Sentenza 22 novembre 2000
Massime • 1
L'esclusione del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, previsto nelle ipotesi di abrogazione o di intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, non può essere esteso al caso di successione di leggi penali. (Fattispecie relativa alle modifiche intervenute in tema di abuso di ufficio con la legge 16 luglio 1997, n.234).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2000, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. CARMELO SCIUTO Presidente del 22/11/2000
2. Dott. BENITO ROMANO DE GRAZIA Consigliere SENTENZA
3. Dott. FRANCESCO MARZANO rel. Consigliere N. 5191
4. Dott. ANTONIO SPAGNUOLO Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. PAOLO ANTONIO SEPE Consigliere N. 40704/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AT GI, n. in Camposano il 18.03.1948;
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli, in data 30 giugno 1999. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Vista la richiesta del P.G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
Osserva:
1. Il 30 giugno 1999 la Corte di Appello di Napoli rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da AT GI. Premettevano i giudici del merito che l'istante era stato sottoposto dapprima alla misura della custodia cautelare in carcere e poi a quella degli arresti domiciliari per imputazioni di cui all'art. 323 c.p. e all'art. 416 c.p.: era stato poi assolto dalla prima perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dalla seconda perché il fatto non sussiste. Rilevavano, quindi, che "ai sensi dell'art. 314, c. 5^ c.p.p. il diritto alla riparazione è escluso quando la sentenza ha affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice e ciò per quella parte della custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima" e che "si verte nella specie in tale ipotesi, sia in ordine alle imputazioni di cui all'art. 323 c.p. che in ordine a quella di cui all'art. 416 c.p. per la quale il vincolo associativo, pur ammessane l'esistenza, era irrilevante con riferimento a fatti di preteso abuso di ufficio privi di rilievo penale".
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il AT, per mezzo dei difensori, denunziando i vizi di motivazione e di violazione di legge. Deduce che, in riferimento al fatto di reato "sub all. 3 della domanda di riparazione", la Corte territoriale "nulla riferisce, la sentenza assolutoria essendo stata resa in epoca precedente alla intervenuta "riforma dell'art. 323 c.p."; e che l'art. 314.5 c.p.p. evoca la abrogazione della norma incriminatrice, laddove si tratta, nel caso che occupa, non di abrogazione ma di successione di leggi.
3. Il ricorso è fondato.
In tema di abuso di ufficio, invero, la intervenuta L. 16 luglio 1997, n. 234 (come anche la precedente novella di cui alla L. 26 aprile 1990, n. 86) non ha comportato la "abrogazione della norma incriminatrice", come ritenuto nella impugnata ordinanza, ma ha rideterminato gli elementi costituitivi del reato in questione, con una formulazione normativa meno ampia della precedente, attraverso una diversa disciplina quanto alla maggiore tipizza ione del quadro oggettivo dei comportamenti antidoverosi del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, all'elemento soggettivo del reato, al trattamento sanzionatorio. Le due norme (quali risultanti dal testo anteriore e posteriore alla intervenuta riscrittura della norma) disciplinano la medesima materia dell'abuso funzionale del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, sia pure in base ad una struttura normativa comportante uno schema comportamentale diverso (cfr., ex coeteris, Cass., Sez. 6^, n. 11984/1997). Si versa, perciò, nella ipotesi non di legge posteriore che toglie rilevanza penale al fatto disciplinato dalla norma incriminatrice (abolitio criminis, ex art. 2, 2^ c., c.p.), ma di diversa disposizione penale disciplinante la medesima fattispecie di reato, secondo il principio della successione di leggi penali, di cui al 3^ c. del precitato art. 2 c.p.. L'art. 314.5 c.p.p. esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione solo in caso di "abrogazione della norma incriminatrice", a tale abrogazione, intervenuta per specifico intervento del legislatore, dovendo equipararsi anche gli effetti, sostanzialmente abrogativi, delle pronunce di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice (cfr. Cass., Sez. 4^., n. 2733/1996). Trattandosi di norma che funge da limitazione e deroga alla generale previsione del diritto alla indennizzabilità della ingiusta detenzione, in assenza di dolo o colpa grave dell'avente diritto nella causazione dello stato detentivo (l'altra previsione escludente l'indennizzo, di cui al 4^ comma della norma, obbedisce alla ratio di una sorta di compensazione della "ingiustizia" della restrizione subita dall'imputato, ove questa debba essere computata nella misura di una pena, ovvero ove sussista anche altro titolo legittimante la limitazione della libertà personale), essa non può essere interpretata analogicamente o estensivamente, in malam partem, oltre i casi espressamente previsti dal legislatore (cfr. anche, per ipotesi di specie, Cass., Sez, 4^, n. 2954/2000; id., n. 3086/2000).
4. La impugnata ordinanza va, dunque, annullata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2001