Sentenza 25 giugno 2010
Massime • 1
Il Tribunale del riesame ha il potere di integrare la carente motivazione del provvedimento applicativo della misura cautelare anche per mezzo di elementi sfavorevoli sopravvenuti , che il pubblico ministero abbia addotto successivamente nel corso dell'udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2010, n. 27592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27592 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2010 |
Testo completo
O S C U R A TA
27592 /10 N. Sent. 1005 N. 17342/2010 Reg. Gen.
C.C. del 25.6.2010
REPUBBLICA TANA
IN NOME DEL POPOLO TANO ле LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Enrico Altieri
Consigliere 66 Alfredo Maria Lombardi 66 Mario Gentile 66 Luigi Marini 66 Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA R.G. n. a "omissis"Sul ricorso proposto dall'Avv. Ambra Giovene, difensore di fiducia di avverso l'ordinanza in data 17.3.2010 del Tribunale di Roma, con la quale è stato "omissis"
confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Roma in data 3.2.2010, che ha applicato alla R. la misura cautelare della custodia in carcere.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Ambra Giovene, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 3.2.2010, con il quale è stata applicata a R.G. |la misura cautelare della custodia in carcere, quale indagata del reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere pluriaggravata (capo 1), finalizzata alla commissione di delitti in materia di evasione fiscale (emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti), contro la fede pubblica (falsi in atti pubblici), contro la P.A. e l'Amministrazione della giustizia (corruzione di pubblici ufficiali), contro il patrimonio
(riciclaggio, intestazione fittizia di beni e reinvestimento di proventi illeciti), associazione
transazionale, perché operante in più paesi sia nell'U.E. che al di fuori dell'U.E., nonché dei reati fine di cui ai punti: 13) di cui agli art. 81 cpv., 110, 112 n. 1), 648 c.p. e 4 della L. n. 146/2006
(riciclaggio transnazionale aggravato); 14), 17), 19, 20): di cui agli art. 81 cpv., 110 c.p. e 12 quinquies, comma 1, della L. n. 356/1992 (trasferimento fraudolento di valori); 21) di cui agli art. 81 cpv., 110, 117 e 319 c.p. (corruzione per atti contrari a doveri di ufficio).
Il Tribunale del riesame ha respinto le eccezioni di natura processuale dedotte dall'istante, affermando l'ammissibilità della produzione da parte del P.M., dinanzi allo stesso Tribunale, degli atti di indagine, anche sfavorevoli all'imputata, la cui formazione é successiva alla richiesta della misura ed alla stessa emissione dell'ordinanza che la ha disposta;
nonché la infondatezza della eccezione di inutilizzabilità delle risultanze delle indagini effettuate successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 407 c.p.p., in quanto generica e, comunque, per esservi stata tempestiva richiesta di proroga in relazione alla data di iscrizione della R. nel registro degli indagati.
Nel merito l'ordinanza, richiamando la motivazione del provvedimento genetico della misura, ha osservato che detta motivazione non ha formato oggetto di specifica contestazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il Tribunale del riesame ha, inoltre, confermato la valutazione del G.I.P. in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari connesse al pericolo di inquinamento probatorio, di fuga e di reiterazione della condotta criminosa.
L'ordinanza ha, infine, affermato che non possono formare oggetto di valutazione da parte del
Tribunale del riesame le condizioni di salute dell'indagata, non costituendo le stesse motivo di censura avverso la misura coercitiva e, dovendo, perciò, essere fatte valere dinanzi al giudice procedente;
che, peraltro, dette condizioni di salute non appaiono tali da far scemare il quadro delle esigenze cautelari che impongono l'applicazione della misura.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagata, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Con i primi due mezzi di annullamento si eccepisce la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 309, comma 5, c.p.p..
Con il motivo di gravame viene riproposta l'eccezione di inutilizzabilità delle risultanze di indagini effettuate successivamente alla richiesta di emissione della misura cautelare, deducendosi che ai sensi della disposizione citata possono essere prodotte dinanzi al Tribunale del riesame solo le risultanze sopravvenute favorevoli all'indagato.
Con il successivo mezzo di annullamento viene riproposta l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati dopo la scadenza del termine previsto per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 407 c.p.p.
Si deduce che la R. è stata iscritta nel registro delle notizie di reato per i reati di cui agli art. 648,
648 bis e 416 c.p. in data 19 aprile 2006 e che rispetto a tale data non è stato possibile rinvenire una tempestiva richiesta di proroga da parte del P.M.. O S C U R A T A
Si osserva che il P.M. ha presentato una richiesta di proroga delle indagini preliminari solo in data
20 maggio 2008, fondata sull'assunto che la R. è stata iscritta nel registro degli indagati in data
31.5.2007.
Sul punto sostanzialmente si contesta tale dato anche in base al numero di registro 17759/06, riferibile all'anno 2006, ed al raffronto tra il numero degli indagati iscritti nel 2007 con quello originario.
Con l'ulteriore mezzo di annullamento si denuncia carenza di motivazione dell'ordinanza in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per tutti i reati di cui all'imputazione.
Si osserva che l'istanza di riesame ha pieno effetto devolutivo, con il conseguente obbligo del
Tribunale di riesaminare i tratti salienti del titolo che impone la misura e dare conto delle ragioni per le quali si ritiene di condividere o non condividere l'ordinanza sia sul punto dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari.
Si deduce, quindi, che il Tribunale del riesame non può limitarsi a richiamare la motivazione del provvedimento impugnato, come accaduto nel caso in esame.
Con l'ultimo mezzo di annullamento si denunciano vizi di motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari.
Si osserva che in ordine alle esigenze cautelari connesse al pericolo di fuga e di inquinamento probatorio l'ordinanza si limita a rinviare alla motivazione del provvedimento genetico della misura.
Si deduce, però, che tale provvedimento è anche esso sostanzialmente carente di motivazione sul punto, in quanto, nel trattare la posizione della R. fa rinvio alla posizione del marito dell'indagata, M.G. nei cui confronti l'esigenza di applicare la misura della custodia in carcere viene fatta derivare dalla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n.
152/91, con la conseguente carenza di motivazione anche dell'ordinanza del G.I.P. sul punto.
Con riferimento al pericolo di reiterazione criminosa si rileva che la sussistenza dello stesso è stata desunta da elementi di valutazione afferenti alla gravità indiziaria, mentre non ha formato oggetto di accertamento la concretezza e la attualità delle esigenze di cautela anche in considerazione del tempo trascorso dai fatti.
Si deduce, infine, che il Tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto di non poter valutare le condizioni di salute della R., affetta da sclerosi multipla recidivante remittente diagnosticata nel
1998.
Si osserva sul punto che rientra nei poteri del Tribunale del riesame il controllo dei criteri di scelta delle misure ex art. 275 c.p.p.; che il comma 4 bis di detto articolo vieta l'applicazione della
к custodia cautelare in carcere quando l'indagato sia affetto da AIDS conclamata o da altre patologie gravi per effetto delle quali le sue condizioni di salute risultino incompatibili con lo stato di detenzione;
che, nel caso in esame, la patologia da cui è affetta la R. risulta provata dagli stessi
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atti di indagine e, pertanto, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto valutarla ai fini della applicazione di una misura meno affittiva.
Con memoria depositata in data 24.6.2010 la difesa della R. ha ribadito le precedenti deduzioni difensive afferenti alla doglianza in ordine alla tardività della richiesta di proroga delle indagini rispetto alla data di iscrizione dell'indagata nel registro delle notizie di reato, nonché le censure relative alla mancata valutazione delle condizioni di salute della ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
E' opportuno premettere alcune considerazioni di ordine generale per la comprensione delle ragioni
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per le quali le risultanze delle indagini che hanno ad oggetto le condotte di 56 persone, a vario titolo indagate, sono confluite in un unico provvedimento restrittivo della libertà personale.
A. Le ipotesi di accusa
L'ordinanza cautelare emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma in data
3 Febbraio 2010 ha ad oggetto 38 diversi capi di imputazione, che possono essere così sintetizzati:
ipotesi di associazione per delinquere (capo 1)
- ipotesi di frode fiscale mediante dichiarazione IVA infedele supportata dall'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (capi 2, 7 e 10 per Fastweb S.p.A.; capi 8 e 11 per Telecom Italia Sparkle
S.p.A.)
ipotesi di frode fiscale mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi 3, 9, 12)
ipotesi di riciclaggio, ex art. 648-bis c.p. (capi 4, 5, 6, 16, 36)
ipotesi di riciclaggio transnazionale, ex artt. 648 c.p. e 4 legge n. 146 del 2006 (capi 13, 18, 22,
25, 37 e 38)
ipotesi di reimpiego di utilità di provenienza illecita, ex art. 648-ter c.p. (capo 23)
ipotesi di violazione dell'art. 12-quinquies della legge n. 356 del 1992 (capi 14, 15, 17, 19, 20); "
ipotesi di violazione dell'art. 12-quinquies della legge n. 356 del 1992, aggravata ai sensi dell'art. 7 della legge n.152 del 1991 (capo 33)
ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione, in particolare corruzione, ex art. 319 c.p.
(capo 21) e tentata concussione, ex artt. 56 e 517 c.p. (capo 24);
ipotesi diverse, concernenti reati di falso, reati elettorali ed altro (capi da 26 a 32 e capo 34);
ん ipotesi di voto di scambio aggravato, ex art. 96 D.P.R. n. 361/1957 così come modificato dall'art. 1 della legge n. 61 del 2004, dall'art. 18 della legge n. 459 del 2001, in relazione all'art. 7 della legge n. 152/1991 (capo 35). O S C U R AT A
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A parere del Giudice delle indagini preliminari sussistono in atti gravi indizi di commissione dei reati ipotizzati dalla pubblica accusa e tali reati ruotano per la massima parte attorno alla gestione di due società per azioni di primario rilievo, operanti nel settore delle comunicazioni: Fastweb
S.p.A. e Telecom Italia Sparkle S.p.A.
Tali società avrebbero presentato dichiarazioni Iva infedeli (relative per Fastweb S.p.A. agli anni
2003, 2005 e 2006; relative per Telecom Italia Sparkle S.p.A. agli anni 2006 e 2006), con evasione di imposta dell'ordine di decine di milioni di euro singolarmente. I reati sarebbero stati commessi mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da altre società, italiane ed estere, procedendo quindi a complesse operazioni finanziarie destinate ad assicurare agli indagati la disponibilità delle somme sottratte al Fisco;
di qui la contestazione delle diverse ipotesi di riciclaggio e di reimpiego di somme frutto di illecito.
Attorno a questo nucleo essenziale di illeciti sono contestate altre ipotesi, alcune funzionali alla commissione dei reati di frode e riciclaggio, altre aventi diversa genesi e connesse per ragioni soggettive e probatorie ai reati principali. M. D.G. eSussisterebbe, poi, per alcune delle ipotesi di reato (contestate a P. altri) l'aggravate prevista dall'art.7 della legge n. 152/1991 in quanto le condotte illecite sarebbero funzionali ad una associazione di stampo mafioso (conosciuta come "Clan Arena") di cui il P. costituisce un esponente di primo piano.
A parere del Giudice delle indagini preliminari, l'esistenza di una organizzazione stabile e ramificata e la complessità degli artifici posti in essere nel tempo giustificano l'accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero di ravvisare anche l'ipotesi di reato ex art. 416 c.p.
B-Le "frodi carosello"
Il cuore degli illeciti, secondo quanto affermato nell'ordinanza cautelare, é rappresentato dalla realizzazione di una lunga sequenza di violazioni tributarie operate secondo l'ormai noto meccanismo delle così dette "frodi carosello" (meccanismo illustrato in via generale alle pagine
220 e 221 e quindi ricostruito nella sua genesi alle pagine 225 e seguenti) e le correlate condotte di riciclaggio e di reimpiego delle somme illecitamente acquisite.
Nella sostanza, gli indagati avrebbero costituito in Italia e in altri Paesi comunitari una serie di società di capitale destinate ad operare esclusivamente come strumenti per operazioni fittizie e così consentire, mediante la creazione di inesistenti crediti d'imposta, l'evasione dell'IVA per importi ingenti da parte delle società operative e la creazione di corrispondenti disponibilità di denaro non ufficiale.
In particolare, attraverso la cessione anticipata di traffico telefonico o di credito su carte prepagate h utilizzabili per traffico Internet realizzata da società di comodo estere su società di comodo italiane
(così realizzando un'operazione intracomunitaria esente da IVA) si creava la possibilità per queste ultime di cedere a loro volta e in modo fittizio i medesimi servizi alle società italiane operative, in
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primis EB S.p.A. (di seguito FA) e OM TA KL S.p.A. (di seguito
IS), con operazioni che questa volta venivano gravate da IVA al 20%; infine, le due società provvedevano a vendere nuovamente i servizi alle medesime società fittizie estere che avevano dato avvio al meccanismo, potendo operare questa volta in esenzione di IVA.
Il risultato di quest'insieme di operazioni, irrilevante per le grandi aziende sul piano delle relazioni fra costi e ricavi, consisteva nella creazione di un indebito credito IVA a favore delle due principali società operative, con conseguente sostanziale evasione dell'imposta. A fronte di questo credito, poi, veniva a determinarsi un debito IVA gravante su alcune delle società intermediarie per le operazioni eventualmente soggette a imposta, che veniva eluso mediante il mancato versamento degli importi dovuti e la "scomparsa" delle stesse società dal panorama nazionale.
Fulcro dell'intero compendio motivazionale risultano l'accertamento circa la non operatività delle società intermediarie, quali la LO e la PL, e la presenza delle medesime persone nelle compagini societarie a vario titolo coinvolte nelle operazioni commerciali.
Del complesso di tali operazioni si sarebbero dunque avvantaggiate, quali utilizzatrici finali, innanzitutto le società FA e IS. Ad esempio, a pag. 877 dell'ordinanza, nell'esaminare la posizione del C. si rileva che in un solo anno la società TIS risulta avere ottenuto una
“indebita IVA" di valore superiore a 297 milioni di euro, e che su tale importo soltanto poco più di
72 milioni sono rientrati nella società sotto forma di "margine operativo", e cioè quale ricavo delle operazioni, mentre la restante somma di oltre 244 milioni di euro è rimasta a disposizione della
"organizzazione criminale" che l'ha trasferita all'estero. Analoghe considerazioni sono esposte in altri passaggi dell'ordinanza e, con riferimento alla gestione Fastweb, è sufficiente qui rinviare alla pagina 1478.
A tale proposito si afferma nell'ordinanza cautelare che importi consistenti sono rimasti nella disponibilità degli intermediari e di coloro che a vario titolo hanno partecipato alla realizzazione degli illeciti, che, secondo l'ipotesi di accusa accolta dal Giudice delle indagini preliminari, avrebbero necessitato del concorso consapevole (e remunerato) di molti soggetti proprio a causa della complessità della frode e dell'articolazione del meccanismo su un numero elevato di società e di conti correnti bancari operanti in più Paesi, ivi compresi Paesi inclusi nella "black list" internazionale.
Afferma il Giudice delle indagini preliminari che la dimensione delle operazioni oggetto dell'indagine nel suo complesso può essere compresa avendo riguardo al fatto che i movimenti di denaro relativi ai pagamenti effettuati da FA e IS ai fornitori di cui si è detto ammontano a complessivi 2.222.519.299,60 euro (pag. 229) e che l'importo della sola IVA evasa con le due
ん operazioni illecite ammonta a 370 milioni di euro (pag. 1036).
Circa le finalità essenzialmente fiscali dell'intero impianto si rinvia alle dichiarazioni del F.
(nota n. 888 a pag. 1058). O S C U R A T A
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B.
2- La rilevanza delle violazioni a livello comunitario
Se questa è la ricostruzione operata dal Giudice delle indagini preliminari, e confermata nel suo impianto dal tribunale del riesame, la Corte ritiene opportuno ricordare che le violazioni in tema di imposte, e in particolare di imposta sul valore aggiunto, non assumono rilevanza esclusivamente sul piano interno. Le frodi all'IVA hanno un immediato riflesso anche sul bilancio comunitario e costituiscono per questo oggetto di una specifica attenzione del Parlamento e della Commissione.
Richiamati i principi fissati nella “Sesta Direttiva Iva” (Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977,
n.77/388, con riguardo anche a quanto previsto in tema di obblighi per gli Stati membri dagli art. 2
e 22) e nella disciplina parzialmente modificatrice introdotta con la Direttiva 28 Novembre 2006,
n. 2006/112 (sulla sostanziale inderogabilità degli obblighi per gli Stati membri si rinvia all'art.395 di tale direttiva). é qui sufficiente ricordare che la Commissione Europea, con comunicazione al
Consiglio Ecofin in data 23 novembre 2007, ha concordato sulla gravità delle frodi in materia di
Iva e sulla loro incidenza a livello comunitario, assumendo l'impegno a prevedere specifiche risposte sia in termini di adozione a livello statale di strumenti più efficaci, sia in termini di raccolta e scambio di informazioni e di collaborazione fra Stati, sia in termini di potenziamento degli interventi penali anche a livello transnazionale.
Queste indicazioni, unite al regime comunitario in materia di riciclaggio (con particolare riguardo alla Direttiva 2007/60/CE del 26 ottobre 2005 e alle indicazioni ivi contenute), mettono in evidenza come il presente procedimento si caratterizzi per violazioni che, se accertate, non esauriscono la propria offensività a livello nazionale, ma chiamano in causa le obbligazioni che l'Italia ha assunto a livello internazionale e il pregiudizio che deriva dai fatti anche per il bilancio europeo.
C. Il rapporto tra reati fiscali e ipotesi di riciclaggio
Ritiene la Corte che alla ricostruzione dei fatti e delle relazioni cui si è fatto cenno debbano collegarsi in modo diretto le valutazioni che l'ordinanza esprime alle pagine 702 e seguenti circa la qualificazione giuridica e la sussistenza delle ipotesi di reato tributarie e di riciclaggio.
Appare evidente che nella ricostruzione effettuata dal Giudice delle indagini preliminari i due diversi profilo di illecito non rappresentano momenti separati e successivi, ma costituiscono gli aspetti necessariamente e intrinsecamente collegati del progetto criminoso. La realizzazione dei reati fiscali, per modalità, durata e entità dei profitti, non avrebbe avuto senso senza una chiara strategia per l'occultamento e il reinvestimento delle somme costituenti il profitto ottenuto. Tale elemento assume un particolare significato anche ai fini delle misure cautelari emesse con l'ordinanza del 3 febbraio 2010, in quanto solo un esame complessivo del meccanismo di frode consente, a parere dei giudici di merito, di ravvisare i collegamenti stabili tra i soggetti giuridici e le persone fisiche coinvolte, e consente di attribuire un significato coerente alle esigenze cautelari
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che si collegano all'attualità delle condotte di riciclaggio e alle esigenze di tutela della prova e di prevenzione rispetto alla reiterazione di condotte illecite.
D. Il reato associativo
L'analisi delle condotte e dei fatti che giustificano, sempre secondo i giudici di merito, l'esistenza di gravi indizi del reato associativo è presente in parti diverse della motivazione (si vedano, ad esempio, la ricostruzione delle indagini, pag. 343 e seguenti;
la ricostruzione delle "protezioni” offerte da alcuni pubblici ufficiali, pag. 353 e seguenti;
nonché quella dell'organizzazione riconducibile al M. pag. 393 e seguenti). Un'analisi del rapporto fra il reato associativo e le illiceità fiscali è presente alle pagine 627 e seguenti della motivazione, assumendo a questo proposito un rilievo significativo anche il contenuto delle conversazioni intercettate e captate, riportate con ampi stralci.
Un'efficace sintesi del pensiero del Giudice delle indagini preliminari circa l'esistenza del sodalizio criminoso è reperibile a pag. 658 e nelle pagine immediatamente successive, dove si delineano i collegamenti personali, la finalizzazione e la preordinazione delle condotte, la permanenza nel tempo del legame tra i protagonisti della vicenda, la capacità del gruppo criminale di reagire allo svilupparsi delle indagini e di assumere contromisure volte a proteggere le persone ed occultare documenti e utilità.
Altrettanto rilevanti devono ritenersi le considerazioni espresse alle pagine 717 e seguenti dell'ordinanza circa i legami fra l'organizzazione criminale e gli amministratori e dirigenti delle società FAEB e OM TA KL.
L'esame del ricorso
Tanto premesso per una visione complessiva delle risultanze delle indagini, osserva la Corte che il primo ed il secondo mezzo di annullamento sono infondati.
E' stato già da tempo reiteratamente affermato da questa Suprema Corte, in tema di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari coercitive, che il Tribunale, ai fini della decisione, può tener conto, ai sensi dell'art. 309, nono comma, c.p.p. delle nuove acquisizioni probatorie effettuate dal P.M., anche se sfavorevoli all'indagato e successive non solo a quelle sulla cui base è stata fondata la richiesta della misura cautelare, ma anche al provvedimento che l'ha disposta ed alla stessa istanza di riesame. (cfr. sez. V, 5.5.1993 n. 1633, Stalder, RV 195403; sez. I, 6.7.1992 n.
3262, Comito, RV 191720; sez. VI, 28.3.2003 n. 20714, Valiani, RV 225867)
Ed, infatti, il tribunale decide, ai sensi della disposizione citata, "anche sulla base degli elementi
ん addotti dalle parti nel corso dell'udienza".
Il Tribunale, inoltre, con la sua decisione può integrare l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento oggetto del riesame anche con il ricorso a materiale cognitivo non precedentemente offerto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 291, primo comma, c.p.p..
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L'interpretazione dell'art. 309 nei sensi sopra riportati non viola affatto la pienezza del contraddittorio, poiché il pubblico ministero non è obbligato ad un'anticipata "discovery" delle sopravvenute acquisizioni probatorie intervenute nel corso delle indagini, a meno che non siano favorevoli all'indagato, così come non è inibito alla difesa di produrre al giudice del riesame nuovi atti e documenti a favore del proprio assistito.
Su punto la distinzione contenuta nel ricorso tra elementi indiziari a carico dell'indagato preesistenti, in ordine alla cui producibilità vi è egualmente copiosa giurisprudenza di questa Corte
(cfr. sez. V, 17.12.2002, Vetrugno, RV 223436; sez. VI, 9.3.2004 n. 15899, Fallace, RV 228875; sez. III, 11.2.2010 n. 15108, Sabatelli, RV 246601) e quelli acquisiti successivamente, con la conseguenza che sarebbe possibile la produzione da parte del P.M. dinanzi al Tribunale del riesame solo dei primi, non ha alcuna ragione di essere.
Ed, infatti, un eventuale occultamento degli elementi indiziari da parte del P.M., finalizzato a rendere più difficile la difesa dell'indagato, può ravvisarsi solo con riferimento agli elementi preesistenti e non certamente a quelli acquisiti successivamente, di cui deve presumersi che la stessa pubblica accusa ignorasse l'esistenza o comunque la rilevanza nel momento in cui ha chiesto la misura.
In conclusione l'art. 309, comma quinto, c.p.p. deve essere interpretato nel senso che al P.M. è imposto l'obbligo di presentare al Tribunale del riesame le risultanze delle ulteriori indagini favorevoli all'indagato, per evitare che la pubblica accusa non dia conto di tali elementi, ma tale disposizione non preclude affatto la possibilità di presentare ulteriori elementi sfavorevoli sia se preesistenti che, a maggior ragione, se sopravvenuti.
Il terzo motivo di gravame è, invece, inammissibile in quanto generico.
Di recente è stato definitivamente affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, proprio con riferimento all'ipotesi di atti di indagine asseritamene compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle stesse, che è onere della parte, che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali, indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. (sez. un. 23.4.2009
n. 23868, Fruci, RV 243416; in precedenza conforme con riferimento alle intercettazioni telefoniche: sez. IV 6.2.2008 n. 13946, D'Alterio e altri, RV 239975)
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Orbene, nel caso in esame, come peraltro già rilevato nell'impugnata ordinanza, la ricorrente si è limitata a lamentare la inutilizzabilità degli atti di indagine, che asserisce essere stati effettuati dopo la scadenza del termine di durata delle stesse, per tardività della richiesta di proroga, senza indicare specificamente di quali atti si tratti e tanto meno il loro carattere decisivo.
Per completezza di esame va anche osservato che l'ordinanza impugnata ha, altresì, accertato l'infondatezza dell'eccezione, rilevando che la R. è stata iscritta nel registro degli indagati in data 13.6.2007, mediante riunione dell'iscrizione al procedimento n. 17759/06 già esistente a carico
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di altri indagati, con la conseguente tempestività della richiesta di proroga delle indagini formulata dal P.M..
Secondo l'ordinanza, infatti, la data ed il numero di registro di iscrizione sono da riferire al primo nei cui confronti inizialmente siindagato menzionato nel registro e, cioè, a B.L. procedeva per il solo reato di corruzione.
La documentazione prodotta dalla ricorrente, già esaminata dal Tribunale del riesame, non è, peraltro, idonea a contrastare tale affermazione in sede di legittimità.
Va, infine, osservato in punto di diritto che, proprio con riferimento a reati di criminalità organizzata, è stato affermato da questa Corte che "La natura permanente del reato autorizza l'esecuzione delle indagini preliminari per tutta la sua durata." (sez. VI, 7.10.2008 n. 38865,
Magri e altri, RV 241751), indipendentemente dalla scadenza del termine per le indagini preliminari stabilito dall'art. 405 c.p.p..
E', altresì, affetto dal già menzionato vizio di genericità il quarto motivo di gravame ed è, pertanto, inammissibile.
Va, in ogni caso, osservato sul punto che la Corte condivide il principio di diritto secondo il quale la motivazione dell'ordinanza cautelare e quella dell'ordinanza di riesame si integrano nel dare conto delle ragioni della concorde decisione (principio che opera a maggior ragione in presenza di vicende complesse), e può così essere escluso che in tale ipotesi si versi nel vizio di carenza assoluta di motivazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma lett. e), c.p.p., in quanto il provvedimento genetico della misura cautelare è noto all'indagato (cfr. sez. un. 21.6.2000 n. 17,
Primavera ed altri, RV 216664).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente va, poi, rilevato che il provvedimento impugnato non è affatto carente di motivazione sul punto della gravità indiziaria, anche se lo stesso non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte della difesa della R.
Il Tribunale del riesame, pur senza indicare analiticamente le numerosissime intercettazioni e gli accertamenti documentali che riguardano l'indagata, ha evidenziato che dalle loro risultanze emerge la "totale condivisione (da parte della R. delle strategie pianificate e dei fini perseguiti dal marito (vero e proprio dominus dell'articolata struttura) e dal gruppo a lui facente capo.
Emerge, in secondo luogo, il diretto e fattivo contributo posto in essere dalla donna (la cui presenza può definirsi costante) nel curare la gestione delle attività di reinvestimento degli utili provento delle illecite attività finanziarie e fiscali (gestite alla fonte da e dai F.C.
sodali). Ella tenta, ad esempio, in tutti i modi di ripianare i contrasti insorti tra il marito e
M.A. successivamente alla riunione nella villa di Fomissis" (cui partecipa), svolgendo un ruolo di primo piano e spendendo tutte le sue energie (ma i contatti con M. intercorrevano anche in epoca precedente). Coadiuva il marito, sempre nell'ottica del reinvestimento, seguendo in prima persona le attività commerciali gestite dal predetto mediante schermi societari che intesta a terze persone, principalmente sodali o loro congiunti (come nel caso della madre di C.F. 0
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"omissis" e inv. capi 20 e 14). Si reca in della madre della stessa R. B.M.
"omissis"con alcuni sodali, tra i quali F.C. Si reca a omissis" Mantiene contatti con
B.L. ufficiale infedele della G.d.F., del quale il M. si serve a fini di copertura dell'illecito sistema seguito dal sodalizio. Mantiene contatti con moltissimi associati, tra i quali
T. tutti uomini diF. M. M. M.B. B. e D.G.
fiducia del M.
Conclusivamente l'ordinanza osserva sul punto dei gravi indizi di colpevolezza, con valutazione logicamente coerente con le citate risultanze, che la R.] pur non ricoprendo un ruolo di vertice del sodalizio criminoso, né è pienamente partecipe, essendosi attivata per il perseguimento dei fini criminosi e svolgendo compiti di rilevante importanza, attesa la ramificazione dei contatti con i numerosi sodali e delle attività illecite, per cui la sua posizione non può essere configurata quale passiva presenza a fianco del marito.
Sicché si palesa evidente che l'ordinanza impugnata, pur in assenza di specifiche contestazioni, non
è affatto carente di motivazione sul punto della gravità indiziaria a carico della ricorrente (cfr. peraltro pag. 614 e ss. dell'ordinanza del G.I.P. richiamata dal Tribunale del riesame sulle numerosissime risultanze investigative).
Anche sul punto delle esigenze cautelari l'ordinanza si palesa adeguatamente motivata mediante il riferimento alla totale e continua disponibilità dimostrata dall'indagata nell'adoperarsi per il perseguimento dei fini dell'associazione criminosa;
alla conoscenza dei meccanismi finanziari ed alla diligente gestione delle operazioni commerciali (con specifico riferimento sul punto alle risultanze delle intercettazioni e delle indagini relative al commercio di pietre preziose ed alla intestazione fittizia della società immobiliare a L.T.M.T.
Sicché si è logicamente inferito da tali risultanze che la molteplicità delle attività delittuose poste in essere dall'indagata, la capacità dimostrata dalla medesima nella gestione delle attività illecite, la loro ramificazione e la persistenza nel tempo, l'esistenza di collegamenti con associati ancora all'estero ove si ritiene sussistano tuttora provviste dell'associazione, rendono concreta ed attuale l'esistenza del pericolo di reiterazione criminosa, oltre a quello di fuga e di inquinamento probatorio, come già affermato nell'ordinanza impositiva (cfr. pag. 1464), per la cui prevenzione è stata ritenuta non eludibile l'applicazione della misura della custodia in carcere.
E', infine, infondato l'ultimo motivo di gravame.
L'ordinanza impugnata, invero, si palesa correttamente motivata alla luce dell'indirizzo interpretativo di questa Corte in detta materia, secondo il quale le condizioni di salute dell'indagato incompatibili con lo stato di detenzione non possono costituire motivo di censura contro l'ordinanza impositiva della misura coercitiva, ma debbono essere fatte eventualmente valere davanti al giudice competente ex art. 279 c.p.p., in sede di richiesta di revoca o di sostituzione della misura, formulata ai sensi dell'art. 299 c.p.p. (cfr. sez. VI, 200301613, Capogna, RV 223231)
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Peraltro, l'ordinanza risulta, altresì, implicitamente motivata in ordine alla valutazione della compatibilità della malattia dell'indagata con la applicazione della misura, stante il riferimento al carattere pregresso della stessa ed al fatto che non ha impedito all'imputata lo svolgimento della attività criminosa, che, secondo quanto precisato nella motivazione riportata in precedenza comportava anche continui spostamenti e lunghi viaggi all'estero.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p...
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25.6.2010.
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE RELATORE
. IL CANCELLIERE
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