Sentenza 16 marzo 2004
Massime • 1
In caso di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ai sensi dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel ragguaglio da operarsi ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'eliminazione dei decimali, stabilita, a seguito della trasformazione del sistema monetario, dall'art. 51, comma terzo, del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213, va effettuata sulla somma stabilita per ciascun giorno e non su quella corrispondente al risultato finale. (Nella specie, in applicazione di tale regola, la Corte ha ritenuto quindi corretto il ragguaglio operato sulla base della somma di euro 38,00 per ciascun giorno di pena detentiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2004, n. 20359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20359 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 16/03/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FARRUA Giuliana - Consigliere - N. 424
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 033237/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIB. SEZ. DIST. di FABRIANO;
nei confronti di:
1) RI OB N. IL 05/12/1963;
avverso SENTENZA del 08/05/2003 TRIB. SEZ. DIST. di FABRIANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.: rigetto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il PG presso la Corte d'Appello di Ancona ricorre avverso la sentenza in epigrafe, lamentando violazione di legge, poiché il giudice, applicata la pena, ha proceduto alla sostituzione con la corrispondente sanzione pecuniaria, tradotta in Euro, con l'immediato arrotondamento dello importo determinato dal ragguaglio (L. 75.000 = E. 38,73 = E. 38).
Al contrario, egli avrebbe dovuto operare l'arrotondamento, con la eliminazione dei decimali, solo dopo la determinazione dell'importo complessivo, derivante dal ragguaglio nella sua totalità. Ciò che avrebbe comportato l'applicazione di una maggiore pena. Il principio di cui all'art. 51, c. 2 e 3 d. l.vo n. 213/98, che sancisce la non computabilità dei decimali risultanti dalla traduzione in euro, riguarda esclusivamente le sanzioni pecuniarie e non è dunque applicabile, per interpretazione estensiva, al ragguaglio tra pene detentive e pecuniarie (Cass. sez. 4^, c.c. 18.2.03 n. 12764, Cutugno, secondo la quale l'eliminazione dei decimali comporterebbe una sensibile riduzione della sanzione che, invece, deve essere conservata nella sua omogeneità, congruità e proporzionalità).
L'assunto va disatteso, in conformità a pronunce già rese da questa Corte (sez. 5^, c.c. 25.3.03, n. 18405, Binci;
sez. 3^, 15.11.02, n. 1450, Zuccari). L'applicazione di una pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, ex art. 53 l. n. 689/31, determina una trasformazione ontologica della sanzione stessa, onde il giudice deve comportarsi come se il reato prevedesse "alternativamente" l'applicazione della prima in luogo della seconda (v. S.U. n. 11397 del 22.11.95, secondo cui le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita). La norma dell'art. 135 c.p. costituisce un meccanismo di calcolo, non già in termini di mera esecuzione, bensì integrativo di quantificazione della sanzione prevista dall'art. 53 l. n. 689/81. Corretta, dunque, appare l'eliminazione dei decimali "a monte", operata nella specie.
Il ricorso proposto va, pertanto, rigettato.
P.T.M.
Rigetta il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2004