CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 486/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25-1T-002334-000-P002 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 998/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1 avverso avviso di liquidazione Imposta di Registro n.25/IT/002334/000/P002, notificato dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Genova alla ricorrente in qualità di acquirente di un locale ad uso box auto (cat. C/6), sito nel Comune di Genova, Indirizzo_1, destinato in atto a pertinenza dell'immobile posseduto dalla medesima acquirente e sito in Genova, Indirizzo_2.
La ricorrente eccepisce quanto segue:
-l'Ufficio ha disconosciuto il carattere di pertinenzialità del bene acquistato all'immobile principale e, conseguentemente, ha ricalcolato la base imponibile sulla quale calcolare l'imposta di registro, disapplicando la disciplina del “prezzo valore” e revocando il beneficio di cui all'art. 1, comma 3, nota II bis della Tariffa, parte I, allegata al T.U. 131/1986, c.d. “prima casa”;
-difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato;
-violazione dell'art. 6 bis della l. n. 212/2000 per difetto del contraddittorio o, in subordine, disapplicazione del D.M. per illegittimità;
-illegittimità dell'atto impugnato per violazione/falsa applicazione degli artt. 817 e ss c.c. e 1, comma 497,
l. 266/2005;
-chiede, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, con vittoria di onorari, diritti e spese di lite.
L'Ufficio, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 30.10.2025 parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-con riguardo all'eccepito difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato, in quanto firmato in modalità digitale, pur essendo stato notificato in formato cartaceo, si rileva che l'articolo 23 del Codice dell'Amministrazione digitale dà la stessa efficacia probatoria dell'originale alla copia analogica del documento elettronico, anche sottoscritto con firma digitale, quando è attestata la sua conformità al documento informatico;
-con riguardo all'eccepita violazione dell'art. 6 bis della l. n. 212/2000 per difetto del contraddittorio, si rileva che la fattispecie è riconducibile, tra quelle indicate nell'art. 6 bis c. 2, alla categoria degli atti “di pronta liquidazione”, in quanto atti emessi “dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione”;
-l'art. 3 del DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024. alla lett. c) inserisce fra gli atti di pronta liquidazione “gli avvisi di liquidazione dell'imposta, nonché di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, dei seguenti tributi:1) imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131…”.
-con riferimento allla subordinata richiesta di disapplicazione di regolamenti e atti amministrativi generali, si evidenzia che l'esercizio di tale potere è disciplinato dall'articolo 7, comma 5, D. Lgs. 546/1992 che stabilisce che “Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente”;
-nel merito, va premesso che il riferimento normativo per la nozione di “pertinenzialità” è da rinvenirsi nell'art. 817 del codice civile, che stabilisce che per configurare una pertinenza, occorrono due requisiti, entrambi necessari: - quello soggettivo, consistente nella volontà di destinare un immobile a pertinenza di un altro immobile di cui si e' proprietari;
- quello oggettivo, che consiste nella possibilità di poterlo destinare in modo durevole al servizio del bene nei cui confronti si pone come accessorio;
- poiché l'onere della prova grava sul contribuente, il solo requisito soggettivo non è sufficiente mentre ai fini della sussistenza del requisito oggettivo, il bene accessorio deve costituire un miglioramento per il bene principale e non per il suo proprietario;
-è di tutta evidenza, nel caso in esame, che tale miglioramento non si configura quando la distanza tra i due beni è eccessiva: tra il box acquistato e l'immobile di proprietà della ricorrente sussiste una distanza assai rilevante (2 Km. circa);
-l'Ufficio, pertanto, ha correttamente operato nel disconoscere la natura pertinenziale del box auto ed ha correttamente proceduto alla revoca dell'agevolazione “prima casa” nonchè al conseguente recupero della maggiore imposta liquidata.
La Corte ritiene, pertanto, non accoglibile il presente ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 486/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25-1T-002334-000-P002 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 998/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1 avverso avviso di liquidazione Imposta di Registro n.25/IT/002334/000/P002, notificato dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Genova alla ricorrente in qualità di acquirente di un locale ad uso box auto (cat. C/6), sito nel Comune di Genova, Indirizzo_1, destinato in atto a pertinenza dell'immobile posseduto dalla medesima acquirente e sito in Genova, Indirizzo_2.
La ricorrente eccepisce quanto segue:
-l'Ufficio ha disconosciuto il carattere di pertinenzialità del bene acquistato all'immobile principale e, conseguentemente, ha ricalcolato la base imponibile sulla quale calcolare l'imposta di registro, disapplicando la disciplina del “prezzo valore” e revocando il beneficio di cui all'art. 1, comma 3, nota II bis della Tariffa, parte I, allegata al T.U. 131/1986, c.d. “prima casa”;
-difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato;
-violazione dell'art. 6 bis della l. n. 212/2000 per difetto del contraddittorio o, in subordine, disapplicazione del D.M. per illegittimità;
-illegittimità dell'atto impugnato per violazione/falsa applicazione degli artt. 817 e ss c.c. e 1, comma 497,
l. 266/2005;
-chiede, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, con vittoria di onorari, diritti e spese di lite.
L'Ufficio, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 30.10.2025 parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-con riguardo all'eccepito difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato, in quanto firmato in modalità digitale, pur essendo stato notificato in formato cartaceo, si rileva che l'articolo 23 del Codice dell'Amministrazione digitale dà la stessa efficacia probatoria dell'originale alla copia analogica del documento elettronico, anche sottoscritto con firma digitale, quando è attestata la sua conformità al documento informatico;
-con riguardo all'eccepita violazione dell'art. 6 bis della l. n. 212/2000 per difetto del contraddittorio, si rileva che la fattispecie è riconducibile, tra quelle indicate nell'art. 6 bis c. 2, alla categoria degli atti “di pronta liquidazione”, in quanto atti emessi “dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione”;
-l'art. 3 del DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024. alla lett. c) inserisce fra gli atti di pronta liquidazione “gli avvisi di liquidazione dell'imposta, nonché di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, dei seguenti tributi:1) imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131…”.
-con riferimento allla subordinata richiesta di disapplicazione di regolamenti e atti amministrativi generali, si evidenzia che l'esercizio di tale potere è disciplinato dall'articolo 7, comma 5, D. Lgs. 546/1992 che stabilisce che “Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente”;
-nel merito, va premesso che il riferimento normativo per la nozione di “pertinenzialità” è da rinvenirsi nell'art. 817 del codice civile, che stabilisce che per configurare una pertinenza, occorrono due requisiti, entrambi necessari: - quello soggettivo, consistente nella volontà di destinare un immobile a pertinenza di un altro immobile di cui si e' proprietari;
- quello oggettivo, che consiste nella possibilità di poterlo destinare in modo durevole al servizio del bene nei cui confronti si pone come accessorio;
- poiché l'onere della prova grava sul contribuente, il solo requisito soggettivo non è sufficiente mentre ai fini della sussistenza del requisito oggettivo, il bene accessorio deve costituire un miglioramento per il bene principale e non per il suo proprietario;
-è di tutta evidenza, nel caso in esame, che tale miglioramento non si configura quando la distanza tra i due beni è eccessiva: tra il box acquistato e l'immobile di proprietà della ricorrente sussiste una distanza assai rilevante (2 Km. circa);
-l'Ufficio, pertanto, ha correttamente operato nel disconoscere la natura pertinenziale del box auto ed ha correttamente proceduto alla revoca dell'agevolazione “prima casa” nonchè al conseguente recupero della maggiore imposta liquidata.
La Corte ritiene, pertanto, non accoglibile il presente ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e compensa le spese di giudizio.