Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 23
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità notifica a mezzo PEC in formato pdf

    La Corte ha ritenuto legittima la notifica tramite pdf, equiparandola alla firma p7m.

  • Rigettato
    Mancata indicazione del responsabile del procedimento di notifica

    La Corte ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata e che vi fosse indicazione del responsabile del procedimento.

  • Rigettato
    Mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti delle singole cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata e che vi fosse indicazione del responsabile del procedimento.

  • Rigettato
    Incompletezza del dettaglio dei debiti

    La Corte ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata e che vi fosse indicazione di ogni elemento utile.

  • Rigettato
    Omessa indicazione della consegna dei ruoli

    La Corte ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata e che vi fosse indicazione di ogni elemento utile.

  • Rigettato
    Omesso rispetto dei principi di collaborazione e di buona fede

    La Corte ha ritenuto che il contraddittorio fosse stato instaurato nel rispetto del principio di collaborazione e buona fede.

  • Rigettato
    Omessa produzione degli originali degli avvisi di accertamento o delle relative notifiche

    La Corte ha ritenuto che la rituale notifica del titolo escludesse l'obbligo di allegazione degli originali.

  • Rigettato
    Illegittimità ed inesistenza della notifica a mezzo corriere privato

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento e degli avvisi fosse regolare, con prova documentale della loro notifica e assenza di contestazione sulla notifica.

  • Rigettato
    Inapplicabilità del principio di piena conoscenza dell'atto

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata e congrua.

  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto che il contraddittorio fosse stato instaurato nel rispetto del principio di collaborazione e buona fede.

  • Rigettato
    Mancata allegazione al preavviso delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la rituale notifica del titolo escludesse l'obbligo di allegazione.

  • Rigettato
    Illegittimità, mancanza di proporzionalità delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto che le sanzioni fossero state calcolate in modo corretto e che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata.

  • Rigettato
    Illegittimità degli interessi applicati

    La Corte ha ritenuto che gli interessi fossero stati calcolati in modo corretto.

  • Rigettato
    Impossibilità della sanatoria agli atti amministrativi

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata e congrua.

  • Rigettato
    Rateizzazione o parziale pagamento non costituisce acquiescenza o rinuncia

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata e congrua.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale degli oneri di riscossione ed esecuzione

    La Corte ha ritenuto legittimi gli oneri di riscossione.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione e assenza di giustificazione

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata e congrua.

  • Rigettato
    Diritto al rimborso di eventuali pagamenti effettuati

    La Corte ha respinto l'appello, confermando la decisione impugnata.

  • Rigettato
    Decadenza e/o prescrizione dalla riscossione per sanzioni e interessi

    La Corte ha ritenuto che non fosse intervenuta prescrizione né breve né ordinaria, considerando la regolarità delle notifiche delle cartelle e degli atti interruttivi e la notificazione di due intimazioni di pagamento con rinnovazione del credito e del termine di prescrizione.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'iscrizione a ruolo per la tassa automobilistica anno 2014

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento fosse regolare e che non fosse intervenuta prescrizione.

  • Rigettato
    Erroneità e incompletezza della sentenza per motivazione apparente

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata e congrua e che la notifica della cartella fosse regolare.

  • Rigettato
    Eccepisce la decadenza e prescrizione dell'inizio dell'azione esecutiva

    La Corte ha ritenuto che non fosse intervenuta prescrizione, considerando la regolarità delle notifiche delle cartelle e degli atti interruttivi e la notificazione di due intimazioni di pagamento con rinnovazione del credito e del termine di prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione dalla riscossione di sanzioni ed interessi

    La Corte ha ritenuto che non fosse intervenuta prescrizione, considerando la regolarità delle notifiche delle cartelle e degli atti interruttivi e la notificazione di due intimazioni di pagamento con rinnovazione del credito e del termine di prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione delle sanzioni ed interessi

    La Corte ha ritenuto che non fosse intervenuta prescrizione, considerando la regolarità delle notifiche delle cartelle e degli atti interruttivi e la notificazione di due intimazioni di pagamento con rinnovazione del credito e del termine di prescrizione.

  • Rigettato
    Inesistenza di motivazione e prova degli atti

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata e congrua e che la notifica degli atti fosse regolare.

  • Rigettato
    Prescrizione delle cartelle di pagamento non opposte

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento avessero comportato il consolidamento dei crediti il cui termine di prescrizione decorre ex novo e che non fosse intervenuta prescrizione successiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 19/01/2026, n. 23
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 23
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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