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Sentenza 10 ottobre 2023
Sentenza 10 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/10/2023, n. 41128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41128 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: OG OM, nato in [...] il [...], contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 9.11.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio, procedendo alla correzione della pena nella misura di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa;
per l'inammissibilità del ricorso, nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24.2.2022 il GUP del Tribunale di Bari aveva riconosciuto OM OG responsabile dei reati a lui ascritti e, ritenuto il Penale Sent. Sez. 2 Num. 41128 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 27/09/2023 vincolo della continuazione e con la diminuente per il rito speciale, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la sofferta custodia cautelare;
2. la Corte di appello di e-er t an:=CD , in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto, ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche e quella di cui al n. 2 dell'art. 61 cod. pen. ed ha di conseguenza rideterminato la pena finale in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa;
3. ricorre per cassazione OM OG tramite il difensore deducendo: 3.1 erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. ed inosservanza dell'art. 49 cod. pen.; difetto di motivazione: rileva che, con riguardo ai primi tre episodi contestati in termini di estorsione consumata (del 9, 10 e 11 giugno), la difesa aveva chiesto l'assoluzione in mancanza di una precisa indicazione delle minacce asseritamente poste in essere dall'imputato e che, tuttavia, la Corte di appello si è limitata a richiamare l'espressione profferita dal ricorrente il giorno 9 giugno, del tutto priva di valenza intimidatoria ove non suscettibile di essere collegata con l'uso del coltello che sarebbe subentrato soltanto il successivo giorno 12; aggiunge che nulla, invece, la sentenza impugnata ha argomentato circa gli episodi dei giorni 10 e 11 giugno;
3.2 rettificazione della pena: rileva che la Corte ha indicato la pena in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa laddove la riduzione di un terzo per il rito sulla pena finale di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 900 di multa avrebbe dovuto portare alla pena finale di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 600 di multa;
4. la Procura Generale ha concluso per iscritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020, per l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio, con correzione della pena nella misura di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa, l'inammissibilità nel resto;
rileva, infatti, che il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, risolvendosi - dietro lo schermo della denuncia di difetto motivazionale - in una non consentita critica nel merito della valutazione delle prove compiuta da (entrambi) i giudici territoriali;
5. la difesa, in data 20.9.2023, ha trasmesso le proprie conclusioni scritte insistendo sui motivi di censura e, pertanto, sull'accoglimento del ricorso quantomeno con riguardo alla correzione della pena finale stante l'evidente errore di calcolo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo del ricorso è, in sostanza, infondato ma la sentenza, come correttamente osservato nel secondo motivo, va rettificata nella pena detentiva nei termini ivi indicati. 1.1 Con il primo motivo, infatti, la difesa ripropone, in questa sede, le considerazioni svolte con l'atto di appello circa la insussistenza, in concreto, di condotte effettivamente e realmente minatorie, idonee, dunque, ad integrare l'elemento materiale del delitto di estorsione con riguardo, più in particolare, alla successione di episodi che si sarebbero ripetuti nei giorni successivi al licenziamento del ricorrente e sino al 12 giugno del 2012 quando l'OG venne tratto in arresto in flagranza di reato. Con l'atto di appello, invero, la difesa aveva insistito su questo aspetto collegandolo alla (a suo dire non adeguatamente o correttamente verificata) attendibilità del teste SI DI AN il quale, lungi dall'essere un mero "collaboratore" dell'azienda (in quanto, nel contempo, appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco), ne sarebbe, in realtà, l'effettivo titolare tanto che era stato proprio a lui, e non ad altri, che l'OG si era rivolto per reclamare i propri diritti e che era stato vittima delle intemperanze del ricorrente culminate nell'episodio del giorno 12 giugno. La Corte di appello, lungi dall'essersi disinteressata della censura, ha invece motivato specificamente sul punto, vagliando la ricostruzione operata dai vari protagonisti della vicenda attraverso l'esame delle rispettive dichiarazioni, tutte pienamente utilizzabili in considerazione del rito abbreviato per il quale aveva optato l'imputato. Ha infatti sottolineato la coerenza tra quanto riferito dal AN con le dichiarazioni rese dal IL e da CO con riguardo, per quest'ultimo, all'episodio del giorno dell'arresto. Vero che per quanto concerne i giorni precedenti e, in particolare i giorni 10 e 11, la Corte non ha precisato quali sarebbero state le condotte minatorie tenute dal ricorrente;
e, tuttavia, sul punto si era diffuso il GIP riportando testualmente le dichiarazioni del IL, presente in quei giorni, nonché quelle del AN il quale aveva spiegato che, al di là dei due episodi cui egli era stato personalmente presente nei giorni 9 e 12, era stato proprio il IL a riferirgli che anche nei giorni 10 e 11 l'OG si era presentato in azienda pretendendo, con 3 modi spicci ed atteggiamento minaccioso, di lavorare cosa che, "... al fine di evitare spiacevoli conseguenze, soprattutto per la sua incolumità, si vedeva costretto ..." a consentirgli (cfr., pag. 4 della sentenza). È pacifico, dalla lettura delle due sentenze di merito, che l'OG, nonostante l'avvenuto licenziamento del giorno 8, si fosse presentato nei giorni successivi e, in definitiva, con modi "spicci" e decisi, avesse preteso ed ottenuto di lavorare non solo lui ma, anche, un suo connazionale sconosciuto ai suoi interlocutori che, tuttavia, si erano indotti ad accettarne la presenza in azienda ed a retribuirlo per la giornata lavorativa ciò non di meno prestata. Ed è proprio tale ricostruzione che ha legittimamente consentito di ricondurre gli episodi alla fattispecie incriminatrice contestata: è infatti consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (cfr., Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, Lavitola, Rv. 254797 - 01; conf., Sez. 2, n. 2702 del 18/11/2015, Nuti, Rv. 265821 - 01, in cui si è chiarito che la connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del reato vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa e le particolari condizioni soggettive della vittima, poiché più marcata è la vulnerabilità di quest'ultima, maggiore è la potenzialità coercitiva di comportamenti anche "velatamente" minacciosi;
cfr., sul punto, anche Sez. 2, n. 36698 del 19/06/2012, D'Andrea, Rv. 254048 - 01, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di estorsione, il carattere minaccioso della condotta e la idoneità della stessa a coartare la volontà del soggetto passivo vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, non rendendosi necessario che si sia verificata l'effettiva intimidazione del soggetto stesso). Si è anche chiarito che, in tema di estorsione, non è necessario che la libertà di autodeterminazione della vittima sia del tutto annullata, essendo, invece, sufficiente che la richiesta, con il pregiudizio patrimoniale che ne consegue, sia accolta anche soltanto per mera convenienza, per evitare un male che agli occhi della vittima appaia più grave (cfr., Sez. 2 - , n. 32033 del 21/03/2019, Berni, Rv. 277512 - 04). 4 Né, per altro verso, al fine di ricondurre la vicenda in un diverso schema normativo, ovvero nella ipotesi contemplata dall'art. 393 cod. pen., si può ritenere che l'OG avesse agito per la tutela di un proprio diritto, azionabile e tutelabile come tale di fronte all'autorità giudiziaria ed invece oggetto di "autotutela" con il ricorso alla minaccia o alla violenza. È sufficiente, a tal fine, ribadire quanto sottolineato in motivazione dalle SS.UU. "Filardo" a proposito del fatto che, per ritenere il delitto di cui all'art. 393 cod. pen., è necessario che "... la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362)" (cfr., per l'appunto, Sez. U - , n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 02). È vero, allora, che, come pure espressamente affermato dalla Corte di appello (che, su tale rilievo, ha riconosciuto al ricorrente la attenuante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen.), il licenziamento intimato all'OG era certamente illegittimo;
vero pure che, in ogni caso, dalla illegittimità del licenziamento non poteva in alcun modo derivare la pretesa del ricorrente di proseguire nel rapporto di lavoro attivando, in definitiva, una tutela "reale" che, come è noto, con l'entrata in vigore del D. Lg.vo n. 23 del 4.3.2015 (e pur con i diversi interventi correttivi di varia natura), è ormai residuale ed è stata, per la maggior parte dei casi, sostituita da una tutela (meramente) risarcitoria. Detto questo, rileva il collegio che la condotta dell'odierno ricorrente ha concretizzato una tipica ipotesi di estorsione cd. contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (cfr., Sez. 2 - , n. 12434 del 19/02/2020, Di Grazia, Rv. 278998 - 01; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, Mancuso, Rv. 269364 01; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258168 - 01). 5 Se, dunque, è discutibile la considerazione della Corte di appello laddove ha ritenuto di ravvisare gli estremi del delitto di estorsione nelle modalità violente della condotta tenuta dall'OG, a suo avviso "esorbitante" dalle finalità di tutela del proprio diritto, corretta è, al contrario, la affermazione secondo cui "... la pretesa dell'OG non si è limitata alla corresponsione dei suoi crediti di lavoro, avendo egli imposto non soltanto la sua presenza all'interno dell'azienda successivamente al suo licenziamento nei giorni dal 9 al 12 giugno, ma anche l'ingaggio, sia pure per una sola giornata, di un altro soggetto suo amico" (cfr., pag. 8 della sentenza). 1.2 Il secondo motivo, come accennato, segnala un errore di calcolo in cui effettivamente è incorsa la Corte territoriale nel determinare la misura finale della pena detentiva all'esito della riduzione per il rito abbreviato che è pari ad anni 2 e mesi 4 di reclusione e non già, come indicato nella sentenza impugnata, anni 2 e mesi 6 di reclusione. In tal senso la sentenza va rettificata ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen..
P.Q.M.
rettifica la pena detentiva in anni 2 e mesi 4 di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 27.9.2023
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio, procedendo alla correzione della pena nella misura di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa;
per l'inammissibilità del ricorso, nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24.2.2022 il GUP del Tribunale di Bari aveva riconosciuto OM OG responsabile dei reati a lui ascritti e, ritenuto il Penale Sent. Sez. 2 Num. 41128 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 27/09/2023 vincolo della continuazione e con la diminuente per il rito speciale, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la sofferta custodia cautelare;
2. la Corte di appello di e-er t an:=CD , in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto, ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche e quella di cui al n. 2 dell'art. 61 cod. pen. ed ha di conseguenza rideterminato la pena finale in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa;
3. ricorre per cassazione OM OG tramite il difensore deducendo: 3.1 erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. ed inosservanza dell'art. 49 cod. pen.; difetto di motivazione: rileva che, con riguardo ai primi tre episodi contestati in termini di estorsione consumata (del 9, 10 e 11 giugno), la difesa aveva chiesto l'assoluzione in mancanza di una precisa indicazione delle minacce asseritamente poste in essere dall'imputato e che, tuttavia, la Corte di appello si è limitata a richiamare l'espressione profferita dal ricorrente il giorno 9 giugno, del tutto priva di valenza intimidatoria ove non suscettibile di essere collegata con l'uso del coltello che sarebbe subentrato soltanto il successivo giorno 12; aggiunge che nulla, invece, la sentenza impugnata ha argomentato circa gli episodi dei giorni 10 e 11 giugno;
3.2 rettificazione della pena: rileva che la Corte ha indicato la pena in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa laddove la riduzione di un terzo per il rito sulla pena finale di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 900 di multa avrebbe dovuto portare alla pena finale di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 600 di multa;
4. la Procura Generale ha concluso per iscritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020, per l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio, con correzione della pena nella misura di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa, l'inammissibilità nel resto;
rileva, infatti, che il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, risolvendosi - dietro lo schermo della denuncia di difetto motivazionale - in una non consentita critica nel merito della valutazione delle prove compiuta da (entrambi) i giudici territoriali;
5. la difesa, in data 20.9.2023, ha trasmesso le proprie conclusioni scritte insistendo sui motivi di censura e, pertanto, sull'accoglimento del ricorso quantomeno con riguardo alla correzione della pena finale stante l'evidente errore di calcolo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo del ricorso è, in sostanza, infondato ma la sentenza, come correttamente osservato nel secondo motivo, va rettificata nella pena detentiva nei termini ivi indicati. 1.1 Con il primo motivo, infatti, la difesa ripropone, in questa sede, le considerazioni svolte con l'atto di appello circa la insussistenza, in concreto, di condotte effettivamente e realmente minatorie, idonee, dunque, ad integrare l'elemento materiale del delitto di estorsione con riguardo, più in particolare, alla successione di episodi che si sarebbero ripetuti nei giorni successivi al licenziamento del ricorrente e sino al 12 giugno del 2012 quando l'OG venne tratto in arresto in flagranza di reato. Con l'atto di appello, invero, la difesa aveva insistito su questo aspetto collegandolo alla (a suo dire non adeguatamente o correttamente verificata) attendibilità del teste SI DI AN il quale, lungi dall'essere un mero "collaboratore" dell'azienda (in quanto, nel contempo, appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco), ne sarebbe, in realtà, l'effettivo titolare tanto che era stato proprio a lui, e non ad altri, che l'OG si era rivolto per reclamare i propri diritti e che era stato vittima delle intemperanze del ricorrente culminate nell'episodio del giorno 12 giugno. La Corte di appello, lungi dall'essersi disinteressata della censura, ha invece motivato specificamente sul punto, vagliando la ricostruzione operata dai vari protagonisti della vicenda attraverso l'esame delle rispettive dichiarazioni, tutte pienamente utilizzabili in considerazione del rito abbreviato per il quale aveva optato l'imputato. Ha infatti sottolineato la coerenza tra quanto riferito dal AN con le dichiarazioni rese dal IL e da CO con riguardo, per quest'ultimo, all'episodio del giorno dell'arresto. Vero che per quanto concerne i giorni precedenti e, in particolare i giorni 10 e 11, la Corte non ha precisato quali sarebbero state le condotte minatorie tenute dal ricorrente;
e, tuttavia, sul punto si era diffuso il GIP riportando testualmente le dichiarazioni del IL, presente in quei giorni, nonché quelle del AN il quale aveva spiegato che, al di là dei due episodi cui egli era stato personalmente presente nei giorni 9 e 12, era stato proprio il IL a riferirgli che anche nei giorni 10 e 11 l'OG si era presentato in azienda pretendendo, con 3 modi spicci ed atteggiamento minaccioso, di lavorare cosa che, "... al fine di evitare spiacevoli conseguenze, soprattutto per la sua incolumità, si vedeva costretto ..." a consentirgli (cfr., pag. 4 della sentenza). È pacifico, dalla lettura delle due sentenze di merito, che l'OG, nonostante l'avvenuto licenziamento del giorno 8, si fosse presentato nei giorni successivi e, in definitiva, con modi "spicci" e decisi, avesse preteso ed ottenuto di lavorare non solo lui ma, anche, un suo connazionale sconosciuto ai suoi interlocutori che, tuttavia, si erano indotti ad accettarne la presenza in azienda ed a retribuirlo per la giornata lavorativa ciò non di meno prestata. Ed è proprio tale ricostruzione che ha legittimamente consentito di ricondurre gli episodi alla fattispecie incriminatrice contestata: è infatti consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (cfr., Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, Lavitola, Rv. 254797 - 01; conf., Sez. 2, n. 2702 del 18/11/2015, Nuti, Rv. 265821 - 01, in cui si è chiarito che la connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del reato vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa e le particolari condizioni soggettive della vittima, poiché più marcata è la vulnerabilità di quest'ultima, maggiore è la potenzialità coercitiva di comportamenti anche "velatamente" minacciosi;
cfr., sul punto, anche Sez. 2, n. 36698 del 19/06/2012, D'Andrea, Rv. 254048 - 01, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di estorsione, il carattere minaccioso della condotta e la idoneità della stessa a coartare la volontà del soggetto passivo vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, non rendendosi necessario che si sia verificata l'effettiva intimidazione del soggetto stesso). Si è anche chiarito che, in tema di estorsione, non è necessario che la libertà di autodeterminazione della vittima sia del tutto annullata, essendo, invece, sufficiente che la richiesta, con il pregiudizio patrimoniale che ne consegue, sia accolta anche soltanto per mera convenienza, per evitare un male che agli occhi della vittima appaia più grave (cfr., Sez. 2 - , n. 32033 del 21/03/2019, Berni, Rv. 277512 - 04). 4 Né, per altro verso, al fine di ricondurre la vicenda in un diverso schema normativo, ovvero nella ipotesi contemplata dall'art. 393 cod. pen., si può ritenere che l'OG avesse agito per la tutela di un proprio diritto, azionabile e tutelabile come tale di fronte all'autorità giudiziaria ed invece oggetto di "autotutela" con il ricorso alla minaccia o alla violenza. È sufficiente, a tal fine, ribadire quanto sottolineato in motivazione dalle SS.UU. "Filardo" a proposito del fatto che, per ritenere il delitto di cui all'art. 393 cod. pen., è necessario che "... la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362)" (cfr., per l'appunto, Sez. U - , n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 02). È vero, allora, che, come pure espressamente affermato dalla Corte di appello (che, su tale rilievo, ha riconosciuto al ricorrente la attenuante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen.), il licenziamento intimato all'OG era certamente illegittimo;
vero pure che, in ogni caso, dalla illegittimità del licenziamento non poteva in alcun modo derivare la pretesa del ricorrente di proseguire nel rapporto di lavoro attivando, in definitiva, una tutela "reale" che, come è noto, con l'entrata in vigore del D. Lg.vo n. 23 del 4.3.2015 (e pur con i diversi interventi correttivi di varia natura), è ormai residuale ed è stata, per la maggior parte dei casi, sostituita da una tutela (meramente) risarcitoria. Detto questo, rileva il collegio che la condotta dell'odierno ricorrente ha concretizzato una tipica ipotesi di estorsione cd. contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (cfr., Sez. 2 - , n. 12434 del 19/02/2020, Di Grazia, Rv. 278998 - 01; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, Mancuso, Rv. 269364 01; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258168 - 01). 5 Se, dunque, è discutibile la considerazione della Corte di appello laddove ha ritenuto di ravvisare gli estremi del delitto di estorsione nelle modalità violente della condotta tenuta dall'OG, a suo avviso "esorbitante" dalle finalità di tutela del proprio diritto, corretta è, al contrario, la affermazione secondo cui "... la pretesa dell'OG non si è limitata alla corresponsione dei suoi crediti di lavoro, avendo egli imposto non soltanto la sua presenza all'interno dell'azienda successivamente al suo licenziamento nei giorni dal 9 al 12 giugno, ma anche l'ingaggio, sia pure per una sola giornata, di un altro soggetto suo amico" (cfr., pag. 8 della sentenza). 1.2 Il secondo motivo, come accennato, segnala un errore di calcolo in cui effettivamente è incorsa la Corte territoriale nel determinare la misura finale della pena detentiva all'esito della riduzione per il rito abbreviato che è pari ad anni 2 e mesi 4 di reclusione e non già, come indicato nella sentenza impugnata, anni 2 e mesi 6 di reclusione. In tal senso la sentenza va rettificata ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen..
P.Q.M.
rettifica la pena detentiva in anni 2 e mesi 4 di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 27.9.2023