Sentenza 22 ottobre 1999
Massime • 1
Il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata di cui all'art.54 dell'ordinamento penitenziario, non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori. Occorre, però, che si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tanto da lasciar dedurre una mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce. Tale giudizio esige una puntuale e approfondita motivazione in ordine ai connotati di gravità concretamente ravvisati nei fatti ai quali viene attribuita valenza negativa retroattiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/1999, n. 5819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5819 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 22/10/1999
1. Dott. IU DE NARDO Consigliere SENTENZA
2. " Umberto GIORDANO " N.5819
3. " Enrico DELEHAYE " REGISTRO GENERALE
4. " ET IN " N.11370/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RI IU, n. a Napoli il 16/11/68 avverso l'ordinanza emessa il 9/2/99 dal Tribunale di Salerno Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Osserva:
con ordinanza in data 9/2/99 il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha respinto l'istanza di liberazione anticipata presentata da RI IU, detenuto in espiazione di pene cumulate con provvedimento 19/3/98 del Procuratore generale della Repubblica di Napoli, con riferimento al semestre di carcerazione dal 6/4 al 6/10/98.
Ha rilevato il Tribunale che nel corso del semestre successivo il RI in data 29/12/98 aveva subito una sanzione disciplinare per cui si doveva escludere che vi fosse stata reale adesione al trattamento, da intendersi come un positivo processo evolutivo. Avverso tale pronuncia l'interessato ha proposto ricorso per cassazione con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stato attribuito rilievo ostativo a un episodio, che si assume modesto, avvenuto dopo il periodo oggetto di valutazione. La doglianza è meritevole di accoglimento sotto il profilo della carenza di motivazione, e l'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio.
Se è vero infatti che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 54 O.P. non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori, occorre però che si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica tanto da lasciare dedurre una, sua mancanza di partecipazione all'opera di rieducazione anche nel periodo precedente (cfr., tra le molte, la sentenza di questa Sezione 15/5/96, Guillemet). Tale giudizio non può essere effettuato in termini apodittici, ma esige una puntuale e approfondita motivazione in ordine ai connotati di gravità concretamente ravvisati nei fatti ai quali viene attribuita valenza negativa retroattiva.
Una siffatta valutazione, cui dovrà pertanto provvedere il giudice di rinvio, non è invece assolutamente reperibile nel provvedimento impugnato che si limita a un mero richiamo della infrazione disciplinare commessa dal RI senza nemmeno specificarne la natura.
P. Q. M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Salerno.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 1999.
Depositato in cancelleria il 4 gennaio 2000