Sentenza 28 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/10/2002, n. 15172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15172 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 5 17 2 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Responsabilità LA CORTE SUPREMA DI Civil lamminililitz SEZIONE 11030 Composta dagli Ill.mi Sigg i Magistrati: R.G.N.16520/99 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Cron. 35419 Consigliere Dott. LE LO PIANO Rep. 3951 FINOCCHIARO Cons. Rel. Dott. Mario CALABRESE Consigliere Ud. 09/07/02 Dott. Donato ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: LC LE, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 134, presso l'avv. LE Caruso, difeso dall'avv. Potito Ciarcia, giusta delega in atti;
e f e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ricorrente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio contro dal Sig. -IL-SOLE 24 ORE 55 per digiting 011, 2002 AT BR;
il - intimato IL CANCELLIERE avverso la sentenza del tribunale di Foggia n. 566/98 del 21 aprile 1998, deliberata il 28 aprile 1998 e CANCELLERIA pubblicata il 25 maggio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 luglio 2002 dal Relatore Cons. Mario 1596 N A R B Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 27 febbraio 1996 AT BR conveniva in giudizio, innanzi al giudice di pace di Foggia, LC LE, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in occasione di un sinistro stradale verificatosi il 13 maggio 1995. Esponeva l'attore che il 13 maggio 1995, mentre viaggiava a bordo della propria autovettura Lancia Prisma in Foggia era stato violentemente tamponato dall'autovettura Fiat Argenta condotta dal proprietario LC LE, sprovvista di copertura assicurativa. A causa del subito tamponamento, proseguiva l'attore, l'auto di esso concludente era stata spostata in avanti così tamponando la vettura che la precedeva e aveva riportato danni sia nella parte posteriore che in quella anteriore, per complessive lire 1.822.420, oltre Iva, deprezzamento del veicolo e fermo tecnico, di cui chiedeva il risarcimento oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data del fatto al soddisfo. Costituitosi in giudizio il convenuto resisteva alla avversa domanda eccependo che il sinistro si era - 2- verificato non il 13 maggio 1995, ma il 27 maggio 1995 e che, pertanto, avendo esso concludente provveduto a rinnovare l'assicurazione per la responsabilità civile della propria autovettura presso il Lloyd Adriatico il 16 maggio 1995, alla data del sinistro il proprio veicolo era regolarmente assicurato. Contestata la entità dei danni patiti dalla vettura dell'attore il convenuto chiedeva, da un lato, di essere autorizzato a chiamare in garanzia il Loyd Adriatico s.p.a., dall'altro, il rigetto di ogni pretesa avversaria. causa della società Esclusa la chiamata in assicuratrice e svoltasi la istruttoria del caso l'adito giudice, con sentenza 18 febbraio 1977, accoglieva la domanda attrice limitatamente ai danni patiti dalle vettura dell'attore quanto alla parte posteriore che quantificava in lire 150.000. Gravata tale pronunzia in via principale dal LC e in via incidentale dal AT, il tribunale di Foggia, con sentenza 21 aprile 1998, deliberata il 28 aprile 1998 e pubblicata il 25 maggio 1998, rigettava l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, condannava il LC al pagamento della somma, già rivalutata, di lire 840.000 oltre -3- interessi dalla data del sinistro all'effettivo pagamento. Per la cassazione di tale pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, con atto notificato 12 luglio 1999, LC LE, affidato a tre motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'intimato AT. MOTIVI DELLA DECISIONE Rileva, in limine, il collegio che il proposto ricorso è inammissibile, perché proposto oltre i termini perentori di legge. Si ricava, in particolare, dal combinato disposto di cui agli artt. 327 c.p.c. e 1, 1. 7 ottobre 1969, n. 742. che ove sia mancata la notifica della sentenza impugnata, il termine utile per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. va computato, aggiungendo al termine annuale, i quarantasei giorni del periodo feriale (1 agosto - 15 settembre) e, nel caso il con un giornotermine venga a scadere in concomitanza festivo, la scadenza si protrae al giorno lavorativo immediatamente successivo (in termini, ad esempio, Cass. 15 marzo 2001, n. 3773, nonché, sempre nello stesso senso, tra le tantissime, Cass. 8 gennaio 2001, n. 200; Cass. 15 maggio 1997, n. 4294). -4- Non controverso, in linea di diritto, quanto precede si osserva che nella specie la sentenza impugnata è stata pubblicata, mediante deposito in cancelleria (art. 133 c.p.c.), in data 25 maggio 1998 mentre il ricorso per cassazione è stato notificato al difensore del LA GATTA lunedì 12 luglio 1999 er pertanto, allorché i termini per l'impugnazione erano già decorsi, anche tenuta presente la sospensione nel periodo feriale. Come anticipato, pertanto, il proposto ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Nessun provvedimento deve adottarsi quanto alle spese di lite non avendo la parte intimata svolto 109T 129,11 attività difensiva in questa sede. 4565 20,66
P.Q.M.
e t 14977 a r t La Corte, n E e l dichiara inammissibile il ricorso;
l 6 e 5 d 10 a i 1 nulla sulle spese di lite di questo giudizio di lo z n g e u f f r g U a legittimità. A to it . scr n . Così deciso nella camera di consiglio della terza I t r A sezione civile della Corte di cassazione il giorno 9 luglio 2002. il Consigliere relatore ed estensore прей fle il Presidente Сробно Fiduccion -5- IL CANCELLERE C1 Innocenzo Battista