CA
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/05/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1002/2023 promossa da:
(CF rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Alvisi, Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via Savenella n.17 Bologna
Appellante - contro in persona del legale rappresentante pt (p.iva ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Cicognani, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Strada Maggiore n. 28 Bologna
- Appellata-
CP_2
-Appellata contumace-
In punto di: appello avverso la Sentenza del IB di Bologna n.694 del 20/3/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE
pagina 1 di 6 udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il IB di Bologna accoglieva la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e volta a sentirsi risarcire i danni patiti in
[...] CP_2 Controparte_3 seguito alla caduta riportata all'interno dell'autobus in data 26/9/2020 e, tenuto conto CP_2 dell'acconto corrisposto dalla Compagnia assicuratrice ante causam pari a €10.610,43, condannava i convenuti in solido al pagamento a titolo risarcitorio in favore dell'attrice della somma di
€6.070,55 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, oltre al rimborso delle spese stragiudiziali e condanna alle spese processuali.
Avverso la Sentenza ha proposto appello sulla base dei motivi che di seguito si Parte_1
riportano.
Con il primo e il secondo motivo di gravame l'appellante censura il parziale accoglimento della domanda di rimborso delle spese di assistenza domiciliare, riconosciute dal primo giudice nella somma di € 7.200,00, lamentando che il IB non ha tenuto conto della documentazione prodotta e non ha dato ingresso alla prova testimoniale articolata ( cap 19), non consentendo in tal modo alla parte di soddisfare l'onere probatorio.
Con il terzo motivo censura il mancato riconoscimento del danno morale, lamentando omessa e/o insufficiente motivazione sul rilievo che la documentazione medica prodotta attestava un
“peggioramento del tono dell'umore e delle condizioni psichiche” dell'attrice a causa delle difficoltà nelle normali attività quotidiane e nelle relazioni sociali.
Con il quarto motivo censura la decisione per non aver liquidato sulla somma risarcitoria gli interessi compensativi.
Con il quinto motivo censura il parziale riconoscimento delle spese mediche sostenute pari a complessive €5.385,56 per difetto di motivazione della decisione e lamenta inoltre la mancata refusione delle spese di ctu , anticipate dall'attrice.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello chiedendone il rigetto. Controparte_3
è rimasta contumace . CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Le censure sul parziale accoglimento delle spese di assistenza domiciliare non sono fondate.
Si premette che l'appellante in primo grado ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza giornaliera e continuativa per il periodo fine settembre 2020 – giugno 2021 per pagina 2 di 6 l'importo complessivo di € 44.535,68; con il gravame ha insisto per il riconoscimento del minore importo di euro 9.518,01 relativo ai costi di assistenza per il periodo di 4 mesi e 10 gg ulteriori rispetto a quello riconosciuto dal ctu.
La necessità di assistenza continua, su cui si fonda la domanda di rimborso dell'appellante, non trova avallo nella ctu medico-legale svolta in primo grado, le cui conclusioni sono state condivise da entrambi i ctp delle parti, che ha stimato il danno biologico riportato dall'attrice – consistente in “ esiti medi di frattura del 5° metatarso del piede destro”- nella misura del 4% e ha riconosciuto un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 30 giorni, al 50% di 40 giorni e al 25% per ulteriori 60 giorni .
Come è stato rilevato dal IB il ctu ha evidenziato che l'appellante presentava un quadro patologico preesistente che comportava importanti limitazioni.
In particolare emerge dalla Relazione medica del ctu ( pagg 17/18) che “ a gennaio 2021 fu espletata visita geriatrica a domicilio concludendosi per sindrome parkinsoniana in paziente con poliartrosi, osteoporosi con crollo di D8, recente frattura della base del quinto metatarsale del piede destro prescrivendosi tra l'altro una TC encefalo (eseguita nel febbraio 2021) e una SPET cerebrale (effettuata il 23.03.2021) che concluse per quadro compatibile con degenerazione del sistema dopaminergico nigro-striatale bilaterale, più evidente a sinistra….”
Anche nella relazione del perito di parte Dott. si trova conferma Persona_1 dell'incidenza delle patologie preesistenti nel prolungamento dello stato di malattia e della ripresa funzionale “ l'evento traumatico, la lesione subita e la successiva prolungata immobilizzazione hanno quantomeno slatentizzato una S. parkinsoniana, certamente non attribuibile direttamente al trauma, ma che ha provocato, in concausa, il prolungato stato di malattia e la difficile, incompleta ripresa funzionale alla deambulazione, tuttora presente e quindi da valutare nel computo del danno biologico permanente” .
Sulla base degli accertamenti svolti, che non vengono specificamente censurati neanche con il gravame, la valutazione del ctu, che ha riconosciuto la necessità di un'assistenza domiciliare per
12 ore al giorno nel primo mese di malattia e per 8 ore al giorno nel secondo mese di malattia ( anche in questa parte condivisa con i Ctp delle parti), risulta del tutto condivisibile in considerazione del periodo di invalidità temporanea riconosciuto e della modesta entità dei postumi permanenti conseguenti al sinistro.
Non può inoltre supplire al fine richiesto inoltre la prova testimoniale, che risulta inammissibile in quanto valutativa ( cap 19 in conseguenza delle lesioni subite la Signora che risiede da Parte_1
sola in S.Lazzaro, Via Del Colle n.2, ha necessitato di assistenza giornaliera e continuativa nel
pagina 3 di 6 periodo fine Settembre 2020-Giugno 2021 (doc.22-22 bis), sostenendo ingenti spese per €
44.535,68, importo comprensivo di retribuzioni e versamenti contributi doc.23 ).
Non vi è appello in merito alla liquidazione operata dal IB per la quantificazione unitaria del costo di assistenza.
-Per quanto riguarda le censure sul mancato riconoscimento del danno morale, come insegna la
Suprema Corte il ricorso alle presunzioni per accertare in concreto e non in astratto la ricorrenza del danno morale è direttamente proporzionale alla entità ed al tipo di lesioni "attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale" ( Cass. 2023/6444, 2023/21630) .
“ La possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale “( Cass. 2023/6444)
Premesso che l'appellante ha riportato lesioni permanenti valutate nella misura del 4% del danno biologico, le sofferenze soggettive che vengono rappresentate in termini di “peggioramento del tono dell'umore e delle condizioni psichiche” determinate dalle difficoltà quotidiane e relazionali, rientrano nella generica sofferenza che si accompagna al danno biologico riportato;
non potendo farsi ricorso ad una prova presuntiva del danno morale quale conseguenza del danno biologico, per essere questo di modesta entità, in mancanza di prova in merito ad una apprezzabile ed effettiva sofferenza interiore conseguita ai postumi, nulla può riconoscersi a titolo di danno morale .
pagina 4 di 6 -E' infondato il motivo di gravame riguardante la mancata liquidazione degli interessi compensativi in quanto, come emerge dalla stessa pronuncia , il IB , dopo aver devalutato le somme spettanti e detratto l'acconto (pure devalutato) ricevuto dall'appellante, ha calcolato sulla somma rivalutata annualmente gli interessi compensativi.
Non è stato oggetto di appello il criterio seguito dal IB per la sottrazione dell'acconto.
-Per quanto concerne il motivo di gravame riguardante il rimborso delle spese sanitarie, il IB si è uniformato alla valutazione compiuta dal ctu che ha riconosciuto l'importo di complessive €
3.000,00 , oltre €427,00 per spese della relazione medica del Dott. . Persona_1
La valutazione compiuta dal ctu sul punto difetta di motivazione in quanto non espone le ragioni che lo hanno portato ad ammettere e/o escludere le spese documentate all'allegato doc 21.
Dall'esame della documentazione risultano i seguenti esborsi: € 226,00 per spese di trasporto;
€2.750,00 fisioterapista nel periodo di invalidità temporanea;
€593,00 per presidi ortopedici ( noleggio carrozzina e altro); €356,00 per visite specialistiche;
€283,00 per certificati medici assicuratori dott € 427,00 per relazione medica Dott. ; €470,00 per Per_2 Persona_1 tesseramento “ associazione di datori di lavoro domestico”; i restanti esborsi per acquisto medicinali.
Non può trovare accoglimento la domanda di rimborso degli esborsi per “certificati medici assicurativi” e quella, non necessaria, per il tesseramento all'associazione, per complessivi
€753,00; quanto agli acquisti di medicinali non vi sono elementi che consentono di ricondurre gli esborsi alla patologia conseguita al sinistro, in quanto gli scontrini non recano la descrizione del farmaco né sono accompagnati da prescrizione medica.
Escluse le predette spese, va riconosciuto il rimborso per la complessiva somma di €3.925,00 oltre ad euro 427,00 per la ctp, per un totale di euro 4.352,00 in luogo di euro 3.427,00 riconosciuti dal
IB.
Pertanto, in riforma della decisione impugnata, gli appellati vanno condannati a corrispondere l'ulteriore somma di €925,00.
L'importo va maggiorato di rivalutazione monetaria dalla data degli esborsi ( data intermedia
30.11.2020) ad oggi e degli interessi legali maturati nello stesso periodo sulla somma annualmente rivalutata e si ottiene l'importo €1.201,77, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
In merito alla censura riguardante l'omessa condanna alle spese di ctu, deve rilevarsi che il
IB, pur avendo posto a carico dei convenuti le spese della ctu, non ha pronunciato la condanna nel dispositivo e tanto integra un mero errore materiale che va pertanto emendato con la presente pronuncia.
pagina 5 di 6 Tenuto conto del modesto incremento della liquidazione del IB ed il rigetto, nel resto, dell'impugnazione, le spese del primo grado vanno regolate come da sentenza impugnata;
le spese di appello, liquidate tenendo conto dell'importo del maggior credito riconosciuto, vanno poste a carico degli appellati previa compensazione per la metà.
P.Q.M.
La Corte
--Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellati in solido al pagamento in favore dell'appellante della ulteriore somma di €1.201,77, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. A correzione del dispositivo della sentenza impugnata , pone le spese della ctu medico-legale a carico degli appellati in solido. Rigetta nel resto.
Regola le spese di primo grado come da sentenza impugnata.
-Compensa per la metà le spese di lite del grado e condanna gli appellati in solido a rifondere alla la restante parte di tali spese che liquida, già al 50%, in euro 191,00 per anticipazioni ed Parte_1
euro 800,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 17/5/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
pagina 6 di 6