CASS
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/04/2025, n. 15482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15482 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IO IU, nato a [...] [...] IO RA, nato a [...] il [...] OM AS, nato in [...] il [...] EG RA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/02/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore g I nerale GI AT, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinv o della sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione della pena n anni Penale Sent. Sez. 3 Num. 15482 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 13/03/2025 tre e mesi due di reclusione per IO RA, inammissibilità dei restanti ricorsi;
udito per l'imputato IO IU l'avv. MAo L'Insalata, che ha oncluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. udito per l'imputato IO RA l'avv. EN Nico D'Ascola, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'avv. Fr 3ncesco EN NT AT, che ha concluso riportandosi ai motivi di ri orso;
udito per l'imputato OM AS l'avv. Emilio Siviero, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'avv. MAo L'Insalata, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. udito per l'imputato EG RA l'avv. Daniele Carra che ha c Dncluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24/02/2023, la Corte di appello di Bologna, in parzial riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato in data 16/11/, 020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, così provvedi ava, per quanto qui rileva: in accoglimento dell'istanza ex art 599-bis cod.r roc.pen. formulata da LI IU e con il consenso del PG, concesse le cin iostanze attenuanti generiche rideterminava la pena come concordata, di :hiarava inammissibili i residui motivi di appello e revocava la pena ac:essoria dell'interdizione dai pubblici uffici;
dichiarava non doversi procedere nei c pnfronti di IO RA per i reati di cui ai capi 104), 105) e 106) dell'imputazione Io" perché estinti per intervenuta prescrizione e ridetermina la pena inflitta all'imputato; dichiarava non doversi procedere nei confronti di In egnoso RA per il reato di cui al capo 113) dell'imputazione perché est nti per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena inflitta all'irr putato;
rideterminava l'importo fino al quale erano ammesse le confische per equi valente nei confronti di IO RA e EG RA e confermava nel r sto. Il Giudice di primo grado aveva dichiarato IOi.IO IU, OM AS, EG RA, TA ES e MA EL, responsi, 'bili dei reati loto ascritti in imputazione - ad esclusione di quelli di cui ai capi 112 i 118 - e, riconosciuto il vincolo della continuazione ed operata la riduzione per il rito, aveva condannato gli imputati alle pene principali ed accessorie ritei ute di giustizia ordinando la confisca diretta e per equivalente dei beni in seq restro, L'imputazione, costituita da 121 capi di imputazione, riguardava i reati di i :ui agli artt. 2,8,10 e 10-quater d.lgs 74/2000 ed il reato di cui all'art. 416, comrr i 1 e 2 cod.pen. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione C igliotti T Ltirq,1-4. Frageètco, IO RA, OM AS e EG RA, a me;
zo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l'accoglimento ed articolando i m itivi di seguito enunciati. IO IU propone un unico motivo di ricorso, con il quale ci aduce violazione degli artt. 322-ter cod.pen., 12-bis d.lgs 74/2000 e vizio di motivi, zione in relazione all'importo della disposta confisca. Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva confermato la cc ifisca disposta dal Giudice di primo grado, in quanto la difesa del ricorrente avz nti al Gup in sede di giudizio abbreviato aveva depositato n. 11 quietanze di versar 'tento 3 all'Agenzia delle Entrate per un totale di euro 83.899,95 per imposte dol, ute oltre interessi e sanzioni, ad integrale saldo dell'indebita compensazione di imposta e, quindi, del debito tributario relativo al reato di cui all'originario capo di imr utazione (n. 112) dpirim9krzione, in relazione al quale era stata disposta h misura ablatoria;
evidenzia che la predetta documentazione era stata prodotta a nche nel processo di appello e rimarca che, trattandosi di doglianza relativa ad una questione di illegalità della pena, rilevabile d'ufficio in ogni stato e g 'ado del procedimento, la Corte di appello avrebbe dovuto affrontare il tema a pre >cindere da un impulso di parte;
aggiunge che il motivo, inoltre, è proponibile in sede di legittimità perché avente ad oggetto un'ipotesi di illegalità della pena con :ordata. IO RA propone tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di mot vazione in relazione all'asserito ruolo di amministratore di fatto della SI S. GF NUOVE TECNOLOGIE S.C.A.P. Argomenta che la Corte territoriale si era limitata a richiamare le argomentazioni del primo giudice e a disattendere le censure mosse con motivi di appello con motivazione congetturale ed illogica;
in particolare, I. Corte territoriale aveva ritenuto inattendibili, evidenziando un ipotetico intei esse a scagionare l'attuale ricorrente, le dichiarazioni favorevoli all'imputato, rese in altro procedimento e prima di essere coimputati per l'ipotesi associativa nel p esente procedimento da MA RL, OM EO, OM AS, Cic:opiedi CA e IU IO;
inoltre, i Giudice di appello aveva conferr iato la condanna del ricorrente per i reati di cui ai capi da 107 a 112, rife ibili al commercialista Di TR ed a società non facenti capo al IO, nonos ante il predetto commercialista non avesse mai operato per le società di IO '=ranco e fosse stato assolto dal reato associativo, evidenziando, in maniera illog ca, un contatto elettivo con il coimputato EG. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazi Dne in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato associativo. Argomenta che la Corte territoriale aveva confermato l'affermazir ne di responsabilità per il reato associativo contestato al capo 121) dell'imputi zione, con motivazione carente ed illogica;
in particolare, non risultava p •ovato l'ipotizzato pactum sceleris finalizzato alla creazione di uno stabile mecca nismo illecito volto a d evadere il fisco attraverso la costituzione di società c, rtiere mediante le quali si otteneva fatturazione per operazioni inesistenti e l'utili zzo di compensazioni di crediti d'imposta inesistenti, artatamente creati (schen -r che avrebbe consentito al IO di prevalere sul mercato grazie alla sister iatica evasione fiscale con la possibilità di praticare prezzi estremamente concorrer iali); 4 tutti gli elementi probatori acquisiti deponevano, infatti, per l'assenza di i n piano criminoso (il IO non aveva avuto rapporti con il commercialista Di P etro;
le società consorziali riferibili al IO erano caratterizzata da au onomia gestionale rispetto a quelle al predetto non riferibili;
il IO noi aveva conoscenza e non aveva mai fatto ricorso alle società cartiere rumene rico' iducibili a Milazzo Bruno); la Corte di appello non aveva, inoltre, tenuto con o della differenza tra concorso eventuale e concorso necessario e della circostan;
a che il programma criminoso non era ampio né indeterminato ma si era esauriti i con la costituzione del consorzio di imprese;
infine, la sentenza impugnata noi aveva individuato alcun elemento effettivamente dimostrativo del ruolo apicale al tribuito al IO, nella triplice qualifica di ideatore, promotore ed organi zzatore dell'associazione criminosa. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione illogica in relazione al iiniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed omessa motiva:. ione in ordine alla quantificazione della pena sui singoli aumenti a titolo di contini 'azione tra i reati, nonché errore di calcolo della pena irroganda. OM AS presenta due distinti ricorsi. Con il ricorso a firma dell'avv. MAo L'Insalata articola tre motivi di ri(orso. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivaz one in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato associativo. Argomenta che la Corte di appello aveva confermato l'affermazi me di responsabilità per la partecipazione al presunto sodalizio criminos ) con motivazione carente se non del tutto inconsistente;
nella sentenza impt gnata, infatti, non vi era traccia degli elementi specializzanti previsti dal reato asso!, iativo, rispetto al mero concorso di persone previsto dall'ad 110 cod.pen.; la Corte territoriale, al di là dell'individuazione dell'accordo nel mero mecca nismo finalizzato alla commissione dei reati-scopo, aveva omesso qualsiasi ul :eriore motivazione in grado di spiegare l'autonomia dello specifico vincolo asso iativo rispetto alla commissione dei vari reati fiscali;
l'unico riferimento era ai rapi orti di parentela tra l'odierno ricorrente ed altri soggetti coinvolti a vario titok nelle vicende per cui processo, elemento che, di per sé, non può costituire né pri VA né indizio dell'appartenenza di taluno all'associazione; inoltre, il dato dell'assol alone del commercialista , con il quale il ricorrente aveva avuto rapporti profess. ionali, neutralizzava la figura del predetto ai fini della prova della intraneità del Roli leo al sodalizio criminoso. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazii Ine in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 5 Argomenta che la Corte territoriale aveva giustificato il dinieg ) delle attenuanti in questione con motivazione apodittica, dando rilievo osta :ivo ad precedente dell'imputato, peraltro non specifico e risalente nel tempo, ip senza tener conto della confessione resa dall'imputato. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivaz one in relazione al trattamento sanzionatorio. Argomenta che la Corte di appello, nonostante con i motivi di gravame;
i fosse chiesta una rivalutazione della sanzione complessiva, aveva confermato a pena irrogata dal primo giudice, nonostante la palese sperequazione del tratt 'mento punitivo rispetto a quello determinato per il coimputato IO RA, i quale, pur con ruolo apicale nel sodalizio e con numerosissimi reati-satellite (ben 46 capi di imputazione in più rispetto al ricorrente), aveva beneficiato di un pena sensibilmente più contenuta sia con riferimento alla pena base che con rifei imento agli aumenti di pena a titolo di continuazione tra i reati. Con il ricorso a firma dell'avv. Emilio Siviero articola quattro motivi di icorso. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivaz one in relazione all'affermazione di responsabilità per la condotta partecipativa I reato associativo. Argomenta che il criterio distintivo tra associazione per delinquere e cc ncorso di persone nel reato continuato si individua nel carattere dell'accordo cri ninoso che nel primo caso deve essere indeterminato e, cioè, diretto alla commis ione di una serie indeterminata di delitti. Nel caso di specie, il presunto prog .amma criminoso era ben preciso, in quanto coincideva e si esauriva con la costi uzione di un consorzio tra imprese;
non era provato, infatti, né che il Consorzio oi erasse come schermo per le attività illecite né che il dominus di tutte le società cons Drziate fosse RA IO;
l'identità del modus operandi nelle condotte incrim nate e qualificate come reati scopo non era di per sé sinonimo di partecipazi ine ad un'associazione per delinquere;
inoltre, la Corte di appello non aveva ten Jto nel debito conto l'intervenuta assoluzione, nel procedimento parallel , i, del commercialista Di TR, in relazione al quale era stato ipotizzato il r iolo di partecipe all'associazione; i rapporti intrattenuti tra il OM ed il Di Pietr( erano stati valorizzati, in maniera contraddittoria, come elemento compovante l'intraneità del OM al sodalizio criminoso;
i rapporti di parentela, p i , con OM AM, segretaria del Consorzio ed alle dirette dipendenze di ( igliotti RA, non rivestivano carattere di significatività; infine, la Corte terr toriale aveva valutato, con motivazione apodittica, le dichiarazioni rese dall'irr putato come inidonee a contrastare il quadro probatorio e come non attenchbili le dichiarazione rese, a favore del ricorrente, da AR IN e IU IL cò. 6 Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 157 cod.pen., 1 ?9e 531 cod.proc.pen. in relazione al reato di cui al capo 108) dell'imputazione. Argomenta che il reato in questione risulta essere stato consumato i i Parma il 18.5.2015 ed era quindi estinto per intervenuta prescrizione alla data del 24.2.2023 di pronuncia della sentenza di appello;
erroneamente, quindi, la Corte territoriale non aveva rilevato l'intervenuta estinzione del reato. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 1: 2 e 133 cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte territoriale aveva confermato la pena inflitta z OM AS dal primo giudice, in misura prossima ai massimi editt ili, con motivazione inadeguata, priva di considerazione dei motivi di appello e di tutte le circostanze soggettive ed oggettive dell'azione. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione all'ad 62-bis cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che il ricorrente appariva meritevole della concessior e delle circostanze attenuanti generiche, in quanto aveva tenuto un :orretto comportamento processuale ed il precedente penale non era specifico e r salente nel tempo;
la decisione della Corte territoriale di denegare l'applicazioi e delle circostanze generiche al OM era irragionevole, contraddittoria rispe:to alla analoga posizione del coimputato IO IU e carente di concreti logica motivazione. EG RA propone otto motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso deduce nullità della sentenza per manc 3nza di sottoscrizione da parte del giudice. Lamenta che la sentenza impugnata risulta sottoscritta dal solo giudice estensore per collocamento a riposo del Presidente del Collegio, in viclazione dell'art 546, comma 2, cod.proc.pen., che richiese la sottoscrizio le del componente più anziano previa menzione dell'impedimento. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in re azione all'affermazione di responsabilità. Argomenta che le uniche fatture per operazioni inesistenti contesti' te alla Futura Project Srl e per le quali il ricorrente aveva reso piena confession( erano state emesse nell'anno di imposta 2013 e, quindi, della costituzione del Co Isorzio IFC;
nonostante ciò la Corte di appello aveva collegato tali condotte delitt iose al Consorzio al fine di attribuirgli natura fittizia così di attribuire allo stesso ec al suo Presidente RA EG la responsabilità anche delle ir debite compensazioni ex art. 10-quater d.lgs 74/2000, contestate in atti. 7 Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motiva rione in relazione all'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 114,115,116,117 e 119. Espone r0101 che la Corte territoriale aveva erroneamente confer nato la qualifica del ricorrente come amministratore di fatto delle società cor sorziate coinvolte nei predetti reati, in quanto gli elementi di fatto indicati nella sentenza di primo grado potevano essere lett d come esercizio delle mansioni prc prie del gestore del Consorzio ex art. 2602 cod.civ. e come atti giuridici esoguiti in adempimento di specifico mandato ex art. 1703 cod.civ.; la Corte di app Alo non aveva posto rimedio alle lacune che presentava la sentenza di primo grado, incorrendo in errata valutazione degli elementi di fatto e conseguen :e vizio motivazionale (intercettazioni incorse tra il ricorrente e la moglie e la fi;
lia che avevano in realtà ad oggetto l'esecuzione dei mandati conferiti alle società consorziate); la motivazione era illogica, poi, nella parte in cui i era afferrr ato che il ricorrente non conosceva l'identità delle teste di legno poste fittiziarr ente al lete01‘.. vertice delle società di comodo;
era errata l'affermazione che non virproví di una suddivisione degli utili perché il ricorrente li avrebbe trattenuti tutti pe sé, in quanto tanto non poteva evincersi dal possesso delle carte di credito, che, p raltro, venivano consegnate ai lavoratori trasferisti;
era, infine, illogica la giustifi :azione fornita dalla Corte di appello in ordine alla mancata contestazione dE I reato associativo (il ricorrente sarebbe stato il dominus esclusivo delle consorzia :e). Con il quarto motivo deduce erronea applicazione dell'art. 10-quat( r d.lgs 74/2000 e vizio di motivazione. Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto int !grati i contestati reati di indebita compensazione, in quanto difettava la pre va del contributo volontario doloso dell'imputato, in quanto le compensazion delle imposte erano state effettuate sulla scorta delle indicazioni forni :e dal commercialista, il quale comunicava i codici e gli importi da inserite nei n . od.74; inoltre, i fatti di cui i capi 115,117 e 119 dovevano essere riqualificati ai SE nsi del primo comma dell'art. 10-quater d.lgs 74/2000, vertendosi in ipotesi di cre;
iti non spettanti, con conseguente riduzione della relativa pena. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla confi;
ca. Argomenta che la consumazione di reati tributari legittima la confi5ca del profitto del reato che, in caso di violazione degli artt. 2 e 10-quater d.lgs 74 '2000, consiste nel vantaggio patrimoniale;
espone che con motivo di appello si era lamentata la mancanza di una corretta ed inequivocabile determinazione dell'ammontare delle imposte asseritamente evase dalle società consorzi ite, in quanto basata sugli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria, sulla IN se del mero valore cartolare di tutte le fatture emesse dalle società cartiere e senza 8 accertare se tutte le fatture fossero effettivamente riferibili ad oprazioni inesistenti e senza tener conto delle altre componenti, attive e passi fe, che concorrevano a determinare il reddito delle società consorziate;
la Corte di appello aveva confermato l'importo della confisca con motivazione del tutto illogig a ed in contrasto con i principi di legittimità in tema di profitto illecito derivante da .attura. Con il sesto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in ordine al capo che ha disposto la confisca del profitto del reato in danno del Consor.do IFC Impianti. Argomenta che la Corte di appello aveva espresso una motivazione cal ente in ordine al motivo di appello, con il quale si era dedotto che non risultaw chiaro l'oggetto della confisca emessa nei confronti del Consorzio IFC Impianti e d quella per equivalente emessa nei confronti di RA EG. Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla n ancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Argomenta che la Corte territoriale aveva dato rilievo ostativi, ai mi del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ai precedent penali dell'imputato, senza valorizzare la positiva condotta processuale tenuta dall'imputato, che aveva reso piena confessione dei fatti contestati. Con l'ottavo motivo eccepisce la prescrizione dei reati di cui ai capi 11 , l, 115, 116 e 117, maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello e ch ede la rideterminazione della pena e della confisca. Il difensore di IN RA ha, poi, depositato memoria nella q1 ha formulato motivi nuovi, con i quali ha dedotto la necessaria applicabili :à alla vicenda in esame della modifica normativa introdotta con il d.lgs n. 37 del 14.6.2024, con conseguente insussistenza del delitto di indebita compensa >ione. Evidenzia che i crediti portati in compensazione dalle società cons wziate rientrerebbero nella categoria dei crediti non spettanti, in quanto "fi Jiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti", oppure in i ivanto "fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito". Rimai ca che è stata la stessa polizia giudiziaria a riconoscere - e il GIP a recepire (pa j. 585 dell'ordinanza di custodia cautelare) - che, almeno originariamente, le ocietà erano titolari di crediti di imposte per investimenti effettuati in aree disagiati! (cod. 6817) da parte di piccole e medie imprese che assumevano nuovi dipendenI (cod. 6700). Si sarebbe, quindi, verificato che: per ciò che attiene il codice tributo 6700, le società seppur abbiano potuto assumere nuovi dipendenti, non hanno enuto conto del tetto massimo di lire 60.000.000 annui previsto dalla legge, di grar lunga inferiore al totale delle compensazioni effettuate" (cfr. pag. 585 ordina Iza di custodia cautelare: &L1); "per ciò che attiene il codice tributo 6817, 9 contrariamente a quanto disciplinato dalla legge 296/2006, le societ anno indicato nelle relative dichiarazioni dei redditi presentate alcun inves .imento realizzato...", in particolare omettendo di indicare gli investimenti realin ati "nel quadro RU" (cfr. OCC, pag. 585). In tale situazione, non sarebbe, quindi, emersa dagli atti del giudizio la prova certa, al di là di ogni ragionevole dubbio, del fatto che nel caso di specie le società consorziate abbiano portato a compen;
azione crediti inesistenti. Ha, quindi, concluso per raccoglimento delle con :fusioni rassegnate nel ricorso del 20.6.2024, anche sulla scorta delle argomenti zioni e dei motivi nuovi dedotti, e, soprattutto, dell'intervenuta novella normat va che legittima l'annullamento della condanna intervenuta per i capi da 114 a 219 con la formula perché i fatti non sussistono o perché non sono punibili ex art. 10 quater, comma 2 bis, D.Lvo n. 74/2000. 3. I difensori dei ricorrenti hanno chiesto la trattazione orale dei ricon i. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso di IO IU è inammissibile. E' vero che costituisce principio consolidato che, in tema di "patteggi, 'mento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 5 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione p oposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio proc !ssuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del iudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità del a pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01; Sez 5, i . 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Rv.275234 - 01). Ed è acquisizione pacifica che la confisca per equivalente, introdotta pe - i reati tributari dall'articolo 1, comma 143, I. n. 244 del 2007, ed ora prevista da l'artico 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, ha natura eminentemente sanzionatoria (ex multis, Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adani, Rv. 255037). La natura sanzio latoria della confisca per equivalente è stata affermata dalla Corte costituzionale che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costitw:ionale dell'articolo 1, comma 143, della legge 24 10 dicembre 2007, n. 244, nen] parte in cui, prevedendo, per i reati tributari, la confisca obbligatoria per un valore corrispondente a quello del profitto, ha stabilito che essa non opera retroattivamente. Invero, la mancanza di pericolosità dei beni che sono t ggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un "rapo( rto di pertinenzialità" tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confis :a una natura "eminentemente sanzionatoria", che impedisce l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell'art. 200 cod. pen., secondo cui le misure 10 di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicí zione, e possono essere, quindi, retroattive, sottolineando che a tale conclusione si giunge sulla base della duplice considerazione che il secondo comma dell'art. ., 5 Cost. vieta l'applicazione retroattiva di una sanzione penale e che la giurisprudei za della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto in contrasto con i princip sanciti dall'art. 7 della Convenzione l'applicazione retroattiva di una confisca di beni riconducibile proprio ad un'ipotesi di confisca per equivalente (Corte cost n. 301 del 23/09/2009, Rv. 0034107). Logico corollario di tali approdi è che la co ifisca di valore, avendo natura eminentemente sanzionatoria, partecipa alla discipli na delle sanzioni penali, con la conseguenza che essa non può essere disposta ed ( seguita per un valore superiore al profitto del reato, risolvendosi, in caso cc ntrario, nell'applicazione di una pena illegale, alla quale sarebbe pienamente equi p a rabile, sicché, nel caso di superamento del valore confiscato rispetto al prezzo o profitto del reato, l'importo deve essere ridotto anche d'ufficio (Sez.3, n. 46949 del 28/03/2018, Rv.274697 - 01). Ciò posto, deve, però, rilevarsi che, nella specie, il motivo di ri , :orso è aspecifico e di carattere fattuale, perché fonda la dedotta illegalità della ( onfisca per equivalente sulla omessa valutazione del compendio probatorio, dal ivale si evincerebbe l'integrale saldo dell'indebita compensazione di imposta e, qui 'di, del debito tributario relativo al reato di cui al capo 112) dell'imputazione, in r( lazione al quale era stata disposta la misura ablatoria. Trattandosi di un motivo fattuale, la censura doveva essere oggetto di motivo di appello e la questione non può essere dedotta per la prima volta in;
ede di legittimità. Come risulta dal riepilogo dei motivi di appello contenuto nella scntenza impugnata, non risulta proposto un motivo avente ad oggetto la disposta c mfisca per equivalente ( cfr Sez.2, n.31650 del 03/04/2017,Rv.270627 - 01, seco Ido cui è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione c i legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla sir ecifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella se ntenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già pr )posta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il notivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo).. Si prospetta, dunque, un vizio non sollevato in sede di appello e non rit vabile di ufficio in base alla ricostruzione dei fatti emergente dalle sentenze di me rito. Va ricordato che questa Corte ha affermato che, che in tema di impugn zioni, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione il vizio di violazione di lew e non dedotto con l'atto d'appello, nel caso in cui sia prospettata, con il ricors ), una violazione di legge emendabile ed essa emerga dal capo di imputazione I dalla 11 non contestata ricostruzione della vicenda, non essendo necessario alcun J lte ri o re accertamento in fatto (Sez.2, n. 8654 del 23/11/2022, dep.28/C 2/2023, Rv.284430 - 01). 2. Il ricorso di IO RA è inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso è aspecifico ed articolato in fatto. La Corte di appello, nel richiamare le argomentazioni del primo giu lice, ha confermato la riconosciuta qualifica di amministratore di fatto del IO IU, precisando che tale qualifica atteneva all'entità consortile GF NUOVE TECNOLOGIE S.c.p.a. e rimarcando che lo stesso era stato, poi, riconosciu o anche responsabile del reato associativo di cui al capo 121), quale soggetto prc motore, organizzatore ed ideatore di un'associazione a delinquere finalizzata ad Cenere ingiusti arricchimenti attraverso reati fiscali, nel cui ambito operavano no i solo le società formalmente o di fatto riconducibili a IO RA ma anche l( società riferibili agli altri consociati. Il ricorrente, neppure confrontandosi con tali argomentazioni nfronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen. perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provve iinnento oggetto di ricorso, cfr Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, 1.22445 del 08/05/2009, Rv.244181), propone censure in fatto, volte a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. E' pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Cor e come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su m )tivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal gii dice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici (cfr ex multis, 2. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). Va, poi, evidenziato che ci si trova di fronte ad una "doppia co lforme" affermazione di responsabilità e che, legittimamente, in tale caso, è pier amente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a qu( Ila della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la d ecisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già e , aminati e disattesi. E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la s entenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denuil iciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, ma sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudica -e della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adot :ata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez.3, n.44118 del 16/07/2013, Rv.257595; Sez. 2 n. 34891 del 16.05.2013, Vecchia, Rv. 156096, 12 non massiniata sul punto;
conf. Sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 124.2012, Valerio, Rv. 252615: sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994, Al íergamo ed altri, Rv. 197250). Ne consegue che il giudice di appello, in caso di p •onuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a que Xultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche :ensure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prc spettate dall'appellante. In questo caso il controllo del giudice di legittimità si e tenderà alla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette ci ,nsure. Nella specie, le motivazioni delle due sentenze si saldano fornendo uo l'unica e complessa trama argomentativa (pp da 61 a 68 della sentenza di appello e pp da 265 a 278 della sentenza di primo grado), non scalfita dalle censure m )sse dal ricorrente che ripropone gli stessi motivi proposti con l'appello e motiva :amente respinti in secondo grado. La Corte di appello ha confermato l'affermazione di responsabilità di IO RA in ordine al contestato reato associativo, condividendo, con argom( ntazioni congrue e logiche, le valutazioni del primo giudice e rimarcando come il cc Tiplesso compendio probatorio consentiva di ritenere raggiunta la prova di un accordo criminoso tra IO RA, IO IU e OM AS, part ?cipi del Consorzio GF NUOVE TECNOLOGIE, avente ad oggetto il funzionamento occulto del complesso meccanismo di cui all'imputazione, attraverso le rispettive società, volto ad ottenere ingiusti arricchimenti attraverso reati fiscali;
nella truttura associativa IO RA operava quale dirigente e coordinatore del hodalizio criminale e IO IU e OM AS quali consapevoli par :ecipi al programma criminoso. Ha, quindi, disatteso le censure difensive mosse cn l'atto di appello, chiarendo che l'intervenuta assoluzione dal reato associativo d uno dei coimputati (Di TR Ennio) non incideva sul solido compendio probatorio a carico di IO RA, IO IU e OM AS, risultando, peral J -o, non solo raggiunto nel presente processo il numero minimo per l'integrazione el reato associativo ma risultando anche ulteriori coimputati, indicati nel :apo di imputazione, per i quali si procedeva separatamente. Il ricorrente non si confronta criticamente con l'impianto argomentat vo della sentenza impugnata, ma propone censure meramente contestative e volte a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Nè coglie nel segno la censura con la quale si deduce il difetto di írova in ordine al pactum sceleris, elemento che contraddistingue il reato as! , ociativo rispetto al concorso di persone nel reato. I Giudici di merito hanno correttamente desunto l'esistenza del pactum sceleris dalle modalità operative del complesso e sistematico meccanismo rolto ad 13 ottenere ingiusti arricchimenti attraverso reati fiscali, protrattosi per lung ) tempo e con il coinvolgimento stabile degli stessi soggetti e delle stesse società. Va ricordato che in tema di associazione per delinquere, la esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituì ione del sodalizio, potendo la consapevolezza dell'associato essere provata at raverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partec pazione (Sez.2 n. 28868 del 02/07/2020, Rv.279589 - 01) e che, ai fi ii della configurabilità di un'associazione per delinquere, legittimamente il giui ice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del pro jramma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal su seguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integra ti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez.2, n. 53000 del 04/1D/2016, Rv.268540 - 01). Va, inoltre, ricordato che nel concorso di persone nel reato co itinuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola corni lissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le con lotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del pro jramma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, n , inché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumaz one dei medesimi (Sez.2, n. 22906 del 08/03/2023, Rv.284724 - 01). Nè rileva, quale elemento ostativo alla configurabilità del sodalizio criminoso, il carattere omogeno dei reati-fine. Questa Corte ha già chiarito che, ai fini della configurabilità del -eato di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un pro iramma criminoso, che ben può consistere nella commissione di una serie indet( rminata di delitti identici o di analoga natura, non costituendo il carattere eterogeneo dei reati - fine un elemento strutturale della fattispecie (Sez. 3 , n. 2 )39 del 02/02/2018, dep.17/01/2019,Rv.274816 - 01). Infine, meramente assertiva e priva di specificità è anche la doglianza relativa al ruolo apicale attribuito al ricorrente nel sodalizio criminoso. La Corte di appello, nel condividere le valutazioni del primo giu, lice, ha confermato il ruolo associativo apicale attribuito al ricorrente, rimarcar do, con argomentazioni congrue e logiche, la posizione centrale assunta da GI i RA nel meccanismo attraverso il quale si realizzava la frode fiscale, mec :anismo articolato su tre livelli (al vertice la consortile GF NUOVE TECNOLOGIE;
.p.c.a., amministrata da IO RA, al centro le consorziate ad essa facent capo e 14 gestite da IO RA, IO IU e OM AS al livello inferiore le cd cartiere, prive di strutture ed addette all'emissione di fatture per oli erazioni inesistenti nei confronti delle consorziate, al fine di consentire a quest e ultime detrazioni fiscali a fronte di costi mai sostenuti);è stato rimarcato, in ad( renza al chiaro contenuto delle intercettazioni in atti, che IO RA di igeva e coordinava l'intera galassia delle società consorziate, avvalendosi di pE rsone di fiducia alle quali aveva demandato l'organizzazione del consorzio e i li cui si avvaleva per proseguire nella direzione dell'attività imprenditoriale;
è stata sottolineata anche, come significativa del ruolo apicale ricoperto da IO RA, la circostanza che il predetto, pur trovandosi ristretto in :ustodia cautelare, continuava a dirigere il complesso meccanismo attraverso il quale si realizzava la frode fiscale, attraverso indicazioni trasmesse in prima persc na o per mezzo di altre persone. Anche con riferimento a tale punto della decisione, il ricorrentE non si confronta criticamente con l'impianto argomentativo della sentenza imi ugnata, ma propone censura meramente contestativa e volta a solleciti re una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. 2.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo il dictum delle Sezioni Unite, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.U, n. 47127 del 24/( 6/2021, Rv.282269 - 01). In particolare, è stato chiarito che il grado di impegno motivazionale •ichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzior e tra le pene, anche in relazione agii altri illeciti accertati, che risultino rispettai i i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente ur cumulo materiale di pene (conf. Sez. U, n. 7930/94, Rv 201549-01). Si è osservato che "il reato continuato non è strutturalmente un reat ) unico;
l'unificazione rappresenta una determinazione legislativa funzioni le alla definizione da parte del giudice di un trattamento sanzionatorio più mite d quanto non risulterebbe dall'applicazione del cumulo materiale delle pene. Per tali motivo essa non può spiegare effetto oltre il perimetro espressamente individi iato dal legislatore. Ne consegue che dal punto di vista della struttura del reato co itinuato non vi è ragione di ridurre l'obbligo motivazionale ritenendolo cogente uni( amente per la pena relativa al reato più grave". E si è sottolineato che: "L'autonl mia dei reati satellite si salda all'obbligo di motivazione, che accede all'esercizio d( I potere discrezionale attribuito al giudice per la determinazione del trat amento 15 sanzionatorio, sì che deve essere giustificato ogni risultato di quell'eserci do (art. 132, primo comma, cod. pen.); e che: "In conclusione, il valore pondera le che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite concorre a determinare un r lzionale trattamento sanzionatorio;
e, pertanto, devono essere resi conoscibili gli ( lementi che hanno condotto alla definizione di quel valore." Si è, inoltre, evidenziato che "l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi". In particolare, si è osservato che "la associazione di una pena base determinata nella misura minima edittal ? ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risul anti dal contesto complessivo della decisione. Quando, invece, la pena per il rato più grave è quantificata a livelli prossimi o coincidenti con il minimo edittale n - a quella fissata in aumento per la continuazione è di entità tale da configurare, si z pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati, l'obbligo motivazio late del giudice si fa più stringente, dovendo egli specificare dettagliatamente 1€ ragioni che lo hanno indotto a tale decisione". Nella specie, la Corte di appello, nel rimodulare l'entità della per effe to della estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 104,105 e 106 dell'impu :azione, determinava la pena base per il reato associativo di cui al capo 3), ritel Rito più grave, in misura di poco superiore minimo edittale (anni tre e mesi due di reclusione) ed indicava, altresì, specificamente gli aumenti di pena per la continuazione in relazione agli ulteriori;
gli aumenti di pena per i reati in continuazione sono esigui (nella complessiva misura di anni due e mes uno di reclusione, e, quindi, pari a gg 13,3 di reclusione per ciascun reato) ed il ichiamo alla capacità criminale dell'imputato, desunta dalla complessità organizzat va della condotta illecita, consente di ritenere assolto l'obbligo motivazionale, nelll Atica di una ragionevole proporzionalità tra entità della pena base ed aumenti di i ena per i singoli reati satellite in continuazione. 2.4. Va osservato, infine che l'inammissibilità del ricorso, non pre :lude di poter rettificare la pena finale irrogata dalla Corte di appello, emendando l'errore di calcolo, evidenziato in ricorso, in cui effettivamente è incorso il Gi dice di appello, sostituendo la pena di anni quattro e mesi due di reclusione cc i quella esatta di anni tre e mesi sei di reclusione (cfr Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Rv. 283650 - 01, che ha affermato che il potere di rettifica dell erronea denominazione della pena inflitta nella sentenza impugnata è esercitabile la parte della Corte di cassazione anche in caso di inammissibilità del ricorso, in q lanto la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da er lendare 16 sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione, a co 'dizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile). 3. I ricorsi proposti da OM AS sono parzialmente fondati, i ei limiti e secondo le argomentazioni che seguono. 3.1. Il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. MAo L'Insalata ed il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Emilio Siveri, entrambi ifferenti all'affermazione di responsabilità per il contestato reato associativ N sono inammissibili. Il ricorrente, con i motivi in esame, non soltanto ripropone i medesin i motivi articolati con l'atto di appello, e motivatamente respinti dalla Corte ter itoriale, senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata (ex plurin iis, Sez. 3, n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185; Sez. 6, n. 1: 449 del 12/02/2014, Kasern, rv. 259456), ma, in sostanza, propone d )glianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione Nei motivi in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvon ) in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della dl ecisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione lei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, prc cluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De ita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 279.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2001), art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusiot le per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle ri;
ultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.2; 429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli element di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione dì nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n 22256, Rv. 234148). Va anche ricordato che il controllo di legittimità della motivazio ne che sorregge la decisione di merito può essere eseguito solo, in riferimento ai assativi vizi che esclusivamente rilevano in questo giudizio: la assenza di mot vazione (anche nella forma della mera apparenza grafica), la 'manifesta' illogi( ità e la contraddittorietà, così come previsto dalla lettera e) del primo comma dell'3rt. 606 cod. proc. pen.; la mera 'illogicità' della motivazione è irrilevante, perché strutturalmente diversa dalla 'manifesta illogicità', vizio distinto dal prec( dente e 17 unico rilevante. Infatti, l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di pessore tale da risultare percepibile "ictu ocuii" (Sez. U, n. 47289 del 24/09/20 )3, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074, Sez.3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.; 84556 - 01). Nel ribadire tali principi, va, comunque, evidenziato che la ! entenza impugnata ha fornito congrua motivazione in ordine alla ricostruzione di !i fatti e del ruolo di partecipe del OM, con argomentazioni prive di illogicità (tal tomeno manifeste) e di contraddittorietà (pp. 71,72,73 della sentenza impugnata i. Quanto alla configurabilità del sodalizio criminoso, a fronte della enericità della censura che risutta meramente contestativa, vanno richiar late le considerazioni già effettuate al paragrafo 2.2. Con riferimento al ruolo di ri artecipe all'associazione criminosa va osservato che la Corte di appello evidern iava ed esaminava compiutamente plurimi elementi fattuali, già valutati dal primo giudice, comprovanti, complessivamente valutati, il consapevole e stabile app >do del OM alla struttura associativa in termini di compimento di attività fu izionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al raffon amento dell'associazione. In definitiva, a fronte di adeguata e corretta motivazione, le doglian 'e poste con il motivo di ricorso si risolvano in censure di fatto, tese ad una rivi! itazione del materiale probatorio piuttosto che a dedurre uno specifico vizio censu -abile ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., e pertanto si pongono al di fuori del p Timetro del sindacato di legittimità. Anche le censure mosse alla valutazione di inattendibilità dei testi a fa /ore del ricorrente sono aspecifiche, in quanto prive di confronto con le argomentazioni della Corte territoriale (vedi p 73 della sentenza impugnata) ed articolate ir termini fattuali. Va ricordato che è pacifica acquisizione della giurisprudenza di lel littimità l'affermazione che la valutazione circa l'attendibilità del teste da parte de giudice di merito si connota quale giudizio di tipo fattuale ed è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito - come nella specie - abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (cfr., Se. 3, n. 41282 del 05/10/2006, dep. 18/12/2006, Rv 235578, Sez. 2, n. 7 )67 del 29/01/2015, Rv.262575). 3.2. Il secondo motivo del ricorso a firma defravv. MAo L'Insalata ed I quarto motivo dei ricorso a firma dell'avv. Emili Siviero, entrambi afferenti ai di Iiego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifesi amente infondati. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazior e delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto e non co tituisce 18 un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la pe sonalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola;
l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti g ?.neriche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per con( ederle e non anche la decisione opposta (Sez.4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.233489 - 01; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; sez. 2, n. 38383 del 10 7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.2606 LO). Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giLliice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche ru n deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favo .evoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti;
è sufficiente che ec li faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo di , attesi o superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elemer ti di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione legativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv. 159899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2 >_85, Rv. 230691). L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando m n siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizic ne però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la preva enza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le alt e. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione n )ri può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione ieppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei prete i fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez.6, n. 42688 del 24/C3/2008, Rv.242419). Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, hi negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche rimarcando che non si rinvenivano elementi valorizzabili in senso positivo per l'imputato ed aggit ngendo anche, quale specifico motivo ostativo, la presenza di un precedente enale a carico dell'imputato. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, p?rtanto, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità che è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; cfr anche in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale e emento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti ge ieriche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/1 i(1995, Rv.203146). 19 Nè coglie nel segno la censura difensiva, con la quale si lamenta una iisparità di trattamento rispetto al coimputato IO IU, che aveva f( rmulato istanza ex art. 599-bis cod.proc.pen. Secondo l'orientamento di questa Corte, non sussiste disparità di trat :amento nel caso di concessione delle circostanze attenuanti generiche in favo e di un imputato e non del concorrente nello stesso reato, purché venga fornita I nica ed adeguata motivazione in ordine alta diversa valutazione della gravità lei fatti rispettivamente contestati e della capacità a delinquere manifestata dagli mputati (Sez 6, n. 12692 del 30/01/2024, Rv.286191 - 02; Sez.3, n. 40322 del 23/06/2016, Rv.268276-01); nella specie, la Corte territoriale ha adegua :amente argomentato le ragioni a supporto della applicazione delle circostanze at :enuanti al coimputato IO IU, rimarcando, con argomentazioni co igrue e logiche, che IO IU si era dimostrato particolarmente collabo .ativo in sede processuale, ammettendo vari reati, ed aveva documentato l'a vvenuto pagamento del debito tributario. Va, comunque, anche rimarcato che in tema di ricorso per cassazic ne, non costituisce un indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzi matorio riservato ai coimputati che - come avvenuto nella specie- abbiano definii p fa loro posizione nelle forme del concordato con rinuncia ai motivi di appello, previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., perché tale modulo definitorio rispondE ad una finalità deflattiva di cui non è irragionevole tener conto nella modulaz one del trattamento punitivo (Sez.6, n. 21019 del 18/05/2021, Rv. 281508 - 03) 3.3. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. Emilio S viero è manifestamente infondato. Il reato contestato al capo 108) dell'imputazione, consumatosi in data 18.5.2015 non era estinto per intervenuta prescrizione al momen o della pronuncia della sentenza appellata (24.2.2023). Infatti, tenuto conto del termine prescrizionale massimo pari ad ann sette e mesi sei, nonchè dei 270 giorni di sospensione del corso della prescri: ione, la prescrizione maturava solo in data 15.8.2023 e, pertanto, contrariar lente a quanto dedotto in ricorso, successivamente alla pronuncia della 5Hentenza impugnata. 3.4. Risultano, invece, fondati il terzo motivo di ricorso a firma dell'av i. MAo L'Insalata ed il terzo motivo di ricorso a firma dell'avv. Emilio Siviero, Entrambi afferenti alla determinazione della pena. Va ribadito che, in tema di reato continuato, il giudice, nel deterrr inare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la per a base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per I iascuno dei reati satellite, in quanto il grado di impegno motivazionale richiesto ir i ordine 20 ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da com. entire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, mche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiali di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv.282269 - 01; Sez. U, n. 793(194, Rv 201549-01). Nella specie, la Corte territoriale, nel valutare congrua la pena irro data dal primo giudice e disattendere il motivo di gravame con quale si contE3tava la quantificazione della pena operata in primo grado, esprimeva una motivazione carente e contraddittoria, in quanto non valutava e giustificava la c )ngruità dell'aumento di pena disposto per ciascuno dei reati satellite (nella misun di mesi quattro per ciascuno dei reati in continuazione), sicché la valutazione in or line alla ritenuta congruità dell'aumento in questione non è supportata da a UA motivazione ai fini del rispetto del rapporto di proporzione tra le pene. Risulta anche fondata la censura con la quale si lamenta la disvarità di trattamento rispetto al coimputato IO RA. Con riferimento agli sti ssi reati in continuazione nei quali OM AS era concorrente unitamente a IO RA, la Corte territoriale determinava un aumento di pena (quattro mesi di reclusione) sensibilmente superiore a quello determinato per il ›redetto coimputato (gg 13,3 di reclusione), senza giustificare tale evidente disl iarità di trattamento. La sentenza impugnata, va dunque, annullata con rinvio sul p unto in questione. 3.4. La fondatezza del motivo relativo al trattamento sanzionatorio c importa la valida instaurazione del rapporto impugnatorio e consente di rilevare l'e! tinzione dei reati contestati al OM ai capi 108) e 109) dell'imputazione per int( rvenuta prescrizione;
tenuto conto della data di consumazione degli illeciti, del termine prescrizionale massimo pari ad anni sette e mesi sei, nonchè dei 270 iiorni di sospensione del corso della prescrizione, deve rilevarsi che il reato di cui al capo 108) si estingueva in data del 15.8.2023 ed il reato di cui al capo 109) in lata del 15.5.2024. 3.5. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio nei ( Dnfronti di OM AS perché i reati di cui ai capi 108) e 109) dell'imputazic ie sono estinti per prescrizione e con rinvio ad altra Sezione della Corte di a;
peno di Bologna limitatamente ai punti concernenti la determinazione dell'aumentc di pena per la continuazione, e per la determinazione del trattamento sanzknatorio nonchè per la quantificazione del profitto del reato relativo alla disposta :onfisca per equivalente (tenuto conto del principio affermato da Sez.0 n. 4 145 del 29/09/2022, dep.31/01/2023, Rv.284209 - 01 secondo cui la disposizior e di cui 21 all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. . marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in esse' e prima della sua entrata in vigore;
con l'effetto che la relativa statuizione è elimin,ita, ipso iure, per la parte relativa ai reati dichiarati estinti per effetto delta pronJncia di annullamento per intervenuta prescrizione). 4. Il ricorso di IN RA è inammissibile. 4.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata è stata sottoscritta dal consigliere estenson anche, quale componente anziano, in sostituzione del Presidente del collegio, i rpedito per collocamento a riposo. Va ricordato che, pacificamente, costituisce impedimento del presid flte del collegio, che consente la sottoscrizione della sentenza da parte del com )onente anziano, il collocamento a riposo dello stesso, che causa la ce , ,sazione dell'appartenenza all'ordine giudiziario (Sez.6, n. 3920 del 14/C1/2009, Rv.242529 - 01). Il ricorrente lamenta che l'estensore non aveva attestato in maniera pecifica la sua qualità di componente più anziano del collegio, così determinandosi a nullità della sentenza impugnata. La censura è manifestamente infondata. L'art. 546, comma 2, cod.p .oc.pen. non prevede una specifica attestazione della qualità di componente più anziano del collegio, emergendo tale circostanza dalla stessa intestazione della 5 entenza ove i componenti del collegio sono indicati in senso decrescente di anz anità di servizio. Nella specie, l'impedimento del presidente del collegio è stato puntu )Imente attestato ed il componente anziano era anche estensore del provvedimenti: sicché, in siffatto caso, non è neppure richiesta una duplice sottoscrizione, così c: una doppia sottoscrizione non è richiesta, e di ciò non si è mai dubitato, nell'il otesi in cui il presidente del collegio sia, al tempo stesso, estensore del provve limento (Sez.3, n. 26341 del 25/03/2014, Rv.259186 - 01). 4.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, entrambi afferenti all'affen nazione di responsabilità per i reati contestati, sono inammissibili. Nei motivi in esame, infatti, si espongono censure te quali si risolvon ) in una mera rilettura degli elementi di fallo posti a fondamento della d acisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione c ei fatti. Va ribadito che il controllo di legittimità della motivazione che son egge la decisione di merito può essere eseguito solo, in riferimento ai tassativi vizi che esclusivamente rilevano in questo giudizio: la assenza di motivazione (ant ne nella 22 forma della mera apparenza grafica), la 'manifesta' illogicità e la contradd ttorietà, così come previsto dalla lettera e) del primo comma dell'art. 606 cod. prl c. pen.; la mera 'illogicità' della motivazione è irrilevante, perché strutturalmente diversa dalla 'manifesta illogicità', vizio distinto dal precedente e unico rilevante Infatti, l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare pe »cepibile "ictu °culi" (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petr !Ha, Rv. 226074, Sez.3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.284556 - 01). Va, comunque, evidenziato che la sentenza impugnata, nel condi-idere e richiamare le argomentazioni del primo giudice, ha fornito adeguata mot vazione in ordine alla ricostruzione dei fatti e alle censure difensive mosse con l'atto di appello, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifest e di contraddittorietà (pp. 74,75,76 della sentenza impugnata;
pp 279 e 280 5 entenza di primo grado). Le motivazioni delle due sentenze si saldano fornendo un'unica e co riplessa trama argomentativa, non scalfita dalle censure mosse dal ricorre ite che ripropone gli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente re pinti in secondo grado. 4.3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. La Corte di appello, confermando e condividendo le valutazioni d l primo giudice ha ribadito che le risultanze istruttorie consentivano di ritenere i tegrata la fattispecie di reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs 74/2000 ( e non quella meno grave di cui al comma 1 del predetto articolo), in quanto le ondotte accertate avevano ad oggetto crediti inesistenti, originati da ur a falsa rappresentazione delle condizioni legittimanti tali crediti;
ha, poi, rimar ato che l'EG, in quanto assoluto dominus delle apparenti consorziate E diretto redattore dei Modelli F24, era perfettamente a conoscenza dell'inesisti nza dei crediti utilizzati in compensazione per la totale mancanza di requisiti e;
senziali richiesti per usufruire dei vantaggi fiscali compensativi riservati a cate gode di imprese aventi requisiti ed attività del tutto diverse delle consorziate (p 76 della sentenza impugnata, nonché pagine da 206 a 249 della sentenza di primo grado). A fronte di tale articolato percorso argomentativo, il ricorrente wopone censure meramente contestative e prive di confronto critico con le argome ntazioni della sentenza impugnata, confronto doveroso per l'amm ssibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). 23 Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da quest, Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motiv devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/C5/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.111951 del 29/01/2014, Rv.259425).La mancanza di specificità del motivo, invei D, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminate :za, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla d ecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di asi ecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità dE I ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. !36945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596), 4.4. Il quinto ed il sesto motivo, entrambi afferenti alle disposte c( nfische, sono inammissibili. La Corte di appello, nel disattendere te censure difensive mosse con l'atto di appello, condivideva l'individuazione del profitto del reato effettuata chi primo giudice, in quanto correttamente ravvisato nell'importo evaso e, qui idi, nel risparmio fiscale acquisito dalle società gestite da EG RA at raverso le fatture per operazioni inesistenti da esse registrate. I Giudici di appell ) hanno anche chiarito che la confisca del profitto del reato era stata disposta in vi l diretta nei confronti del Consorzio IFC Impianti e, in caso di incapienza del Cor sorzio e delle consorziate, per equivalente nei confronti dell'imputato. A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di confronto critico con le argomentazb mi della sentenza impugnata, proponendo, quindi, una doglianza generica, e, pertanto, inammissibile, secondo i principi di diritto richiamati nel paragrafo che prk cede. 4.5. Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha giustificato il diniego delle circostanze ttenuati generiche, con argomentazioni congrue e privi di vizi di logici, richiaman, Io quale elemento ostativo i due precedenti penali a carico dell'imputato per reati a nogenei (pag 78 della sentenza impugnata). Ha, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità iegativa dell'imputato, quale emergente dal certificato penale (cfr in merito alla su 'ficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante osta ivo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/C1/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146). 24 Va ricordato che il Giudice, nel motivare il diniego della concessici ne delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazi )ne tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dag l I atti;
è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque li ilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, individué ndo, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai f ni della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28 i35 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sz. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691). 4.5. L'ottavo motivo di ricorso non può trovare ingresso. L'inammissibilità del ricorso per cassazione, infatti, non consente il "ormarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc. )en., ivi compresa la prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 'ebbraio 1995, Cresci;
Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga;
Sez. U n. 21:428 del 22 giugno 2005, Bracale;
Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.201( , Ricci). 4.6. Quanto ai motivi nuovi proposti, va osservato che costituisce wincipio pacifico che rinammissibilità del gravame per manifesta infondatezza o ginericità dei motivi proposti, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., si estende anche ai motivi nuovi, e ciò in applicazione della disposizione, di carattere . I ienerale in tema di impugnazioni, dell'art. 585, quarto comma, ultima parte, dell ) stesso codice, in base alla quale l'inammissibilità dell'impugnazione si estende i motivi nuovi (cfr per casi analoghi, Sez.2, n.34216 del 29/04/2014, Rv.260851; Sez.1, n.33272 del 27/06/2013, Rv.256998; Sez.6 n.47414 del 30/10/2008, Rv. !42129; Sez.1, n.38293 del 16/09/2004, Rv.229737; Sez.6, n.8596 del 21/32/2000, dep.01/03/2001, Rv.219087). I C2 1 c4.4" t•44.4.1^Z- .4.1~~ (4,", gA 4,7 4‹, 5. In definitiva, la sentenza impugnata va rettificata quanto alla ena nei confronti di IO RA ed il ricorso va dichiarato inammissibile;
la entenza impugnata, va, poi, annullata senza rinvio nei confronti di OM I! perché i reati di cui ai capi 108) e 109) della rubrica sono estinti per prescril ione ed elimina la relativa pena e con rinvio ad altra Sezione della Corte di ai petto di Bologna limitatamente ai punti concernenti la determinazione del trat amento sanzionatorio e per la quantificazione del profitto relativo alla conti sca per equivalente, dichiarandosi inammissibile nel resto il ricorso di OM Pa 5 quale. I ricorsi di IO IU e EG RA vanno dichiarati inarr rnissibili ed i predetti, vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammenda, in base al lisposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella 25 determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n.
1.86 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Rettifica la sentenza impugnata nei confronti di IO RA nel s nso che la pena di anni quattro e mesi due di redusione è sostituita con la pena di anni tre e mesi sei di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso di IO RA NN senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OM AS percl é i reati di cui ai capi 108) e 109) della rubrica sono estinti per prescrizione ed el mina la relativa pena e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di 3ologna limitatamente ai punti concernenti la determinazione del trat amento sanzionatorio e per la quantificazione del profitto relativo alla confi sca per equivalente. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di OM AS. /chiara inammissibili i ricorsi di IO IU e EG RA che coni lanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favi re della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/03/2025
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore g I nerale GI AT, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinv o della sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione della pena n anni Penale Sent. Sez. 3 Num. 15482 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 13/03/2025 tre e mesi due di reclusione per IO RA, inammissibilità dei restanti ricorsi;
udito per l'imputato IO IU l'avv. MAo L'Insalata, che ha oncluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. udito per l'imputato IO RA l'avv. EN Nico D'Ascola, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'avv. Fr 3ncesco EN NT AT, che ha concluso riportandosi ai motivi di ri orso;
udito per l'imputato OM AS l'avv. Emilio Siviero, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'avv. MAo L'Insalata, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. udito per l'imputato EG RA l'avv. Daniele Carra che ha c Dncluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24/02/2023, la Corte di appello di Bologna, in parzial riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato in data 16/11/, 020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, così provvedi ava, per quanto qui rileva: in accoglimento dell'istanza ex art 599-bis cod.r roc.pen. formulata da LI IU e con il consenso del PG, concesse le cin iostanze attenuanti generiche rideterminava la pena come concordata, di :hiarava inammissibili i residui motivi di appello e revocava la pena ac:essoria dell'interdizione dai pubblici uffici;
dichiarava non doversi procedere nei c pnfronti di IO RA per i reati di cui ai capi 104), 105) e 106) dell'imputazione Io" perché estinti per intervenuta prescrizione e ridetermina la pena inflitta all'imputato; dichiarava non doversi procedere nei confronti di In egnoso RA per il reato di cui al capo 113) dell'imputazione perché est nti per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena inflitta all'irr putato;
rideterminava l'importo fino al quale erano ammesse le confische per equi valente nei confronti di IO RA e EG RA e confermava nel r sto. Il Giudice di primo grado aveva dichiarato IOi.IO IU, OM AS, EG RA, TA ES e MA EL, responsi, 'bili dei reati loto ascritti in imputazione - ad esclusione di quelli di cui ai capi 112 i 118 - e, riconosciuto il vincolo della continuazione ed operata la riduzione per il rito, aveva condannato gli imputati alle pene principali ed accessorie ritei ute di giustizia ordinando la confisca diretta e per equivalente dei beni in seq restro, L'imputazione, costituita da 121 capi di imputazione, riguardava i reati di i :ui agli artt. 2,8,10 e 10-quater d.lgs 74/2000 ed il reato di cui all'art. 416, comrr i 1 e 2 cod.pen. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione C igliotti T Ltirq,1-4. Frageètco, IO RA, OM AS e EG RA, a me;
zo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l'accoglimento ed articolando i m itivi di seguito enunciati. IO IU propone un unico motivo di ricorso, con il quale ci aduce violazione degli artt. 322-ter cod.pen., 12-bis d.lgs 74/2000 e vizio di motivi, zione in relazione all'importo della disposta confisca. Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva confermato la cc ifisca disposta dal Giudice di primo grado, in quanto la difesa del ricorrente avz nti al Gup in sede di giudizio abbreviato aveva depositato n. 11 quietanze di versar 'tento 3 all'Agenzia delle Entrate per un totale di euro 83.899,95 per imposte dol, ute oltre interessi e sanzioni, ad integrale saldo dell'indebita compensazione di imposta e, quindi, del debito tributario relativo al reato di cui all'originario capo di imr utazione (n. 112) dpirim9krzione, in relazione al quale era stata disposta h misura ablatoria;
evidenzia che la predetta documentazione era stata prodotta a nche nel processo di appello e rimarca che, trattandosi di doglianza relativa ad una questione di illegalità della pena, rilevabile d'ufficio in ogni stato e g 'ado del procedimento, la Corte di appello avrebbe dovuto affrontare il tema a pre >cindere da un impulso di parte;
aggiunge che il motivo, inoltre, è proponibile in sede di legittimità perché avente ad oggetto un'ipotesi di illegalità della pena con :ordata. IO RA propone tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di mot vazione in relazione all'asserito ruolo di amministratore di fatto della SI S. GF NUOVE TECNOLOGIE S.C.A.P. Argomenta che la Corte territoriale si era limitata a richiamare le argomentazioni del primo giudice e a disattendere le censure mosse con motivi di appello con motivazione congetturale ed illogica;
in particolare, I. Corte territoriale aveva ritenuto inattendibili, evidenziando un ipotetico intei esse a scagionare l'attuale ricorrente, le dichiarazioni favorevoli all'imputato, rese in altro procedimento e prima di essere coimputati per l'ipotesi associativa nel p esente procedimento da MA RL, OM EO, OM AS, Cic:opiedi CA e IU IO;
inoltre, i Giudice di appello aveva conferr iato la condanna del ricorrente per i reati di cui ai capi da 107 a 112, rife ibili al commercialista Di TR ed a società non facenti capo al IO, nonos ante il predetto commercialista non avesse mai operato per le società di IO '=ranco e fosse stato assolto dal reato associativo, evidenziando, in maniera illog ca, un contatto elettivo con il coimputato EG. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazi Dne in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato associativo. Argomenta che la Corte territoriale aveva confermato l'affermazir ne di responsabilità per il reato associativo contestato al capo 121) dell'imputi zione, con motivazione carente ed illogica;
in particolare, non risultava p •ovato l'ipotizzato pactum sceleris finalizzato alla creazione di uno stabile mecca nismo illecito volto a d evadere il fisco attraverso la costituzione di società c, rtiere mediante le quali si otteneva fatturazione per operazioni inesistenti e l'utili zzo di compensazioni di crediti d'imposta inesistenti, artatamente creati (schen -r che avrebbe consentito al IO di prevalere sul mercato grazie alla sister iatica evasione fiscale con la possibilità di praticare prezzi estremamente concorrer iali); 4 tutti gli elementi probatori acquisiti deponevano, infatti, per l'assenza di i n piano criminoso (il IO non aveva avuto rapporti con il commercialista Di P etro;
le società consorziali riferibili al IO erano caratterizzata da au onomia gestionale rispetto a quelle al predetto non riferibili;
il IO noi aveva conoscenza e non aveva mai fatto ricorso alle società cartiere rumene rico' iducibili a Milazzo Bruno); la Corte di appello non aveva, inoltre, tenuto con o della differenza tra concorso eventuale e concorso necessario e della circostan;
a che il programma criminoso non era ampio né indeterminato ma si era esauriti i con la costituzione del consorzio di imprese;
infine, la sentenza impugnata noi aveva individuato alcun elemento effettivamente dimostrativo del ruolo apicale al tribuito al IO, nella triplice qualifica di ideatore, promotore ed organi zzatore dell'associazione criminosa. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione illogica in relazione al iiniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed omessa motiva:. ione in ordine alla quantificazione della pena sui singoli aumenti a titolo di contini 'azione tra i reati, nonché errore di calcolo della pena irroganda. OM AS presenta due distinti ricorsi. Con il ricorso a firma dell'avv. MAo L'Insalata articola tre motivi di ri(orso. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivaz one in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato associativo. Argomenta che la Corte di appello aveva confermato l'affermazi me di responsabilità per la partecipazione al presunto sodalizio criminos ) con motivazione carente se non del tutto inconsistente;
nella sentenza impt gnata, infatti, non vi era traccia degli elementi specializzanti previsti dal reato asso!, iativo, rispetto al mero concorso di persone previsto dall'ad 110 cod.pen.; la Corte territoriale, al di là dell'individuazione dell'accordo nel mero mecca nismo finalizzato alla commissione dei reati-scopo, aveva omesso qualsiasi ul :eriore motivazione in grado di spiegare l'autonomia dello specifico vincolo asso iativo rispetto alla commissione dei vari reati fiscali;
l'unico riferimento era ai rapi orti di parentela tra l'odierno ricorrente ed altri soggetti coinvolti a vario titok nelle vicende per cui processo, elemento che, di per sé, non può costituire né pri VA né indizio dell'appartenenza di taluno all'associazione; inoltre, il dato dell'assol alone del commercialista , con il quale il ricorrente aveva avuto rapporti profess. ionali, neutralizzava la figura del predetto ai fini della prova della intraneità del Roli leo al sodalizio criminoso. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazii Ine in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 5 Argomenta che la Corte territoriale aveva giustificato il dinieg ) delle attenuanti in questione con motivazione apodittica, dando rilievo osta :ivo ad precedente dell'imputato, peraltro non specifico e risalente nel tempo, ip senza tener conto della confessione resa dall'imputato. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivaz one in relazione al trattamento sanzionatorio. Argomenta che la Corte di appello, nonostante con i motivi di gravame;
i fosse chiesta una rivalutazione della sanzione complessiva, aveva confermato a pena irrogata dal primo giudice, nonostante la palese sperequazione del tratt 'mento punitivo rispetto a quello determinato per il coimputato IO RA, i quale, pur con ruolo apicale nel sodalizio e con numerosissimi reati-satellite (ben 46 capi di imputazione in più rispetto al ricorrente), aveva beneficiato di un pena sensibilmente più contenuta sia con riferimento alla pena base che con rifei imento agli aumenti di pena a titolo di continuazione tra i reati. Con il ricorso a firma dell'avv. Emilio Siviero articola quattro motivi di icorso. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivaz one in relazione all'affermazione di responsabilità per la condotta partecipativa I reato associativo. Argomenta che il criterio distintivo tra associazione per delinquere e cc ncorso di persone nel reato continuato si individua nel carattere dell'accordo cri ninoso che nel primo caso deve essere indeterminato e, cioè, diretto alla commis ione di una serie indeterminata di delitti. Nel caso di specie, il presunto prog .amma criminoso era ben preciso, in quanto coincideva e si esauriva con la costi uzione di un consorzio tra imprese;
non era provato, infatti, né che il Consorzio oi erasse come schermo per le attività illecite né che il dominus di tutte le società cons Drziate fosse RA IO;
l'identità del modus operandi nelle condotte incrim nate e qualificate come reati scopo non era di per sé sinonimo di partecipazi ine ad un'associazione per delinquere;
inoltre, la Corte di appello non aveva ten Jto nel debito conto l'intervenuta assoluzione, nel procedimento parallel , i, del commercialista Di TR, in relazione al quale era stato ipotizzato il r iolo di partecipe all'associazione; i rapporti intrattenuti tra il OM ed il Di Pietr( erano stati valorizzati, in maniera contraddittoria, come elemento compovante l'intraneità del OM al sodalizio criminoso;
i rapporti di parentela, p i , con OM AM, segretaria del Consorzio ed alle dirette dipendenze di ( igliotti RA, non rivestivano carattere di significatività; infine, la Corte terr toriale aveva valutato, con motivazione apodittica, le dichiarazioni rese dall'irr putato come inidonee a contrastare il quadro probatorio e come non attenchbili le dichiarazione rese, a favore del ricorrente, da AR IN e IU IL cò. 6 Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 157 cod.pen., 1 ?9e 531 cod.proc.pen. in relazione al reato di cui al capo 108) dell'imputazione. Argomenta che il reato in questione risulta essere stato consumato i i Parma il 18.5.2015 ed era quindi estinto per intervenuta prescrizione alla data del 24.2.2023 di pronuncia della sentenza di appello;
erroneamente, quindi, la Corte territoriale non aveva rilevato l'intervenuta estinzione del reato. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 1: 2 e 133 cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte territoriale aveva confermato la pena inflitta z OM AS dal primo giudice, in misura prossima ai massimi editt ili, con motivazione inadeguata, priva di considerazione dei motivi di appello e di tutte le circostanze soggettive ed oggettive dell'azione. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione all'ad 62-bis cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che il ricorrente appariva meritevole della concessior e delle circostanze attenuanti generiche, in quanto aveva tenuto un :orretto comportamento processuale ed il precedente penale non era specifico e r salente nel tempo;
la decisione della Corte territoriale di denegare l'applicazioi e delle circostanze generiche al OM era irragionevole, contraddittoria rispe:to alla analoga posizione del coimputato IO IU e carente di concreti logica motivazione. EG RA propone otto motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso deduce nullità della sentenza per manc 3nza di sottoscrizione da parte del giudice. Lamenta che la sentenza impugnata risulta sottoscritta dal solo giudice estensore per collocamento a riposo del Presidente del Collegio, in viclazione dell'art 546, comma 2, cod.proc.pen., che richiese la sottoscrizio le del componente più anziano previa menzione dell'impedimento. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in re azione all'affermazione di responsabilità. Argomenta che le uniche fatture per operazioni inesistenti contesti' te alla Futura Project Srl e per le quali il ricorrente aveva reso piena confession( erano state emesse nell'anno di imposta 2013 e, quindi, della costituzione del Co Isorzio IFC;
nonostante ciò la Corte di appello aveva collegato tali condotte delitt iose al Consorzio al fine di attribuirgli natura fittizia così di attribuire allo stesso ec al suo Presidente RA EG la responsabilità anche delle ir debite compensazioni ex art. 10-quater d.lgs 74/2000, contestate in atti. 7 Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motiva rione in relazione all'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 114,115,116,117 e 119. Espone r0101 che la Corte territoriale aveva erroneamente confer nato la qualifica del ricorrente come amministratore di fatto delle società cor sorziate coinvolte nei predetti reati, in quanto gli elementi di fatto indicati nella sentenza di primo grado potevano essere lett d come esercizio delle mansioni prc prie del gestore del Consorzio ex art. 2602 cod.civ. e come atti giuridici esoguiti in adempimento di specifico mandato ex art. 1703 cod.civ.; la Corte di app Alo non aveva posto rimedio alle lacune che presentava la sentenza di primo grado, incorrendo in errata valutazione degli elementi di fatto e conseguen :e vizio motivazionale (intercettazioni incorse tra il ricorrente e la moglie e la fi;
lia che avevano in realtà ad oggetto l'esecuzione dei mandati conferiti alle società consorziate); la motivazione era illogica, poi, nella parte in cui i era afferrr ato che il ricorrente non conosceva l'identità delle teste di legno poste fittiziarr ente al lete01‘.. vertice delle società di comodo;
era errata l'affermazione che non virproví di una suddivisione degli utili perché il ricorrente li avrebbe trattenuti tutti pe sé, in quanto tanto non poteva evincersi dal possesso delle carte di credito, che, p raltro, venivano consegnate ai lavoratori trasferisti;
era, infine, illogica la giustifi :azione fornita dalla Corte di appello in ordine alla mancata contestazione dE I reato associativo (il ricorrente sarebbe stato il dominus esclusivo delle consorzia :e). Con il quarto motivo deduce erronea applicazione dell'art. 10-quat( r d.lgs 74/2000 e vizio di motivazione. Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto int !grati i contestati reati di indebita compensazione, in quanto difettava la pre va del contributo volontario doloso dell'imputato, in quanto le compensazion delle imposte erano state effettuate sulla scorta delle indicazioni forni :e dal commercialista, il quale comunicava i codici e gli importi da inserite nei n . od.74; inoltre, i fatti di cui i capi 115,117 e 119 dovevano essere riqualificati ai SE nsi del primo comma dell'art. 10-quater d.lgs 74/2000, vertendosi in ipotesi di cre;
iti non spettanti, con conseguente riduzione della relativa pena. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla confi;
ca. Argomenta che la consumazione di reati tributari legittima la confi5ca del profitto del reato che, in caso di violazione degli artt. 2 e 10-quater d.lgs 74 '2000, consiste nel vantaggio patrimoniale;
espone che con motivo di appello si era lamentata la mancanza di una corretta ed inequivocabile determinazione dell'ammontare delle imposte asseritamente evase dalle società consorzi ite, in quanto basata sugli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria, sulla IN se del mero valore cartolare di tutte le fatture emesse dalle società cartiere e senza 8 accertare se tutte le fatture fossero effettivamente riferibili ad oprazioni inesistenti e senza tener conto delle altre componenti, attive e passi fe, che concorrevano a determinare il reddito delle società consorziate;
la Corte di appello aveva confermato l'importo della confisca con motivazione del tutto illogig a ed in contrasto con i principi di legittimità in tema di profitto illecito derivante da .attura. Con il sesto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in ordine al capo che ha disposto la confisca del profitto del reato in danno del Consor.do IFC Impianti. Argomenta che la Corte di appello aveva espresso una motivazione cal ente in ordine al motivo di appello, con il quale si era dedotto che non risultaw chiaro l'oggetto della confisca emessa nei confronti del Consorzio IFC Impianti e d quella per equivalente emessa nei confronti di RA EG. Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla n ancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Argomenta che la Corte territoriale aveva dato rilievo ostativi, ai mi del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ai precedent penali dell'imputato, senza valorizzare la positiva condotta processuale tenuta dall'imputato, che aveva reso piena confessione dei fatti contestati. Con l'ottavo motivo eccepisce la prescrizione dei reati di cui ai capi 11 , l, 115, 116 e 117, maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello e ch ede la rideterminazione della pena e della confisca. Il difensore di IN RA ha, poi, depositato memoria nella q1 ha formulato motivi nuovi, con i quali ha dedotto la necessaria applicabili :à alla vicenda in esame della modifica normativa introdotta con il d.lgs n. 37 del 14.6.2024, con conseguente insussistenza del delitto di indebita compensa >ione. Evidenzia che i crediti portati in compensazione dalle società cons wziate rientrerebbero nella categoria dei crediti non spettanti, in quanto "fi Jiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti", oppure in i ivanto "fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito". Rimai ca che è stata la stessa polizia giudiziaria a riconoscere - e il GIP a recepire (pa j. 585 dell'ordinanza di custodia cautelare) - che, almeno originariamente, le ocietà erano titolari di crediti di imposte per investimenti effettuati in aree disagiati! (cod. 6817) da parte di piccole e medie imprese che assumevano nuovi dipendenI (cod. 6700). Si sarebbe, quindi, verificato che: per ciò che attiene il codice tributo 6700, le società seppur abbiano potuto assumere nuovi dipendenti, non hanno enuto conto del tetto massimo di lire 60.000.000 annui previsto dalla legge, di grar lunga inferiore al totale delle compensazioni effettuate" (cfr. pag. 585 ordina Iza di custodia cautelare: &L1); "per ciò che attiene il codice tributo 6817, 9 contrariamente a quanto disciplinato dalla legge 296/2006, le societ anno indicato nelle relative dichiarazioni dei redditi presentate alcun inves .imento realizzato...", in particolare omettendo di indicare gli investimenti realin ati "nel quadro RU" (cfr. OCC, pag. 585). In tale situazione, non sarebbe, quindi, emersa dagli atti del giudizio la prova certa, al di là di ogni ragionevole dubbio, del fatto che nel caso di specie le società consorziate abbiano portato a compen;
azione crediti inesistenti. Ha, quindi, concluso per raccoglimento delle con :fusioni rassegnate nel ricorso del 20.6.2024, anche sulla scorta delle argomenti zioni e dei motivi nuovi dedotti, e, soprattutto, dell'intervenuta novella normat va che legittima l'annullamento della condanna intervenuta per i capi da 114 a 219 con la formula perché i fatti non sussistono o perché non sono punibili ex art. 10 quater, comma 2 bis, D.Lvo n. 74/2000. 3. I difensori dei ricorrenti hanno chiesto la trattazione orale dei ricon i. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso di IO IU è inammissibile. E' vero che costituisce principio consolidato che, in tema di "patteggi, 'mento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 5 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione p oposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio proc !ssuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del iudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità del a pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01; Sez 5, i . 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Rv.275234 - 01). Ed è acquisizione pacifica che la confisca per equivalente, introdotta pe - i reati tributari dall'articolo 1, comma 143, I. n. 244 del 2007, ed ora prevista da l'artico 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, ha natura eminentemente sanzionatoria (ex multis, Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adani, Rv. 255037). La natura sanzio latoria della confisca per equivalente è stata affermata dalla Corte costituzionale che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costitw:ionale dell'articolo 1, comma 143, della legge 24 10 dicembre 2007, n. 244, nen] parte in cui, prevedendo, per i reati tributari, la confisca obbligatoria per un valore corrispondente a quello del profitto, ha stabilito che essa non opera retroattivamente. Invero, la mancanza di pericolosità dei beni che sono t ggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un "rapo( rto di pertinenzialità" tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confis :a una natura "eminentemente sanzionatoria", che impedisce l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell'art. 200 cod. pen., secondo cui le misure 10 di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicí zione, e possono essere, quindi, retroattive, sottolineando che a tale conclusione si giunge sulla base della duplice considerazione che il secondo comma dell'art. ., 5 Cost. vieta l'applicazione retroattiva di una sanzione penale e che la giurisprudei za della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto in contrasto con i princip sanciti dall'art. 7 della Convenzione l'applicazione retroattiva di una confisca di beni riconducibile proprio ad un'ipotesi di confisca per equivalente (Corte cost n. 301 del 23/09/2009, Rv. 0034107). Logico corollario di tali approdi è che la co ifisca di valore, avendo natura eminentemente sanzionatoria, partecipa alla discipli na delle sanzioni penali, con la conseguenza che essa non può essere disposta ed ( seguita per un valore superiore al profitto del reato, risolvendosi, in caso cc ntrario, nell'applicazione di una pena illegale, alla quale sarebbe pienamente equi p a rabile, sicché, nel caso di superamento del valore confiscato rispetto al prezzo o profitto del reato, l'importo deve essere ridotto anche d'ufficio (Sez.3, n. 46949 del 28/03/2018, Rv.274697 - 01). Ciò posto, deve, però, rilevarsi che, nella specie, il motivo di ri , :orso è aspecifico e di carattere fattuale, perché fonda la dedotta illegalità della ( onfisca per equivalente sulla omessa valutazione del compendio probatorio, dal ivale si evincerebbe l'integrale saldo dell'indebita compensazione di imposta e, qui 'di, del debito tributario relativo al reato di cui al capo 112) dell'imputazione, in r( lazione al quale era stata disposta la misura ablatoria. Trattandosi di un motivo fattuale, la censura doveva essere oggetto di motivo di appello e la questione non può essere dedotta per la prima volta in;
ede di legittimità. Come risulta dal riepilogo dei motivi di appello contenuto nella scntenza impugnata, non risulta proposto un motivo avente ad oggetto la disposta c mfisca per equivalente ( cfr Sez.2, n.31650 del 03/04/2017,Rv.270627 - 01, seco Ido cui è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione c i legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla sir ecifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella se ntenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già pr )posta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il notivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo).. Si prospetta, dunque, un vizio non sollevato in sede di appello e non rit vabile di ufficio in base alla ricostruzione dei fatti emergente dalle sentenze di me rito. Va ricordato che questa Corte ha affermato che, che in tema di impugn zioni, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione il vizio di violazione di lew e non dedotto con l'atto d'appello, nel caso in cui sia prospettata, con il ricors ), una violazione di legge emendabile ed essa emerga dal capo di imputazione I dalla 11 non contestata ricostruzione della vicenda, non essendo necessario alcun J lte ri o re accertamento in fatto (Sez.2, n. 8654 del 23/11/2022, dep.28/C 2/2023, Rv.284430 - 01). 2. Il ricorso di IO RA è inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso è aspecifico ed articolato in fatto. La Corte di appello, nel richiamare le argomentazioni del primo giu lice, ha confermato la riconosciuta qualifica di amministratore di fatto del IO IU, precisando che tale qualifica atteneva all'entità consortile GF NUOVE TECNOLOGIE S.c.p.a. e rimarcando che lo stesso era stato, poi, riconosciu o anche responsabile del reato associativo di cui al capo 121), quale soggetto prc motore, organizzatore ed ideatore di un'associazione a delinquere finalizzata ad Cenere ingiusti arricchimenti attraverso reati fiscali, nel cui ambito operavano no i solo le società formalmente o di fatto riconducibili a IO RA ma anche l( società riferibili agli altri consociati. Il ricorrente, neppure confrontandosi con tali argomentazioni nfronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen. perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provve iinnento oggetto di ricorso, cfr Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, 1.22445 del 08/05/2009, Rv.244181), propone censure in fatto, volte a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. E' pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Cor e come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su m )tivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal gii dice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici (cfr ex multis, 2. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). Va, poi, evidenziato che ci si trova di fronte ad una "doppia co lforme" affermazione di responsabilità e che, legittimamente, in tale caso, è pier amente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a qu( Ila della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la d ecisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già e , aminati e disattesi. E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la s entenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denuil iciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, ma sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudica -e della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adot :ata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez.3, n.44118 del 16/07/2013, Rv.257595; Sez. 2 n. 34891 del 16.05.2013, Vecchia, Rv. 156096, 12 non massiniata sul punto;
conf. Sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 124.2012, Valerio, Rv. 252615: sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994, Al íergamo ed altri, Rv. 197250). Ne consegue che il giudice di appello, in caso di p •onuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a que Xultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche :ensure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prc spettate dall'appellante. In questo caso il controllo del giudice di legittimità si e tenderà alla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette ci ,nsure. Nella specie, le motivazioni delle due sentenze si saldano fornendo uo l'unica e complessa trama argomentativa (pp da 61 a 68 della sentenza di appello e pp da 265 a 278 della sentenza di primo grado), non scalfita dalle censure m )sse dal ricorrente che ripropone gli stessi motivi proposti con l'appello e motiva :amente respinti in secondo grado. La Corte di appello ha confermato l'affermazione di responsabilità di IO RA in ordine al contestato reato associativo, condividendo, con argom( ntazioni congrue e logiche, le valutazioni del primo giudice e rimarcando come il cc Tiplesso compendio probatorio consentiva di ritenere raggiunta la prova di un accordo criminoso tra IO RA, IO IU e OM AS, part ?cipi del Consorzio GF NUOVE TECNOLOGIE, avente ad oggetto il funzionamento occulto del complesso meccanismo di cui all'imputazione, attraverso le rispettive società, volto ad ottenere ingiusti arricchimenti attraverso reati fiscali;
nella truttura associativa IO RA operava quale dirigente e coordinatore del hodalizio criminale e IO IU e OM AS quali consapevoli par :ecipi al programma criminoso. Ha, quindi, disatteso le censure difensive mosse cn l'atto di appello, chiarendo che l'intervenuta assoluzione dal reato associativo d uno dei coimputati (Di TR Ennio) non incideva sul solido compendio probatorio a carico di IO RA, IO IU e OM AS, risultando, peral J -o, non solo raggiunto nel presente processo il numero minimo per l'integrazione el reato associativo ma risultando anche ulteriori coimputati, indicati nel :apo di imputazione, per i quali si procedeva separatamente. Il ricorrente non si confronta criticamente con l'impianto argomentat vo della sentenza impugnata, ma propone censure meramente contestative e volte a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Nè coglie nel segno la censura con la quale si deduce il difetto di írova in ordine al pactum sceleris, elemento che contraddistingue il reato as! , ociativo rispetto al concorso di persone nel reato. I Giudici di merito hanno correttamente desunto l'esistenza del pactum sceleris dalle modalità operative del complesso e sistematico meccanismo rolto ad 13 ottenere ingiusti arricchimenti attraverso reati fiscali, protrattosi per lung ) tempo e con il coinvolgimento stabile degli stessi soggetti e delle stesse società. Va ricordato che in tema di associazione per delinquere, la esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituì ione del sodalizio, potendo la consapevolezza dell'associato essere provata at raverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partec pazione (Sez.2 n. 28868 del 02/07/2020, Rv.279589 - 01) e che, ai fi ii della configurabilità di un'associazione per delinquere, legittimamente il giui ice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del pro jramma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal su seguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integra ti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez.2, n. 53000 del 04/1D/2016, Rv.268540 - 01). Va, inoltre, ricordato che nel concorso di persone nel reato co itinuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola corni lissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le con lotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del pro jramma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, n , inché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumaz one dei medesimi (Sez.2, n. 22906 del 08/03/2023, Rv.284724 - 01). Nè rileva, quale elemento ostativo alla configurabilità del sodalizio criminoso, il carattere omogeno dei reati-fine. Questa Corte ha già chiarito che, ai fini della configurabilità del -eato di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un pro iramma criminoso, che ben può consistere nella commissione di una serie indet( rminata di delitti identici o di analoga natura, non costituendo il carattere eterogeneo dei reati - fine un elemento strutturale della fattispecie (Sez. 3 , n. 2 )39 del 02/02/2018, dep.17/01/2019,Rv.274816 - 01). Infine, meramente assertiva e priva di specificità è anche la doglianza relativa al ruolo apicale attribuito al ricorrente nel sodalizio criminoso. La Corte di appello, nel condividere le valutazioni del primo giu, lice, ha confermato il ruolo associativo apicale attribuito al ricorrente, rimarcar do, con argomentazioni congrue e logiche, la posizione centrale assunta da GI i RA nel meccanismo attraverso il quale si realizzava la frode fiscale, mec :anismo articolato su tre livelli (al vertice la consortile GF NUOVE TECNOLOGIE;
.p.c.a., amministrata da IO RA, al centro le consorziate ad essa facent capo e 14 gestite da IO RA, IO IU e OM AS al livello inferiore le cd cartiere, prive di strutture ed addette all'emissione di fatture per oli erazioni inesistenti nei confronti delle consorziate, al fine di consentire a quest e ultime detrazioni fiscali a fronte di costi mai sostenuti);è stato rimarcato, in ad( renza al chiaro contenuto delle intercettazioni in atti, che IO RA di igeva e coordinava l'intera galassia delle società consorziate, avvalendosi di pE rsone di fiducia alle quali aveva demandato l'organizzazione del consorzio e i li cui si avvaleva per proseguire nella direzione dell'attività imprenditoriale;
è stata sottolineata anche, come significativa del ruolo apicale ricoperto da IO RA, la circostanza che il predetto, pur trovandosi ristretto in :ustodia cautelare, continuava a dirigere il complesso meccanismo attraverso il quale si realizzava la frode fiscale, attraverso indicazioni trasmesse in prima persc na o per mezzo di altre persone. Anche con riferimento a tale punto della decisione, il ricorrentE non si confronta criticamente con l'impianto argomentativo della sentenza imi ugnata, ma propone censura meramente contestativa e volta a solleciti re una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. 2.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo il dictum delle Sezioni Unite, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.U, n. 47127 del 24/( 6/2021, Rv.282269 - 01). In particolare, è stato chiarito che il grado di impegno motivazionale •ichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzior e tra le pene, anche in relazione agii altri illeciti accertati, che risultino rispettai i i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente ur cumulo materiale di pene (conf. Sez. U, n. 7930/94, Rv 201549-01). Si è osservato che "il reato continuato non è strutturalmente un reat ) unico;
l'unificazione rappresenta una determinazione legislativa funzioni le alla definizione da parte del giudice di un trattamento sanzionatorio più mite d quanto non risulterebbe dall'applicazione del cumulo materiale delle pene. Per tali motivo essa non può spiegare effetto oltre il perimetro espressamente individi iato dal legislatore. Ne consegue che dal punto di vista della struttura del reato co itinuato non vi è ragione di ridurre l'obbligo motivazionale ritenendolo cogente uni( amente per la pena relativa al reato più grave". E si è sottolineato che: "L'autonl mia dei reati satellite si salda all'obbligo di motivazione, che accede all'esercizio d( I potere discrezionale attribuito al giudice per la determinazione del trat amento 15 sanzionatorio, sì che deve essere giustificato ogni risultato di quell'eserci do (art. 132, primo comma, cod. pen.); e che: "In conclusione, il valore pondera le che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite concorre a determinare un r lzionale trattamento sanzionatorio;
e, pertanto, devono essere resi conoscibili gli ( lementi che hanno condotto alla definizione di quel valore." Si è, inoltre, evidenziato che "l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi". In particolare, si è osservato che "la associazione di una pena base determinata nella misura minima edittal ? ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risul anti dal contesto complessivo della decisione. Quando, invece, la pena per il rato più grave è quantificata a livelli prossimi o coincidenti con il minimo edittale n - a quella fissata in aumento per la continuazione è di entità tale da configurare, si z pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati, l'obbligo motivazio late del giudice si fa più stringente, dovendo egli specificare dettagliatamente 1€ ragioni che lo hanno indotto a tale decisione". Nella specie, la Corte di appello, nel rimodulare l'entità della per effe to della estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 104,105 e 106 dell'impu :azione, determinava la pena base per il reato associativo di cui al capo 3), ritel Rito più grave, in misura di poco superiore minimo edittale (anni tre e mesi due di reclusione) ed indicava, altresì, specificamente gli aumenti di pena per la continuazione in relazione agli ulteriori;
gli aumenti di pena per i reati in continuazione sono esigui (nella complessiva misura di anni due e mes uno di reclusione, e, quindi, pari a gg 13,3 di reclusione per ciascun reato) ed il ichiamo alla capacità criminale dell'imputato, desunta dalla complessità organizzat va della condotta illecita, consente di ritenere assolto l'obbligo motivazionale, nelll Atica di una ragionevole proporzionalità tra entità della pena base ed aumenti di i ena per i singoli reati satellite in continuazione. 2.4. Va osservato, infine che l'inammissibilità del ricorso, non pre :lude di poter rettificare la pena finale irrogata dalla Corte di appello, emendando l'errore di calcolo, evidenziato in ricorso, in cui effettivamente è incorso il Gi dice di appello, sostituendo la pena di anni quattro e mesi due di reclusione cc i quella esatta di anni tre e mesi sei di reclusione (cfr Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Rv. 283650 - 01, che ha affermato che il potere di rettifica dell erronea denominazione della pena inflitta nella sentenza impugnata è esercitabile la parte della Corte di cassazione anche in caso di inammissibilità del ricorso, in q lanto la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da er lendare 16 sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione, a co 'dizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile). 3. I ricorsi proposti da OM AS sono parzialmente fondati, i ei limiti e secondo le argomentazioni che seguono. 3.1. Il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. MAo L'Insalata ed il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Emilio Siveri, entrambi ifferenti all'affermazione di responsabilità per il contestato reato associativ N sono inammissibili. Il ricorrente, con i motivi in esame, non soltanto ripropone i medesin i motivi articolati con l'atto di appello, e motivatamente respinti dalla Corte ter itoriale, senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata (ex plurin iis, Sez. 3, n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185; Sez. 6, n. 1: 449 del 12/02/2014, Kasern, rv. 259456), ma, in sostanza, propone d )glianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione Nei motivi in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvon ) in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della dl ecisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione lei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, prc cluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De ita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 279.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2001), art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusiot le per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle ri;
ultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.2; 429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli element di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione dì nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n 22256, Rv. 234148). Va anche ricordato che il controllo di legittimità della motivazio ne che sorregge la decisione di merito può essere eseguito solo, in riferimento ai assativi vizi che esclusivamente rilevano in questo giudizio: la assenza di mot vazione (anche nella forma della mera apparenza grafica), la 'manifesta' illogi( ità e la contraddittorietà, così come previsto dalla lettera e) del primo comma dell'3rt. 606 cod. proc. pen.; la mera 'illogicità' della motivazione è irrilevante, perché strutturalmente diversa dalla 'manifesta illogicità', vizio distinto dal prec( dente e 17 unico rilevante. Infatti, l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di pessore tale da risultare percepibile "ictu ocuii" (Sez. U, n. 47289 del 24/09/20 )3, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074, Sez.3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.; 84556 - 01). Nel ribadire tali principi, va, comunque, evidenziato che la ! entenza impugnata ha fornito congrua motivazione in ordine alla ricostruzione di !i fatti e del ruolo di partecipe del OM, con argomentazioni prive di illogicità (tal tomeno manifeste) e di contraddittorietà (pp. 71,72,73 della sentenza impugnata i. Quanto alla configurabilità del sodalizio criminoso, a fronte della enericità della censura che risutta meramente contestativa, vanno richiar late le considerazioni già effettuate al paragrafo 2.2. Con riferimento al ruolo di ri artecipe all'associazione criminosa va osservato che la Corte di appello evidern iava ed esaminava compiutamente plurimi elementi fattuali, già valutati dal primo giudice, comprovanti, complessivamente valutati, il consapevole e stabile app >do del OM alla struttura associativa in termini di compimento di attività fu izionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al raffon amento dell'associazione. In definitiva, a fronte di adeguata e corretta motivazione, le doglian 'e poste con il motivo di ricorso si risolvano in censure di fatto, tese ad una rivi! itazione del materiale probatorio piuttosto che a dedurre uno specifico vizio censu -abile ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., e pertanto si pongono al di fuori del p Timetro del sindacato di legittimità. Anche le censure mosse alla valutazione di inattendibilità dei testi a fa /ore del ricorrente sono aspecifiche, in quanto prive di confronto con le argomentazioni della Corte territoriale (vedi p 73 della sentenza impugnata) ed articolate ir termini fattuali. Va ricordato che è pacifica acquisizione della giurisprudenza di lel littimità l'affermazione che la valutazione circa l'attendibilità del teste da parte de giudice di merito si connota quale giudizio di tipo fattuale ed è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito - come nella specie - abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (cfr., Se. 3, n. 41282 del 05/10/2006, dep. 18/12/2006, Rv 235578, Sez. 2, n. 7 )67 del 29/01/2015, Rv.262575). 3.2. Il secondo motivo del ricorso a firma defravv. MAo L'Insalata ed I quarto motivo dei ricorso a firma dell'avv. Emili Siviero, entrambi afferenti ai di Iiego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifesi amente infondati. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazior e delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto e non co tituisce 18 un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la pe sonalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola;
l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti g ?.neriche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per con( ederle e non anche la decisione opposta (Sez.4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.233489 - 01; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; sez. 2, n. 38383 del 10 7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.2606 LO). Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giLliice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche ru n deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favo .evoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti;
è sufficiente che ec li faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo di , attesi o superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elemer ti di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione legativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv. 159899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2 >_85, Rv. 230691). L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando m n siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizic ne però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la preva enza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le alt e. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione n )ri può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione ieppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei prete i fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez.6, n. 42688 del 24/C3/2008, Rv.242419). Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, hi negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche rimarcando che non si rinvenivano elementi valorizzabili in senso positivo per l'imputato ed aggit ngendo anche, quale specifico motivo ostativo, la presenza di un precedente enale a carico dell'imputato. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, p?rtanto, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità che è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; cfr anche in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale e emento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti ge ieriche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/1 i(1995, Rv.203146). 19 Nè coglie nel segno la censura difensiva, con la quale si lamenta una iisparità di trattamento rispetto al coimputato IO IU, che aveva f( rmulato istanza ex art. 599-bis cod.proc.pen. Secondo l'orientamento di questa Corte, non sussiste disparità di trat :amento nel caso di concessione delle circostanze attenuanti generiche in favo e di un imputato e non del concorrente nello stesso reato, purché venga fornita I nica ed adeguata motivazione in ordine alta diversa valutazione della gravità lei fatti rispettivamente contestati e della capacità a delinquere manifestata dagli mputati (Sez 6, n. 12692 del 30/01/2024, Rv.286191 - 02; Sez.3, n. 40322 del 23/06/2016, Rv.268276-01); nella specie, la Corte territoriale ha adegua :amente argomentato le ragioni a supporto della applicazione delle circostanze at :enuanti al coimputato IO IU, rimarcando, con argomentazioni co igrue e logiche, che IO IU si era dimostrato particolarmente collabo .ativo in sede processuale, ammettendo vari reati, ed aveva documentato l'a vvenuto pagamento del debito tributario. Va, comunque, anche rimarcato che in tema di ricorso per cassazic ne, non costituisce un indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzi matorio riservato ai coimputati che - come avvenuto nella specie- abbiano definii p fa loro posizione nelle forme del concordato con rinuncia ai motivi di appello, previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., perché tale modulo definitorio rispondE ad una finalità deflattiva di cui non è irragionevole tener conto nella modulaz one del trattamento punitivo (Sez.6, n. 21019 del 18/05/2021, Rv. 281508 - 03) 3.3. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. Emilio S viero è manifestamente infondato. Il reato contestato al capo 108) dell'imputazione, consumatosi in data 18.5.2015 non era estinto per intervenuta prescrizione al momen o della pronuncia della sentenza appellata (24.2.2023). Infatti, tenuto conto del termine prescrizionale massimo pari ad ann sette e mesi sei, nonchè dei 270 giorni di sospensione del corso della prescri: ione, la prescrizione maturava solo in data 15.8.2023 e, pertanto, contrariar lente a quanto dedotto in ricorso, successivamente alla pronuncia della 5Hentenza impugnata. 3.4. Risultano, invece, fondati il terzo motivo di ricorso a firma dell'av i. MAo L'Insalata ed il terzo motivo di ricorso a firma dell'avv. Emilio Siviero, Entrambi afferenti alla determinazione della pena. Va ribadito che, in tema di reato continuato, il giudice, nel deterrr inare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la per a base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per I iascuno dei reati satellite, in quanto il grado di impegno motivazionale richiesto ir i ordine 20 ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da com. entire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, mche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiali di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv.282269 - 01; Sez. U, n. 793(194, Rv 201549-01). Nella specie, la Corte territoriale, nel valutare congrua la pena irro data dal primo giudice e disattendere il motivo di gravame con quale si contE3tava la quantificazione della pena operata in primo grado, esprimeva una motivazione carente e contraddittoria, in quanto non valutava e giustificava la c )ngruità dell'aumento di pena disposto per ciascuno dei reati satellite (nella misun di mesi quattro per ciascuno dei reati in continuazione), sicché la valutazione in or line alla ritenuta congruità dell'aumento in questione non è supportata da a UA motivazione ai fini del rispetto del rapporto di proporzione tra le pene. Risulta anche fondata la censura con la quale si lamenta la disvarità di trattamento rispetto al coimputato IO RA. Con riferimento agli sti ssi reati in continuazione nei quali OM AS era concorrente unitamente a IO RA, la Corte territoriale determinava un aumento di pena (quattro mesi di reclusione) sensibilmente superiore a quello determinato per il ›redetto coimputato (gg 13,3 di reclusione), senza giustificare tale evidente disl iarità di trattamento. La sentenza impugnata, va dunque, annullata con rinvio sul p unto in questione. 3.4. La fondatezza del motivo relativo al trattamento sanzionatorio c importa la valida instaurazione del rapporto impugnatorio e consente di rilevare l'e! tinzione dei reati contestati al OM ai capi 108) e 109) dell'imputazione per int( rvenuta prescrizione;
tenuto conto della data di consumazione degli illeciti, del termine prescrizionale massimo pari ad anni sette e mesi sei, nonchè dei 270 iiorni di sospensione del corso della prescrizione, deve rilevarsi che il reato di cui al capo 108) si estingueva in data del 15.8.2023 ed il reato di cui al capo 109) in lata del 15.5.2024. 3.5. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio nei ( Dnfronti di OM AS perché i reati di cui ai capi 108) e 109) dell'imputazic ie sono estinti per prescrizione e con rinvio ad altra Sezione della Corte di a;
peno di Bologna limitatamente ai punti concernenti la determinazione dell'aumentc di pena per la continuazione, e per la determinazione del trattamento sanzknatorio nonchè per la quantificazione del profitto del reato relativo alla disposta :onfisca per equivalente (tenuto conto del principio affermato da Sez.0 n. 4 145 del 29/09/2022, dep.31/01/2023, Rv.284209 - 01 secondo cui la disposizior e di cui 21 all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. . marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in esse' e prima della sua entrata in vigore;
con l'effetto che la relativa statuizione è elimin,ita, ipso iure, per la parte relativa ai reati dichiarati estinti per effetto delta pronJncia di annullamento per intervenuta prescrizione). 4. Il ricorso di IN RA è inammissibile. 4.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata è stata sottoscritta dal consigliere estenson anche, quale componente anziano, in sostituzione del Presidente del collegio, i rpedito per collocamento a riposo. Va ricordato che, pacificamente, costituisce impedimento del presid flte del collegio, che consente la sottoscrizione della sentenza da parte del com )onente anziano, il collocamento a riposo dello stesso, che causa la ce , ,sazione dell'appartenenza all'ordine giudiziario (Sez.6, n. 3920 del 14/C1/2009, Rv.242529 - 01). Il ricorrente lamenta che l'estensore non aveva attestato in maniera pecifica la sua qualità di componente più anziano del collegio, così determinandosi a nullità della sentenza impugnata. La censura è manifestamente infondata. L'art. 546, comma 2, cod.p .oc.pen. non prevede una specifica attestazione della qualità di componente più anziano del collegio, emergendo tale circostanza dalla stessa intestazione della 5 entenza ove i componenti del collegio sono indicati in senso decrescente di anz anità di servizio. Nella specie, l'impedimento del presidente del collegio è stato puntu )Imente attestato ed il componente anziano era anche estensore del provvedimenti: sicché, in siffatto caso, non è neppure richiesta una duplice sottoscrizione, così c: una doppia sottoscrizione non è richiesta, e di ciò non si è mai dubitato, nell'il otesi in cui il presidente del collegio sia, al tempo stesso, estensore del provve limento (Sez.3, n. 26341 del 25/03/2014, Rv.259186 - 01). 4.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, entrambi afferenti all'affen nazione di responsabilità per i reati contestati, sono inammissibili. Nei motivi in esame, infatti, si espongono censure te quali si risolvon ) in una mera rilettura degli elementi di fallo posti a fondamento della d acisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione c ei fatti. Va ribadito che il controllo di legittimità della motivazione che son egge la decisione di merito può essere eseguito solo, in riferimento ai tassativi vizi che esclusivamente rilevano in questo giudizio: la assenza di motivazione (ant ne nella 22 forma della mera apparenza grafica), la 'manifesta' illogicità e la contradd ttorietà, così come previsto dalla lettera e) del primo comma dell'art. 606 cod. prl c. pen.; la mera 'illogicità' della motivazione è irrilevante, perché strutturalmente diversa dalla 'manifesta illogicità', vizio distinto dal precedente e unico rilevante Infatti, l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare pe »cepibile "ictu °culi" (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petr !Ha, Rv. 226074, Sez.3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.284556 - 01). Va, comunque, evidenziato che la sentenza impugnata, nel condi-idere e richiamare le argomentazioni del primo giudice, ha fornito adeguata mot vazione in ordine alla ricostruzione dei fatti e alle censure difensive mosse con l'atto di appello, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifest e di contraddittorietà (pp. 74,75,76 della sentenza impugnata;
pp 279 e 280 5 entenza di primo grado). Le motivazioni delle due sentenze si saldano fornendo un'unica e co riplessa trama argomentativa, non scalfita dalle censure mosse dal ricorre ite che ripropone gli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente re pinti in secondo grado. 4.3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. La Corte di appello, confermando e condividendo le valutazioni d l primo giudice ha ribadito che le risultanze istruttorie consentivano di ritenere i tegrata la fattispecie di reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs 74/2000 ( e non quella meno grave di cui al comma 1 del predetto articolo), in quanto le ondotte accertate avevano ad oggetto crediti inesistenti, originati da ur a falsa rappresentazione delle condizioni legittimanti tali crediti;
ha, poi, rimar ato che l'EG, in quanto assoluto dominus delle apparenti consorziate E diretto redattore dei Modelli F24, era perfettamente a conoscenza dell'inesisti nza dei crediti utilizzati in compensazione per la totale mancanza di requisiti e;
senziali richiesti per usufruire dei vantaggi fiscali compensativi riservati a cate gode di imprese aventi requisiti ed attività del tutto diverse delle consorziate (p 76 della sentenza impugnata, nonché pagine da 206 a 249 della sentenza di primo grado). A fronte di tale articolato percorso argomentativo, il ricorrente wopone censure meramente contestative e prive di confronto critico con le argome ntazioni della sentenza impugnata, confronto doveroso per l'amm ssibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). 23 Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da quest, Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motiv devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/C5/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.111951 del 29/01/2014, Rv.259425).La mancanza di specificità del motivo, invei D, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminate :za, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla d ecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di asi ecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità dE I ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. !36945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596), 4.4. Il quinto ed il sesto motivo, entrambi afferenti alle disposte c( nfische, sono inammissibili. La Corte di appello, nel disattendere te censure difensive mosse con l'atto di appello, condivideva l'individuazione del profitto del reato effettuata chi primo giudice, in quanto correttamente ravvisato nell'importo evaso e, qui idi, nel risparmio fiscale acquisito dalle società gestite da EG RA at raverso le fatture per operazioni inesistenti da esse registrate. I Giudici di appell ) hanno anche chiarito che la confisca del profitto del reato era stata disposta in vi l diretta nei confronti del Consorzio IFC Impianti e, in caso di incapienza del Cor sorzio e delle consorziate, per equivalente nei confronti dell'imputato. A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di confronto critico con le argomentazb mi della sentenza impugnata, proponendo, quindi, una doglianza generica, e, pertanto, inammissibile, secondo i principi di diritto richiamati nel paragrafo che prk cede. 4.5. Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha giustificato il diniego delle circostanze ttenuati generiche, con argomentazioni congrue e privi di vizi di logici, richiaman, Io quale elemento ostativo i due precedenti penali a carico dell'imputato per reati a nogenei (pag 78 della sentenza impugnata). Ha, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità iegativa dell'imputato, quale emergente dal certificato penale (cfr in merito alla su 'ficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante osta ivo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/C1/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146). 24 Va ricordato che il Giudice, nel motivare il diniego della concessici ne delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazi )ne tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dag l I atti;
è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque li ilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, individué ndo, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai f ni della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28 i35 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sz. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691). 4.5. L'ottavo motivo di ricorso non può trovare ingresso. L'inammissibilità del ricorso per cassazione, infatti, non consente il "ormarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc. )en., ivi compresa la prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 'ebbraio 1995, Cresci;
Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga;
Sez. U n. 21:428 del 22 giugno 2005, Bracale;
Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.201( , Ricci). 4.6. Quanto ai motivi nuovi proposti, va osservato che costituisce wincipio pacifico che rinammissibilità del gravame per manifesta infondatezza o ginericità dei motivi proposti, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., si estende anche ai motivi nuovi, e ciò in applicazione della disposizione, di carattere . I ienerale in tema di impugnazioni, dell'art. 585, quarto comma, ultima parte, dell ) stesso codice, in base alla quale l'inammissibilità dell'impugnazione si estende i motivi nuovi (cfr per casi analoghi, Sez.2, n.34216 del 29/04/2014, Rv.260851; Sez.1, n.33272 del 27/06/2013, Rv.256998; Sez.6 n.47414 del 30/10/2008, Rv. !42129; Sez.1, n.38293 del 16/09/2004, Rv.229737; Sez.6, n.8596 del 21/32/2000, dep.01/03/2001, Rv.219087). I C2 1 c4.4" t•44.4.1^Z- .4.1~~ (4,", gA 4,7 4‹, 5. In definitiva, la sentenza impugnata va rettificata quanto alla ena nei confronti di IO RA ed il ricorso va dichiarato inammissibile;
la entenza impugnata, va, poi, annullata senza rinvio nei confronti di OM I! perché i reati di cui ai capi 108) e 109) della rubrica sono estinti per prescril ione ed elimina la relativa pena e con rinvio ad altra Sezione della Corte di ai petto di Bologna limitatamente ai punti concernenti la determinazione del trat amento sanzionatorio e per la quantificazione del profitto relativo alla conti sca per equivalente, dichiarandosi inammissibile nel resto il ricorso di OM Pa 5 quale. I ricorsi di IO IU e EG RA vanno dichiarati inarr rnissibili ed i predetti, vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammenda, in base al lisposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella 25 determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n.
1.86 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Rettifica la sentenza impugnata nei confronti di IO RA nel s nso che la pena di anni quattro e mesi due di redusione è sostituita con la pena di anni tre e mesi sei di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso di IO RA NN senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OM AS percl é i reati di cui ai capi 108) e 109) della rubrica sono estinti per prescrizione ed el mina la relativa pena e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di 3ologna limitatamente ai punti concernenti la determinazione del trat amento sanzionatorio e per la quantificazione del profitto relativo alla confi sca per equivalente. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di OM AS. /chiara inammissibili i ricorsi di IO IU e EG RA che coni lanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favi re della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/03/2025