Sentenza 9 marzo 2004
Massime • 1
Il P.M. può produrre al tribunale del riesame anche elementi e documenti a carico dell'indagato acquisiti precedentemente alla richiesta di misura cautelare e non presentati con la stessa. (Nell'occasione la Corte ha rilevato, in ordine all'esercizio della facoltà del p.m. di integrare, in sede di riesame, l'iniziale compendio conoscitivo con la produzione di cui all'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., che quest'ultimo può riguardare elementi nuovi e preesistenti ovvero elementi diversi rispetto a quelli in precedenza depositati che, in quanto tali, sono nella disponibilità della difesa)
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2004, n. 15899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15899 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 09/03/2004
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 614
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 43032/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA FA, n. a Morcone (BN) il 29 agosto 1968;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino in data 1^ agosto 2003;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio COLLA;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. COSENTINO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Torino ha rigettato l'istanza di riesame nei confronti della ordinanza di custodia cautelare emessa l'11 luglio 2003 dal Gip dello stesso Tribunale nei confronti di IA FA, indagato per il reato di corruzione propria continuata in concorso con altri.
Il FA, nella qualità di geometra presso l'ufficio operativo di Pavia dell'AIPO (denominazione attuale dell'ufficio del Magistrato del Po) e direttore dei lavori di somma urgenza fra il ponte di Migiandone e il ponte della ferrovia nel comune di Premosello, riceveva da EN ER, titolare della omonima società, la somma di lire quindici milioni per compiere atti contrari ai doveri di ufficio, qualità titolo esemplificativo, un trattamento preferenziale alla società consistito nella celere redazione della contabilità ai fini del pagamento del s.a.l. e nell'avere fatto compiere a dipendenti della stessa società del ER la contabilità relativa ai lavori anzidetto, in violazione delle norme contenute negli artt. 156 e sgg. d.p.r. 554/1999 che impongono la redazione della contabilità dei lavori al direttore di questi. Le fonti di accusa nei confronti del FA sono costituite dalla dichiarazioni dello stesso ER, al quale fu richiesta la somma di venti milioni tramite GN dipendente della società del ER. FA conseguì metà della somma all'atto della consegna dei lavori. Nel corso dei lavori il pubblico ufficiale fu assegnato ad altro lavoro, ma continuava a pretendere la consegna della somma residua. ER gli fece avere poi la somma di cinque milioni. Vengono poi in considerazione le dichiarazioni di AU GN che fungeva appunto da tramite tra l'impresa e il FA. La terza fonte è costituita da IA UR anch'egli sottoposto a misura cautelare per fatti analoghi. ST, funzionario dell'ufficio di Pavia, ha dichiarato di avere intascato sistematicamente tangenti sin dagli anni 1984 - 1985. Ha fatto un quadro preciso della vasta dimensione del fenomeno corruttivo all'interno dell'ufficio e delle attività dei pubblici ufficiali oggetto di mercimonio. Il UR ha detto che in un'occasione, capitata due o tre anni prima, aveva condiviso col FA una tangente elargita da un imprenditore. DD ha confermato poi tutte le dichiarazioni rese in generale dal UR (suo superiore) ma non ha parlato della corruzione ER/FA. Dopo l'esecuzione della misura in danno dell'indagato, il P.M. interrogava altri due imprenditori che riferivano di avere dato soldi al FA. LI EN CA dichiarava di aver consegnato 7 - 8 milioni al FA in quattro tranches per due lavori appaltati dall'AIPO nel 2000 e nel 2002;
MA BE ha dichiarato di avere dato circa 15 - 20 milioni al FA perché redigesse in fretta la contabilità di tre lavori - appaltati alla sua impresa nel 2000 e nel 2002 - con i relativi s.a.l., così permettendogli di incassare velocemente i soldi da un ente, il Magistrato del Po, che pagava in tempi molto lunghi. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame propone ricorso l'indagato per mezzo del difensore che deduce i seguenti motivi. Nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 178 lett. c). La requisitoria del P.M. fu svolta successivamente all'arringa del difensore. Non solo, ma il P.M. produsse subito dopo nuovi documenti. Alla difesa non è stato consentito di replicare. Ciò in violazione dell'art. 523 c.p.p. applicabile anche ai procedimenti in Camera di consiglio.
Nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 309, commi quinto e nono. Dopo la richiesta di misura cautelare (fatta in data 30 maggio 2003) il P.M. trasmise altri atti al Gip, sfavorevoli all'indagato (peraltro solo formalmente perché tali atti erano già depositati presso la cancelleria del giudicante a seguito di altre impugnazioni). Tali atti dovevano ritenersi inutilizzabili perché la trasmissione non era consentita ai sensi dell'art. 309, comma quinto. Il P.M. non potrebbe trasmettere al Gip documenti acquisiti precedentemente alla richiesta di misura cautelare e non trasmessi con la richiesta stessa (cita Cass., sez. 3^, 7 luglio 1999, n. 2500, Thun, in Riv. pen. 1999, 1107).
Incompetenza territoriale del Gip che ha emesso la misura. La competenza era del Giudice di Pavia perché in detta città era residente il FA. La richiesta e la dazione di denaro sarebbero avvenute a Pavia (per la dazione, v. o.c.c. pag. 10). I lavori si eseguivano in provincia di Verbania. La redazione della contabilità (sulla quale verteva l'accordo corruttivo) non poteva essere avvenuta che in Pavia, dove era l'ufficio del FA. L'accordo corruttivo doveva essersi consumato in Pavia: infatti GN era il dipendente di ER che raccoglieva le richieste dei funzionari che risiedevano in Pavia: quivi era l'ufficio di GN. Insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si deduce che mancherebbe la prova della dazione del denaro da GN a FA. Quest'ultimo, d'altra parte, in occasione dei lavori svolti dal ER, non prese parte a nessun atto del procedimento se non alla constatazione dei danni e alla progettazione dei lavori. In base a una serie di circostanze di fatto propone la tesi alternativa che fu GN a truffare il suo datore di lavoro per intascare i quindici milioni.
Il fatto si sarebbe comunque meglio inquadrato nella ipotesi dell'art. 318 c.p. La celere redazione della contabilità funzionale al pagamento del s.a.l. sarebbe un atto di ufficio.
Mancherebbero infine le esigenze cautelari ravvisate in quelle di cui alle lettere a) e c) dell'art. 274 c.p.p.. Il ricorso non merita accoglimento.
Il primo motivo è infondato perché dall'esame del verbale della udienza in Camera di Consiglio non emergono assolutamente i vizi prospettati. Il P.M. produsse nuova documentazione sulla quale il difensore ebbe ampia possibilità di interloquire e di esercitare la sua difesa, tanto che ne eccepì l'inutilizzabilità. Ebbe per ultimo la parola e non si oppose al deposito di una memoria da parte del P.M. L'udienza si svolse quindi in modo del tutto regolare. È infondato anche il secondo motivo. Il P.M., come il difensore, ben possono depositare documentazione in sede di udienza di riesame, ancorché acquisita anteriormente alla richiesta della ordinanza di custodia cautelare.
La più recente giurisprudenza, condivisa dal Collegio, è orientata in modo esattamente opposto alla decisione richiamata dal ricorrente e si è espressa nel senso che: "Il P.M. può produrre al tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., anche gli elementi e documenti a carico dell'indagato, acquisiti precedentemente alla richiesta di misura cautelare e non presentati con la stessa. (Nell'occasione la Corte ha rilevato, in ordine all'esercizio della facoltà del P.M. di modificare, in sede di riesame, l'iniziale piattaforma conoscitiva con la produzione di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., che la stessa potrà riguardare tanto elementi nuovi che preesistenti, ovvero elementi diversi rispetto a quelli in precedenza depositati e, in quanto tali, nella disponibilità della difesa)". (Cass., SEZ. 5^, SENT. 0 1276 DEL 14/01/2003 (CC. 17/12/2002), Vetrugno, RV. 223436). La difesa, peraltro, non ha dedotto che tali atti non erano stati depositati, ma anzi ha chiarito che con nota del 26 luglio il P.M. trasmetteva tali atti al Tribunale del riesame sia pure formalmente, trattandosi di documenti già presenti nella cancelleria dell'organo giudicante a seguito di altre impugnazioni. Essi quindi erano depositati e conoscibili dalla difesa che non ha subito alcuna lesione dei suoi diritti. Correttamente il Collegio ha quindi posto a base della sua decisione anche tali atti comprovanti ulteriori episodi di corruzione.
Anche il motivo attinente alla competenza è infondato. Che il FA fosse residente a [...]non ha rilievo, perché, essendo il reato di corruzione propria a concorso necessario, e non risiedendo a Pavia il concorrente, il criterio della residenza non può essere utilizzato. Non ha neppure importanza la circostanza che il FA avesse in Pavia anche l'ufficio. Se è vero che l'GN ha dichiarato di avere corrisposto il compenso corruttivo al FA, non ha detto di averglielo corrisposto in Pavia. Tanto meno ha detto che l'accordo corruttivo si sarebbe consumato in Pavia. Non è quindi neppure utilizzabile il criterio del luogo del commesso reato. Ha ben deciso, pertanto, il Tribunale di Torino ritenendosi competente, essendo stata iscritta per la prima volta la notizia di reato presso l'ufficio della Procura della Repubblica del capoluogo piemontese. Il quarto motivo è inammissibile perché con esso si deducono circostanze di fatto contrarie a quelle che si desumono dal provvedimento impugnato e vengono dedotti apprezzamenti sugli indizi che rappresentano questioni strettamente attinenti alla vantazione di merito. È sottratta al sindacato della Cassazione anche la valutazione della ipotesi alternativa del fatto, secondo cui i soldi della corruzione sarebbero finiti in tasca all'GN. Su tale questione si è pronunciato il Giudice di merito con motivazione che non si espone a censure.
Privo di fondamento è ancora il motivo secondo il quale si tratterebbe, nella specie, di corruzione propria. Emerge dal provvedimento impugnato che il compenso corruttivo era incassato dal FA perché si metteva a disposizione degli imprenditori per il compimento di una serie indefinita di atti contrari ai doveri di ufficio, addirittura facendo redigere agli stessi dati relativi alla contabilità lavori, venendo meno ai doveri primari del pubblico ufficiale di imparzialità e correttezza tipici delle funzioni:
l'ipotesi della corruzione propria è per lo meno allo stato degli atti del tutto da escludere.
Infine, sulle esigenze cautelari, la motivazione adottata dal Tribunale di Torino è ineccepibile sul pericolo di inquinamento probatorio e su quello di reiterazione dei reati. Le modalità con le quali il FA ha mostrato di interpretare il suo ruolo di pubblico ufficiale, lasciano ritenere che lo stesso non si adeguerebbe alle prescrizioni imposte con misura meno afflittiva.
Il ricorso va conclusivamente rigettato e al rigetto segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2004