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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/12/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 199/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, congiuntamente promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente nella SS 115, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Concetta Catera e (c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2 residente nella via Catena n. 115, rappresentata e difesa dall'avv. Rossana Caudullo e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto) -
**** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 3/2/2025, e Parte_1 CP_1
chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli
[...] effetti civili del loro matrimonio, contratto con rito concordatario a DI (RG) il 10/04/1997, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 1, parte II, serie A, dell'anno 1997. Le parti rappresentavano che dalla loro unione erano nati i figli (Ragusa, 28/9/1998) e Per_1
( 8/3/2009), di cui la prima maggiorenne ed economicamente indipendente Per_2 CP_1 mentre il secondo ancora minorenne. La domanda è fondata e merita accoglimento. La legge 898/70, all'art. 3, siccome modificato dalla L. 55/2015 (in vigore dal 26/5/2015), prescrive che, per la proposizione della domanda, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale e, per dodici mesi, nell'ipotesi di separazione giudiziale.
pagina 1 di 3 Nel caso di specie, emerge ex actis che i coniugi sono separati in forza di sentenza n. 971/2023, resa il 14-19/6/2023 dal Tribunale di Ragusa, in cui è stata pronunciata la separazione consensuale tra le parti sulla base dell'accordo intervenuto tra le parti nelle more del giudizio. Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza, dichiarando espressamente di non essersi riconciliate e di non volersi riconciliare, insistendo nell'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1) – il figlio minore rimane congiuntamente affidato ad entrambi i genitori, in modo Per_2 da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocazione principale presso il padre che si prenderà cura del mantenimento ordinario dello stesso, e con facoltà della madre di vedere ed avere con se il figlio, per garantire allo stesso il rispetto della bigenitorialità, - compatibilmente agli impegni di studio ed alla libera autodeterminazione del figlio ormai quasi sedicenne. 2) - il figlio potrà stare con ciascun genitore alternativamente per le festività Natalizie per due giorni consecutivi alternando i giorni 23/24 o 25/26 dicembre, alternativamente a Capodanno nei giorni 30/31 o 1/2 gennaio, alternativamente la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; alternativamente le altre festività e il giorno del compleanno del figlio (a pranzo o cena), il giorno del compleanno del genitore e la festa del papà o della mamma;
per 15 giorni nel periodo estivo, ad anni alterni da concordare nel periodo dall'1 al 31 luglio o dall'1 al 31 agosto, compatibilmente con le ferie estive dei genitori e la volontà e le esigenze extra/scolastiche del figlio quasi 16enne, e comunque tutte le volte che il figlio vuol vedere il padre. Per i periodi di rispettiva spettanza ciascuno genitore potrà portare con sé il figlio fuori autorizzando il rilascio della carta di identità. CP_1
3)- entrambi i genitori si impegnano ad assumere congiuntamente le decisioni importanti afferenti educazione, scuola, cure mediche, vacanze, sport ecc. del figlio ed a garantire rapporti significativi con i nonni e parenti materni e paterni;
4)- la casa familiare in Via Catena n 115 rimane assegnata al sig. CP_1 Parte_1 proprietario esclusivo della stessa, la sig. ha già provveduto ad asportare dalla casa CP_1 coniugale i mobili della camera da letto e della camera da pranzo regalati dal di lei padre al momento del matrimonio nonché ogni proprio effetto personale;
5) -La sig.ra rinuncia ad ogni forma di mantenimento per sé; CP_1
6)- Entrambi i genitori si obbligano a contribuire al 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio e specificatamente: per cure mediche, specialistiche, psicologiche e farmacologiche non mutuabili dal SSN, spese oculistiche e dentistiche;
scolastiche (per tasse, libri, corredo scolastico inizio anno, stanza universitaria, gite scolastiche, abbonamenti viaggi, lezioni private ecc) e ludiche (attività sportive, ricreative, ricorrenze particolari, motorino, tasse e assicurazioni, ricariche, cellulari, computer per le esigenze scolastiche ecc.); le predette spese, tranne quelle già in essere e quelle mediche urgenti, verranno concordate tra i genitori;
ciascuno dei genitori avrà cura di consegnare all'altro genitore la documentazione giustificativa delle spese sostenute e le stesse verranno corrisposte pro-quota dall'altro genitore entro tre giorni dalla spesa e comunque entro il mese di competenza;
7) - I coniugi dichiarano di non avere beni immobili in comune, il sig. è proprietario Pt_1 della casa familiare, la sig.ra non possiede immobili;
CP_1
pagina 2 di 3 9) I coniugi dichiarano di avere definito ogni rapporto economico tra loro intercorrente e di non avere altro a pretendere1, se non il rispetto delle superiori condizioni”.
Le superiori condizioni di divorzio, come sopra concordate tra le parti, possono essere omologate da questo Tribunale, in quanto non contrarie agli interessi del figlio minore, né a norme di legge;
si segnala che quella pattuita in favore di collocatario del Parte_1 figlio minore, non costituisce un'assegnazione in senso tecnico della casa familiare, trattandosi di immobile che è già di proprietà esclusiva del predetto;
il Tribunale, infine, prende atto della rinuncia al reciproco mantenimento e dell'accordo delle parti in ordine ai loro rapporti di natura economica. Nulla va disposto sulle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 199/2025 R.G.V.G., sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e , Parte_1 CP_1
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai predetti, con rito concordatario, a DI (RG) il 10/4/1997, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 1, parte II, Serie A, dell'anno 1997, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune. Omologa le condizioni di divorzio concordate dalle parti, siccome riportate in motivazione, inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti. Nulla sulle spese processuali. Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 11.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti 1 “ivi compreso l'asporto da parte della sig.ra dei propri beni ed effetti personali dalla casa coniugale”, come CP_1 precisato nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18.4.2025. pagina 3 di 3