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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 12513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12513 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 24873/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al r.g.n. 24873/2023 promossa da:
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato dalla in persona del legale rappresentante p.t., nella Parte_2 qualità di affidataria dei servizi gestionali afferenti il patrimonio immobiliare dell'Ente previdenziale, in forza di contratto stipulato in data 18 giugno 2020 e procure speciali del 2 luglio
2020 e del 23 settembre 2021, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Manfredonia, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Bertoloni n. 55, presso lo studio dell'avv. Filippo Maria Corbò;
RICORRENTE
E
, contumace; Controparte_1
RESISTENTE
pagina 1 di 5 OGGETTO: Occupazione sine titulo di immobile.
CONCLUSIONI: come da note redatte in luogo del verbale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in riferimento all'udienza del 5 giugno 2025, che si intendono integralmente richiamate e trascritte in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. l' Pt_1 Parte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato come in epigrafe specificato, adiva
[...]
l'intestato Tribunale esponendo che in data 18 giugno 2020 tra l' esponente e la Pt_3 [...] era stato stipulato un contratto di affidamento dei servizi di gestione amministrativa, Parte_2 tecnica e commerciale del patrimonio immobiliare del riferito , proseguito in forza di Pt_3 successive integrazioni;
che l'Istituto esponente, succeduto al soppresso ex art. 42, CP_2
Legge n. 289/2002, era proprietario dell'immobile sito in Roma, via dell'Impruneta n. 15, scala A, edificio D, piano secondo, interno 6, catastalmente descritto come in atti;
che in data 1° agosto 2021
l'immobile de quo era stato abusivamente occupato da che ivi aveva finanche Controparte_1 fissato la propria stabile residenza anagrafica;
che, dopo averlo occupato, il , ritenendo di CP_1 averne titolo, chiedeva la regolarizzazione della propria posizione di occupante abusivo, inoltrando una dichiarazione, sostitutiva dell'atto di notorietà, di domicilio presso l'immobile in considerazione;
che l'Ente esponente aveva prontamente diffidato l'occupante al rilascio del predetto immobile ed a provvedere al pagamento dell'indennità di occupazione nella misura di €.
13.720,06 a far data dal mese di agosto 2021, presentando anche una formale querela nei confronti del resistente per l'accertamento della rilevanza penale della condotta posta in essere;
che tale illegittima occupazione aveva causato danni all'Ente esponente conseguenti alla mancata disponibilità dell'immobile da quantificare in relazione al valore locativo del bene determinato, tenuto conto della superficie di circa 49 mq., nella somma mensile di €. 448,77 mensili calcolata sulla base delle quotazioni OMI;
che il resistente aveva omesso sin dall'inizio il pagamento dell'indennità di occupazione, sicché dal 1° agosto 2021 al 1° maggio 2023 era debitore della complessiva somma di €. 9.424,17.
Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'illecita occupazione da parte del resistente dell'immobile per cui era causa, e che, conseguentemente, lo stesso venisse condannato all'immediato rilascio del predetto immobile in favore dell' , libero da persone e da Pt_1 cose, fissando la data di esecuzione e dichiarando la pronuncia opponibile agli eventuali aventi pagina 2 di 5 causa dal medesimo e ad eventuali soggetti che all'atto dell'esecuzione del provvedimento di rilascio si trovassero all'interno dell'immobile, oltre alla condanna del risarcimento dei danni subiti a causa dell'illecita occupazione a far data dal mese di 1° agosto 2021, determinati nella complessiva somma di €. 9.424,17 alla data del 1° maggio 2023, oltre alle indennità di occupazione successive sino all'effettivo rilascio, con vittoria delle spese di lite.
Il resistente nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva, sicché ne veniva Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Durante la fase istruttoria, si procedeva all'espletamento della prova testimoniale e della prova per interpello, cui non veniva data risposta;
quindi, sulle conclusioni precisate nelle note depositate in luogo del verbale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in riferimento all'udienza del 5 giugno 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Nel premettere che la titolarità in capo all'Istituto attore del diritto di proprietà dell'immobile per cui
è causa risulta comprovato sulla base della documentazione versata in atti (cfr. atto di compravendita del 21 novembre 1966, da cui si evince che l'immobile è stato acquistato dall' CP_2 cui l' attore è succeduto ai sensi dell'art. 42 della legge n. 289/2002), deve rilevarsi che in Pt_3 esito all'istruttoria svolta, può ritenersi senz'altro provata l'occupazione senza titolo da parte del resistente dell'immobile sito in Roma, via dell'Impruneta n. 15, scala A, edificio D, Controparte_1 piano secondo, interno 6, catastalmente descritto come in atti, dal 1° agosto 2021, come dichiarato dallo stesso occupante nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dallo stesso sottoscritta e come si evince dal verbale di sopralluogo redatto in data 23 marzo 2022 dall'incaricato della
[...]
, il quale, sentito anche come teste, ha riferito che, in occasione di una Pt_2 Testimone_1 verifica occupazionale eseguita il 20 marzo 2022, ha verificato la presenza all'interno dell'immobile per cui è causa del resistente (cfr. documenti in atti). Controparte_1
Avuto riguardo al profilo relativo all'attualità dell'occupazione, la prova sul punto deve ritenersi, del pari, pienamente raggiunta in considerazione della mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del resistente, che, unitamente agli altri elementi probatori acquisiti, consente a questo giudice di ritenere come ammessi i fatti indicati nei capitoli articolati.
Deve, dunque, ritenersi pienamente provata l'occupazione illecita dell'immobile de quo da parte del resistente, non essendo emerso dall'espletata istruttoria alcun elemento di prova circa la sussistenza in capo allo stesso di un legittimo titolo di detenzione ovvero dell'avvenuto rilascio dell'immobile nella piena disponibilità dell'ente proprietario, con la conseguenza che lo stesso deve essere pagina 3 di 5 condannato all'immediato rilascio dell'immobile de quo, libero da persone e da cose, in favore dell'Istituto ricorrente.
In riferimento al danno conseguente all'illecita occupazione del bene, deve rilevarsi che lo stesso può ritenersi pienamente provato sulla base di presunzioni semplici, ben potendo essere individuato nell'utilità teorica che il danneggiato poteva trarre dall'uso diretto o indiretto del bene nel tempo in cui è stato utilizzato da altri, sicché, nella specie, deve essere senz'altro riconosciuto il diritto dell'Istituto ricorrente al risarcimento del danno conseguente all'illecita occupazione.
Il danno può essere commisurato al c.d. danno figurativo e, quindi, al valore locativo del bene, che, in via equitativa, va determinato nella misura di €. 448,77 mensili, conformemente alla determinazione operata dall'ente proprietario, in riferimento ai parametri di cui alla normativa regionale disciplinante il regime delle assegnazioni e la determinazione dei canoni di edilizia residenziale pubblica, determinazione che appare congrua anche tenuto conto della dimensione e dell'ubicazione dell'immobile quale risultante dalla visura catastale versata in atti,
Considerato, dunque, come periodo di riferimento quello che decorre dal 1° agosto 2021 sino al corrente mese di settembre 2025, l'importo complessivamente dovuto risulta pari ad €. 21.989,73 (€.
9.424,17 conformemente alla richiesta attorea, in riferimento al periodo agosto 2021 - maggio 2023, cui va aggiunta la somma di €. 12.565,56, relativa al periodo che va dal mese di giugno 2023 sino al mese corrente, determinato in riferimento alla somma di €. 448,77 mensili x 28 mesi).
Sulle predette somme, già determinate con riferimento all'attualità, spettano all'Istituto attore gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al pagamento.
Non può, invece, essere accolta la domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione dovuta in riferimento al periodo successivo all'emanazione della sentenza e sino all'effettivo rilascio dell'immobile, in quanto la condanna in futuro è ammessa in materia locatizia, per ragioni di economia processuale ed in via eccezionale, dal combinato disposto degli artt. 658 e 664 c.p.c., i quali non sono suscettibili di applicazione analogica a fattispecie diverse da quelle che espressamente regolano.
Quanto alla richiesta di fissazione della data di esecuzione, si rileva che la stessa è rimessa all'eventuale fase esecutiva, mentre in riferimento alla richiesta di dichiarare la pronuncia opponibile agli eventuali aventi causa del resistente e ad eventuali soggetti che all'atto dell'esecuzione del provvedimento di rilascio si trovassero all'interno dell'immobile, si rileva che l'individuazione dei soggetti cui risulta opponibile una pronuncia giudiziale è determinata dalle norme del codice di rito.
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza. pagina 4 di 5
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attrice, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara l'abusiva occupazione ad opera del resistente dell'immobile ad Controparte_1 uso abitativo di proprietà dell' , sito in Roma, Controparte_3 via dell'Impruneta n. 15, scala A, edificio D, piano secondo, interno 6, catastalmente descritto come in atti;
2) condanna il resistente a rilasciare immediatamente il predetto immobile libero da Controparte_1 persone e da cose non inerenti all'immobile, nella piena ed esclusiva disponibilità dell' Pt_3 ricorrente;
3) condanna il resistente al pagamento in favore dell' ricorrente della Controparte_1 Pt_3 somma di €. 21.989,73 a titolo di risarcimento del danno;
4) condanna il resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in €. 340,00 per spese ed in €. 4.200,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario delle spese generali come per legge
Roma, 8 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al r.g.n. 24873/2023 promossa da:
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato dalla in persona del legale rappresentante p.t., nella Parte_2 qualità di affidataria dei servizi gestionali afferenti il patrimonio immobiliare dell'Ente previdenziale, in forza di contratto stipulato in data 18 giugno 2020 e procure speciali del 2 luglio
2020 e del 23 settembre 2021, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Manfredonia, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Bertoloni n. 55, presso lo studio dell'avv. Filippo Maria Corbò;
RICORRENTE
E
, contumace; Controparte_1
RESISTENTE
pagina 1 di 5 OGGETTO: Occupazione sine titulo di immobile.
CONCLUSIONI: come da note redatte in luogo del verbale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in riferimento all'udienza del 5 giugno 2025, che si intendono integralmente richiamate e trascritte in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. l' Pt_1 Parte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato come in epigrafe specificato, adiva
[...]
l'intestato Tribunale esponendo che in data 18 giugno 2020 tra l' esponente e la Pt_3 [...] era stato stipulato un contratto di affidamento dei servizi di gestione amministrativa, Parte_2 tecnica e commerciale del patrimonio immobiliare del riferito , proseguito in forza di Pt_3 successive integrazioni;
che l'Istituto esponente, succeduto al soppresso ex art. 42, CP_2
Legge n. 289/2002, era proprietario dell'immobile sito in Roma, via dell'Impruneta n. 15, scala A, edificio D, piano secondo, interno 6, catastalmente descritto come in atti;
che in data 1° agosto 2021
l'immobile de quo era stato abusivamente occupato da che ivi aveva finanche Controparte_1 fissato la propria stabile residenza anagrafica;
che, dopo averlo occupato, il , ritenendo di CP_1 averne titolo, chiedeva la regolarizzazione della propria posizione di occupante abusivo, inoltrando una dichiarazione, sostitutiva dell'atto di notorietà, di domicilio presso l'immobile in considerazione;
che l'Ente esponente aveva prontamente diffidato l'occupante al rilascio del predetto immobile ed a provvedere al pagamento dell'indennità di occupazione nella misura di €.
13.720,06 a far data dal mese di agosto 2021, presentando anche una formale querela nei confronti del resistente per l'accertamento della rilevanza penale della condotta posta in essere;
che tale illegittima occupazione aveva causato danni all'Ente esponente conseguenti alla mancata disponibilità dell'immobile da quantificare in relazione al valore locativo del bene determinato, tenuto conto della superficie di circa 49 mq., nella somma mensile di €. 448,77 mensili calcolata sulla base delle quotazioni OMI;
che il resistente aveva omesso sin dall'inizio il pagamento dell'indennità di occupazione, sicché dal 1° agosto 2021 al 1° maggio 2023 era debitore della complessiva somma di €. 9.424,17.
Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'illecita occupazione da parte del resistente dell'immobile per cui era causa, e che, conseguentemente, lo stesso venisse condannato all'immediato rilascio del predetto immobile in favore dell' , libero da persone e da Pt_1 cose, fissando la data di esecuzione e dichiarando la pronuncia opponibile agli eventuali aventi pagina 2 di 5 causa dal medesimo e ad eventuali soggetti che all'atto dell'esecuzione del provvedimento di rilascio si trovassero all'interno dell'immobile, oltre alla condanna del risarcimento dei danni subiti a causa dell'illecita occupazione a far data dal mese di 1° agosto 2021, determinati nella complessiva somma di €. 9.424,17 alla data del 1° maggio 2023, oltre alle indennità di occupazione successive sino all'effettivo rilascio, con vittoria delle spese di lite.
Il resistente nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva, sicché ne veniva Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Durante la fase istruttoria, si procedeva all'espletamento della prova testimoniale e della prova per interpello, cui non veniva data risposta;
quindi, sulle conclusioni precisate nelle note depositate in luogo del verbale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in riferimento all'udienza del 5 giugno 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Nel premettere che la titolarità in capo all'Istituto attore del diritto di proprietà dell'immobile per cui
è causa risulta comprovato sulla base della documentazione versata in atti (cfr. atto di compravendita del 21 novembre 1966, da cui si evince che l'immobile è stato acquistato dall' CP_2 cui l' attore è succeduto ai sensi dell'art. 42 della legge n. 289/2002), deve rilevarsi che in Pt_3 esito all'istruttoria svolta, può ritenersi senz'altro provata l'occupazione senza titolo da parte del resistente dell'immobile sito in Roma, via dell'Impruneta n. 15, scala A, edificio D, Controparte_1 piano secondo, interno 6, catastalmente descritto come in atti, dal 1° agosto 2021, come dichiarato dallo stesso occupante nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dallo stesso sottoscritta e come si evince dal verbale di sopralluogo redatto in data 23 marzo 2022 dall'incaricato della
[...]
, il quale, sentito anche come teste, ha riferito che, in occasione di una Pt_2 Testimone_1 verifica occupazionale eseguita il 20 marzo 2022, ha verificato la presenza all'interno dell'immobile per cui è causa del resistente (cfr. documenti in atti). Controparte_1
Avuto riguardo al profilo relativo all'attualità dell'occupazione, la prova sul punto deve ritenersi, del pari, pienamente raggiunta in considerazione della mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del resistente, che, unitamente agli altri elementi probatori acquisiti, consente a questo giudice di ritenere come ammessi i fatti indicati nei capitoli articolati.
Deve, dunque, ritenersi pienamente provata l'occupazione illecita dell'immobile de quo da parte del resistente, non essendo emerso dall'espletata istruttoria alcun elemento di prova circa la sussistenza in capo allo stesso di un legittimo titolo di detenzione ovvero dell'avvenuto rilascio dell'immobile nella piena disponibilità dell'ente proprietario, con la conseguenza che lo stesso deve essere pagina 3 di 5 condannato all'immediato rilascio dell'immobile de quo, libero da persone e da cose, in favore dell'Istituto ricorrente.
In riferimento al danno conseguente all'illecita occupazione del bene, deve rilevarsi che lo stesso può ritenersi pienamente provato sulla base di presunzioni semplici, ben potendo essere individuato nell'utilità teorica che il danneggiato poteva trarre dall'uso diretto o indiretto del bene nel tempo in cui è stato utilizzato da altri, sicché, nella specie, deve essere senz'altro riconosciuto il diritto dell'Istituto ricorrente al risarcimento del danno conseguente all'illecita occupazione.
Il danno può essere commisurato al c.d. danno figurativo e, quindi, al valore locativo del bene, che, in via equitativa, va determinato nella misura di €. 448,77 mensili, conformemente alla determinazione operata dall'ente proprietario, in riferimento ai parametri di cui alla normativa regionale disciplinante il regime delle assegnazioni e la determinazione dei canoni di edilizia residenziale pubblica, determinazione che appare congrua anche tenuto conto della dimensione e dell'ubicazione dell'immobile quale risultante dalla visura catastale versata in atti,
Considerato, dunque, come periodo di riferimento quello che decorre dal 1° agosto 2021 sino al corrente mese di settembre 2025, l'importo complessivamente dovuto risulta pari ad €. 21.989,73 (€.
9.424,17 conformemente alla richiesta attorea, in riferimento al periodo agosto 2021 - maggio 2023, cui va aggiunta la somma di €. 12.565,56, relativa al periodo che va dal mese di giugno 2023 sino al mese corrente, determinato in riferimento alla somma di €. 448,77 mensili x 28 mesi).
Sulle predette somme, già determinate con riferimento all'attualità, spettano all'Istituto attore gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al pagamento.
Non può, invece, essere accolta la domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione dovuta in riferimento al periodo successivo all'emanazione della sentenza e sino all'effettivo rilascio dell'immobile, in quanto la condanna in futuro è ammessa in materia locatizia, per ragioni di economia processuale ed in via eccezionale, dal combinato disposto degli artt. 658 e 664 c.p.c., i quali non sono suscettibili di applicazione analogica a fattispecie diverse da quelle che espressamente regolano.
Quanto alla richiesta di fissazione della data di esecuzione, si rileva che la stessa è rimessa all'eventuale fase esecutiva, mentre in riferimento alla richiesta di dichiarare la pronuncia opponibile agli eventuali aventi causa del resistente e ad eventuali soggetti che all'atto dell'esecuzione del provvedimento di rilascio si trovassero all'interno dell'immobile, si rileva che l'individuazione dei soggetti cui risulta opponibile una pronuncia giudiziale è determinata dalle norme del codice di rito.
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza. pagina 4 di 5
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attrice, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara l'abusiva occupazione ad opera del resistente dell'immobile ad Controparte_1 uso abitativo di proprietà dell' , sito in Roma, Controparte_3 via dell'Impruneta n. 15, scala A, edificio D, piano secondo, interno 6, catastalmente descritto come in atti;
2) condanna il resistente a rilasciare immediatamente il predetto immobile libero da Controparte_1 persone e da cose non inerenti all'immobile, nella piena ed esclusiva disponibilità dell' Pt_3 ricorrente;
3) condanna il resistente al pagamento in favore dell' ricorrente della Controparte_1 Pt_3 somma di €. 21.989,73 a titolo di risarcimento del danno;
4) condanna il resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in €. 340,00 per spese ed in €. 4.200,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario delle spese generali come per legge
Roma, 8 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli
pagina 5 di 5