CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2023, n. 24826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24826 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. TOMASO EPIDENDIO, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 24826 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 14/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 settembre 2022 la Corte d'appello di Torino, riqualificato il fatto contestato a CO IS (impossessamento di legna da ardere che si trovava nel cortile dell'abitazione dei signori AU) ai sensi dell'art. 624 cod. pen., ha determinato la pena inflitta in mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 80,00 di multa. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione all'affermazione di responsabilità, rilevando che la Corte territoriale aveva affrontato in termini illogici e apodittici il tema, sollevato con l'atto di appello, dell'attendibilità, ai fini della ricostruzione dei fatti, delle dichiarazioni della teste "Rita", non illustrando come quest'ultima potesse avere percepito il contenuto delle buste trasportate dall'imputato e, in ogni caso, avere identificato la provenienza della legna. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale, nel determinare la pena inflitta, fatto riferimento all'astuzia dell'imputato, che si era avvicinato agli anziani vestito da vigile del fuoco, per carpirne la fiducia, senza considerare che la condotta appropriativa comunque si era verificata in un momento successivo all'incontro tra il IS e i AU, con la conseguenza che l'astuzia attribuita all'imputato non aveva svolto alcun ruolo nella commissione del reato. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sosttuto Procuratore generale, dott. Tomaso Epidendio, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto, nella sostanza, aspira ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in questa sede e, soprattutto, non si confronta con la globalità degli elementi valorizzati dai giudici di merito. Sotto il primo profilo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente 1 al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Sotto il secondo profilo, si osserva che l'attendibilità della testimone - che aveva visto l'imputato trasportare buste di plastica piene di legna, sempre indossando la divisa da vigile del fuoco con la quale si era in precedenza presentato presso l'abitazione degli anziani AU - è confermata dal fatto che il IS, contattato dal AU, si era detto disposto a "chiudere bonariamente la questione, con il pagamento della somma di 100 euro". Tale profilo è del tutto trascurato dal primo motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo è del pari inammissibile, posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Va aggiunto che la scissione tra il momento dell'incontro con i AU e il momento della sottrazione non rende illogica la valorizzazione, da parte della Corte territoriale, dell'impiego della divisa da parte del IS, sia perché la fase preparatoria di verifica dei luoghi è stata razionalmente considerata come prodromica alla più sicura condotta di impossessamento, sia perché, come detto, il IS indossava la divisa anche nel momento esecutivo, secondo quanto riferito dalla teste sopra menzionata. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al 2 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/02/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. TOMASO EPIDENDIO, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 24826 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 14/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 settembre 2022 la Corte d'appello di Torino, riqualificato il fatto contestato a CO IS (impossessamento di legna da ardere che si trovava nel cortile dell'abitazione dei signori AU) ai sensi dell'art. 624 cod. pen., ha determinato la pena inflitta in mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 80,00 di multa. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione all'affermazione di responsabilità, rilevando che la Corte territoriale aveva affrontato in termini illogici e apodittici il tema, sollevato con l'atto di appello, dell'attendibilità, ai fini della ricostruzione dei fatti, delle dichiarazioni della teste "Rita", non illustrando come quest'ultima potesse avere percepito il contenuto delle buste trasportate dall'imputato e, in ogni caso, avere identificato la provenienza della legna. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale, nel determinare la pena inflitta, fatto riferimento all'astuzia dell'imputato, che si era avvicinato agli anziani vestito da vigile del fuoco, per carpirne la fiducia, senza considerare che la condotta appropriativa comunque si era verificata in un momento successivo all'incontro tra il IS e i AU, con la conseguenza che l'astuzia attribuita all'imputato non aveva svolto alcun ruolo nella commissione del reato. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sosttuto Procuratore generale, dott. Tomaso Epidendio, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto, nella sostanza, aspira ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in questa sede e, soprattutto, non si confronta con la globalità degli elementi valorizzati dai giudici di merito. Sotto il primo profilo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente 1 al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Sotto il secondo profilo, si osserva che l'attendibilità della testimone - che aveva visto l'imputato trasportare buste di plastica piene di legna, sempre indossando la divisa da vigile del fuoco con la quale si era in precedenza presentato presso l'abitazione degli anziani AU - è confermata dal fatto che il IS, contattato dal AU, si era detto disposto a "chiudere bonariamente la questione, con il pagamento della somma di 100 euro". Tale profilo è del tutto trascurato dal primo motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo è del pari inammissibile, posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Va aggiunto che la scissione tra il momento dell'incontro con i AU e il momento della sottrazione non rende illogica la valorizzazione, da parte della Corte territoriale, dell'impiego della divisa da parte del IS, sia perché la fase preparatoria di verifica dei luoghi è stata razionalmente considerata come prodromica alla più sicura condotta di impossessamento, sia perché, come detto, il IS indossava la divisa anche nel momento esecutivo, secondo quanto riferito dalla teste sopra menzionata. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al 2 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/02/2023