lett. b), della L. 220/2010 sarebbero in contrasto con gli artt. 3,
53 e 97 della Costituzione, nonché la richiesta di invio pregiudiziale della controversia alla Corte di Giustizia
Europea.
Osserva il Collegio che il sistema della raccolta delle scommesse in Italia è subordinato al sistema della concessione governativa ed all'autorizzazione di polizia.
Tutte le scommesse raccolte dai concessionari devono confluire nel c.d. Totalizzatore nazionale che funge da sistema di monitoraggio delle scommesse e come base imponibile fiscale. La Ricorrente_1 ed i Centri Trasmissione Dati ad essa legati da contratto non fanno parte di tale sistema concessorio benchè siano operativi da un ventennio.
Il sistema italiano di controllo delle scommesse attraverso il sistema concessorio è già stato oggetto di svariate pronunce della Corte di Giustizia Europea che nelle decisioni pure indicate dalle parti, si è sempre, semplicemente, limitata ad affermare l'illegittima esclusione dei singoli operatori dai concorsi per il rilascio delle concessioni ma non ha mai ritenuto illegittimo il sistema italiano in materia di scommesse.
Inoltre, la stessa Corte ha affermato che nella materia non armonizzata dei giochi d'azzardo, le Autorità nazionali, in virtù del loro margine di discrezionalità, possono scegliere la soluzione che ritengono migliore
(cioè la ridistribuzione delle precedenti concessioni oppure la messa a concorso di un numero adeguato di nuove concessioni), precisando, altresì, che le società operanti da diversi anni in Italia senza titoli concessori e senza autorizzazioni di polizia (come nella fattispecie) non possono essere propriamente qualificate come
“nuovi entranti sul mercato”.
La Corte Europea valutando il sistema concessorio conclude col sostenere che la normativa italiana rispetta i principi di parità di trattamento e di effettività osservando che le restrizioni alle attività dei giochi d'azzardo sono giustificati da motivi di interesse generale ravvisabili nella tutela dei consumatori e nella prevenzione delle frodi e dell'incitamento a spese eccessive legate al gioco, oltre a realizzare l'obiettivo della lotta contro la criminalità.
I giochi d'azzardo rientrano, peraltro, fra i settori in cui sussistono tra gli Stati membri notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale ed in assenza di un'armonizzazione a livello dell'Unione Europea, il singolo Stato membro può, secondo le proprie direttive, identificare gli obiettivi perseguiti e valutare le esigenze che la tutela di tali interessi comporta. (cfr. Sent. nella causa C-463/13 Società_2
/Ministero dell'Economia e delle Finanze).
Inoltre, il sistema fiscale previsto non appare in conflitto con le norme costituzionali atteso che la posizione della Ricorrente_1 e dei suoi CTD, pur nella diversità di raccolta rispetto ai raccoglitori di scommesse concessionari e collegati al Totalizzatore nazionale svolgendo la medesima attività, sono agli stessi equiparati e, per tale motivo, sono tenuti al pagamento delle imposte in Italia.
La discriminazione rispetto alle altre società sostenuta dalla ricorrente non sussiste considerato che la normativa di riferimento ha, unicamente, provveduto a stabilire dei criteri univoci ai fini della medesima tassa.
Quanto alla eccezione preliminare della vocatio in ius sollevata sulla nullità dell'avviso per omessa traduzione e notifica in lingua inglese deve rilevarsi la destituzione di fondamento della stessa atteso che non sussiste alcun obbligo a che la notificazione dell'avviso di accertamento debba essere effettuata nella lingua del contribuente che, peraltro, nella fattispecie, si è ritualmente costituito in giudizio con patrocinio di avvocato di lingua italiana depositando numerosa documentazione in lingua italiana.
Né, sussiste alcun pregiudizio per la ricorrente dalla mancata traduzione del provvedimento avendo proposto, tempestivamente, un ricorso corposo e molto articolato senza mai offrire prova che la mancata traduzione degli atti nella propria lingua abbia impedito i propri diritti di azione e di difesa.
Il superamento delle richieste pregiudiziali e preliminari depone per la valutazione del merito della controversia concernente la sollevata illegittimità dell'atto opposto per insussistenza dei presupposti impositivi.
A tal fine osserva il Collegio che punto di partenza è rappresentato dal dinanzi citato art. 1 del D.Lgs n.
504/1998 prevedente che l'imposta unica sulle scommesse "è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo relativi a qualunque evento anche se svolto all'estero" e dal successivo art. 3, che individua i soggetti passivi dell'imposta, includendo tra essi anche "coloro i quali gestiscono anche in concessione i concorsi pronostici e le scommesse".
La predetta normativa è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220/2010 secondo il quale deve considerarsi soggetto passivo del tributo "chi gestisce con qualunque mezzo anche telematico per conto proprio o di terzi anche ubicati all'estero concorsi pronostici o scommesse di qualunque genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni”.
Tale norma non lascia margini di dubbio sulla soggettività passiva del tributo equiparando coloro che gestiscono le scommesse per conto proprio e coloro che, invece, le gestiscono per conto di terzi. Ne deriva che il soggetto passivo del tributo non è soltanto chi assume in proprio il rischio della scommessa, ma anche chi svolge tutte le attività tipiche del gestore (raccolta delle scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi) senza assunzione del rischio come avviene per i Centri Trasmissione Dati.
Quest'ultima disposizione è stata introdotta proprio per sancire l'equiparazione, ai fini dell'assoggettabilità al tributo ed alle sanzioni, di coloro che, a qualunque titolo, gestiscono le scommesse per conto proprio con coloro che le gestiscono per conto di terzi.
Sull'argomento è intervenuta la Corte Costituzionale, che chiamata a verificare la legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 comma l, lettera b) n. 3 del D.Lgs n. 504 del 1998 e dell'art.1, comma 66, lettera b) della
Legge n.220/2010 nella parte in cui prevedono che soggetti passivi dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse siano anche le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, ha stabilito alcuni principi sul punto intervenendo su taluni dubbi di legittimità costituzionale.
Con sentenza n. 27/2018, la Corte ha precisato, per un verso, che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, per altro, che il generale concetto di “gestione” include anche l'attività svolta “per conto di terzi”, compresi i bookmakers con sede all'estero e privi di concessione. Nel resto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.Lgs n. 504/1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220/2010, nella parte in cui, mancando una regolazione degli effetti transitori,
l'obbligazione tributaria e la sanzione sono applicabili anche ai rapporti negoziali perfezionati prima della sua entrata in vigore, osservando, tuttavia, come, per i rapporti sorti antecedentemente, non possa avere luogo la traslazione dell'imposta dal ricevitore al bookmaker, giacché l'entità delle commissioni pattuite si è già cristallizzata sulla base del regime normativo precedente, pena la violazione dell'art. 53 della Costituzione.
Stabilisce, infatti, la Corte Costituzionale che: “Il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta unica sulle scommesse é definito dall'art. 1 del D.Lgs n. 504/1998 secondo il quale essa “é dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero”, individuando i soggetti passivi della stessa imposta in “coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse".
L'attività caratteristica del “gestore” consiste, quindi, nell'approntare gli strumenti organizzativi, anche tecnologici, indispensabili per garantire la regolare e proficua raccolta delle scommesse.
Chiarisce la Corte che, sebbene non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, il titolare della ricevitoria svolge una attività di “gestione” attraverso la propria organizzazione imprenditoriale.
Esso assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta;
si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonchè del pagamento delle vincite secondo le procedure ed istruzioni fornite dal bookmaker... Tali elementi configurano quell'attività di “gestione” delle scommesse che costituisce il presupposto dell'imposizione.
Ed infatti, l'intervento della Corte Costituzionale si fonda, esclusivamente, sulla circostanza che nel periodo antecedente al 2011, non è possibile procedere alla traslazione dell'imposta perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla L. n.
220/2010.
L'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione è riferita, infatti, alla raccolta delle scommesse, il cui volume determina anche la provvigione della ricevitoria e, quindi, il suo stesso rischio imprenditoriale.
L'art. 1 comma 66 lettera a), non oggetto di censura da parte della Corte Costituzionale, dispone che
"l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
A tanto deve aggiungersi che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8757/2021 ha statuito che l'imposta
è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio atteso che anche il bookmaker privo di concessione gestisce le scommesse, realizzando, di conseguenza, il presupposto impositivo, e, comunque, assume il rischio proprio dei contratti di scommessa. Né può in alcuna maniera incidere, in relazione al bookmaker, nei cui confronti non si configura alcun vulnus di capacità contributiva contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante.
Sulla materia è intervenuta anche la Corte di Giustizia U.E., Sez. I, con sentenza 26 febbraio 2020, in
C-788/18, affermando che l'art. 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di trasmissione dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse.
Alla luce di tale stabile e definito contesto normativo e giurisprudenziale, si deve, pertanto, ritenere che soggetto passivo del tributo è non solo colui che assume in proprio il rischio della scommessa (e che, dunque, la gestisce in conto proprio), ma anche colui che, pur svolgendo tutte le attività tipiche del gestore (raccolta delle scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi) non assume il suddetto rischio, agendo per conto di altri.
Per tale motivo deve rilevarsi che anche un Centro di trasmissione dati il quale, munito o meno di concessione governativa, svolga in Italia tutte le attività sopra indicate per conto di operatori stranieri, vada considerato a tutti gli effetti soggetto passivo del tributo per le annualità d'imposta successive al 2010.
Non si tratta, in ipotesi, di solidarietà dipendente posto che entrambi i soggetti (bookmaker e CTD) realizzano con diversi ruoli il presupposto d'imposta consistente nell'organizzazione e gestione delle scommesse.
Quanto alla mancanza del presupposto territoriale pure sollevata dall'appellante, rileva il Collegio che l'operatore estero agisce in Italia attraverso locali aperti al pubblico dove il giocatore effettua la “puntata” e riceve la ricevuta di gioco e, comunque, la legge specifica che la raccolta viene effettuata “per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero”.
D'altra parte, secondo i principi generali, in materia di conclusione del contratto ex art. 1326 c.c , il giocatore effettua la giocata in Italia ricevendo l'accettazione della medesima, e, quindi, la localizzazione della scommessa è sul territorio della Stato italiano.
Per quanto attiene il requisito di territorialità l'appellante sostiene che l'imposta in questione non potrebbe essere richiesta in Italia per essere l'allibratore un soggetto di diritto maltese, adducendo, a tal proposito, anche la carenza di soggettività passiva dell'affiliato con conseguente carenza di solidarietà dell'allibratore.
Sul punto il Collegio, osserva che la sede legale dell'allibratore in un altro Paese dell'Unione non rilevi, considerato che è la raccolta delle scommesse a costituire il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta.
Il soggetto passivo è il CTD che permette la scommessa con accordo che si conclude in Italia per conto terzi del soggetto estero.
Inoltre, la Corte di giustizia Europea, nella sentenza del 26/02/2020 sulla causa C-788/18, ha chiarito che
“l'art. 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato Membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse”.
La Corte ha, altresì, evidenziato che "L'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l'applicazione di tale imposta alla Ricorrente_1 non può essere considerata discriminatoria in quanto la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia od in altri Stati Membri".
In merito alla lamentata doppia imposizione, a Malta ed in Italia, la Corte di giustizia UE osserva che “…. allo stato attuale dello sviluppo del diritto dell'Unione, gli Stati Membri godono, fatto salvo il rispetto di tale diritto, di una certa autonomia in materia e che, pertanto, essi non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati Membri, al fine, in particolare, di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio da parte di detti Stati Membri della loro competenza fiscale. (cfr. Sent. del 1° dicembre 2011, Commissione/Ungheria C- 253/09, EU C.
2011/795, punto 83) ". La stessa Corte, infine, conclude col sostenere che "la Ricorrente_1 non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale. Inoltre, detta normativa non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale quella di Ricorrente_1, nello Stato Membro interessato ".
In conclusione, deve rilevarsi, anche in base a quanto chiarito nella suddetta sentenza, che la normativa italiana sia conforme a quella comunitaria e come l'applicazione dell'imposta alla Ricorrente_1 non possa essere considerata discriminatoria come dalla stessa sostenuto.
Quanto all'imposta occorre rilevare che, nella fattispecie, vertendosi in ipotesi di assenza di documentazione prodotta dalla parte ricorrente ed in mancanza di invio dei dati al Totalizzatore nazionale, l'Amministrazione era legittimata a procedere, ai sensi dell'art. 24 del D.L. n. 98 del 2011, convertito nella Legge n. 111 del
2011, ad accertamento induttivo.
In particolare, il menzionato art. 24, al comma 8, prevede che "l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche sulla base dei fatti, atti e delle violazioni constatate dalla Guardia di finanza o rilevate da altri organi di Polizia, procede alla rettifica e all'accertamento delle basi imponibili e delle imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi, anche utilizzando metodologie induttive di accertamento per presunzioni semplici".
Inoltre, il successivo comma 10 del medesimo art. 24 prevede che "nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l 'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non dà seguito agli inviti e ai questionari disposti tagli uffici, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504''.
La richiesta di disapplicazione delle sanzioni comminate per condizioni di incertezza sulla portata delle norme non può trovare accoglimento neppure in questa sede considerato che con le disposizioni contenute nella
L. 220/2010 era stata risolta l'incertezza interpretativa delle norme per gli anni successivi al 2010 nei quali rientra l'odierna controversia.
Tra l'altro la questione è stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità che, che ha considerato esistente una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs n. 472/1997, in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione, ma soltanto fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, di cui all'art. 1, comma 66, della L. n. 220/2010. Tale norma interpretando l'art. 3, del D.Lgs n. 504/1998 ha previsto che deve essere considerato soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse anche il soggetto che svolga l'attività di gestione delle stesse, pur se privo di concessione. (Cassazione, Ord. n.8757/2021).
Orientamento ribadito dalla Corte di Cassazione la quale chiarisce che “la disposizione interpretativa del
2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso della sussistenza della soggettività passiva. Ne consegue che l'obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero e la conseguente applicazione dell'esimente prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, sussiste fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010, ma non può, invece, evocarsi nel caso di specie, trattandosi di anni d'imposta successivi al 2010 e quindi non sussistendo più alcuna incertezza interpretativa per effetto della legge interpretativa giudicata pro futuro costituzionalmente legittima dalla
Corte costituzionale”. (Cass. Ordinanza n.5167/2022).
Il Collegio, rileva, tuttavia, che il metodo di calcolo dell'imposta utilizzato dall'ADM nell'avviso impugnato ed espressamente contestato dalla Ricorrente_1 non sia applicabile alla fattispecie motivo per il quale l'appello può trovare parziale accoglimento.
Invero, il Legislatore è successivamente intervenuto sull'ultima disposizione citata con l'art. 1, comma 926, lett. d) della legge n. 208/2015, prevedendo, espressamente, che “alla lettera g) del comma 644, le parole:
“1° gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2016”.
Nella considerazione che l'accertamento riguarda l'anno 2016, l'ADM ha illegittimamente applicato il criterio di determinazione presuntivo-forfettario previsto dall'art. 1, comma 926, lett. d) della legge n. 208/2015, essendo, di contro, applicabile, ratione temporis, la diversa disciplina già prevista dall'art. 24, comma 10, del D.L. n. 98/2011 conv. in legge n. 111/2011.
Conseguentemente l'imposta deve essere rideterminata dall'ADM per l'anno 2016 in applicazione del meccanismo previgente di cui all'art. 24, comma 10, del citato ultimo decreto n. 98/2011 per impossibilità di questo Collegio di provvedere alla quantificazione della base imponibile e dell'imposta dovuta attesa la peculiare metodologia di calcolo induttivo come da tale norma prevista.
In merito alle sanzioni rileva il Collegio che, pur non trovando accoglimento la richiesta di disapplicazione delle sanzioni dovendosi escludere, per quanto innanzi, le difficoltà interpretative in epoca successiva alla norma in interpretazione autentica della L. n. 220/2010 trattandosi di annualità d'imposta successiva al
2010, le sanzioni dovranno essere rideterminate dall'ADM in misura consequenziale alla rideterminata imposta dovuta.
Le spese di giudizio sono compensate in ragione della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Molise accoglie parzialmente l'appello nei limiti di cui in motivazione. Compensa le spese.
Così deciso in Campobasso il 03 dicembre 2025
Il Relatore
dott.ssa Di Lorenzo Carmela
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente
DI LORENZO CARMELA, Relatore
CIOFFI GIUSEPPE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 76/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_Ricorrente1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.puglia Molise Basilicata-Um-Sot Isernia - Indirizzo_1 86100 Campobasso cb elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 173/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ISERNIA sez. 1
e pubblicata il 31/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUL160009457U GIOCHI-LOTTERIE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Sono presenti il delegato del difensore dell'appellante, in collegamento da remoto, ed i rappresentanti dell'appellato ADM.
Entrambe le parti, riportandosi agli atti, insistono nell'accoglimento delle rispettive ragioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante Nominativo_1 , rappresentata e difesa disgiuntamente dall' Avv. Difensore_1 e Avv. Nominativo_2, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. MUL160009457U alla stessa notificato, in data 22/12/2021, quale coobbligato solidale con Nominativo_3 già titolare della cessata impresa individuale “Impresa_1 di Nominativo_3”, con sede in Campodipietra nella qualità di obbligato principale del Centro Trasmissione Dati, con il quale, veniva richiesta l'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.
Lgs n. 504/1998 per l'anno d'imposta 2016, quantificandola complessivamente in € 32.423,57, oltre interessi pari a € 6.289,29 e sanzioni pari a € 38.908,28.
In premessa la Ricorrente_1 indicava che, in data 20/08/2016, Nominativo_3 concludeva con la medesima società un contratto in forza del quale si impegnava a prestare servizi ausiliari e preparatori all'attività di scommessa gestita, in via esclusiva, dalla Ricorrente_1; che era stata avviata nei confronti del Centro Trasmissione Dati (gestito dalla ditta individuale) una verifica fiscale in materia di imposta unica sulle scommesse e che in data 22 dicembre 2021 veniva alla stessa notificato l'avviso di accertamento quale obbligato solidale.
In via pregiudiziale la Ricorrente_1 citava la Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) che trasformava l'imposta sulle scommesse da imposta indiretta a imposta diretta, applicandola sui ricavi dell'attività economica e discuteva sugli sviluppi giurisprudenziali in materia facendo particolare riferimento alla sentenza n. 25439 della Corte di Cassazione depositata il 09/09/2020, alle Ordinanze della Corte di
Cassazione Sez. tributaria, ed alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 26/02/2020 (causa c-788/18); il tutto rappresentato al fine di dimostrare l'assoluta erroneità della pretesa impositiva.
A mezzo di ampia dissertazione sulla illegittimità di quanto richiesto con l'avviso opposto chiedeva la sospensione del giudizio per sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.L.gs
23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1, commi 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.
In via preliminare deduceva:
- la nullità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto impositivo e territoriale;
- la nullità dell'avviso per omessa traduzione e notifica in lingua inglese della vocatio in ius;
- l'annullamento dell'avviso di accertamento per motivazione contraddittoria e conseguente violazione del diritto alla difesa anche in relazione all'art. 7 della L. n. 212/2000 (Statuto del diritti del Contribuente).
Inoltre, formulava eccezioni relative a:
-errata determinazione della base imponibile;
-mancanza di presupposto oggettivo dell'imposta;
-mancanza di presupposto soggettivo dell'imposta; -mancanza di presupposto territoriale dell'imposta;
-profili d'incompatibilità della disciplina della soggettività passiva dell'imposta unica con la libertà di prestazioni dei servizi riconosciuta dall'art. 56 TFUE;
-prospettiva della discriminazione fiscale;
-profili d'incompatibilità della disciplina dell'imposta unica con il divieto di cui all'art. 401 della direttiva
2006/112/CE.
In caso di mancato accoglimento delle richieste di cui innanzi la parte ricorrente formulava, con copiose motivazioni, molteplici ulteriori motivi di impugnazione tutti volti ad avanzare ipotesi di delegittimazione della pretesa fiscale avanzata.
In subordine, chiedeva annullamento dell'atto opposto per disapplicazione di specifici articoli del D.Lgs n.
504/1998; per incompatibilità con gli articoli 56 e ss. del TFUE, e per contrarietà all'art. 401 della Direttiva
2006/112/CE, oltre che al TFUE e TUE, ed al principio giuridico del primato del diritto dell'Unione Europea ed a quello di leale collaborazione tra gli Stati Membri.
la Ricorrente_1 invocava, ancora, la non applicazione delle sanzioni ricorrendo, nella fattispecie, la sussistenza di “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria”, che, ai sensi degli artt. 6, comma 2, del D.Lgs n. 472/1997 e 10, comma 3, della L. n. 212/2000 valgono ex se ad escludere la colpevolezza.
Chiedeva, inoltre, la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'ADM che contestava tutte le censure sollevate dalla controparte osservando che, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, l'attività di raccolta delle scommesse di Ricorrente_1 riconosciuta lecita dalla citata sentenza della Corte di Cassazione penale è ininfluente ai fini della caducazione della pretesa fiscale che, di contro, attesa la sua legittimità, non può che trovare accoglimento anche in questo giudizio.
Quanto alla richiesta di nuovo rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia Europea, l'ADM rilevava la correttezza della sentenza della Corte di Giustizia del 2/02/2020 - Causa 788/18 erroneamente, ritenuta dalla Ricorrente_1 contraddittoria e lacunosa oltre che contrastante con numerose sentenze della medesima Corte, adducendone, a mezzo delle rappresentate argomentazioni, la mancanza di presupposti per il richiesto rinvio.
In merito al calcolo dell'imposta per il quale la parte ricorrente invocava dubbi, l'ADM deduceva che il calcolo era stato effettuato in applicazione della normativa di riferimento rendendosi del tutto superflua la richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale atteso che sulla stessa la medesima Corte si era già pronunciata nel 2018.
In merito alle sollevate eccezioni della parte ricorrente l'ADM rappresentava la inconferenza dei motivi addotti per ciascuna di esse evidenziando la impossibilità di delegittimare un atto emesso in ossequio alla pure richiamata normativa di riferimento susseguitasi nel tempo senza tralasciare la giurisprudenza di legittimità e di merito pressocchè costante nel confermare l'operato dell'Ufficio.
Quanto alle sanzioni ribadiva che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 504/1998, l'esimente dell'incertezza normativa è applicabile solo ed esclusivamente al periodo antecedente il 2010, ovverosia prima della norma d'interpretazione autentica di cui alla Legge n. 220/2010; inoltre, indicava che alla luce della citata Ordinanza n. 8757/2021, della Corte di Cassazione, non risulta più verificata l'incertezza normativa di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs n. 472/1997 tale da giustificare la disapplicazione delle sanzioni irrogate.
Per tutti gli esposti motivi l'ADM concludeva con richiesta di conferma dell'atto opposto attesa la sua legittimità unitamente a condanna alle spese della parte ricorrente.
Entrambe le parti processuali, a sostegno della bontà delle rispettive esposte ragioni, depositavano documentazione.
Il giudizio di primo grado, con sentenza n. 173/2022 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Isernia, si concludeva con rigetto del ricorso e compensazione delle spese processuali.
Avverso la sentenza interponeva appello la Ricorrente_1 chiedendone sua riforma integrale in accoglimento delle opposte ragioni.
Riproponeva le eccezioni pregiudiziali, preliminari ed anche la richiesta di sospensione del presente giudizio per illegittimità costituzionale della normativa indicata e rinvio alla Corte di Giustizia Europea vista la complessità della vicenda con riproposizione delle già addotte e sovrapponibili motivazioni.
Analizzando il decisum opponeva critica allo stesso per mancata valutazione e decisione dei motivi esposti nel ricorso originario, omettendo il primo giudice la pronuncia sui motivi di ricorso preliminari (e assorbenti) relativi alla insussistenza del presupposto impositivo, alla motivazione contradditoria e consequenziale violazione dell' art. 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente ed anche in relazione al presupposto territoriale di imposta.
La Ricorrente_1, con ampia dissertazione motivazionale, esponeva la mancata condivisione sui restanti punti del decisum dolendosi, in particolare della circostanza che il primo giudice non aveva offerto adeguata motivazione sulla mancata condivisione degli assunti dei Giudici europei e sulla disapplicazione della normativa nazionale contrastante con gli assunti medesimi.
Concludeva con richiesta di accoglimento dell'appello sulla scorta degli addotti motivi con annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e, in via gradata, l'annullamento delle sanzioni previste dall'art. 5 del
D.Lgs n. 504/1998 unitamente a condanna delle spese del doppio grado di giudizio in capo all'ADM con disposizione, ex art. 93, comma 1, c.p.c., della distrazione degli onorari e delle spese di lite anticipate in favore del procuratore antistatario.
Allegava documentazione a corredo delle proprie esposte ragioni.
Si costituiva in giudizio l'ADM che, nelle prodotte note, chiedeva la conferma della sentenza impugnata in riconoscimento della piena e totale legittimità dell'avviso di accertamento con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di giudizio.
Preliminarmente avanzava due eccezioni di inammissibilità dell'appello riferite a proposizione di domande nuove rispetto a quelle formulate nel ricorso stante il disposto di cui dell'art. 57 del D.Lgs n. 546/1992 ed a mancanza di motivi specifici come disposto dall'art. 53 del medesimo decreto.
L'ADM operando ricostruzione del quadro normativo di riferimento indicava che la disciplina dell'imposta unica sulle scommesse è contenuta, in via generale, nel D.Lgs n.504/1998, che ne regola i presupposti, la base imponibile e le aliquote intervenendo, in seguito, nel settore della raccolta illecita di scommesse con l'art. 24 del D.L. n. 98/2011 recante disposizioni di carattere integrativo della disciplina già prevista dal D.
Lgs n. 504/1998, formulava motivazioni atte a smentire le richieste e le eccezioni avanzate dalla società appellante.
L'odierna udienza di discussione viene celebrata pubblicamente. Sono presenti il delegato del difensore dell'appellante, in collegamento da remoto, ed i rappresentanti dell'appellato ADM.
Entrambe le parti, riportandosi agli atti, insistono nell'accoglimento delle rispettive ragioni.
A seguito discussione camerale il procedimento viene assegnato a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Molise ritiene accogliere parzialmente l'appello nei limiti di cui in motivazione.
Oggetto del contendere concerne avviso di accertamento col quale l'ADM richiedeva alla società ricorrente, quale coobbligato solidale, il pagamento dell' imposta unica ex art. 1 del D.Lgs n. 504/1998 per l'anno 2016 in relazione all'attività di accettazione e raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse su eventi sportivi, svolta da Nominativo_3 già titolare della cessata impresa individuale “Impresa_1 di Nominativo_3”, nella qualità di obbligato principale del Centro Trasmissione Dati priva della concessione ed autorizzazione ad operare in Italia.
Occorre, preliminare pronuncia sulle due richieste di inammissibilità dell'appello sollevate dall'ADM nelle note di costituzione in giudizio rivestendo, le stesse, carattere pregiudiziale.
Il Collegio rigetta entrambe le richieste rilevandone la infondatezza.
In merito alla prima con la quale l'ADM invoca la proposizione di domande nuove prodotte in appello dalla Ricorrente_1 si osserva che la stessa, per quanto indicato, è riferita alla sostenuta discriminazione lamentata dalla società nei propri confronti rispetto al trattamento fiscale operato nei confronti della stessa con conseguente impedimento ad ottenere il medesimo trattamento fiscale applicabile alle altre società operanti nel medesimo settore dei giochi e delle scommesse.
Dalla lettura del gravame appare chiaro che la doglianza può essere inserita nell'alveo delle tante eccezioni prodotte e nell'intero contesto difensivo quale elemento aggiuntivo e qualificativo delle ampie doglianze sollevate avverso l'atto impugnato.
Né si ritiene aderire alla richiesta di inammissibilità per mancanza di motivi specifici secondo la disposizione normativa di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 546/1992 atteso che le censure alla sentenza opposta sono ben circostanziate e motivate.
Solo ad abuntantiam deve rilevarsi che, con Ordinanza n. 2843 del 06/02/2020 la Corte di Cassazione, dalla quale il Collegio non ha motivo per discostarsi, ha statuito che “nel processo tributario, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, anche la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione”.
La Suprema Corte esprime anche il condiviso principio che “la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici di impugnazione non sussistono perché il gravame, anche se formulato in modo sintetico, contiene una motivazione interpretabile in modo inequivoco, i cui elementi di specificità possono essere dedotti dall'intero atto di impugnazione. La mera riproposizione delle ragioni di impugnazione, continua la Corte, se effettuata in contrapposizione alle argomentazioni effettuate dal giudice di primo grado assolve pienamente l'onere di impugnazione specifica, dato il carattere devolutivo pieno, che l'appello ha nel processo tributario.
Questo non è, infatti, limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito”.
Sempre, preliminarmente, occorre pronuncia sulle richieste pregiudiziali, riproposte anche in appello dalla
Ricorrente_1, e concernenti sospensione del giudizio ai fini di un nuovo rinvio “di interpretazione giudiziale” alla CGUE, in ordine alla problematica della compatibilità con il diritto eurounitario ed in ordine alla Direttiva
2006/112/CE e agli artt. 288, terzo comma, TFUE e 4.3 TUE (imposta sugli affari).
In merito, Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per la richiesta sospensione del giudizio, atteso che sia la Corte Europea che la Corte Costituzionale hanno già chiarito e fornito precise disposizioni sulla vexata quaestio oggetto dell'odierno contendere.
Si ritiene, tuttavia, opportuno affrontare il dubbio di costituzionalità per il quale gli artt. 3 e 4, comma 1, lett.
b) n. 3, del D.Lgs n. 504/98 e 1, comma 66, lett. b), della L. 220/2010 sarebbero in contrasto con gli artt. 3,
53 e 97 della Costituzione, nonché la richiesta di invio pregiudiziale della controversia alla Corte di Giustizia
Europea.
Osserva il Collegio che il sistema della raccolta delle scommesse in Italia è subordinato al sistema della concessione governativa ed all'autorizzazione di polizia.
Tutte le scommesse raccolte dai concessionari devono confluire nel c.d. Totalizzatore nazionale che funge da sistema di monitoraggio delle scommesse e come base imponibile fiscale. La Ricorrente_1 ed i Centri Trasmissione Dati ad essa legati da contratto non fanno parte di tale sistema concessorio benchè siano operativi da un ventennio.
Il sistema italiano di controllo delle scommesse attraverso il sistema concessorio è già stato oggetto di svariate pronunce della Corte di Giustizia Europea che nelle decisioni pure indicate dalle parti, si è sempre, semplicemente, limitata ad affermare l'illegittima esclusione dei singoli operatori dai concorsi per il rilascio delle concessioni ma non ha mai ritenuto illegittimo il sistema italiano in materia di scommesse.
Inoltre, la stessa Corte ha affermato che nella materia non armonizzata dei giochi d'azzardo, le Autorità nazionali, in virtù del loro margine di discrezionalità, possono scegliere la soluzione che ritengono migliore
(cioè la ridistribuzione delle precedenti concessioni oppure la messa a concorso di un numero adeguato di nuove concessioni), precisando, altresì, che le società operanti da diversi anni in Italia senza titoli concessori e senza autorizzazioni di polizia (come nella fattispecie) non possono essere propriamente qualificate come
“nuovi entranti sul mercato”.
La Corte Europea valutando il sistema concessorio conclude col sostenere che la normativa italiana rispetta i principi di parità di trattamento e di effettività osservando che le restrizioni alle attività dei giochi d'azzardo sono giustificati da motivi di interesse generale ravvisabili nella tutela dei consumatori e nella prevenzione delle frodi e dell'incitamento a spese eccessive legate al gioco, oltre a realizzare l'obiettivo della lotta contro la criminalità.
I giochi d'azzardo rientrano, peraltro, fra i settori in cui sussistono tra gli Stati membri notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale ed in assenza di un'armonizzazione a livello dell'Unione Europea, il singolo Stato membro può, secondo le proprie direttive, identificare gli obiettivi perseguiti e valutare le esigenze che la tutela di tali interessi comporta. (cfr. Sent. nella causa C-463/13 Società_2
/Ministero dell'Economia e delle Finanze).
Inoltre, il sistema fiscale previsto non appare in conflitto con le norme costituzionali atteso che la posizione della Ricorrente_1 e dei suoi CTD, pur nella diversità di raccolta rispetto ai raccoglitori di scommesse concessionari e collegati al Totalizzatore nazionale svolgendo la medesima attività, sono agli stessi equiparati e, per tale motivo, sono tenuti al pagamento delle imposte in Italia.
La discriminazione rispetto alle altre società sostenuta dalla ricorrente non sussiste considerato che la normativa di riferimento ha, unicamente, provveduto a stabilire dei criteri univoci ai fini della medesima tassa.
Quanto alla eccezione preliminare della vocatio in ius sollevata sulla nullità dell'avviso per omessa traduzione e notifica in lingua inglese deve rilevarsi la destituzione di fondamento della stessa atteso che non sussiste alcun obbligo a che la notificazione dell'avviso di accertamento debba essere effettuata nella lingua del contribuente che, peraltro, nella fattispecie, si è ritualmente costituito in giudizio con patrocinio di avvocato di lingua italiana depositando numerosa documentazione in lingua italiana.
Né, sussiste alcun pregiudizio per la ricorrente dalla mancata traduzione del provvedimento avendo proposto, tempestivamente, un ricorso corposo e molto articolato senza mai offrire prova che la mancata traduzione degli atti nella propria lingua abbia impedito i propri diritti di azione e di difesa.
Il superamento delle richieste pregiudiziali e preliminari depone per la valutazione del merito della controversia concernente la sollevata illegittimità dell'atto opposto per insussistenza dei presupposti impositivi.
A tal fine osserva il Collegio che punto di partenza è rappresentato dal dinanzi citato art. 1 del D.Lgs n.
504/1998 prevedente che l'imposta unica sulle scommesse "è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo relativi a qualunque evento anche se svolto all'estero" e dal successivo art. 3, che individua i soggetti passivi dell'imposta, includendo tra essi anche "coloro i quali gestiscono anche in concessione i concorsi pronostici e le scommesse".
La predetta normativa è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220/2010 secondo il quale deve considerarsi soggetto passivo del tributo "chi gestisce con qualunque mezzo anche telematico per conto proprio o di terzi anche ubicati all'estero concorsi pronostici o scommesse di qualunque genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni”.
Tale norma non lascia margini di dubbio sulla soggettività passiva del tributo equiparando coloro che gestiscono le scommesse per conto proprio e coloro che, invece, le gestiscono per conto di terzi. Ne deriva che il soggetto passivo del tributo non è soltanto chi assume in proprio il rischio della scommessa, ma anche chi svolge tutte le attività tipiche del gestore (raccolta delle scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi) senza assunzione del rischio come avviene per i Centri Trasmissione Dati.
Quest'ultima disposizione è stata introdotta proprio per sancire l'equiparazione, ai fini dell'assoggettabilità al tributo ed alle sanzioni, di coloro che, a qualunque titolo, gestiscono le scommesse per conto proprio con coloro che le gestiscono per conto di terzi.
Sull'argomento è intervenuta la Corte Costituzionale, che chiamata a verificare la legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 comma l, lettera b) n. 3 del D.Lgs n. 504 del 1998 e dell'art.1, comma 66, lettera b) della
Legge n.220/2010 nella parte in cui prevedono che soggetti passivi dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse siano anche le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, ha stabilito alcuni principi sul punto intervenendo su taluni dubbi di legittimità costituzionale.
Con sentenza n. 27/2018, la Corte ha precisato, per un verso, che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, per altro, che il generale concetto di “gestione” include anche l'attività svolta “per conto di terzi”, compresi i bookmakers con sede all'estero e privi di concessione. Nel resto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.Lgs n. 504/1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220/2010, nella parte in cui, mancando una regolazione degli effetti transitori,
l'obbligazione tributaria e la sanzione sono applicabili anche ai rapporti negoziali perfezionati prima della sua entrata in vigore, osservando, tuttavia, come, per i rapporti sorti antecedentemente, non possa avere luogo la traslazione dell'imposta dal ricevitore al bookmaker, giacché l'entità delle commissioni pattuite si è già cristallizzata sulla base del regime normativo precedente, pena la violazione dell'art. 53 della Costituzione.
Stabilisce, infatti, la Corte Costituzionale che: “Il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta unica sulle scommesse é definito dall'art. 1 del D.Lgs n. 504/1998 secondo il quale essa “é dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero”, individuando i soggetti passivi della stessa imposta in “coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse".
L'attività caratteristica del “gestore” consiste, quindi, nell'approntare gli strumenti organizzativi, anche tecnologici, indispensabili per garantire la regolare e proficua raccolta delle scommesse.
Chiarisce la Corte che, sebbene non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, il titolare della ricevitoria svolge una attività di “gestione” attraverso la propria organizzazione imprenditoriale.
Esso assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta;
si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonchè del pagamento delle vincite secondo le procedure ed istruzioni fornite dal bookmaker... Tali elementi configurano quell'attività di “gestione” delle scommesse che costituisce il presupposto dell'imposizione.
Ed infatti, l'intervento della Corte Costituzionale si fonda, esclusivamente, sulla circostanza che nel periodo antecedente al 2011, non è possibile procedere alla traslazione dell'imposta perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla L. n.
220/2010.
L'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione è riferita, infatti, alla raccolta delle scommesse, il cui volume determina anche la provvigione della ricevitoria e, quindi, il suo stesso rischio imprenditoriale.
L'art. 1 comma 66 lettera a), non oggetto di censura da parte della Corte Costituzionale, dispone che
"l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
A tanto deve aggiungersi che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8757/2021 ha statuito che l'imposta
è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio atteso che anche il bookmaker privo di concessione gestisce le scommesse, realizzando, di conseguenza, il presupposto impositivo, e, comunque, assume il rischio proprio dei contratti di scommessa. Né può in alcuna maniera incidere, in relazione al bookmaker, nei cui confronti non si configura alcun vulnus di capacità contributiva contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante.
Sulla materia è intervenuta anche la Corte di Giustizia U.E., Sez. I, con sentenza 26 febbraio 2020, in
C-788/18, affermando che l'art. 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di trasmissione dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse.
Alla luce di tale stabile e definito contesto normativo e giurisprudenziale, si deve, pertanto, ritenere che soggetto passivo del tributo è non solo colui che assume in proprio il rischio della scommessa (e che, dunque, la gestisce in conto proprio), ma anche colui che, pur svolgendo tutte le attività tipiche del gestore (raccolta delle scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi) non assume il suddetto rischio, agendo per conto di altri.
Per tale motivo deve rilevarsi che anche un Centro di trasmissione dati il quale, munito o meno di concessione governativa, svolga in Italia tutte le attività sopra indicate per conto di operatori stranieri, vada considerato a tutti gli effetti soggetto passivo del tributo per le annualità d'imposta successive al 2010.
Non si tratta, in ipotesi, di solidarietà dipendente posto che entrambi i soggetti (bookmaker e CTD) realizzano con diversi ruoli il presupposto d'imposta consistente nell'organizzazione e gestione delle scommesse.
Quanto alla mancanza del presupposto territoriale pure sollevata dall'appellante, rileva il Collegio che l'operatore estero agisce in Italia attraverso locali aperti al pubblico dove il giocatore effettua la “puntata” e riceve la ricevuta di gioco e, comunque, la legge specifica che la raccolta viene effettuata “per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero”.
D'altra parte, secondo i principi generali, in materia di conclusione del contratto ex art. 1326 c.c , il giocatore effettua la giocata in Italia ricevendo l'accettazione della medesima, e, quindi, la localizzazione della scommessa è sul territorio della Stato italiano.
Per quanto attiene il requisito di territorialità l'appellante sostiene che l'imposta in questione non potrebbe essere richiesta in Italia per essere l'allibratore un soggetto di diritto maltese, adducendo, a tal proposito, anche la carenza di soggettività passiva dell'affiliato con conseguente carenza di solidarietà dell'allibratore.
Sul punto il Collegio, osserva che la sede legale dell'allibratore in un altro Paese dell'Unione non rilevi, considerato che è la raccolta delle scommesse a costituire il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta.
Il soggetto passivo è il CTD che permette la scommessa con accordo che si conclude in Italia per conto terzi del soggetto estero.
Inoltre, la Corte di giustizia Europea, nella sentenza del 26/02/2020 sulla causa C-788/18, ha chiarito che
“l'art. 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato Membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse”.
La Corte ha, altresì, evidenziato che "L'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l'applicazione di tale imposta alla Ricorrente_1 non può essere considerata discriminatoria in quanto la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia od in altri Stati Membri".
In merito alla lamentata doppia imposizione, a Malta ed in Italia, la Corte di giustizia UE osserva che “…. allo stato attuale dello sviluppo del diritto dell'Unione, gli Stati Membri godono, fatto salvo il rispetto di tale diritto, di una certa autonomia in materia e che, pertanto, essi non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati Membri, al fine, in particolare, di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio da parte di detti Stati Membri della loro competenza fiscale. (cfr. Sent. del 1° dicembre 2011, Commissione/Ungheria C- 253/09, EU C.
2011/795, punto 83) ". La stessa Corte, infine, conclude col sostenere che "la Ricorrente_1 non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale. Inoltre, detta normativa non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale quella di Ricorrente_1, nello Stato Membro interessato ".
In conclusione, deve rilevarsi, anche in base a quanto chiarito nella suddetta sentenza, che la normativa italiana sia conforme a quella comunitaria e come l'applicazione dell'imposta alla Ricorrente_1 non possa essere considerata discriminatoria come dalla stessa sostenuto.
Quanto all'imposta occorre rilevare che, nella fattispecie, vertendosi in ipotesi di assenza di documentazione prodotta dalla parte ricorrente ed in mancanza di invio dei dati al Totalizzatore nazionale, l'Amministrazione era legittimata a procedere, ai sensi dell'art. 24 del D.L. n. 98 del 2011, convertito nella Legge n. 111 del
2011, ad accertamento induttivo.
In particolare, il menzionato art. 24, al comma 8, prevede che "l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche sulla base dei fatti, atti e delle violazioni constatate dalla Guardia di finanza o rilevate da altri organi di Polizia, procede alla rettifica e all'accertamento delle basi imponibili e delle imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi, anche utilizzando metodologie induttive di accertamento per presunzioni semplici".
Inoltre, il successivo comma 10 del medesimo art. 24 prevede che "nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l 'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non dà seguito agli inviti e ai questionari disposti tagli uffici, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504''.
La richiesta di disapplicazione delle sanzioni comminate per condizioni di incertezza sulla portata delle norme non può trovare accoglimento neppure in questa sede considerato che con le disposizioni contenute nella
L. 220/2010 era stata risolta l'incertezza interpretativa delle norme per gli anni successivi al 2010 nei quali rientra l'odierna controversia.
Tra l'altro la questione è stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità che, che ha considerato esistente una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs n. 472/1997, in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione, ma soltanto fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, di cui all'art. 1, comma 66, della L. n. 220/2010. Tale norma interpretando l'art. 3, del D.Lgs n. 504/1998 ha previsto che deve essere considerato soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse anche il soggetto che svolga l'attività di gestione delle stesse, pur se privo di concessione. (Cassazione, Ord. n.8757/2021).
Orientamento ribadito dalla Corte di Cassazione la quale chiarisce che “la disposizione interpretativa del
2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso della sussistenza della soggettività passiva. Ne consegue che l'obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero e la conseguente applicazione dell'esimente prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, sussiste fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010, ma non può, invece, evocarsi nel caso di specie, trattandosi di anni d'imposta successivi al 2010 e quindi non sussistendo più alcuna incertezza interpretativa per effetto della legge interpretativa giudicata pro futuro costituzionalmente legittima dalla
Corte costituzionale”. (Cass. Ordinanza n.5167/2022).
Il Collegio, rileva, tuttavia, che il metodo di calcolo dell'imposta utilizzato dall'ADM nell'avviso impugnato ed espressamente contestato dalla Ricorrente_1 non sia applicabile alla fattispecie motivo per il quale l'appello può trovare parziale accoglimento.
Invero, il Legislatore è successivamente intervenuto sull'ultima disposizione citata con l'art. 1, comma 926, lett. d) della legge n. 208/2015, prevedendo, espressamente, che “alla lettera g) del comma 644, le parole:
“1° gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2016”.
Nella considerazione che l'accertamento riguarda l'anno 2016, l'ADM ha illegittimamente applicato il criterio di determinazione presuntivo-forfettario previsto dall'art. 1, comma 926, lett. d) della legge n. 208/2015, essendo, di contro, applicabile, ratione temporis, la diversa disciplina già prevista dall'art. 24, comma 10, del D.L. n. 98/2011 conv. in legge n. 111/2011.
Conseguentemente l'imposta deve essere rideterminata dall'ADM per l'anno 2016 in applicazione del meccanismo previgente di cui all'art. 24, comma 10, del citato ultimo decreto n. 98/2011 per impossibilità di questo Collegio di provvedere alla quantificazione della base imponibile e dell'imposta dovuta attesa la peculiare metodologia di calcolo induttivo come da tale norma prevista.
In merito alle sanzioni rileva il Collegio che, pur non trovando accoglimento la richiesta di disapplicazione delle sanzioni dovendosi escludere, per quanto innanzi, le difficoltà interpretative in epoca successiva alla norma in interpretazione autentica della L. n. 220/2010 trattandosi di annualità d'imposta successiva al
2010, le sanzioni dovranno essere rideterminate dall'ADM in misura consequenziale alla rideterminata imposta dovuta.
Le spese di giudizio sono compensate in ragione della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Molise accoglie parzialmente l'appello nei limiti di cui in motivazione. Compensa le spese.
Così deciso in Campobasso il 03 dicembre 2025
Il Relatore
dott.ssa Di Lorenzo Carmela