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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
VALMASSOI GIOVANNI, Presidente e Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 622/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Belluno - Via Vittorio Veneto N. 167 32100 Belluno BL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 56/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BELLUNO sez. 1
e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi:
- COM PREV ISC IP n. 01676202200000109000 TR RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01620180001124466000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso al giudice tributari di Belluno impugnando la comunicazione di preavviso d'iscrizione d'ipoteca notificato il 07/06/2022.
Eccepiva illegittimità della comunicazione per:
notifica a mezzo PEC in formato pdf e non in formato p7m; mancata indicazione nel nominativo del responsabile del procedimento di notifica degli atti tributari;
mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti delle singole cartelle di pagamento;
incompletezza del dettaglio dei debiti;
omessa indicazione della consegna dei ruoli;
omesso rispetto dei principi di collaborazione e di buona fede;
omessa produzione degli originali degli avvisi di accertamento o delle relative notifiche;
illegittimità ed inesistenza della notifica a mezzo corriere privato;
inapplicabilità del principio di piena conoscenza dell'atto in relazione agli atti impositivi, impoesattivi ed esecutivi;
violazione del principio del contraddittorio preventivo;
mancata allegazione al preavviso delle cartelle di pagamento;
illegittimità, mancanza di proporzionalità delle sanzioni;
illegittimità degli interessi applicati;
impossibilità della sanatoria agli atti amministrativi;
Sosteneva, ancora, che la rateizzazione o il parziale pagamento non costituisce acquiescenza o rinuncia, la illegittimità costituzionale degli oneri di riscossione ed esecuzione, la mancanza di motivazione, l'assenza di giustificazione.
Eccepiva il diritto al rimborso di eventuali pagamenti effettuati, la decadenza e/o prescrizione dalla riscossione per sanzioni e interessi dal quarto/quinto anno, la prescrizione oltre il biennio dalla definitività.
Sosteneva la illegittimità dell'iscrizione a ruolo per la tassa automobilistica relativa all'anno d'imposta 2014 perché notificata oltre il termine triennale.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione. Evidenziava che la comunicazione preventiva si fonda su cartella di pagamento n. 01620180001124466 relativa a tasse automobilistiche, sull'avviso di accertamento n. 00338/2018 (numero interno attribuito dall'ente di riscossione 61618015468115009), emesso e notificato dall'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Belluno, relativo a Irpef e Iva e su quattro avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali (numero 31620190000084355, 31620190000354257, 31620190000392467,
31620210000072286) e che la ricorrente, per ragioni di giurisdizione, aveva limitato le domande agli atti contenenti una pretesa tributaria e, quindi, alla cartella n. 01620180001124466 e all'avviso di accertamento n. 00338/2018.
Sosteneva la notifica in data 08/05/2018 della cartella di pagamento e di notifica dell'avviso di accertamento in data 27/08/2018.
Alla cartella ed all'avviso erano seguiti intimazione in data 26/11/2019 e 03/03/2022. Eccepiva che la dimostrata notifica della cartella e degli avvisi successivi rendeva inammissibili le domande formulate sui titoli e sulle loro notifiche e che era stato instaurato un corretto contraddittorio.
Sosteneva che non era intervenuta prescrizione né breve né ordinaria e che la rituale notifica del titolo escludeva dall'obbligo di notificazione come allegato agli atti successivi.
Sosteneva che vi era indicazione del responsabile del procedimento e che la questione di costituzionalità non era fondata facendo riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4368 del 13.02.2019.
Replicava alle altre eccezioni.
La corte di giustizia tributaria di Belluno sentenza 56 del 19/09/203 respingeva il ricorso.
Affermava, richiamando la ordinanza della Corte di Cassazione 801 pubblicata il 12/01/2023, la legittimità della notifica tramite pdf atteso la equivalenza della firma rispetto a quella p7m.
Risultava corretta la notifica degli atti e instaurato un contraddittorio nel rispetto del principio di collaborazione e buona fede.
L'atto risultava firmato dal responsabile con motivazione ed indicazione di ogni elemento utile. Sanzioni ed interessi risultavano calcolati in modo corretto e non sussisteva alcuna decadenza o prescrizione.
La contribuente presenta appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Belluno n.
56/202.
Lamenta erroneità e incompletezza della sentenza per:
motivazione apparente in riferimento alla cartella di pagamento N.01620180001124466000 perché la notificazione è avvenuta dopo il decorso di tre anni;
eccepisce la decadenza e prescrizione dell'inizio dell'azione esecutiva oltre il bienni dalla definitività dell'avviso di accertamento opposto;
prescrizione dalla riscossione di sanzioni ed interessi;
violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni;
prescrizione delle sanzioni ed interessi;
mancato approfondimento, in riferimento alle sanzioni, al dolo, alla colpa e alla personalizzazione;
inesistenza di motivazione e prova degli atti;
prescrizione delle cartelle di pagamento non opposte.
SI costituisce in appello Agenzia delle Entrate Riscossione.
Sostiene che si è formato giudicato interno, per assenza di impugazione, in riferimento a validità della notifica
PEC in pdf, corretta motivazione della comunicazione, legittimità degli oneri di riscossione, regolarità della notifica della cartella di pagamento, dell'avviso di accertamento e delle due intimazioni.
Sostiene la completezza ed esaustività della sentenza impugnata e che il giudice non doveva esaminare le eccezioni da cui era decaduta per mancata impugnazione degli atti.
Sostiene che la mancata impugnazione della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento hanno comportato il consolidamento dei crediti il cui termine di prescrizione decorre ex novo.
Sostiene la insussistenza di un dovere di allegazione attesa la rituale notifica del titolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere respinto con conferma della decisione impugnata ritenendo che tutte le argomentazioni dedotte nell'atto di impugnazione non siano fondate mentre siano meritevoli di accoglimento le argomentazioni dedotte dall'Ufficio nelle proprie controdeduzioni.
Preliminarmente va riconosciuto che si è formato giudicato interno, per mancata riproposizione delle eccezioni, in riferimento alla legittimità e validità della notificazione a M/PEC della comunicazione preventiva d'ipoteca sottoscrita con estensione pdf.
Uguale affermazione deve essere fatta in riferimento alla congruità della motivazione funzionale all'esercizio complete del diritto di difesa come anche la eccezione sulla legittimità degli oneri di riscossione.
Ancora, deve ritenersi regolarmente notificata la cartella di pagamento n. 01620180001124466000, l'avviso di accertamento e le due intimazioni di pagamento n. 0162220199001754419000 e n.
016202290000054278000 attesa la prova documentale della loro notifica e l'assenza di contestazione sulla notifica.
In via preliminare si osserva come l'apparato argomentativo della sentenza risulti adeguatamente e congruamente esposto così da soddisfare compiutamente l'impegno motivazionale.
Non è fondata la eccezione di prescrizione considerando la regolarità delle notifiche delle cartelle e degli atti interruttivi. La regolarità della notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento e non ha provveduto alla loro diretta impugnazione così da determinare la definitività della pretesa creditoria dello Stato.
Non è neppure intervenuta prescrizione successiva attesa la notificazione di due intimazioni di pagamento con rinnovazione del credito e del termine di prescrizione.
Ne consegue una continuità senza interruzioni di accertamento dei crediti ed intimazioni di pagamento e relative notifiche (con adempimento dell'onere di allegazione documentale da parte dell'Ufficio) che rendono legittimo l'atto oggetto di contestazione nel presente processo.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna parte soccombente a rifondere le spese di lite che liquida in € 3.000,00 oltre accessori.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
VALMASSOI GIOVANNI, Presidente e Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 622/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Belluno - Via Vittorio Veneto N. 167 32100 Belluno BL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 56/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BELLUNO sez. 1
e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi:
- COM PREV ISC IP n. 01676202200000109000 TR RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01620180001124466000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso al giudice tributari di Belluno impugnando la comunicazione di preavviso d'iscrizione d'ipoteca notificato il 07/06/2022.
Eccepiva illegittimità della comunicazione per:
notifica a mezzo PEC in formato pdf e non in formato p7m; mancata indicazione nel nominativo del responsabile del procedimento di notifica degli atti tributari;
mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti delle singole cartelle di pagamento;
incompletezza del dettaglio dei debiti;
omessa indicazione della consegna dei ruoli;
omesso rispetto dei principi di collaborazione e di buona fede;
omessa produzione degli originali degli avvisi di accertamento o delle relative notifiche;
illegittimità ed inesistenza della notifica a mezzo corriere privato;
inapplicabilità del principio di piena conoscenza dell'atto in relazione agli atti impositivi, impoesattivi ed esecutivi;
violazione del principio del contraddittorio preventivo;
mancata allegazione al preavviso delle cartelle di pagamento;
illegittimità, mancanza di proporzionalità delle sanzioni;
illegittimità degli interessi applicati;
impossibilità della sanatoria agli atti amministrativi;
Sosteneva, ancora, che la rateizzazione o il parziale pagamento non costituisce acquiescenza o rinuncia, la illegittimità costituzionale degli oneri di riscossione ed esecuzione, la mancanza di motivazione, l'assenza di giustificazione.
Eccepiva il diritto al rimborso di eventuali pagamenti effettuati, la decadenza e/o prescrizione dalla riscossione per sanzioni e interessi dal quarto/quinto anno, la prescrizione oltre il biennio dalla definitività.
Sosteneva la illegittimità dell'iscrizione a ruolo per la tassa automobilistica relativa all'anno d'imposta 2014 perché notificata oltre il termine triennale.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione. Evidenziava che la comunicazione preventiva si fonda su cartella di pagamento n. 01620180001124466 relativa a tasse automobilistiche, sull'avviso di accertamento n. 00338/2018 (numero interno attribuito dall'ente di riscossione 61618015468115009), emesso e notificato dall'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Belluno, relativo a Irpef e Iva e su quattro avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali (numero 31620190000084355, 31620190000354257, 31620190000392467,
31620210000072286) e che la ricorrente, per ragioni di giurisdizione, aveva limitato le domande agli atti contenenti una pretesa tributaria e, quindi, alla cartella n. 01620180001124466 e all'avviso di accertamento n. 00338/2018.
Sosteneva la notifica in data 08/05/2018 della cartella di pagamento e di notifica dell'avviso di accertamento in data 27/08/2018.
Alla cartella ed all'avviso erano seguiti intimazione in data 26/11/2019 e 03/03/2022. Eccepiva che la dimostrata notifica della cartella e degli avvisi successivi rendeva inammissibili le domande formulate sui titoli e sulle loro notifiche e che era stato instaurato un corretto contraddittorio.
Sosteneva che non era intervenuta prescrizione né breve né ordinaria e che la rituale notifica del titolo escludeva dall'obbligo di notificazione come allegato agli atti successivi.
Sosteneva che vi era indicazione del responsabile del procedimento e che la questione di costituzionalità non era fondata facendo riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4368 del 13.02.2019.
Replicava alle altre eccezioni.
La corte di giustizia tributaria di Belluno sentenza 56 del 19/09/203 respingeva il ricorso.
Affermava, richiamando la ordinanza della Corte di Cassazione 801 pubblicata il 12/01/2023, la legittimità della notifica tramite pdf atteso la equivalenza della firma rispetto a quella p7m.
Risultava corretta la notifica degli atti e instaurato un contraddittorio nel rispetto del principio di collaborazione e buona fede.
L'atto risultava firmato dal responsabile con motivazione ed indicazione di ogni elemento utile. Sanzioni ed interessi risultavano calcolati in modo corretto e non sussisteva alcuna decadenza o prescrizione.
La contribuente presenta appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Belluno n.
56/202.
Lamenta erroneità e incompletezza della sentenza per:
motivazione apparente in riferimento alla cartella di pagamento N.01620180001124466000 perché la notificazione è avvenuta dopo il decorso di tre anni;
eccepisce la decadenza e prescrizione dell'inizio dell'azione esecutiva oltre il bienni dalla definitività dell'avviso di accertamento opposto;
prescrizione dalla riscossione di sanzioni ed interessi;
violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni;
prescrizione delle sanzioni ed interessi;
mancato approfondimento, in riferimento alle sanzioni, al dolo, alla colpa e alla personalizzazione;
inesistenza di motivazione e prova degli atti;
prescrizione delle cartelle di pagamento non opposte.
SI costituisce in appello Agenzia delle Entrate Riscossione.
Sostiene che si è formato giudicato interno, per assenza di impugazione, in riferimento a validità della notifica
PEC in pdf, corretta motivazione della comunicazione, legittimità degli oneri di riscossione, regolarità della notifica della cartella di pagamento, dell'avviso di accertamento e delle due intimazioni.
Sostiene la completezza ed esaustività della sentenza impugnata e che il giudice non doveva esaminare le eccezioni da cui era decaduta per mancata impugnazione degli atti.
Sostiene che la mancata impugnazione della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento hanno comportato il consolidamento dei crediti il cui termine di prescrizione decorre ex novo.
Sostiene la insussistenza di un dovere di allegazione attesa la rituale notifica del titolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere respinto con conferma della decisione impugnata ritenendo che tutte le argomentazioni dedotte nell'atto di impugnazione non siano fondate mentre siano meritevoli di accoglimento le argomentazioni dedotte dall'Ufficio nelle proprie controdeduzioni.
Preliminarmente va riconosciuto che si è formato giudicato interno, per mancata riproposizione delle eccezioni, in riferimento alla legittimità e validità della notificazione a M/PEC della comunicazione preventiva d'ipoteca sottoscrita con estensione pdf.
Uguale affermazione deve essere fatta in riferimento alla congruità della motivazione funzionale all'esercizio complete del diritto di difesa come anche la eccezione sulla legittimità degli oneri di riscossione.
Ancora, deve ritenersi regolarmente notificata la cartella di pagamento n. 01620180001124466000, l'avviso di accertamento e le due intimazioni di pagamento n. 0162220199001754419000 e n.
016202290000054278000 attesa la prova documentale della loro notifica e l'assenza di contestazione sulla notifica.
In via preliminare si osserva come l'apparato argomentativo della sentenza risulti adeguatamente e congruamente esposto così da soddisfare compiutamente l'impegno motivazionale.
Non è fondata la eccezione di prescrizione considerando la regolarità delle notifiche delle cartelle e degli atti interruttivi. La regolarità della notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento e non ha provveduto alla loro diretta impugnazione così da determinare la definitività della pretesa creditoria dello Stato.
Non è neppure intervenuta prescrizione successiva attesa la notificazione di due intimazioni di pagamento con rinnovazione del credito e del termine di prescrizione.
Ne consegue una continuità senza interruzioni di accertamento dei crediti ed intimazioni di pagamento e relative notifiche (con adempimento dell'onere di allegazione documentale da parte dell'Ufficio) che rendono legittimo l'atto oggetto di contestazione nel presente processo.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna parte soccombente a rifondere le spese di lite che liquida in € 3.000,00 oltre accessori.