Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2004, n. 15899
CASS
Sentenza 9 marzo 2004

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Il P.M. può produrre al tribunale del riesame anche elementi e documenti a carico dell'indagato acquisiti precedentemente alla richiesta di misura cautelare e non presentati con la stessa. (Nell'occasione la Corte ha rilevato, in ordine all'esercizio della facoltà del p.m. di integrare, in sede di riesame, l'iniziale compendio conoscitivo con la produzione di cui all'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., che quest'ultimo può riguardare elementi nuovi e preesistenti ovvero elementi diversi rispetto a quelli in precedenza depositati che, in quanto tali, sono nella disponibilità della difesa)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2004, n. 15899
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15899
    Data del deposito : 9 marzo 2004

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