Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 04/03/2026, n. 4082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4082 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04082/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09662/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9662 del 2024, proposto da Growenergy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Frontoni, Gianluca Luzi, Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Frontoni in Roma, via Guido D'Arezzo n. 2;
nei confronti
per l’annullamento e/o la declaratoria di nullità:
- del provvedimento prot. n. GSE/P20240029445 del 12.6.2024, con cui il GSE ha comunicato che “non vi sono elementi tali da consentire al GSE di attribuire all’impianto in questione una tariffa diversa rispetto a quella rideterminata, ai sensi del D.M. 6 agosto 2010, come definita dal Provvedimento”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visto l’atto depositato in data 29 gennaio 2026, con il quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. RI LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna controversia riguarda l’impianto fotovoltaico n. 223827, ubicato nel Comune di Leverano (LE) e della potenza pari a 98,70 kW, di cui è titolare la Growenergy S.r.l..
2. Tale impianto è stato inizialmente ammesso agli incentivi di cui al D.M. 19 febbraio 2007 sulla base della L. 129/2010.
3. A seguito di procedimento di verifica con sopralluogo è stato dichiarato decaduto dai predetti benefici e, nel contempo, ammesso alla pertinente tariffa del D.M. 6 agosto 2010.
4. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso, poi integrato da un primo atto di motivi aggiunti non impugnatori e da un secondo atto di motivi aggiunti, con cui si contestava l’illegittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame, presentata dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 56 del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020.
5. Con sentenza n. 8697/2024, questo Tribunale ha respinto il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, mentre ha accolto parzialmente i secondi motivi aggiunti, accertando con riguardo al provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame il “difetto di motivazione per mancata comparazione degli interessi dei destinatari”.
6. Tale sentenza è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato.
7. Nelle more il GSE ha riesercitato il potere con riguardo all’istanza di riesame e ha concluso che non vi fossero “elementi tali da consentire al GSE di attribuire all’impianto in questione una tariffa diversa rispetto a quella rideterminata”.
8. Tale provvedimento è stato impugnato con il ricorso all’odierno esame.
9. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Gestore dei servizi energetici, che ha depositato documenti e memoria difensiva.
10. Con sentenza n. 7409/2025 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello avverso la sentenza di questo TAR n. 8697/2024.
11. Tenuto conto di tale circostanza, la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso e ha richiesto la compensazione delle spese con atto controfirmato dal difensore del GSE.
12. All’udienza pubblica del 3 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Il Collegio deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’azione proposta e non può decidere su di essa, né procedere d'ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché alla luce del principio dispositivo che informa il processo amministrativo la parte, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso (Cons. Stato, sez. VI, n. 6322/2024; sez. V, n. 9668/2023; sez. III, n. 3981/2021).
14. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
15. Il complessivo andamento della vicenda contenziosa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE IL, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
RI LU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LU | LE IL |
IL SEGRETARIO