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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/05/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3428/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona EL Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 3428 EL ruolo generale per gli affari contenziosi ELl'anno 2021, riservata in decisione all'esito di udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. EL 22 gennaio 2025, vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Lodovico Fabris Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Asolo (Tv), Via C.F._2
Palladio, 1, giusta procura allegata alla citazione
(C.F. ) e (C.F. ) Parte_2 C.F._3 Parte_3 C.F._4 rappresentate e difese dall'Avv. Marisa Furlan (C.F. ) ed elettivamente C.F._5
domiciliate presso il suo studio in Asolo (Tv), Via Palladio, 1, giusta procura allegata alla citazione
- attori - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Zulian CP_1 C.F._6
(C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sossano (Vi), Via C.F._7
Roma, 17, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto –
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta CP_2 C.F._8
Fontana (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Altavilla C.F._9
Vicentina (Vi), P.zza Alcide de Gasperi, 19/G, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto –
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione pagina 1 di 18 CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. EL 22.1.2025 si riscontrava il deposito ELle note EL 21.1.2025, in cui gli attori così precisavano le conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE IN RITO: accertare, per quanto esposto, la nullità ex art. 167, secondo comma, cpc per assoluta incertezza ed indeterminatezza ELla domanda riconvenzionale svolta da nella Comparsa di costituzione e risposta EL 3.11.2021 (pag. 5 righi 8 -11) con ogni CP_1
conseguenza ex lege.
NEL MERITO : accertata, per quanto di necessità, la qualifica di eredi di in Persona_1
capo a nato a [...] il [...] e residente in [...]
(VI), Via Bessica n.2, c.f. , (c.f. , nata a [...]_2 C.F._3
SA EL GR (VI) l'8.3.1971, ivi residente in [...] e (c.f. Parte_3
), nata a [...] il [...] e residente a [...]di C.F._4
Maser (TV), Via Bassanese n. 373, nonché in capo a , c.f. , CP_2 CodiceFiscale_11
residente in [...] e c.f. CP_1 [...]
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Zanella n.2/1, in virtù EL testamento olografo datato 15.5.1999 (pubblicato il 6.8.2008 dal Notaio
di SA EL GR con rep. n. 185652) e per le quote di 1/5 ciascuno, previo Persona_2 accertamento ELl'identità, consistenza e valore dei beni ricompresi nell'asse ereditario di
[...]
e meglio descritti in narrativa ELl'Atto di citazione 26.5.2021, disporre lo scioglimento Per_1
ELla comunione ereditaria formatasi tra le parti in causa sui beni caduti in successione, ricomprendendo gli immobili nelle 3 porzioni spettanti a , e Parte_2 Parte_3 Pt_1
in via tra loro congiunta ex art. 720 c.c. secondo la terza ipotesi divisionale riassunta a pag.
[...]
27 ELla Relazione EL CTU Arch. EL 13.4.2023, anche e soprattutto considerate le Persona_3
attribuzioni già operate con Sentenza n° 1/2025 di questo Tribunale.
IN OGNI CASO NEL MERITO: rigettarsi ogni diversa avversaria domanda perché infondata in fatto e diritto. Spese e competenze professionali rifuse;
spese tecniche da dividersi tra i condividendi.”
Si riscontrava il deposito ELle note EL 21.1.2025, in cui il convenuto così precisava le CP_1
conclusioni:
“Nel merito, in via principale
- nominare un nuovo consulente tecnico d'ufficio per la formazione ELla massa ereditaria da dividersi
e ELle singole quote, previ accertamento e collazione ex art. 724 c.p.c. ELle donazioni dirette, indirette o dissimulate a favore dei sig.ri , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
- disporre lo scioglimento ELla comunione ereditaria formatasi tra le parti in causa sui beni caduti in successione ELla madre e ordinare conseguentemente la divisione ELla massa Persona_1
pagina 2 di 18 ereditaria attribuire ai singoli partecipanti la quota di 1/5 ad ognuno di essi spettante sulla scorta EL testamento olografo (datato 15.05.1999 e pubblicato il 06.08.2008) ELla defunta;
Persona_1
- porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento di spese, diritti e onorari EL presente giudizio.”
Si riscontrava altresì il deposito ELle note EL 21.1.2025, in cui il convenuto così CP_2
precisava le conclusioni:
“NEL MERITO: accertata la qualifica di eredi di in capo al sig. Persona_1 Pt_1
nato a [...] il [...] e residente in [...], Via Bessica
[...]
n.2, c.f. , alla sig.ra (c.f. , nata a [...]_2 C.F._3
SA EL GR (VI) l'8.3.1971, ivi residente in [...], alla sig.ra
[...]
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._4
Crespignaga di Maser (TV), Via Bassanese n. 373, al sig. , c.f. CP_2 C.F._11
, residente in [...] e al sig. c.f.
[...] CP_1 [...]
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._12
Via G. Zanella n.2/1, in virtù EL testamento olografo datato 15.5.1999 (pubblicato il 6.8.2008 dal
Notaio di SA EL GR con rep. n. 185652) e per le quote di 1/5 ciascuno, Persona_2 previo accertamento ELl'identità, consistenza e valore dei beni ricompresi nell'asse ereditario di
, disporre lo scioglimento ELla comunione ereditaria formatasi tra le parti in causa Persona_1
sui beni caduti in successione, ricomprendendo gli immobili nelle porzioni spettanti al sig.
[...]
secondo la terza ipotesi divisionale riassunta a pag. 27 ELla Relazione EL CTU Arch. CP_2 [...]
datata 13.4.2023; Per_3
IN OGNI CASO NEL MERITO: rigettarsi ogni diversa avversaria domanda perché infondata in fatto e diritto.
Spese e competenze professionali rifuse;
spese tecniche da dividersi tra i condividendi.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori deducevano che:
- il 19.1.2008 decedeva in CittaELla (Pd) , nata a [...] il [...], madre Persona_1
ELle parti, di cui il 6.8.2008 veniva pubblicato il testamento olografo, in forza EL quale venivano chiamati a succedere nel patrimonio ELla de cuius gli odierni contendenti in parti uguali (1/5);
- in successione erano caduti i seguenti beni: 1) Immobile sito nel comune di OL (VI), in Vicolo
Calibri 9, così identificato: C.F. - Foglio 7 – Numero 2300 – Subalterno 21 – Cat. A/2;
2) Immobile sito nel comune di OL (VI), in Vicolo Calibri 9, così identificato: C.F. - Foglio 7 –
Numero 2300 – Subalterno 39 – Cat. C/6;
pagina 3 di 18 3) Immobile sito nel comune di NO NE (VI), in Via Meucci 11, così identificato: C.F. - Foglio
2 – Numero 1561 – Subalterno 3 – Cat. D/7;
4) Immobile sito nel comune di NO NE (VI), in Via Meucci 11, così identificato: C.F. - Foglio
2 – Numero 1561 – Subalterno 4 – Cat. C/1;
5) Immobile sito nel comune di NO NE (VI), in Via Meucci 11, così identificato: C.F. - Foglio
2 – Numero 1561 – Subalterno 5 – Cat. A/2;
6) Immobile sito nel comune di NO NE (VI), in Via Meucci 11, così identificato: C.F. - Foglio
2 – Numero 1561 – Subalterno 6 – Cat. A/2;
7) Immobile sito nel comune di OL (VI), in Via Giuseppe DI, così identificato: C.F. - Foglio 2 –
Numero 2255 – Subalterno 2 - Cat. A/2;
8) Immobile sito nel comune di OL (VI), in Via Giuseppe DI, così identificato: C.F. - Foglio 2 –
Numero 2255 – Subalterno 3 - Cat. A/2;
9) Immobile sito nel comune di OL (VI), in Via Giuseppe DI, così identificato: C.F. - Foglio 2 –
Numero 2255 – Subalterno 4 - Cat. C/6;
10) Immobile sito nel comune di OL (VI), in Via Giuseppe DI, così identificato: C.F. - Foglio 2
– Numero 2255 – Subalterno 5 - Cat. C/6;
11) Terreni siti nel comune di OL (Vi), così identificati: C.T. - Foglio 7 – Numeri 1526, 1529,
1664, 1665,1663;
- l'appartamento in OL, Vicolo Calibri 9 e l'immobile di NO NE erano cointestati al 50% tra la madre e il marito LI EL, padre ELle parti in causa, che veniva a mancare il 24.10.2010, aprendosi così la successione paterna a mente EL testamento olografo datato 29.7.2008 e pubblicato il
12.10.2011;
- oltre ai beni immobili precedentemente indicati, di cui deteneva il 50% unitamente alla moglie, LI
EL era anche proprietario ELl'immobile sito in NO NE (VI), via Monte GR 17, catastalmente identificato al C.F., Foglio 3, particella 838 sub.2 cat. A/3;
- nel 2012 l'odierno convenuto assumendo l'invalidità EL testamento olografo EL CP_1 padre, adiva l'autorità giudiziaria – giudizio rubricato al n. 38/2013 r.g, Tribunale di Vicenza, ex
Tribunale di SA EL GR - per vedere dichiarato l'annullamento per incapacità (di intendere e volere) EL testatore al momento ELla redazione e, per l'effetto, procedersi alla divisione ELl'eredità EL de cuius previa collazione di quanto ricevuto dai fratelli a titolo di donazione e , in via gradata, ove accertata la validità EL testamento, avanzava domanda di riduzione ELle disposizioni lesive ELla quota riservatagli;
- con sentenza parziale n.73/2018 il Tribunale si pronunciava sulla azione giudiziaria promossa da pagina 4 di 18 dichiarando l'annullamento EL testamento paterno e l'apertura ELla successione CP_1
legittima ab intestato con ripartizione ELl'asse ereditario in cinque parti uguali fra i cinque figli EL de cuius, massa ereditaria di cui faceva parte l'autosalone di NO NE, via Monte GR, essendo la compravendita, intercorsa il 30.12.1992 fra il de cuius ed il figlio , avente ad oggetto il CP_1
predetto immobile, affetta da simulazione assoluta, rimettendo con separata ordinanza la causa sul ruolo per la predisposizione dei progetti divisionali;
- la pronuncia parziale veniva poi in parte riformata, a seguito di impugnazione di dalla Parte_1
Corte Lagunare che, con sentenza n. 758/2021, dichiarava la nullità EL capo quarto ELla sentenza gravata con il quale era stata dichiarata la simulazione assoluta ELla vendita ELl'immobile in NO
NE, via Monte GR, adibito ad autosalone.
Ciò premesso, gli attori convenivano ed per ottenere pronuncia giudiziale di CP_2 CP_1
scioglimento ELla comunione ereditaria (materna) esistente sui beni caduti in successione, ivi compresi gli immobili siti in OL, Vicolo Calibri ed in NO NE, via Meucci, nelle porzioni agli stessi spettanti ex art.720 c.c., previo accertamento ELla qualità di eredi di ELle parti in Persona_1 causa per le quote di 1/5 cadauno e ELla consistenza ELl'asse ereditario. In via preliminare avanzavano tuttavia istanza ex art. 274 c.p.c. al fine di riunire la presente vertenza con il giudizio pendente fra le medesime parti ed iscritto al n. 38/2013 r.g. ove erano ancora in corso le operazioni peritali di stima e redazione di progetti divisionali, attesa l'opportunità di trattare unitariamente lo scioglimento ELla comunione ereditaria, materna e paterna, sussistente fra i fratelli CP_1
2. La prima udienza, indicata in citazione per il 28.10.2021, veniva differita al 23.11.2021. Si costituiva tempestivamente senza spiegare alcuna difesa. CP_2
3. Con comparsa EL 3.11.2021 si costituiva il quale, pur rilevando l'improcedibilità CP_1
ELla domanda per mancato esperimento ELla mediazione obbligatoria, non si opponeva alla domanda di scioglimento ELla comunione ereditaria formatasi tra le parti sui beni caduti in successione ELla defunta madre In tal senso chiedeva tuttavia procedersi preliminarmente alla Persona_1
collazione ex art. 724 c.c., previo accertamento di tutte le donazioni (dirette, indiritte, dissimulate) effettuate dalla de cuius ai coeredi, fra cui gli immobili acquistati con il denaro materno e intestati agli odierni attori o alle loro società, in particolare: due appartamenti a OL - San Giuseppe in Via
Calibri n. 10 e n. 11 intestati ad;
due appartamenti a OL – San Controparte_3
Giuseppe in Via Calibri n. 20 e n. 21 intestati a;
la villetta di Via SA 34 a NO Parte_1
NE - poi demolita - adiacente all'autosalone Alpicar di NO NE, anch'essa intestata ad di;
l'abitazione di in Via Bessica n. 2 a NO NE;
CP_3 Parte_1 Parte_1
l'abitazione familiare di a SA EL GR in Via Giovanni Bosco n. 39. Contestava Parte_2
pagina 5 di 18 inoltre la richiesta degli attori di ricomprendere gli immobili da dividersi nelle porzioni a loro spettanti, instando per la vendita dei beni in argomento laddove non fosse stata possibile la divisione in natura di questi ultimi. Il convenuto si opponeva infine alla richiesta di riunione ex art. 274 c.p.c. EL presente procedimento con il giudizio R.G. n. 38/2013 rilevando, in primis, la necessità di accertare le donazioni effettuate dalla de cuius ai figli e procedere alla collazione ELle stesse, ed in secundis, il possibile venir meno ELle “ragioni di opportunità e convenienza sottese alla norma di cui all'art. 274 c.p.c.” (cfr. pag.4, costituzione) qualora il giudizio, rubricato al n. 4209/2021 R.G., nel frattempo promosso dall'odierno convenuto al fine di far dichiarare la simulazione assoluta ELla compravendita ELl'autosalone di NO NE tra EL LI e a seguito ELla sentenza ELla Corte Parte_1
d'Appello di Venezia precedentemente menzionata, dovesse essere riunito al procedimento n.38/2013
R.G a seguito di istanza dallo stesso proposta in seno a tal giudizio.
4. Alla prima udienza, parte attrice eccepiva la nullità ai sensi ELl'art.167 co.
2. c.p.c. ELla domanda riconvenzionale relativa all'accertamento ed alla collazione di presunte donazioni, ed altresì la prescrizione ELle prospettate azioni di accertamento. Il giudizio, atteso il mancato esperimento ELla procedura di mediazione obbligatoria, veniva rinviato al 19.4.2022. A detta udienza venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. In prima memoria 183 gli attori ribadivano l'eccezione di nullità ELla domanda avversaria, evidenziando, nel merito, la falsa rappresentazione, così come addotta dal fratello
, degli equilibri economici familiari in seno alla famiglia mentre in terza memoria 183 CP_1 CP_1 chiedevano l'acquisizione ELla perizia, quanto ai valori attribuiti, che sarebbe stata depositata nel giudizio r.g. 38/2013 e/o la conferma ELl'incarico all'arch. per quanto attiene alla Per_3
predisposizione dei progetti divisionali EL relictum materno di cui avevano avanzato, in seconda memoria istruttoria, richiesta di accertamento peritale per la relativa stima. La causa veniva quindi istruita mediante CTU (eseguita dall'Arch. ), avente ad oggetto i seguenti quesiti: Persona_3
“Letti gli atti e documenti di causa, sentiti i consulenti tecnici di parte, effettuato sopralluogo ed esperita ogni ricerca necessaria per la risposta al quesito, anche mediante accesso ai Pubblici Uffici, il
CTU: 1) descriva ed individui catastalmente i beni in comproprietà ELle parti, facenti parte ELl'eredità relitta da , come indicati alla pag. 2 ELl'atto di citazione;
2) Persona_1 accerti la provenienza e l'attuale titolarità dei beni, nonché l'esistenza su di essi di diritti reali di godimento e di garanzia di terzi;
3) accerti la destinazione urbanistica dei terreni, la conformità degli edifici alle norme urbanistiche e la conseguente commerciabilità dei beni;
4) effettui la stima dei beni in comproprietà espressa al valore attuale;
5) predisponga uno o più progetti divisionali dei beni in comunione secondo le quote spettanti ad ogni condividente (3/5 quanto a , e Pt_1 Pt_2 Parte_3
1/5, quanto a 1/5. quanto a , quantificando gli eventuali conguagli in CP_2 CP_1
pagina 6 di 18 denaro; 6) in caso di indivisibilità, predisponga una o più proposte di assegnazione tenendo conto ELle richieste ELle parti, con determinazione dei conguagli”. Svolte le operazioni peritali, il CTU depositava la relazione in data 13.4.2023; all'udienza EL 21.4.2023 il convenuto CP_1
contestava la consulenza depositata, reputando inadeguati i valori di stima degli immobili e, quanto ai progetti divisionali, riservava la formulazione di ulteriore proposta rispetto a quelle prospettate dal consulente EL Tribunale, dal canto suo parte attrice dichiarava di aderire alla terza ipotesi divisionale
(cfr. pag. 27 c.t.u) che il convenuto si dichiarava invece disposto a valutare. Rilevato in CP_2
tal sede che il CTU aveva riscontrato (cfr. c.t.u. pagg.11-15) alcune difformità nell'immobile di
NO NE (foglio 2, Mappale n. 1561 sub. 6), lo stesso veniva convocato all'udienza EL 5.5.2023 al fine di conferirgli l'incarico (integrativo) di procedere alle pratiche di sanatoria ELle difformità rilevate. Conclusisi gli iter di sanatoria (anche in relazione alle autorimesse degli immobili di OL, fg.7, mapp.2255 subb. 2,3,4,5) e depositata la relazione integrativa ciò attestante, all'udienza EL
10.7.2024 dinnanzi allo Scrivente, divenuto titolare EL giudizio, le parti davano atto ELla assenza di condivisione sui progetti divisionali prospettati dal CTU.
La causa veniva quindi rinviata per p.c. al 21.1.2025, ex art. 127 ter c.p.c. Con provvedimento reso ai sensi ELla stessa disposizione, riscontrato il deposito ELle note in cui le parti precisavano le conclusioni su riportate ove, fra l'altro, manifestava la propria adesione alla terza ipotesi CP_2 divisionale prospettata dal consulente ELl'Ufficio, la causa veniva trattenuta in decisione, con termine di giorni 50 per conclusionali e di legge per repliche. Negli scritti finali gli attori davano atto EL passaggio in giudicato ELla sentenza n.1/2025 di cui al giudizio n.38/2013 avente ad oggetto la divisione dei beni ELl'asse ereditario paterno, chiedendone altresì l'acquisizione di copia notificata. A fronte di tale pronuncia ribadivano l'adesione al terzo progetto divisionale, posto che con i primi due sarebbe residuata una comunione fra le parti ed una promiscuità con il fratello , comunque Pt_1
presente ma marginale, nella terza ipotesi divisionale.
Onde evitare anche tale ultima (ed ogni) situazione di promiscuità, gli attori formulavano una ulteriore proposta divisionale, alternativa alla terza ipotesi, volta a: i) attribuire ad il 50% CP_1 ELl'appartamento di OL, Vicolo Calibri n. 9 (di cui era proprietario per il 50% in base alla sentenza n. 1/2025); ii) corrispondere a favore di ed a carico di , e CP_1 Pt_1 Pt_2 Pt_3
l'importo di € 183.600,00 (differenza tra il valore ELla quota di € 222.750,00 ed il valore EL 50% ELl'appartamento € 39.150,00); iii) attribuire ad la Via DI (sud) con CP_2 Controparte_4 conguaglio monetario a suo carico di € 88.350,00 da versare agli attori, come da proposta EL CTU;
iv) attribuire tutti i restanti beni - inclusa la Via DI (nord) oltre che il 50% degli Controparte_4
appartamenti di NO NE, Via Meucci n. 11/A e 11/B, EL negozio e magazzino di Via Meucci n.
pagina 7 di 18 1 - a , e in via tra loro congiunta. Chiedevano infine considerarsi il contegno Pt_1 Pt_2 Parte_3
processuale EL fratello ai fini ELla liquidazione spese. Nelle proprie note conclusive il CP_1
convenuto instava per la rinnovazione ELla c.t.u., contestando altresì la nuova proposta CP_1
divisionale formulata dagli attori in conclusionale, ribadendo al proposito i rilievi già effettuati in ordine alle carenze, specie in punto stima dei beni, e alla lacunosità ELl'elaborato peritale, avversando inoltre l'istanza ex art.96 c.p.c. da ultimo avanzata dagli attori.
5. È infondata l'eccezione di nullità ELla domanda riconvenzionale (rectius, ELla comparsa di costituzione di avente ad oggetto l'accertamento di donazioni e conseguente collazione CP_1
in favore degli attori, per indeterminatezza ELla causa petendi e EL petitum, reiterata, a p.c. dagli attori.
A ben vedere, può osservarsi che (che ha dedotto, invero assai sinteticamente, CP_1 ELl'esistenza di donazioni di denaro, e donazioni – indirette – di taluni beni) non ha propriamente svolto una domanda riconvenzionale, limitandosi a invocare l'operatività ELl'istituto ELla collazione.
Si deve ricordare che “In tema di divisione ereditaria, l'istituto ELla collazione, che, in presenza di donazioni fatte in vita dal "de cuius" e salva apposita dispensa di quest'ultimo, impone il conferimento EL bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione ELla massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria EL "relictum" e EL "donatum" al momento ELl'apertura ELla successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito ad essa, senza necessità di proporre espressa domanda da parte EL condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione EL patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione. Tuttavia, in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione ELla domanda di accertamento ELl'esistenza ELla stessa.”. (Cass. Sez. II, sent. N. 23403 EL 27/7/2022)
Tanto premesso, l'istanza di sottoporre a collazione asserite donazioni è semplicemente infondata, non avendo (i) specificamente articolato una domanda diretta ad accertare donazioni indirette CP_1
(ii) provato l'esistenza di donazioni, in favori ELle altre parti.
6. I beni oggetto di divisione sono compiutamente e dettagliatamente descritti nella relazione di CTU ELl'Arch. EL 13.4.2023, cui si rimanda per il dettaglio e che, in punto descrizione e Per_3
individuazione dei beni, non è contestata dalle parti.
6.1. I beni sono stati distinti in tre blocchi:
(I) Il primo blocco ricomprende un immobile sito in OL (Vi), Vicolo Calibri. Trattasi di un appartamento censito al CF di detto Comune, al foglio 7 mapp. n. 2300 sub. 21 piano terra - cat. A/2 cl.
pagina 8 di 18 2 vani 3, RC Euro 193,67; e mapp n. 2300 sub. 39 piano interrato - cat. C/6 cl. 2 mq. 24, RC Euro
58,26, composto da varie stanze al piano terra, porzione di giardino privato e garage al piano interrato.
Il bene era in comunione tra padre e madre ELle parti;
in questa sede è oggetto di divisione il 50% intestato alla madre.
(II) Il secondo blocco è costituito da vari beni ricompresi in un fabbricato in NO NE (V), via
Meucci. Trattasi di un complesso composto da (i e ii) 2 appartamenti, di cui il secondo leggermente più ampio;
(ii) un magazzino (con all'interno una piccola area commerciale), (iii) un negozio con magazzino sottostante identificati rispettivamente al C.F. di detto Comune al foglio 2, mapp. n. 1561 sub. 5 Via A. Meucci, 11/B, S1/T/1 cat. A/2 cl. 3 vani 4 RC. Euro 351,19 (primo appartamento), mapp.
n. 1561 sub. 6 Via A. Meucci, 11/A, S1/T/1 cat. A/2 cl. 3 vani 5 RC. Euro 438,99 (secondo appartamento), mapp. 1561 sub. 3, via A. Meucci, 11, P.T. cat. D/7, Rc. Euro 2.582,28 (magazzino), mapp. n. 1561 sub. 4 Via A. Meucci, 11, P.S1-T, cat. C/1, cl. 4, mq. 380, Rc. Euro 5.495,10 (negozio).
Magazzino e negozio risultano avere in comune un piazzale indiviso.
Anche detti beni erano in comunione tra padre e madre ELle parti, oggetto di divisione in questa sede è il 50% ELla madre.
(III) Il terzo blocco ricomprende due villette site in un complesso (OL via DI), dalle caratteristiche analoghe;
entrambe le villette sono dotate di garage, di area di manovra e area a verde.
Le villette sono così censite al CF, EL predetto Comune: (i) quella a nord e il relativo garage al foglio
7, Mapp. n. 2255 sub. 3 piano S1-T-1° cat. A/2 cl. 2 vani 9, 213 mq totale, escluse aree scoperte mq
208, RC Euro 581,01 e mapp. n. 2255 sub. 5 piano T cat. C/6 cl. 2; 21 mq, dati di superficie mq 26; RC
Euro 50,97; (ii) quella a sud, mapp. n. 2255 sub. 2 piano S1-T-1° cat. A/2 cl. 2 vani 9, 213 mq totale, escluse aree scoperte mq 208, RC Euro 581,01; mapp. n. 2255 sub. 4 piano T cat. C/6 cl. 2; 20 mq , dati di superficie mq 24; RC Euro 48,55.
Trattasi di beni originariamente di proprietà ELla sola madre ELle parti.
(IV) e (V) Il quarto e quinto blocco ricomprendono ELle quote di proprietà ELla de cuius di alcuni terreni siti in OL e censiti al C.T. EL Comune di OL, foglio 7, mapp. n. 1526 di are 2,10 R.D.
1,63 €, R.A 0.92 €; Mapp. n. 1529 di are 5,70; R.D. 4,42 €, R.A 2,50 €; mapp. n. 1664 di are 8,17; R.D.
6,33 €, R.A 3,59 €; - Mapp. n. 1665 di are 5,02; R.D. 3,89 €, R.A 2,20 €; mapp. n. 1663 di are 6,96
R.D. 5,39 €, R.A 3,06 €.
era proprietaria per 1/3 (gli altri 2/3 erano dei fratelli) dei mapp. 1526, 1529, 1664 e Persona_1
1665 (e quindi le parti sono comuniste dei 5/15) e per 5/25 EL solo mapp. 1663. Trattasi di terreni compresi tra le vie Toscanini, Donizetti e Paganini. In particolare, i m.n. 1663 e 1664 sono attualmente adibiti a parco giochi (il CTU dà atto che nel 1980 le quote avrebbero dovuto essere cedute al CP_5
pagina 9 di 18 in cambio di una concessione su terreno limitrofo, cessione mai formalizzata). Gli altri terreni risultavano invece adibiti a strada per l'accesso alle proprietà limitrofe già prima EL 1980.
6.2. Così individuati i beni, il CTU ha proceduto a stimarne il valore: quanto alle varie unità immobiliari, ha fatto riferimento al valore di mercato, facendo applicazione EL metodo comparativo per confronto diretto con immobili comparabili per caratteristiche quantitative e qualitative con i beni oggetto di valutazione, ubicati nella stessa zona geografica e urbanistica e con caratteristiche simili, considerando le caratteristiche oggettive degli immobili (conservazione, rifiniture etc), tenendo conto ELl'andamento immobiliare, facendo riferimento a riviste specializzate.
Il CTU ha quindi così stimato il valore, considerando dapprima il valore per intero degli immobili e quindi il valore al 50% (o 1/2) dei beni in comunione tra padre e madre dei de cuius (cfr. tabelle pagg.
26-28 CTU), che si indica qui di seguito: per l'appartamento e garage dei beni EL corpo 1, in €
39.150,00; per quelli di cui al corpo 2 € 35.300,00 per il primo appartamento, € 57.300,00 per il secondo appartamento, € 152.550,00 per il magazzino, € 207.250,00 per negozio e magazzino;
per quelli di cui al blocco 3, € 311.100,00 per ciascuna villetta (per complessivi € 622.200,00).
L'Arch. non ha assegnato un valore alle quote di terreni, in ragione ELle loro caratteristiche Per_3
(quote minoritarie di proprietà di beni a destinazione sostanzialmente pubblica da oltre quarant'anni, tanto che con riferimento ad alcuni di essi si era ipotizzata la cessione gratuita).
Il valore complessivo EL patrimonio da dividere viene dunque stimato dal CTU in € 1.113.750,00.
7. Attori e non hanno mosso rilievi alle valutazioni EL CTU. CP_2
7.1. ha invece contestato i valori stimati dall'Arch. , tramite il proprio CTP, CP_1 Per_3
Geom. , rilievi reiterati negli scritti conclusivi. Per_4
7.1.1 Il CTP, assumendo che il CTU avesse fatto applicazione dei valori ELla “Borsa immobiliare di
Vicenza” ha quindi dapprima indicato i dati riferibili a detto parametro (cfr. osservazioni, pagg. 1-4) posti a base dei successivi rilievi.
7.1.2. Quanto ai beni di cui al blocco 2, partendo dagli appartamenti, ha osservato, ipotizzando una decurtazione per vetustà di 23 anni, che il valore a metro quadro dei due appartamenti stimato dal CTU
(864 €) sarebbe eccessivamente ridotto (il CTP stima un valore di 894 €). Il CTP ha poi contestato il coefficiente applicato da CTU alle cantine e ct (0,25 in luogo dei 0,50 risultanti dalla borsa immobiliare).
Quanto al magazzino ha contestato il valore a mq ipotizzato dal CTU, differente dai valori OMI.
Analogo discorso per il magazzino annesso al negozio (cfr. osservazioni, pagg. 5-6) e anche per il negozio (in cui il valore stimato dal CTP diverge tuttavia di soli € 900.,00).
7.1.3. Quanto all'appartamento blocco 1, il CTP contesta il valore stimando un maggior livello di pagina 10 di 18 crescita EL mercato immobiliare pur considerata una vetustà di 21 anni e ha contestato la riduzione EL prezzo a mq EL garage, non rapportato al 50% desumibile dalla Camera di commercio di Vicenza.
7.1.4. Anche per i villini il CTP ipotizza diversi valori a metri quadri, sulla base dei dati OMI, con una aggiunta EL 5% stante la collocazione centrale e una riduzione per vetusta di 23 anni. Ha poi dedotto che il CTU avrebbe verosimilmente dimenticato di calcolare il valore di terrazza, loggia e piano terra per una ELle due villette e il valore di stima EL garage. Ha poi dedotto che il valore ELle villette sarebbe stato sottostimato, prendendo a riferimento un annuncio di vendita di villetta analoga e limitrofa (pagg. 11).
7.1.5. Concludendo le diverse valutazioni EL CTP porterebbero ad un valore di € 1.247.950,00, rispetto agli € 1.113.750,00 stimati dal CTU, per € 134.200,00 di differenza.
7.2. I rilievi EL CTP sono stati affrontati e superati, con motivazione e ragionamento pienamente condivisibile, dal CTU (cfr. CTU, pagg. 29 ss).
7.2.1. L'Ausiliario ha anzitutto chiarito di non aver fatto riferimento solo al valore ELla Borsa immobiliare, ma anche a quello di riviste EL settore.
7.2.2. Quanto ai rilievi sugli immobili di cui al blocco 2, ha rilevato di non considerare condivisibili EL tutto i valori ELla Borsa immobiliare, stante le caratteristiche degli immobili (appartamenti conglobati in edificio a destinazione mista, privi di garage privati al chiuso); quanto al calcolo percentuale di cantine e terrazze, ha chiarito che il valore EL 25% discende è conforme a quanto previsto dalla l.
392/1978
7.2.3. Quanto all'appartamento blocco 1, il CTU ha chiarito che il deprezzamento EL garage fosse imputabile al suo stato manutentivo, non adeguatamente considerato dal CTP.
7.2.4. Quanto alle villette sub. blocco 3, il CTU ha chiarito di aver svolto una valutazione diretta a valorizzarne le specifiche caratteristiche, sicché le censure su differenze nelle metrature EL CTP non colgono nel segno. Ha evidenziato l'erroneità degli assunti EL CTP in punto vetustà (risalendo dette villette al 1980) e ha poi contestato il metodo EL CTP, laddove ha valorizzato, come ipotesi di confronto, dei valori discendenti da semplici annunci di agenzie immobiliari.
Le risposte alle osservazioni EL CTU non sono state specificamente contrastate da negli CP_1
scritti conclusivi, e sono pienamente argomentate e condivisibili. Si utilizzeranno pertanto i valori di stima EL CTU e deve pertanto rigettarsi la richiesta di rinnovazione ELla CTU.
8. Il CTU, valutata la comoda divisibilità EL compendio, ha predisposto quattro progetti divisionali, che si riportano di seguito:
pagina 11 di 18 pagina 12 di 18 Gli attori e hanno dichiarato di prediligere la terza soluzione, non ne ha indicata CP_2 CP_1
nessuna, riservandosi in corso di giudizio di articolare una propria proposta (riserva rimasta priva di seguito).
All'udienza di p.c. gli attori hanno dato atto che il giudizio di divisione avente ad oggetto la comunione paterna (e ricomprendente anche il residuo 50% degli immobili di cui al blocco 1 e 2) è stato definito con sentenza n. 1/2025, che ha tra l'altro assegnato a il 50% ELl'appartamento e garage CP_1
sito in OL Via Calibri, oltre ad una somma di denaro (per quanto qui rileva, a è stato Parte_1 assegnato il 50% ELl'appartamento in NO, mapp. 1561 sub. 5, a e congiuntamente Pt_3 Pt_2
il 50% EL 1561, sub. 6, a il 50% EL magazzino. CP_2
In conclusionale gli attori hanno articolato una ulteriore ipotesi divisionale che preveda di: i) attribuire ad il 50% ELl'appartamento di OL, Vicolo Calibri n. 9 (di cui era proprietario per il CP_1
50% in base alla sentenza n. 1/2025); ii) corrispondere a favore di ed a carico di , e CP_1 Pt_1 Pt_2
l'importo di € 183.600,00 (differenza tra il valore ELla quota di € 222.750,00 ed il valore EL Pt_3
50% ELl'appartamento € 39.150,00); iii) attribuire ad la Via DI (sud) CP_2 Controparte_4 con conguaglio monetario a suo carico di € 88.350,00 da versare agli attori, come da proposta EL CTU;
iv) attribuire tutti i restanti beni - inclusa la Via DI (nord) oltre che il 50% degli Controparte_4
appartamenti di NO NE, Via Meucci n. 11/A e 11/B, EL negozio e magazzino di Via Meucci n.
1 - a , e in via tra loro congiunta. Pt_1 Pt_2 Parte_3
All'udienza di p.c. ha dichiarato di optare per la terza soluzione, non ha preso posizione CP_2 sull'ulteriore proposta articolata dai fratelli, non avendo depositato memoria di replica. in conclusionale ha contestato le proposte EL CTU sia per le divergenze notevoli dei CP_1 conguagli in denaro (anche nelle varie soluzioni) “rispetto ai calcoli EL CTP”. (pag. 2). In memoria di replica ha dedotto nuovamente che i valori di CTU sarebbero errati nella stima di beni mobili e depositi pagina 13 di 18 (si ritiene trattarsi di refuso, non risultando oggetto di divisione mobili o somme di denaro); quanto all'ulteriore proposta divisionale dei fratelli ne ha contestato “la fattibilità in quanto, come sopra esposto, i valori presi a riferimento tanto per i beni immobili quanto per i benimobili sono da considerarsi errati.” (pag. 2).
9. Tanto chiarito, la domanda di scioglimento ELla comunione è fondata e deve essere accolta in applicazione ELl'art. 1111, comma 1, c.c. che assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento, e anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento ELla comunione, così ELineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.
È opportuno ricordare che, anche se ai sensi ELl'art. 727 c.c. gli assegni devono tendenzialmente comprendere una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione ELl'entità di ciascuna quota, a tale attribuzione omogenea può derogarsi, ex art. 720 c.c., se il frazionamento dei beni non sia materialmente possibile o comodo, ipotesi nella quale, prima di procedere alla vendita coattiva (costituente l'extrema ratio), si deve verificare la possibilità di assegnare beni per l'intero a uno o più comunisti, salvo conguaglio.
Ancora, è opportuno ricordare che “In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c. trova deroga, ai sensi ELl'art. 720 c.c., qualora i beni - secondo accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e cioè, nel caso in cui sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire, ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento - non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo - o, infine, tali che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore ELl'intero.” (Cass.
Sez. II, ord. n. 27984 EL 4/10/2023; cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. II, ord. n. 21612 EL
28/7/2021); tra i vari fattori da ponderare vi sono consistenza e valore dei beni, la situazione giuridica
(numero ed entità ELle quote), da considerarsi non all'apertura ELla successione, ma alla luce ELle successive vicende negoziali (che possano comportare l'eventuale concentrazione ELle quote in capo ai coeredi;
cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 14321 EL 20/6/2007), con l'ulteriore considerazione che è idonea a orientare la scelta EL Giudice anche l'elevata misura dei conguagli altrimenti dovuti fra le quote da attribuire (nel senso che il Giudice ben può privilegiare la soluzione che limita al massimo la misura dei conguagli, così assicurando che la quota sia prevalentemente in natura, cfr. in tal senso Cass. Sez.
II, ord. n. 21612/2021, in parte motiva e i precedenti ivi richiamati).
Ciò chiarito, anzitutto infondata l'eccezione di relativa al fatto che gli attori abbiano CP_1
pagina 14 di 18 chiesto l'assegnazione congiunta di taluni beni (essendo ben possibile per taluni comunisti chiedere l'assegnazione congiunta di uno o più cespiti, optando per rimanere in comunione: cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. II, ord. n. 27733 EL 25/10/2024).
Tanto premesso, non consentendo i beni di cui alla comunione di predisporre assegni omogenei, ritiene lo scrivente di dover far propria l'ipotesi divisionale n.
3. Anzitutto, perché accolta sia dagli attori, sia da In secondo luogo, perché pur prevedendo dei conguagli a carico di e CP_2 CP_1 CP_2
consente a tutte le parti di conseguire anche dei beni in natura, nei limiti di quanto consentito
[...]
dalla disomogeneità dei singoli immobili oggetto ELla comunione.
L'ulteriore proposta articolata in conclusionale dagli attori comporterebbe, d'altro canto, un conguaglio a carico degli attori ancora più elevato ELl'ipotesi n. 3 (con conseguente proporzionale riduzione ELla quota in natura di;
pur consentendo (anche considerato l'esito ELl'altro giudizio di CP_1
divisione) di evitare che resti in comunione con gli attori con riferimento CP_1 all'appartamento con garage di OL, anche tale soluzione manterebbe gli altri comunisti (gli attori e in comunione su altri beni (in particolare, quelli di NO NE). Del resto, per CP_2
effetto ELla sentenza di scioglimento ELla comunione ereditaria paterna, su taluni beni le parti necessariamente resteranno in comunione (salva la possibilità di scioglierla in altra sede, auspicabilmente stragiudiziale).
10. In definitiva, pertanto, le comunioni devono sciogliersi, come da dispositivo, facendo applicazione ELl'ipotesi divisionale n. 3, con la seguente precisazione.
Il progetto divisionale non ha previsto l'assegnazione ELle quote sui terreni in quanto, come su chiarito, il loro valore è pari a 0 (trattandosi di quotine di terreni destinati da tempo immemorabile all'uso pubblico, non effettivamente utilizzabili dai proprietari). Ciò non toglie che anche dette quote formano oggetto ELla domanda di divisione. Le stesse, anche al fine di ridurre comunque il numero di comproprietari dei terreni, verranno dunque assegnate alle parti: in particolare le quote sui tre mappali integranti ELle strade (foglio 7, mapp. n. 1526 di are 2,10 R.D. 1,63 €, R.A 0.92 €; Mapp. n. 1529 di are 5,70; R.D. 4,42 €, R.A 2,50 €; Mapp. n. 1665 di are 5,02) verranno assegnate congiuntamente agli attori. Le quote sulle due particelle integranti il terreno su cui insta un parco giochi (foglio 7 mapp. n.
1664 di are 8,17; R.D. 6,33 €, R.A 3,59 €; -; R.D. 3,89 €, R.A 2,20 €; mapp. n. 1663 di are 6,96 R.D.
5,39 €, R.A 3,06 €), verranno assegnate rispettivamente ad e CP_1 CP_2
11. Quanto alle spese di lite, si ricorda che “Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento ELla comunione vanno poste a carico ELla massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio ELla soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano
pagina 15 di 18 conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.” (Cass. Sez. II, sent. n. 1635 EL
24/1/2020).
11.1. Non sussistono i presupposti per porre a carico di le spese;
pur avendo questi CP_1
svolto ELle resistenze alla divisione (in particolare non dimostrandosi propositivo circa alcuna ipotesi divisionale), le stesse non possono dirsi inutili, pur essendosi dimostrate infondate (quali quelle sul valore dei beni).
11.2. Deve conseguentemente essere rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. EL convenuto, articolata dagli attori.
11.3. Le spese di entrambe le CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico ELle parti nella seguente misura: per 3/5 a carico degli attori , e per 1/5 Pt_1 Pt_2 Parte_3
ciascuno a carico dei convenuti e CP_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(I) in parziale accoglimento ELle domande attoree e dei convenuti, dispone lo scioglimento ELla comunione esistente tra gli eredi di sugli immobili/quote di immobili siti in OL Persona_1
(Vi) (così censiti al C.F. di detto Comune: foglio7, map. n. 2300 sub. 21 piano terra - cat. A/2 cl. 2 vani
3, RC Euro 193,67; e mapp n. 2300 sub. 39 piano interrato - cat. C/6 cl. 2 mq. 24, RC Euro 58,26; foglio 7, Mapp. n. 2255 sub. 3 piano S1-T-1° cat. A/2 cl. 2 vani 9, 213 mq totale, escluse aree scoperte mq 208, RC Euro 581,01 e mapp. n. 2255 sub. 5 piano T cat. C/6 cl. 2; 21 mq, dati di superficie mq 26;
RC Euro 50,97; mapp. n. 2255 sub. 2 piano S1-T-1° cat. A/2 cl. 2 vani 9, 213 mq totale, escluse aree scoperte mq 208, RC Euro 581,01; mapp. n. 2255 sub. 4 piano T cat. C/6 cl. 2; 20 mq, dati di superficie mq 24; RC Euro 48,55 e al catasto terreni di detto Comune: foglio 7, mapp. n. 1526 di are 2,10 R.D.
1,63 €, R.A 0.92 €; Mapp. n. 1529 di are 5,70; R.D. 4,42 €, R.A 2,50 €; mapp. n. 1664 di are 8,17; R.D.
6,33 €, R.A 3,59 €; - Mapp. n. 1665 di are 5,02; R.D. 3,89 €, R.A 2,20 €; mapp. n. 1663 di are 6,96
R.D. 5,39 €, R.A 3,06 €) e in NO NE (Vi) (così censiti al CF di detto Comune: foglio 2, mapp.
n. 1561 sub. 5 Via A. Meucci, 11/B, S1/T/1 cat. A/2 cl. 3 vani 4 RC. Euro 351,19; mapp. n. 1561 sub. 6
Via A. Meucci, 11/A, S1/T/1 cat. A/2 cl. 3 vani 5 RC. Euro 438,99; mapp. 1561 sub. 3, via A. Meucci,
11, P.T. cat. D/7, Rc. Euro 2.582,28; mapp. n. 1561 sub. 4 Via A. Meucci, 11, P.S1-T, cat. C/1, cl. 4, mq.
380, Rc. Euro 5.495,10) e per l'effetto:
1) assegna a , e congiuntamente: Pt_1 Pt_2 Parte_3
i) la quota EL 50% (1/2) ELla proprietà dei seguenti immobili, siti:
a) nel comune di OL (Vi) e così censiti al CF di detto Comune, al foglio 7: map. n. 2300 sub. 21
pagina 16 di 18 piano terra - cat. A/2 cl. 2 vani 3, RC Euro 193,67; e mapp n. 2300 sub. 39 piano interrato - cat. C/6 cl.
2 mq. 24, RC Euro 58,26;
b) nel comune di NO NE (Vi) e così censiti al C.F. di detto Comune, al foglio 2: mapp. n. 1561 sub. 5 Via A. Meucci, 11/B, S1/T/1 cat. A/2 cl. 3 vani 4 RC. Euro 351,19; mapp. n. 1561 sub. 6 Via A.
Meucci, 11/A, S1/T/1 cat. A/2 cl. 3 vani 5 RC. Euro 438,99; mapp. 1561 sub. 3, via A. Meucci, 11, P.T. cat. D/7, Rc. Euro 2.582,28; mapp. n. 1561 sub. 4 Via A. Meucci, 11, P.S1-T, cat. C/1, cl. 4, mq. 380,
Rc. Euro 5.495,10;
ii) la quota di 5/15 ELla proprietà dei seguenti terreni, siti in OL (Vi) e censiti al CT di detto
Comune al foglio 7, mapp. n. 1526 di are 2,10 R.D. 1,63 €, R.A 0.92 €; Mapp. n. 1529 di are 5,70; R.D.
4,42 €, R.A 2,50 €; Mapp. n. 1665 di are 5,02
2) assegna a CP_1
i) l'immobile sito nel Comune di OL (Vi) e così censito al C.F. di detto Comune: foglio 7, mapp. n.
2255 sub. 3 piano S1-T-1° cat. A/2 cl. 2 vani 9, 213 mq totale, escluse aree scoperte mq 208, RC Euro
581,01 e mapp. n. 2255 sub. 5 piano T cat. C/6 cl. 2; 21 mq , dati di superficie mq 26; RC Euro 50,97;
ii) la quota di 5/15 di proprietà dei seguenti terreni, siti in OL (Vi) e censiti al CT di detto Comune al foglio 7, mapp. n. 1664 di are 8,17; R.D. 6,33 €, R.A 3,59 €;
3) assegna a CP_2
i) l'immobile sito nel Comune di OL (Vi) e così censito al C.F. di detto Comune: foglio 7, mapp. n.
2255 sub. 2 piano S1-T-1° cat. A/2 cl. 2 vani 9, 213 mq totale, escluse aree scoperte mq 208, RC Euro
581,01; mapp. n. 2255 sub. 4 piano T cat. C/6 cl. 2; 20 mq , dati di superficie mq 24; RC Euro 48,55
ii) la quota di 5/25 di proprietà dei seguenti terreni, siti in OL (Vi) e censiti al CT di detto Comune al foglio 7, mapp. n. 1663 di are 6,96 R.D. 5,39 €, R.A 3,06 €)
4) dispone che:
i) l'assegnatario versi un conguaglio in denaro in favore di , e CP_1 Pt_1 Pt_2 Parte_3 pari ad € 88.350,00;
ii) l'assegnatario versi un conguaglio in denaro in favore di , e CP_2 Pt_1 Pt_2 Parte_3 pari ad € 88.350,00;
(II) ordina alla Conservatoria RR.II. di procedere, sulla scorta EL capo I e II, alle trascrizioni a favore ELle parti ed a carico degli intestati in censo come per legge;
(III) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
(IV) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. EL convenuto articolata dagli CP_1
attori;
(V) pone le spese ELle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico ELle parti, per i 3/5 a pagina 17 di 18 carico di , e Pt_1 Pt_2
Vicenza, 2 maggio 2025
e per l'1/5 ciascuno a carico di e Parte_3 CP_1 CP_2
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona EL Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 3428 EL ruolo generale per gli affari contenziosi ELl'anno 2021, riservata in decisione all'esito di udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. EL 22 gennaio 2025, vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Lodovico Fabris Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Asolo (Tv), Via C.F._2
Palladio, 1, giusta procura allegata alla citazione
(C.F. ) e (C.F. ) Parte_2 C.F._3 Parte_3 C.F._4 rappresentate e difese dall'Avv. Marisa Furlan (C.F. ) ed elettivamente C.F._5
domiciliate presso il suo studio in Asolo (Tv), Via Palladio, 1, giusta procura allegata alla citazione
- attori - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Zulian CP_1 C.F._6
(C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sossano (Vi), Via C.F._7
Roma, 17, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto –
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta CP_2 C.F._8
Fontana (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Altavilla C.F._9
Vicentina (Vi), P.zza Alcide de Gasperi, 19/G, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto –
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione pagina 1 di 18 CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. EL 22.1.2025 si riscontrava il deposito ELle note EL 21.1.2025, in cui gli attori così precisavano le conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE IN RITO: accertare, per quanto esposto, la nullità ex art. 167, secondo comma, cpc per assoluta incertezza ed indeterminatezza ELla domanda riconvenzionale svolta da nella Comparsa di costituzione e risposta EL 3.11.2021 (pag. 5 righi 8 -11) con ogni CP_1
conseguenza ex lege.
NEL MERITO : accertata, per quanto di necessità, la qualifica di eredi di in Persona_1
capo a nato a [...] il [...] e residente in [...]
(VI), Via Bessica n.2, c.f. , (c.f. , nata a [...]_2 C.F._3
SA EL GR (VI) l'8.3.1971, ivi residente in [...] e (c.f. Parte_3
), nata a [...] il [...] e residente a [...]di C.F._4
Maser (TV), Via Bassanese n. 373, nonché in capo a , c.f. , CP_2 CodiceFiscale_11
residente in [...] e c.f. CP_1 [...]
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Zanella n.2/1, in virtù EL testamento olografo datato 15.5.1999 (pubblicato il 6.8.2008 dal Notaio
di SA EL GR con rep. n. 185652) e per le quote di 1/5 ciascuno, previo Persona_2 accertamento ELl'identità, consistenza e valore dei beni ricompresi nell'asse ereditario di
[...]
e meglio descritti in narrativa ELl'Atto di citazione 26.5.2021, disporre lo scioglimento Per_1
ELla comunione ereditaria formatasi tra le parti in causa sui beni caduti in successione, ricomprendendo gli immobili nelle 3 porzioni spettanti a , e Parte_2 Parte_3 Pt_1
in via tra loro congiunta ex art. 720 c.c. secondo la terza ipotesi divisionale riassunta a pag.
[...]
27 ELla Relazione EL CTU Arch. EL 13.4.2023, anche e soprattutto considerate le Persona_3
attribuzioni già operate con Sentenza n° 1/2025 di questo Tribunale.
IN OGNI CASO NEL MERITO: rigettarsi ogni diversa avversaria domanda perché infondata in fatto e diritto. Spese e competenze professionali rifuse;
spese tecniche da dividersi tra i condividendi.”
Si riscontrava il deposito ELle note EL 21.1.2025, in cui il convenuto così precisava le CP_1
conclusioni:
“Nel merito, in via principale
- nominare un nuovo consulente tecnico d'ufficio per la formazione ELla massa ereditaria da dividersi
e ELle singole quote, previ accertamento e collazione ex art. 724 c.p.c. ELle donazioni dirette, indirette o dissimulate a favore dei sig.ri , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
- disporre lo scioglimento ELla comunione ereditaria formatasi tra le parti in causa sui beni caduti in successione ELla madre e ordinare conseguentemente la divisione ELla massa Persona_1
pagina 2 di 18 ereditaria attribuire ai singoli partecipanti la quota di 1/5 ad ognuno di essi spettante sulla scorta EL testamento olografo (datato 15.05.1999 e pubblicato il 06.08.2008) ELla defunta;
Persona_1
- porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento di spese, diritti e onorari EL presente giudizio.”
Si riscontrava altresì il deposito ELle note EL 21.1.2025, in cui il convenuto così CP_2
precisava le conclusioni:
“NEL MERITO: accertata la qualifica di eredi di in capo al sig. Persona_1 Pt_1
nato a [...] il [...] e residente in [...], Via Bessica
[...]
n.2, c.f. , alla sig.ra (c.f. , nata a [...]_2 C.F._3
SA EL GR (VI) l'8.3.1971, ivi residente in [...], alla sig.ra
[...]
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._4
Crespignaga di Maser (TV), Via Bassanese n. 373, al sig. , c.f. CP_2 C.F._11
, residente in [...] e al sig. c.f.
[...] CP_1 [...]
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._12
Via G. Zanella n.2/1, in virtù EL testamento olografo datato 15.5.1999 (pubblicato il 6.8.2008 dal
Notaio di SA EL GR con rep. n. 185652) e per le quote di 1/5 ciascuno, Persona_2 previo accertamento ELl'identità, consistenza e valore dei beni ricompresi nell'asse ereditario di
, disporre lo scioglimento ELla comunione ereditaria formatasi tra le parti in causa Persona_1
sui beni caduti in successione, ricomprendendo gli immobili nelle porzioni spettanti al sig.
[...]
secondo la terza ipotesi divisionale riassunta a pag. 27 ELla Relazione EL CTU Arch. CP_2 [...]
datata 13.4.2023; Per_3
IN OGNI CASO NEL MERITO: rigettarsi ogni diversa avversaria domanda perché infondata in fatto e diritto.
Spese e competenze professionali rifuse;
spese tecniche da dividersi tra i condividendi.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori deducevano che:
- il 19.1.2008 decedeva in CittaELla (Pd) , nata a [...] il [...], madre Persona_1
ELle parti, di cui il 6.8.2008 veniva pubblicato il testamento olografo, in forza EL quale venivano chiamati a succedere nel patrimonio ELla de cuius gli odierni contendenti in parti uguali (1/5);
- in successione erano caduti i seguenti beni: 1) Immobile sito nel comune di OL (VI), in Vicolo
Calibri 9, così identificato: C.F. - Foglio 7 – Numero 2300 – Subalterno 21 – Cat. A/2;
2) Immobile sito nel comune di OL (VI), in Vicolo Calibri 9, così identificato: C.F. - Foglio 7 –
Numero 2300 – Subalterno 39 – Cat. C/6;
pagina 3 di 18 3) Immobile sito nel comune di NO NE (VI), in Via Meucci 11, così identificato: C.F. - Foglio
2 – Numero 1561 – Subalterno 3 – Cat. D/7;
4) Immobile sito nel comune di NO NE (VI), in Via Meucci 11, così identificato: C.F. - Foglio
2 – Numero 1561 – Subalterno 4 – Cat. C/1;
5) Immobile sito nel comune di NO NE (VI), in Via Meucci 11, così identificato: C.F. - Foglio
2 – Numero 1561 – Subalterno 5 – Cat. A/2;
6) Immobile sito nel comune di NO NE (VI), in Via Meucci 11, così identificato: C.F. - Foglio
2 – Numero 1561 – Subalterno 6 – Cat. A/2;
7) Immobile sito nel comune di OL (VI), in Via Giuseppe DI, così identificato: C.F. - Foglio 2 –
Numero 2255 – Subalterno 2 - Cat. A/2;
8) Immobile sito nel comune di OL (VI), in Via Giuseppe DI, così identificato: C.F. - Foglio 2 –
Numero 2255 – Subalterno 3 - Cat. A/2;
9) Immobile sito nel comune di OL (VI), in Via Giuseppe DI, così identificato: C.F. - Foglio 2 –
Numero 2255 – Subalterno 4 - Cat. C/6;
10) Immobile sito nel comune di OL (VI), in Via Giuseppe DI, così identificato: C.F. - Foglio 2
– Numero 2255 – Subalterno 5 - Cat. C/6;
11) Terreni siti nel comune di OL (Vi), così identificati: C.T. - Foglio 7 – Numeri 1526, 1529,
1664, 1665,1663;
- l'appartamento in OL, Vicolo Calibri 9 e l'immobile di NO NE erano cointestati al 50% tra la madre e il marito LI EL, padre ELle parti in causa, che veniva a mancare il 24.10.2010, aprendosi così la successione paterna a mente EL testamento olografo datato 29.7.2008 e pubblicato il
12.10.2011;
- oltre ai beni immobili precedentemente indicati, di cui deteneva il 50% unitamente alla moglie, LI
EL era anche proprietario ELl'immobile sito in NO NE (VI), via Monte GR 17, catastalmente identificato al C.F., Foglio 3, particella 838 sub.2 cat. A/3;
- nel 2012 l'odierno convenuto assumendo l'invalidità EL testamento olografo EL CP_1 padre, adiva l'autorità giudiziaria – giudizio rubricato al n. 38/2013 r.g, Tribunale di Vicenza, ex
Tribunale di SA EL GR - per vedere dichiarato l'annullamento per incapacità (di intendere e volere) EL testatore al momento ELla redazione e, per l'effetto, procedersi alla divisione ELl'eredità EL de cuius previa collazione di quanto ricevuto dai fratelli a titolo di donazione e , in via gradata, ove accertata la validità EL testamento, avanzava domanda di riduzione ELle disposizioni lesive ELla quota riservatagli;
- con sentenza parziale n.73/2018 il Tribunale si pronunciava sulla azione giudiziaria promossa da pagina 4 di 18 dichiarando l'annullamento EL testamento paterno e l'apertura ELla successione CP_1
legittima ab intestato con ripartizione ELl'asse ereditario in cinque parti uguali fra i cinque figli EL de cuius, massa ereditaria di cui faceva parte l'autosalone di NO NE, via Monte GR, essendo la compravendita, intercorsa il 30.12.1992 fra il de cuius ed il figlio , avente ad oggetto il CP_1
predetto immobile, affetta da simulazione assoluta, rimettendo con separata ordinanza la causa sul ruolo per la predisposizione dei progetti divisionali;
- la pronuncia parziale veniva poi in parte riformata, a seguito di impugnazione di dalla Parte_1
Corte Lagunare che, con sentenza n. 758/2021, dichiarava la nullità EL capo quarto ELla sentenza gravata con il quale era stata dichiarata la simulazione assoluta ELla vendita ELl'immobile in NO
NE, via Monte GR, adibito ad autosalone.
Ciò premesso, gli attori convenivano ed per ottenere pronuncia giudiziale di CP_2 CP_1
scioglimento ELla comunione ereditaria (materna) esistente sui beni caduti in successione, ivi compresi gli immobili siti in OL, Vicolo Calibri ed in NO NE, via Meucci, nelle porzioni agli stessi spettanti ex art.720 c.c., previo accertamento ELla qualità di eredi di ELle parti in Persona_1 causa per le quote di 1/5 cadauno e ELla consistenza ELl'asse ereditario. In via preliminare avanzavano tuttavia istanza ex art. 274 c.p.c. al fine di riunire la presente vertenza con il giudizio pendente fra le medesime parti ed iscritto al n. 38/2013 r.g. ove erano ancora in corso le operazioni peritali di stima e redazione di progetti divisionali, attesa l'opportunità di trattare unitariamente lo scioglimento ELla comunione ereditaria, materna e paterna, sussistente fra i fratelli CP_1
2. La prima udienza, indicata in citazione per il 28.10.2021, veniva differita al 23.11.2021. Si costituiva tempestivamente senza spiegare alcuna difesa. CP_2
3. Con comparsa EL 3.11.2021 si costituiva il quale, pur rilevando l'improcedibilità CP_1
ELla domanda per mancato esperimento ELla mediazione obbligatoria, non si opponeva alla domanda di scioglimento ELla comunione ereditaria formatasi tra le parti sui beni caduti in successione ELla defunta madre In tal senso chiedeva tuttavia procedersi preliminarmente alla Persona_1
collazione ex art. 724 c.c., previo accertamento di tutte le donazioni (dirette, indiritte, dissimulate) effettuate dalla de cuius ai coeredi, fra cui gli immobili acquistati con il denaro materno e intestati agli odierni attori o alle loro società, in particolare: due appartamenti a OL - San Giuseppe in Via
Calibri n. 10 e n. 11 intestati ad;
due appartamenti a OL – San Controparte_3
Giuseppe in Via Calibri n. 20 e n. 21 intestati a;
la villetta di Via SA 34 a NO Parte_1
NE - poi demolita - adiacente all'autosalone Alpicar di NO NE, anch'essa intestata ad di;
l'abitazione di in Via Bessica n. 2 a NO NE;
CP_3 Parte_1 Parte_1
l'abitazione familiare di a SA EL GR in Via Giovanni Bosco n. 39. Contestava Parte_2
pagina 5 di 18 inoltre la richiesta degli attori di ricomprendere gli immobili da dividersi nelle porzioni a loro spettanti, instando per la vendita dei beni in argomento laddove non fosse stata possibile la divisione in natura di questi ultimi. Il convenuto si opponeva infine alla richiesta di riunione ex art. 274 c.p.c. EL presente procedimento con il giudizio R.G. n. 38/2013 rilevando, in primis, la necessità di accertare le donazioni effettuate dalla de cuius ai figli e procedere alla collazione ELle stesse, ed in secundis, il possibile venir meno ELle “ragioni di opportunità e convenienza sottese alla norma di cui all'art. 274 c.p.c.” (cfr. pag.4, costituzione) qualora il giudizio, rubricato al n. 4209/2021 R.G., nel frattempo promosso dall'odierno convenuto al fine di far dichiarare la simulazione assoluta ELla compravendita ELl'autosalone di NO NE tra EL LI e a seguito ELla sentenza ELla Corte Parte_1
d'Appello di Venezia precedentemente menzionata, dovesse essere riunito al procedimento n.38/2013
R.G a seguito di istanza dallo stesso proposta in seno a tal giudizio.
4. Alla prima udienza, parte attrice eccepiva la nullità ai sensi ELl'art.167 co.
2. c.p.c. ELla domanda riconvenzionale relativa all'accertamento ed alla collazione di presunte donazioni, ed altresì la prescrizione ELle prospettate azioni di accertamento. Il giudizio, atteso il mancato esperimento ELla procedura di mediazione obbligatoria, veniva rinviato al 19.4.2022. A detta udienza venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. In prima memoria 183 gli attori ribadivano l'eccezione di nullità ELla domanda avversaria, evidenziando, nel merito, la falsa rappresentazione, così come addotta dal fratello
, degli equilibri economici familiari in seno alla famiglia mentre in terza memoria 183 CP_1 CP_1 chiedevano l'acquisizione ELla perizia, quanto ai valori attribuiti, che sarebbe stata depositata nel giudizio r.g. 38/2013 e/o la conferma ELl'incarico all'arch. per quanto attiene alla Per_3
predisposizione dei progetti divisionali EL relictum materno di cui avevano avanzato, in seconda memoria istruttoria, richiesta di accertamento peritale per la relativa stima. La causa veniva quindi istruita mediante CTU (eseguita dall'Arch. ), avente ad oggetto i seguenti quesiti: Persona_3
“Letti gli atti e documenti di causa, sentiti i consulenti tecnici di parte, effettuato sopralluogo ed esperita ogni ricerca necessaria per la risposta al quesito, anche mediante accesso ai Pubblici Uffici, il
CTU: 1) descriva ed individui catastalmente i beni in comproprietà ELle parti, facenti parte ELl'eredità relitta da , come indicati alla pag. 2 ELl'atto di citazione;
2) Persona_1 accerti la provenienza e l'attuale titolarità dei beni, nonché l'esistenza su di essi di diritti reali di godimento e di garanzia di terzi;
3) accerti la destinazione urbanistica dei terreni, la conformità degli edifici alle norme urbanistiche e la conseguente commerciabilità dei beni;
4) effettui la stima dei beni in comproprietà espressa al valore attuale;
5) predisponga uno o più progetti divisionali dei beni in comunione secondo le quote spettanti ad ogni condividente (3/5 quanto a , e Pt_1 Pt_2 Parte_3
1/5, quanto a 1/5. quanto a , quantificando gli eventuali conguagli in CP_2 CP_1
pagina 6 di 18 denaro; 6) in caso di indivisibilità, predisponga una o più proposte di assegnazione tenendo conto ELle richieste ELle parti, con determinazione dei conguagli”. Svolte le operazioni peritali, il CTU depositava la relazione in data 13.4.2023; all'udienza EL 21.4.2023 il convenuto CP_1
contestava la consulenza depositata, reputando inadeguati i valori di stima degli immobili e, quanto ai progetti divisionali, riservava la formulazione di ulteriore proposta rispetto a quelle prospettate dal consulente EL Tribunale, dal canto suo parte attrice dichiarava di aderire alla terza ipotesi divisionale
(cfr. pag. 27 c.t.u) che il convenuto si dichiarava invece disposto a valutare. Rilevato in CP_2
tal sede che il CTU aveva riscontrato (cfr. c.t.u. pagg.11-15) alcune difformità nell'immobile di
NO NE (foglio 2, Mappale n. 1561 sub. 6), lo stesso veniva convocato all'udienza EL 5.5.2023 al fine di conferirgli l'incarico (integrativo) di procedere alle pratiche di sanatoria ELle difformità rilevate. Conclusisi gli iter di sanatoria (anche in relazione alle autorimesse degli immobili di OL, fg.7, mapp.2255 subb. 2,3,4,5) e depositata la relazione integrativa ciò attestante, all'udienza EL
10.7.2024 dinnanzi allo Scrivente, divenuto titolare EL giudizio, le parti davano atto ELla assenza di condivisione sui progetti divisionali prospettati dal CTU.
La causa veniva quindi rinviata per p.c. al 21.1.2025, ex art. 127 ter c.p.c. Con provvedimento reso ai sensi ELla stessa disposizione, riscontrato il deposito ELle note in cui le parti precisavano le conclusioni su riportate ove, fra l'altro, manifestava la propria adesione alla terza ipotesi CP_2 divisionale prospettata dal consulente ELl'Ufficio, la causa veniva trattenuta in decisione, con termine di giorni 50 per conclusionali e di legge per repliche. Negli scritti finali gli attori davano atto EL passaggio in giudicato ELla sentenza n.1/2025 di cui al giudizio n.38/2013 avente ad oggetto la divisione dei beni ELl'asse ereditario paterno, chiedendone altresì l'acquisizione di copia notificata. A fronte di tale pronuncia ribadivano l'adesione al terzo progetto divisionale, posto che con i primi due sarebbe residuata una comunione fra le parti ed una promiscuità con il fratello , comunque Pt_1
presente ma marginale, nella terza ipotesi divisionale.
Onde evitare anche tale ultima (ed ogni) situazione di promiscuità, gli attori formulavano una ulteriore proposta divisionale, alternativa alla terza ipotesi, volta a: i) attribuire ad il 50% CP_1 ELl'appartamento di OL, Vicolo Calibri n. 9 (di cui era proprietario per il 50% in base alla sentenza n. 1/2025); ii) corrispondere a favore di ed a carico di , e CP_1 Pt_1 Pt_2 Pt_3
l'importo di € 183.600,00 (differenza tra il valore ELla quota di € 222.750,00 ed il valore EL 50% ELl'appartamento € 39.150,00); iii) attribuire ad la Via DI (sud) con CP_2 Controparte_4 conguaglio monetario a suo carico di € 88.350,00 da versare agli attori, come da proposta EL CTU;
iv) attribuire tutti i restanti beni - inclusa la Via DI (nord) oltre che il 50% degli Controparte_4
appartamenti di NO NE, Via Meucci n. 11/A e 11/B, EL negozio e magazzino di Via Meucci n.
pagina 7 di 18 1 - a , e in via tra loro congiunta. Chiedevano infine considerarsi il contegno Pt_1 Pt_2 Parte_3
processuale EL fratello ai fini ELla liquidazione spese. Nelle proprie note conclusive il CP_1
convenuto instava per la rinnovazione ELla c.t.u., contestando altresì la nuova proposta CP_1
divisionale formulata dagli attori in conclusionale, ribadendo al proposito i rilievi già effettuati in ordine alle carenze, specie in punto stima dei beni, e alla lacunosità ELl'elaborato peritale, avversando inoltre l'istanza ex art.96 c.p.c. da ultimo avanzata dagli attori.
5. È infondata l'eccezione di nullità ELla domanda riconvenzionale (rectius, ELla comparsa di costituzione di avente ad oggetto l'accertamento di donazioni e conseguente collazione CP_1
in favore degli attori, per indeterminatezza ELla causa petendi e EL petitum, reiterata, a p.c. dagli attori.
A ben vedere, può osservarsi che (che ha dedotto, invero assai sinteticamente, CP_1 ELl'esistenza di donazioni di denaro, e donazioni – indirette – di taluni beni) non ha propriamente svolto una domanda riconvenzionale, limitandosi a invocare l'operatività ELl'istituto ELla collazione.
Si deve ricordare che “In tema di divisione ereditaria, l'istituto ELla collazione, che, in presenza di donazioni fatte in vita dal "de cuius" e salva apposita dispensa di quest'ultimo, impone il conferimento EL bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione ELla massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria EL "relictum" e EL "donatum" al momento ELl'apertura ELla successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito ad essa, senza necessità di proporre espressa domanda da parte EL condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione EL patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione. Tuttavia, in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione ELla domanda di accertamento ELl'esistenza ELla stessa.”. (Cass. Sez. II, sent. N. 23403 EL 27/7/2022)
Tanto premesso, l'istanza di sottoporre a collazione asserite donazioni è semplicemente infondata, non avendo (i) specificamente articolato una domanda diretta ad accertare donazioni indirette CP_1
(ii) provato l'esistenza di donazioni, in favori ELle altre parti.
6. I beni oggetto di divisione sono compiutamente e dettagliatamente descritti nella relazione di CTU ELl'Arch. EL 13.4.2023, cui si rimanda per il dettaglio e che, in punto descrizione e Per_3
individuazione dei beni, non è contestata dalle parti.
6.1. I beni sono stati distinti in tre blocchi:
(I) Il primo blocco ricomprende un immobile sito in OL (Vi), Vicolo Calibri. Trattasi di un appartamento censito al CF di detto Comune, al foglio 7 mapp. n. 2300 sub. 21 piano terra - cat. A/2 cl.
pagina 8 di 18 2 vani 3, RC Euro 193,67; e mapp n. 2300 sub. 39 piano interrato - cat. C/6 cl. 2 mq. 24, RC Euro
58,26, composto da varie stanze al piano terra, porzione di giardino privato e garage al piano interrato.
Il bene era in comunione tra padre e madre ELle parti;
in questa sede è oggetto di divisione il 50% intestato alla madre.
(II) Il secondo blocco è costituito da vari beni ricompresi in un fabbricato in NO NE (V), via
Meucci. Trattasi di un complesso composto da (i e ii) 2 appartamenti, di cui il secondo leggermente più ampio;
(ii) un magazzino (con all'interno una piccola area commerciale), (iii) un negozio con magazzino sottostante identificati rispettivamente al C.F. di detto Comune al foglio 2, mapp. n. 1561 sub. 5 Via A. Meucci, 11/B, S1/T/1 cat. A/2 cl. 3 vani 4 RC. Euro 351,19 (primo appartamento), mapp.
n. 1561 sub. 6 Via A. Meucci, 11/A, S1/T/1 cat. A/2 cl. 3 vani 5 RC. Euro 438,99 (secondo appartamento), mapp. 1561 sub. 3, via A. Meucci, 11, P.T. cat. D/7, Rc. Euro 2.582,28 (magazzino), mapp. n. 1561 sub. 4 Via A. Meucci, 11, P.S1-T, cat. C/1, cl. 4, mq. 380, Rc. Euro 5.495,10 (negozio).
Magazzino e negozio risultano avere in comune un piazzale indiviso.
Anche detti beni erano in comunione tra padre e madre ELle parti, oggetto di divisione in questa sede è il 50% ELla madre.
(III) Il terzo blocco ricomprende due villette site in un complesso (OL via DI), dalle caratteristiche analoghe;
entrambe le villette sono dotate di garage, di area di manovra e area a verde.
Le villette sono così censite al CF, EL predetto Comune: (i) quella a nord e il relativo garage al foglio
7, Mapp. n. 2255 sub. 3 piano S1-T-1° cat. A/2 cl. 2 vani 9, 213 mq totale, escluse aree scoperte mq
208, RC Euro 581,01 e mapp. n. 2255 sub. 5 piano T cat. C/6 cl. 2; 21 mq, dati di superficie mq 26; RC
Euro 50,97; (ii) quella a sud, mapp. n. 2255 sub. 2 piano S1-T-1° cat. A/2 cl. 2 vani 9, 213 mq totale, escluse aree scoperte mq 208, RC Euro 581,01; mapp. n. 2255 sub. 4 piano T cat. C/6 cl. 2; 20 mq , dati di superficie mq 24; RC Euro 48,55.
Trattasi di beni originariamente di proprietà ELla sola madre ELle parti.
(IV) e (V) Il quarto e quinto blocco ricomprendono ELle quote di proprietà ELla de cuius di alcuni terreni siti in OL e censiti al C.T. EL Comune di OL, foglio 7, mapp. n. 1526 di are 2,10 R.D.
1,63 €, R.A 0.92 €; Mapp. n. 1529 di are 5,70; R.D. 4,42 €, R.A 2,50 €; mapp. n. 1664 di are 8,17; R.D.
6,33 €, R.A 3,59 €; - Mapp. n. 1665 di are 5,02; R.D. 3,89 €, R.A 2,20 €; mapp. n. 1663 di are 6,96
R.D. 5,39 €, R.A 3,06 €.
era proprietaria per 1/3 (gli altri 2/3 erano dei fratelli) dei mapp. 1526, 1529, 1664 e Persona_1
1665 (e quindi le parti sono comuniste dei 5/15) e per 5/25 EL solo mapp. 1663. Trattasi di terreni compresi tra le vie Toscanini, Donizetti e Paganini. In particolare, i m.n. 1663 e 1664 sono attualmente adibiti a parco giochi (il CTU dà atto che nel 1980 le quote avrebbero dovuto essere cedute al CP_5
pagina 9 di 18 in cambio di una concessione su terreno limitrofo, cessione mai formalizzata). Gli altri terreni risultavano invece adibiti a strada per l'accesso alle proprietà limitrofe già prima EL 1980.
6.2. Così individuati i beni, il CTU ha proceduto a stimarne il valore: quanto alle varie unità immobiliari, ha fatto riferimento al valore di mercato, facendo applicazione EL metodo comparativo per confronto diretto con immobili comparabili per caratteristiche quantitative e qualitative con i beni oggetto di valutazione, ubicati nella stessa zona geografica e urbanistica e con caratteristiche simili, considerando le caratteristiche oggettive degli immobili (conservazione, rifiniture etc), tenendo conto ELl'andamento immobiliare, facendo riferimento a riviste specializzate.
Il CTU ha quindi così stimato il valore, considerando dapprima il valore per intero degli immobili e quindi il valore al 50% (o 1/2) dei beni in comunione tra padre e madre dei de cuius (cfr. tabelle pagg.
26-28 CTU), che si indica qui di seguito: per l'appartamento e garage dei beni EL corpo 1, in €
39.150,00; per quelli di cui al corpo 2 € 35.300,00 per il primo appartamento, € 57.300,00 per il secondo appartamento, € 152.550,00 per il magazzino, € 207.250,00 per negozio e magazzino;
per quelli di cui al blocco 3, € 311.100,00 per ciascuna villetta (per complessivi € 622.200,00).
L'Arch. non ha assegnato un valore alle quote di terreni, in ragione ELle loro caratteristiche Per_3
(quote minoritarie di proprietà di beni a destinazione sostanzialmente pubblica da oltre quarant'anni, tanto che con riferimento ad alcuni di essi si era ipotizzata la cessione gratuita).
Il valore complessivo EL patrimonio da dividere viene dunque stimato dal CTU in € 1.113.750,00.
7. Attori e non hanno mosso rilievi alle valutazioni EL CTU. CP_2
7.1. ha invece contestato i valori stimati dall'Arch. , tramite il proprio CTP, CP_1 Per_3
Geom. , rilievi reiterati negli scritti conclusivi. Per_4
7.1.1 Il CTP, assumendo che il CTU avesse fatto applicazione dei valori ELla “Borsa immobiliare di
Vicenza” ha quindi dapprima indicato i dati riferibili a detto parametro (cfr. osservazioni, pagg. 1-4) posti a base dei successivi rilievi.
7.1.2. Quanto ai beni di cui al blocco 2, partendo dagli appartamenti, ha osservato, ipotizzando una decurtazione per vetustà di 23 anni, che il valore a metro quadro dei due appartamenti stimato dal CTU
(864 €) sarebbe eccessivamente ridotto (il CTP stima un valore di 894 €). Il CTP ha poi contestato il coefficiente applicato da CTU alle cantine e ct (0,25 in luogo dei 0,50 risultanti dalla borsa immobiliare).
Quanto al magazzino ha contestato il valore a mq ipotizzato dal CTU, differente dai valori OMI.
Analogo discorso per il magazzino annesso al negozio (cfr. osservazioni, pagg. 5-6) e anche per il negozio (in cui il valore stimato dal CTP diverge tuttavia di soli € 900.,00).
7.1.3. Quanto all'appartamento blocco 1, il CTP contesta il valore stimando un maggior livello di pagina 10 di 18 crescita EL mercato immobiliare pur considerata una vetustà di 21 anni e ha contestato la riduzione EL prezzo a mq EL garage, non rapportato al 50% desumibile dalla Camera di commercio di Vicenza.
7.1.4. Anche per i villini il CTP ipotizza diversi valori a metri quadri, sulla base dei dati OMI, con una aggiunta EL 5% stante la collocazione centrale e una riduzione per vetusta di 23 anni. Ha poi dedotto che il CTU avrebbe verosimilmente dimenticato di calcolare il valore di terrazza, loggia e piano terra per una ELle due villette e il valore di stima EL garage. Ha poi dedotto che il valore ELle villette sarebbe stato sottostimato, prendendo a riferimento un annuncio di vendita di villetta analoga e limitrofa (pagg. 11).
7.1.5. Concludendo le diverse valutazioni EL CTP porterebbero ad un valore di € 1.247.950,00, rispetto agli € 1.113.750,00 stimati dal CTU, per € 134.200,00 di differenza.
7.2. I rilievi EL CTP sono stati affrontati e superati, con motivazione e ragionamento pienamente condivisibile, dal CTU (cfr. CTU, pagg. 29 ss).
7.2.1. L'Ausiliario ha anzitutto chiarito di non aver fatto riferimento solo al valore ELla Borsa immobiliare, ma anche a quello di riviste EL settore.
7.2.2. Quanto ai rilievi sugli immobili di cui al blocco 2, ha rilevato di non considerare condivisibili EL tutto i valori ELla Borsa immobiliare, stante le caratteristiche degli immobili (appartamenti conglobati in edificio a destinazione mista, privi di garage privati al chiuso); quanto al calcolo percentuale di cantine e terrazze, ha chiarito che il valore EL 25% discende è conforme a quanto previsto dalla l.
392/1978
7.2.3. Quanto all'appartamento blocco 1, il CTU ha chiarito che il deprezzamento EL garage fosse imputabile al suo stato manutentivo, non adeguatamente considerato dal CTP.
7.2.4. Quanto alle villette sub. blocco 3, il CTU ha chiarito di aver svolto una valutazione diretta a valorizzarne le specifiche caratteristiche, sicché le censure su differenze nelle metrature EL CTP non colgono nel segno. Ha evidenziato l'erroneità degli assunti EL CTP in punto vetustà (risalendo dette villette al 1980) e ha poi contestato il metodo EL CTP, laddove ha valorizzato, come ipotesi di confronto, dei valori discendenti da semplici annunci di agenzie immobiliari.
Le risposte alle osservazioni EL CTU non sono state specificamente contrastate da negli CP_1
scritti conclusivi, e sono pienamente argomentate e condivisibili. Si utilizzeranno pertanto i valori di stima EL CTU e deve pertanto rigettarsi la richiesta di rinnovazione ELla CTU.
8. Il CTU, valutata la comoda divisibilità EL compendio, ha predisposto quattro progetti divisionali, che si riportano di seguito:
pagina 11 di 18 pagina 12 di 18 Gli attori e hanno dichiarato di prediligere la terza soluzione, non ne ha indicata CP_2 CP_1
nessuna, riservandosi in corso di giudizio di articolare una propria proposta (riserva rimasta priva di seguito).
All'udienza di p.c. gli attori hanno dato atto che il giudizio di divisione avente ad oggetto la comunione paterna (e ricomprendente anche il residuo 50% degli immobili di cui al blocco 1 e 2) è stato definito con sentenza n. 1/2025, che ha tra l'altro assegnato a il 50% ELl'appartamento e garage CP_1
sito in OL Via Calibri, oltre ad una somma di denaro (per quanto qui rileva, a è stato Parte_1 assegnato il 50% ELl'appartamento in NO, mapp. 1561 sub. 5, a e congiuntamente Pt_3 Pt_2
il 50% EL 1561, sub. 6, a il 50% EL magazzino. CP_2
In conclusionale gli attori hanno articolato una ulteriore ipotesi divisionale che preveda di: i) attribuire ad il 50% ELl'appartamento di OL, Vicolo Calibri n. 9 (di cui era proprietario per il CP_1
50% in base alla sentenza n. 1/2025); ii) corrispondere a favore di ed a carico di , e CP_1 Pt_1 Pt_2
l'importo di € 183.600,00 (differenza tra il valore ELla quota di € 222.750,00 ed il valore EL Pt_3
50% ELl'appartamento € 39.150,00); iii) attribuire ad la Via DI (sud) CP_2 Controparte_4 con conguaglio monetario a suo carico di € 88.350,00 da versare agli attori, come da proposta EL CTU;
iv) attribuire tutti i restanti beni - inclusa la Via DI (nord) oltre che il 50% degli Controparte_4
appartamenti di NO NE, Via Meucci n. 11/A e 11/B, EL negozio e magazzino di Via Meucci n.
1 - a , e in via tra loro congiunta. Pt_1 Pt_2 Parte_3
All'udienza di p.c. ha dichiarato di optare per la terza soluzione, non ha preso posizione CP_2 sull'ulteriore proposta articolata dai fratelli, non avendo depositato memoria di replica. in conclusionale ha contestato le proposte EL CTU sia per le divergenze notevoli dei CP_1 conguagli in denaro (anche nelle varie soluzioni) “rispetto ai calcoli EL CTP”. (pag. 2). In memoria di replica ha dedotto nuovamente che i valori di CTU sarebbero errati nella stima di beni mobili e depositi pagina 13 di 18 (si ritiene trattarsi di refuso, non risultando oggetto di divisione mobili o somme di denaro); quanto all'ulteriore proposta divisionale dei fratelli ne ha contestato “la fattibilità in quanto, come sopra esposto, i valori presi a riferimento tanto per i beni immobili quanto per i benimobili sono da considerarsi errati.” (pag. 2).
9. Tanto chiarito, la domanda di scioglimento ELla comunione è fondata e deve essere accolta in applicazione ELl'art. 1111, comma 1, c.c. che assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento, e anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento ELla comunione, così ELineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.
È opportuno ricordare che, anche se ai sensi ELl'art. 727 c.c. gli assegni devono tendenzialmente comprendere una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione ELl'entità di ciascuna quota, a tale attribuzione omogenea può derogarsi, ex art. 720 c.c., se il frazionamento dei beni non sia materialmente possibile o comodo, ipotesi nella quale, prima di procedere alla vendita coattiva (costituente l'extrema ratio), si deve verificare la possibilità di assegnare beni per l'intero a uno o più comunisti, salvo conguaglio.
Ancora, è opportuno ricordare che “In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c. trova deroga, ai sensi ELl'art. 720 c.c., qualora i beni - secondo accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e cioè, nel caso in cui sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire, ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento - non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo - o, infine, tali che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore ELl'intero.” (Cass.
Sez. II, ord. n. 27984 EL 4/10/2023; cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. II, ord. n. 21612 EL
28/7/2021); tra i vari fattori da ponderare vi sono consistenza e valore dei beni, la situazione giuridica
(numero ed entità ELle quote), da considerarsi non all'apertura ELla successione, ma alla luce ELle successive vicende negoziali (che possano comportare l'eventuale concentrazione ELle quote in capo ai coeredi;
cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 14321 EL 20/6/2007), con l'ulteriore considerazione che è idonea a orientare la scelta EL Giudice anche l'elevata misura dei conguagli altrimenti dovuti fra le quote da attribuire (nel senso che il Giudice ben può privilegiare la soluzione che limita al massimo la misura dei conguagli, così assicurando che la quota sia prevalentemente in natura, cfr. in tal senso Cass. Sez.
II, ord. n. 21612/2021, in parte motiva e i precedenti ivi richiamati).
Ciò chiarito, anzitutto infondata l'eccezione di relativa al fatto che gli attori abbiano CP_1
pagina 14 di 18 chiesto l'assegnazione congiunta di taluni beni (essendo ben possibile per taluni comunisti chiedere l'assegnazione congiunta di uno o più cespiti, optando per rimanere in comunione: cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. II, ord. n. 27733 EL 25/10/2024).
Tanto premesso, non consentendo i beni di cui alla comunione di predisporre assegni omogenei, ritiene lo scrivente di dover far propria l'ipotesi divisionale n.
3. Anzitutto, perché accolta sia dagli attori, sia da In secondo luogo, perché pur prevedendo dei conguagli a carico di e CP_2 CP_1 CP_2
consente a tutte le parti di conseguire anche dei beni in natura, nei limiti di quanto consentito
[...]
dalla disomogeneità dei singoli immobili oggetto ELla comunione.
L'ulteriore proposta articolata in conclusionale dagli attori comporterebbe, d'altro canto, un conguaglio a carico degli attori ancora più elevato ELl'ipotesi n. 3 (con conseguente proporzionale riduzione ELla quota in natura di;
pur consentendo (anche considerato l'esito ELl'altro giudizio di CP_1
divisione) di evitare che resti in comunione con gli attori con riferimento CP_1 all'appartamento con garage di OL, anche tale soluzione manterebbe gli altri comunisti (gli attori e in comunione su altri beni (in particolare, quelli di NO NE). Del resto, per CP_2
effetto ELla sentenza di scioglimento ELla comunione ereditaria paterna, su taluni beni le parti necessariamente resteranno in comunione (salva la possibilità di scioglierla in altra sede, auspicabilmente stragiudiziale).
10. In definitiva, pertanto, le comunioni devono sciogliersi, come da dispositivo, facendo applicazione ELl'ipotesi divisionale n. 3, con la seguente precisazione.
Il progetto divisionale non ha previsto l'assegnazione ELle quote sui terreni in quanto, come su chiarito, il loro valore è pari a 0 (trattandosi di quotine di terreni destinati da tempo immemorabile all'uso pubblico, non effettivamente utilizzabili dai proprietari). Ciò non toglie che anche dette quote formano oggetto ELla domanda di divisione. Le stesse, anche al fine di ridurre comunque il numero di comproprietari dei terreni, verranno dunque assegnate alle parti: in particolare le quote sui tre mappali integranti ELle strade (foglio 7, mapp. n. 1526 di are 2,10 R.D. 1,63 €, R.A 0.92 €; Mapp. n. 1529 di are 5,70; R.D. 4,42 €, R.A 2,50 €; Mapp. n. 1665 di are 5,02) verranno assegnate congiuntamente agli attori. Le quote sulle due particelle integranti il terreno su cui insta un parco giochi (foglio 7 mapp. n.
1664 di are 8,17; R.D. 6,33 €, R.A 3,59 €; -; R.D. 3,89 €, R.A 2,20 €; mapp. n. 1663 di are 6,96 R.D.
5,39 €, R.A 3,06 €), verranno assegnate rispettivamente ad e CP_1 CP_2
11. Quanto alle spese di lite, si ricorda che “Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento ELla comunione vanno poste a carico ELla massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio ELla soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano
pagina 15 di 18 conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.” (Cass. Sez. II, sent. n. 1635 EL
24/1/2020).
11.1. Non sussistono i presupposti per porre a carico di le spese;
pur avendo questi CP_1
svolto ELle resistenze alla divisione (in particolare non dimostrandosi propositivo circa alcuna ipotesi divisionale), le stesse non possono dirsi inutili, pur essendosi dimostrate infondate (quali quelle sul valore dei beni).
11.2. Deve conseguentemente essere rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. EL convenuto, articolata dagli attori.
11.3. Le spese di entrambe le CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico ELle parti nella seguente misura: per 3/5 a carico degli attori , e per 1/5 Pt_1 Pt_2 Parte_3
ciascuno a carico dei convenuti e CP_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(I) in parziale accoglimento ELle domande attoree e dei convenuti, dispone lo scioglimento ELla comunione esistente tra gli eredi di sugli immobili/quote di immobili siti in OL Persona_1
(Vi) (così censiti al C.F. di detto Comune: foglio7, map. n. 2300 sub. 21 piano terra - cat. A/2 cl. 2 vani
3, RC Euro 193,67; e mapp n. 2300 sub. 39 piano interrato - cat. C/6 cl. 2 mq. 24, RC Euro 58,26; foglio 7, Mapp. n. 2255 sub. 3 piano S1-T-1° cat. A/2 cl. 2 vani 9, 213 mq totale, escluse aree scoperte mq 208, RC Euro 581,01 e mapp. n. 2255 sub. 5 piano T cat. C/6 cl. 2; 21 mq, dati di superficie mq 26;
RC Euro 50,97; mapp. n. 2255 sub. 2 piano S1-T-1° cat. A/2 cl. 2 vani 9, 213 mq totale, escluse aree scoperte mq 208, RC Euro 581,01; mapp. n. 2255 sub. 4 piano T cat. C/6 cl. 2; 20 mq, dati di superficie mq 24; RC Euro 48,55 e al catasto terreni di detto Comune: foglio 7, mapp. n. 1526 di are 2,10 R.D.
1,63 €, R.A 0.92 €; Mapp. n. 1529 di are 5,70; R.D. 4,42 €, R.A 2,50 €; mapp. n. 1664 di are 8,17; R.D.
6,33 €, R.A 3,59 €; - Mapp. n. 1665 di are 5,02; R.D. 3,89 €, R.A 2,20 €; mapp. n. 1663 di are 6,96
R.D. 5,39 €, R.A 3,06 €) e in NO NE (Vi) (così censiti al CF di detto Comune: foglio 2, mapp.
n. 1561 sub. 5 Via A. Meucci, 11/B, S1/T/1 cat. A/2 cl. 3 vani 4 RC. Euro 351,19; mapp. n. 1561 sub. 6
Via A. Meucci, 11/A, S1/T/1 cat. A/2 cl. 3 vani 5 RC. Euro 438,99; mapp. 1561 sub. 3, via A. Meucci,
11, P.T. cat. D/7, Rc. Euro 2.582,28; mapp. n. 1561 sub. 4 Via A. Meucci, 11, P.S1-T, cat. C/1, cl. 4, mq.
380, Rc. Euro 5.495,10) e per l'effetto:
1) assegna a , e congiuntamente: Pt_1 Pt_2 Parte_3
i) la quota EL 50% (1/2) ELla proprietà dei seguenti immobili, siti:
a) nel comune di OL (Vi) e così censiti al CF di detto Comune, al foglio 7: map. n. 2300 sub. 21
pagina 16 di 18 piano terra - cat. A/2 cl. 2 vani 3, RC Euro 193,67; e mapp n. 2300 sub. 39 piano interrato - cat. C/6 cl.
2 mq. 24, RC Euro 58,26;
b) nel comune di NO NE (Vi) e così censiti al C.F. di detto Comune, al foglio 2: mapp. n. 1561 sub. 5 Via A. Meucci, 11/B, S1/T/1 cat. A/2 cl. 3 vani 4 RC. Euro 351,19; mapp. n. 1561 sub. 6 Via A.
Meucci, 11/A, S1/T/1 cat. A/2 cl. 3 vani 5 RC. Euro 438,99; mapp. 1561 sub. 3, via A. Meucci, 11, P.T. cat. D/7, Rc. Euro 2.582,28; mapp. n. 1561 sub. 4 Via A. Meucci, 11, P.S1-T, cat. C/1, cl. 4, mq. 380,
Rc. Euro 5.495,10;
ii) la quota di 5/15 ELla proprietà dei seguenti terreni, siti in OL (Vi) e censiti al CT di detto
Comune al foglio 7, mapp. n. 1526 di are 2,10 R.D. 1,63 €, R.A 0.92 €; Mapp. n. 1529 di are 5,70; R.D.
4,42 €, R.A 2,50 €; Mapp. n. 1665 di are 5,02
2) assegna a CP_1
i) l'immobile sito nel Comune di OL (Vi) e così censito al C.F. di detto Comune: foglio 7, mapp. n.
2255 sub. 3 piano S1-T-1° cat. A/2 cl. 2 vani 9, 213 mq totale, escluse aree scoperte mq 208, RC Euro
581,01 e mapp. n. 2255 sub. 5 piano T cat. C/6 cl. 2; 21 mq , dati di superficie mq 26; RC Euro 50,97;
ii) la quota di 5/15 di proprietà dei seguenti terreni, siti in OL (Vi) e censiti al CT di detto Comune al foglio 7, mapp. n. 1664 di are 8,17; R.D. 6,33 €, R.A 3,59 €;
3) assegna a CP_2
i) l'immobile sito nel Comune di OL (Vi) e così censito al C.F. di detto Comune: foglio 7, mapp. n.
2255 sub. 2 piano S1-T-1° cat. A/2 cl. 2 vani 9, 213 mq totale, escluse aree scoperte mq 208, RC Euro
581,01; mapp. n. 2255 sub. 4 piano T cat. C/6 cl. 2; 20 mq , dati di superficie mq 24; RC Euro 48,55
ii) la quota di 5/25 di proprietà dei seguenti terreni, siti in OL (Vi) e censiti al CT di detto Comune al foglio 7, mapp. n. 1663 di are 6,96 R.D. 5,39 €, R.A 3,06 €)
4) dispone che:
i) l'assegnatario versi un conguaglio in denaro in favore di , e CP_1 Pt_1 Pt_2 Parte_3 pari ad € 88.350,00;
ii) l'assegnatario versi un conguaglio in denaro in favore di , e CP_2 Pt_1 Pt_2 Parte_3 pari ad € 88.350,00;
(II) ordina alla Conservatoria RR.II. di procedere, sulla scorta EL capo I e II, alle trascrizioni a favore ELle parti ed a carico degli intestati in censo come per legge;
(III) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
(IV) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. EL convenuto articolata dagli CP_1
attori;
(V) pone le spese ELle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico ELle parti, per i 3/5 a pagina 17 di 18 carico di , e Pt_1 Pt_2
Vicenza, 2 maggio 2025
e per l'1/5 ciascuno a carico di e Parte_3 CP_1 CP_2
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 18 di 18