Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/1999, n. 5819
CASS
Sentenza 22 ottobre 1999

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Il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata di cui all'art.54 dell'ordinamento penitenziario, non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori. Occorre, però, che si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tanto da lasciar dedurre una mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce. Tale giudizio esige una puntuale e approfondita motivazione in ordine ai connotati di gravità concretamente ravvisati nei fatti ai quali viene attribuita valenza negativa retroattiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/1999, n. 5819
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5819
    Data del deposito : 22 ottobre 1999

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