Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2003, n. 4764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4764 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CASS0 4 6 0 31704/ 03 LA CORT Oggetto ZION SECONDA CIVILE WLLO CERSLAR affoleo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CALFAPTETRA R.G.N. 4128/00Dott. Vincenzo - Presidente Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere - Cron. 10724 Rep. 1313 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud.10/12/02 Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO IA, IO RI, domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato ANTONIO SCOTTI GALLETTA, giusta delega in atti ricorrenti -
contro
IV BO IO;
intimato avverso la sentenza n. 146/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 26/01/99; --- udita la relazione della causa svolta nella pubblica2002 1621 udienza del 10/12/02 dal Consigliere Dott. Francesco لد -1- Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore: Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO citazioni del 10 aprile 1984 € 2 Con distinte aprile 1985, IO CA RE, comproprie- tario di una porzione di fabbricato in Casandrino, vico Cozzolino n. 3, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, UR CI, proprie- tazio dell'altra porzione di fabbricato, ne chiedeva la condanna ad eliminare le opere illeci- Lamente realizzate in luogo, oltre al risarcimento del danno. UR CI, nel costituirsi, resisteva alle domande e, in via riconvenzionale, chiedeva che 1'attore fosse condannato ન rimuovere le opere illecitamente realizzate in luogo. Riunite le cause, in esito ad accertamento tecnico d'ufficio, il Tribunale di Napoli, con sentenza del 30 dicembre 1996, accoglieva parzialmente le domande dell'attore е del convenuto, condannando 1' uno e l'altro alla rimozione delle opere realiz― zate illecitamente, tra cui il capannone costruito dal CI a ridosso del muro di accertata proprietà esclusiva del CA RE. Le parti interponevano gravame! in via principale, IO CA RE, er in via incidentale, PI e IA CI, credi di UR CI, Z deceduto nel frattempo. Con sentenza del 26 gennaio 1999, la Corte di appello di Napoli accoglieva parzialmente i grava- mi, per una parte rimettendo la causa innanzi al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., e per altra parte decidendola nel merito. In particolare, riseneva infondato il secondo motivo del gravame incidentale delle CI, relativo alia demolizione del detto capannone. Al riguardo, segnatamente esponeva: * Con il secondo motivo del loro gravame le Faciolla si dolgono della statuizione della sentenza impugnata con la quale è stato dichiarato illegittimo l'appoggio del capannone nel muro di fabbrica di esclusiva pro- prietà del CA RE e oppongono che quel muro, in quanto muro perimetrale dell'edificio condominiale, è anch'esso comune pertanto, era lecito appoggiarvi il capannone stesso. Il motivo è infondato. Se è vero che quel murc perimetrale appartiene a tutti i comproprietari dell'edificio e, dunque, non è di esclusiva proprietà del Livica- to RE mā anche di esse CI in quanto proprietarie di due vani posti al primo piano di quell'edificio, tuttavia, è altrettanto vero che la comunanza del muro atticne ai condomini dello edificio e non già ai proprietari del fondo attiguo sul quale è stato innalzato il capannone. L'art. 884 cod. civ., che viene in rilievo nella specie, presuppone, infatti, che il muro posto sul confine sia in comproprietà tra i proprietari dei fondi contigui, là dove, nel caso in esame, la contitola- rità del muro deriva alle attuali appellanti dal partecipare al condominio dell'edificio, non già dalla qualità di proprietarie esclusive del fondo posto al confine.. Per la cassazione di tale sentenza, PI e IA ricorso in forza di unCI hanno proposto unico motivo. IO CA RE, cui il ricorso è stato notificato 11 23 febbraio 2000, non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico mezzo, denunciando omessa motivazione su punto decisivo della controversia, le ricorrenti si doigono che la Corte di merito abbia ritenuto essere di proprietà comune anche ad esse ricorren- ti, sol perché muro perimetrale dell'edificio, di cui erano condomine, i1 muro di appoggio del proprio capannone. Se la Corte di merito, precisano le ricorrenti, avesse esaminato i titoli di provenienza esibiti e la consulenza tecnica del geom. Vecchione, rico- struttiva quest'ultima della storia del complesso condominiale di vico Cozzolino, in Casandrino, in proprietà originaria di un'unica persona, non avrebbe mancato di accertare che esse ricorrenti erano comproprictarie del muro in oggetto "non solo per partecipare al cordominio dell'edificio, ma proprio perché proprietaric, quali aventi causa dell'unico originario proprietario, del fondo posto sul confine.. IY La censura non ha pregio. Ed invero, al di la di ogni altrc rilievc specifici à del motivo, privo di indicazioni compiute sui connati titoli di provenienza e di illustrazione in ordine alla decisività del punto decotto), va csservato che essa censura involge una questione nuova, inammissibile in sede di legitti- mità, questione -appunto- 50 altro ed aggiuntivo titclo di comproprietà del muro de quo in capo alle ricorrenti, che neppure si prospetta essere stata sollevata nel giudizio di merito Е Su cui la sentenza impugnata non esprime alcun cenno, essen- dos limitata ad esaminare (e su tale limite non v'è specifica critical diverso titolo di compro- prietà di quel muro: Con il secondo motivo del loro gravame le CI.. oppongono che quel muro, in quanto muro perimetrale dell'edificio condomi- niale, è anch'esso comune e, pertanto, era lecito appoggiarvi il capannone stesso." Ne consegue il rigetto del ricorso, senza esservi luogo a provvedimento sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto 1'intimato alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso il 10 dicembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. All cons. pst. Il presidente Трошево Хоть рос IL CANCELLIERE IA Di NuzzoMedia De NuBos DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggi, 28 NIMIC 2003 JLCAN T IA Di ZO Di ofum