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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/11/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. proc. unitario 93/2025
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Asti
Il tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli presidente dott. Andrea Carena giudice dott. Daniele Dagna giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione controllata iscritto ad R.G. 93/2025 proc. unitario. promosso su istanza depositata da
, c.f. nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Riccardo Spagliardi nei confronti di con sede in 14100 Asti, Via Roero, 43 p. iva , Controparte_1 P.IVA_1
i.p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Nebiolo
*** vista la richiesta di apertura della liquidazione controllata presentata da nei confronti Parte_1
di ; Controparte_1
ritenuta la propria competenza, avendo la sede entro il Controparte_1
circondario del tribunale di Asti;
udita la relazione del giudice delegato per l'istruttoria; esaminata la documentazione in atti;
1 rilevato che la resistente si è costituita nel presente procedimento chiedendo di respingere l'istanza di apertura della liquidazione controllata perché la società non dispone di alcuna posta attiva recuperabile o liquidabile ed è dunque del tutto incapiente;
rilevato, in proposito, che la parte ricorrente ha invece sostenuto l'esistenza di un ingente credito della società nei confronti di terzi che non sarebbe stato oggetto di recupero nel corso dell'attività di liquidazione della società; rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il debitore sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che in riferimento al debitore non sono in corso e non risultano presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII (Piano attestato di risanamento, Accordi di ristrutturazione dei debiti, Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, Concordato minore, Concordato preventivo); rilevato che parte ricorrente vanta nei confronti del debitore un credito di oltre 27.000,00 € come da atti allegati al ricorso;
rilevato che il debitore risulta gravato da ulteriori debiti per oltre 70.000,00 euro, secondo quanto emerge dal bilancio e dalla documentazione prodotta dalla ricorrente;
ritenuto che
, pertanto, all'esito dell'istruttoria risulti già documentato il superamento dell'importo minimo di € 50.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 268, CCII;
ritenuto che
la documentazione in atti comprovi lo stato di sovraindebitamento del debitore, desumibile dal mancato pagamento del credito della ricorrente, dall'esito negativo del pignoramento presso terzi dalla stessa tentato, dalla prospettazione della stessa società resistente, dall'insussistenza di risorse per far fronte nell'immediato ai debiti di cui è gravato, dalla cessazione dell'attività con successiva cancellazione della società dal registro delle imprese, da cui emerge la sua incapacità di generare risorse ed adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
ritenuto che
l'incapienza della società, per altro contestata dalla ricorrente, non possa impedire l'apertura della liquidazione controllata, atteso che il divieto di apertura di cui al comma terzo dell'art. 268 CCII, a prescindere dalla necessità dell'attestazione dell'OCC, è esplicitamente riferito dalla legge al solo debitore persona fisica, il che del resto trova spiegazione nella
2 circostanza per la quale per tali soggetti è previsto il procedimento di esdebitazione dell'incapiente, riservato appunto alle sole persone fisiche;
E' appena il caso di osservare, infatti, come anche la giurisprudenza di merito che ha ritenuto di non aprire la liquidazione in situazione d'incapienza del debitore abbia preso tale decisione in rapporto a debitori persone fisiche e non a persone giuridiche;
ritenuto, pertanto, che si debba dichiarare aperta nei confronti di CP_1
la liquidazione controllata;
[...]
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata di Controparte_1
con sede in 14100 Asti, Via Roero, 43, CF;
P.IVA_1
NOMINA giudice delegato il dott. Daniele Dagna;
NOMINA liquidatore l'avv. Giorgia Vittoria Rosati;
AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore o al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro eventuale domicilio digitale;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato o integrato dal liquidatore un termine non superiore a novanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la
3 cancelleria e/o presso lo studio del liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
AVVERTE che il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
DISPONE che il liquidatore curi l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale e del Ministero della giustizia se disponibile e attivato e, nel caso in cui il debitore svolga attività
d'impresa, curi la pubblicazione presso il registro delle imprese;
DISPONE che il liquidatore curi la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove sussistano beni immobili o beni mobili registrati e notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
DISPONE che il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, procedendo quindi alla notifica della sentenza anche agli eventuali nuovi creditori individuati;
DISPONE che il liquidatore rediga gli atti previsti dall'articolo 272 CCII entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
DISPONE che il liquidatore, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d) CCII, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nelle domande, avvertendoli che entro quindici giorni dalla comunicazione potranno essere proposte osservazioni e che, in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo secondo le indicazioni di legge.
AUTORIZZA sin d'ora le prenotazioni a debito ai sensi dell'art. 146, d.P.R. 30.05.2002, n. 115.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 29.10.2025
Il giudice estensore Il presidente dott. Daniele Dagna dott. Gian Andrea Morbelli
4
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Asti
Il tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli presidente dott. Andrea Carena giudice dott. Daniele Dagna giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione controllata iscritto ad R.G. 93/2025 proc. unitario. promosso su istanza depositata da
, c.f. nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Riccardo Spagliardi nei confronti di con sede in 14100 Asti, Via Roero, 43 p. iva , Controparte_1 P.IVA_1
i.p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Nebiolo
*** vista la richiesta di apertura della liquidazione controllata presentata da nei confronti Parte_1
di ; Controparte_1
ritenuta la propria competenza, avendo la sede entro il Controparte_1
circondario del tribunale di Asti;
udita la relazione del giudice delegato per l'istruttoria; esaminata la documentazione in atti;
1 rilevato che la resistente si è costituita nel presente procedimento chiedendo di respingere l'istanza di apertura della liquidazione controllata perché la società non dispone di alcuna posta attiva recuperabile o liquidabile ed è dunque del tutto incapiente;
rilevato, in proposito, che la parte ricorrente ha invece sostenuto l'esistenza di un ingente credito della società nei confronti di terzi che non sarebbe stato oggetto di recupero nel corso dell'attività di liquidazione della società; rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il debitore sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che in riferimento al debitore non sono in corso e non risultano presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII (Piano attestato di risanamento, Accordi di ristrutturazione dei debiti, Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, Concordato minore, Concordato preventivo); rilevato che parte ricorrente vanta nei confronti del debitore un credito di oltre 27.000,00 € come da atti allegati al ricorso;
rilevato che il debitore risulta gravato da ulteriori debiti per oltre 70.000,00 euro, secondo quanto emerge dal bilancio e dalla documentazione prodotta dalla ricorrente;
ritenuto che
, pertanto, all'esito dell'istruttoria risulti già documentato il superamento dell'importo minimo di € 50.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 268, CCII;
ritenuto che
la documentazione in atti comprovi lo stato di sovraindebitamento del debitore, desumibile dal mancato pagamento del credito della ricorrente, dall'esito negativo del pignoramento presso terzi dalla stessa tentato, dalla prospettazione della stessa società resistente, dall'insussistenza di risorse per far fronte nell'immediato ai debiti di cui è gravato, dalla cessazione dell'attività con successiva cancellazione della società dal registro delle imprese, da cui emerge la sua incapacità di generare risorse ed adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
ritenuto che
l'incapienza della società, per altro contestata dalla ricorrente, non possa impedire l'apertura della liquidazione controllata, atteso che il divieto di apertura di cui al comma terzo dell'art. 268 CCII, a prescindere dalla necessità dell'attestazione dell'OCC, è esplicitamente riferito dalla legge al solo debitore persona fisica, il che del resto trova spiegazione nella
2 circostanza per la quale per tali soggetti è previsto il procedimento di esdebitazione dell'incapiente, riservato appunto alle sole persone fisiche;
E' appena il caso di osservare, infatti, come anche la giurisprudenza di merito che ha ritenuto di non aprire la liquidazione in situazione d'incapienza del debitore abbia preso tale decisione in rapporto a debitori persone fisiche e non a persone giuridiche;
ritenuto, pertanto, che si debba dichiarare aperta nei confronti di CP_1
la liquidazione controllata;
[...]
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata di Controparte_1
con sede in 14100 Asti, Via Roero, 43, CF;
P.IVA_1
NOMINA giudice delegato il dott. Daniele Dagna;
NOMINA liquidatore l'avv. Giorgia Vittoria Rosati;
AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore o al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro eventuale domicilio digitale;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato o integrato dal liquidatore un termine non superiore a novanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la
3 cancelleria e/o presso lo studio del liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
AVVERTE che il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
DISPONE che il liquidatore curi l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale e del Ministero della giustizia se disponibile e attivato e, nel caso in cui il debitore svolga attività
d'impresa, curi la pubblicazione presso il registro delle imprese;
DISPONE che il liquidatore curi la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove sussistano beni immobili o beni mobili registrati e notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
DISPONE che il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, procedendo quindi alla notifica della sentenza anche agli eventuali nuovi creditori individuati;
DISPONE che il liquidatore rediga gli atti previsti dall'articolo 272 CCII entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
DISPONE che il liquidatore, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d) CCII, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nelle domande, avvertendoli che entro quindici giorni dalla comunicazione potranno essere proposte osservazioni e che, in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo secondo le indicazioni di legge.
AUTORIZZA sin d'ora le prenotazioni a debito ai sensi dell'art. 146, d.P.R. 30.05.2002, n. 115.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 29.10.2025
Il giudice estensore Il presidente dott. Daniele Dagna dott. Gian Andrea Morbelli
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