CASS
Sentenza 25 marzo 2026
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 7105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7105 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10597/2023 R.G. proposto da: EN CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Porto -ricorrente- contro Ministero Della Giustizia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato Consiglio Notarile Di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato EM Danovi unitamente all’avvocato Matteo Gozzi -controricorrenti- nonché contro Procura Generale della Repubblica presso La Corte d'Appello Di Milano -intimata- Civile Sent. Sez. 2 Num. 7105 Anno 2026 Presidente: NA EL Relatore: ED EP Data pubblicazione: 25/03/2026 2 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 645/2023 depositata il 24/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere Giuseppe Tedesco. Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, ha concluso per il rigetto del ricorso Udito l'avvocato Andrea Di Porto per la ricorrete e l'Avvocato e l’avv. Matteo Gozzi per l'Archivio Notarile distrettuale di Milano. FATTI DI CAUSA Il 26 luglio 2019, nel corso dell’attività ispettiva relativa al biennio 2016/2017, sono stati verbalizzati gli esiti del controllo agli atti e repertori del Notaio dott. EN. Sono state mosse al Notaio incolpato due contestazioni: 1) la prima, relativa alla mancata tenuta a raccolta di n. 30.782 atti di quietanza di mutui che sono stati estinti anticipatamente rispetto al termine di scadenza per effetto del meccanismo della surrogazione, soggetti a pubblicità immobiliare;
2) la seconda, relativa alla mancata annotazione a repertorio, in riferimento a n. 30.809 dei predetti atti di quietanza, dei parametri repertoriali per il calcolo dei contributi da versare agli Enti di categoria e per il calcolo della tassa da versare all’Archivio Notarile distrettuale, con conseguentemente omissione dei relativi versamenti;
con riguardo alla scrittura privata autenticata n. 100669 di repertorio era inoltre contestata la mancata indicazione a repertorio del nome delle parti (per un totale di n. 30.810 atti). Per queste ragioni, l’Archivio Notarile di Milano richiedeva alla Co.Re.Di. Lombardia l’apertura di un procedimento disciplinare a 3 carico del Notaio dott. GENGHINI, ritenendo che l’operato dello stesso integrasse violazione degli artt. 72 e 62, 2° comma. Al riguardo, sono state formulate le seguenti richieste sanzionatorie: a) condannare il Notaio dott. GENGHINI, ai sensi dell’art. 137, 1° comma, l. not., per n. 30.782 violazioni dell’art. 72 della medesima legge, alla sanzione pecuniaria nella misura di € 153.910,00 o nella maggiore somma ritenuta congrua;
b) condannare lo stesso Notaio, ai sensi dell’art. 137, 1° comma, l. not., per n. 30.810 violazioni dell’art. 62 della medesima legge, alla sanzione pecuniaria nella misura di € 154.050,00 o nella maggiore somma ritenuta congrua. Il Consiglio notarile di Milano, intervenuto nel procedimento, faceva propri i capi di incolpazione formulati dall’Archivio notarile di Milano, ai quali aggiungeva, in via subordinata, rispetto al secondo capo di incolpazione, la violazione dell’art. 147, lett. a), l. not. Con decisione n. 242 emessa in data 8 ottobre 2021 e depositata in cancelleria in data 20 gennaio 2022, la Co.Re.Di. Lombardia riteneva il Notaio dott. GENGHINI responsabile della violazione delle norme di cui agli artt. 72 e 62, 2° comma, l. not. Quanto alla misura della sanzione, veniva inflitta al Notaio incolpato la sanzione pecuniaria di € 153.910,00 per l’incolpazione di cui al n. 1 e la sanzione pecuniaria di € 154.050,00 per l’incolpazione di cui al n. 2. La decisione veniva impugnata con reclamo dal notaio dott. EN innanzi alla Corte d’appello di Milano e nel relativo procedimento si costituivano sia l’Archivio notarile di Milano, sia il Consiglio notarile di Milano. 4 La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 645 del 24 febbraio 2023, confermava integralmente la decisione della Co.Re.Di. Lombardia. Avverso la decisione della Corte d’appello di Milano, notificata in data 28 febbraio 2019, ha proposto ora ricorso per Cassazione il notaio EN sulla base di otto motivi, illustrati da memoria. Il Consiglio notarile di Milano ha resistito con controricorso. Ha depositato controricorso anche il Ministero della Giustizia. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 47, comma 2, CDFUE;
art. 6, par. 1, CEDU;
artt. 97 e 111, comma 2, Cost. in subordine: questione di legittimità costituzionale. Il motivo censura la decisione nella parte in cui la Corte d’appello di Milano non ha dato seguito all’eccezione del notaio in ordine al difetto strutturale dei requisiti di terzietà, indipendenza e imparzialità in capo alla Co.Re.Di., In particolare, la Corte di merito non avrebbe considerato che, per effetto delle modifiche apportate alla legge notarile successivamente all’istituzione delle Co.Re.Di., «ormai v’è perfetta coincidenza tra la Circoscrizione territoriale di competenza della Co.Re.Di. e di provenienza dei notai che la compongono, da un lato, e l’ambito territoriale in cui il notaio incolpato opera, dall’altro. Di conseguenza, il notaio incolpato è sempre giudicato da un Collegio composto per due terzi da colleghi operanti nel suo stesso ambito territoriale». In via subordinata, per l’ipotesi che la Suprema corte non ritenesse di poter fare applicazione diretta del citato art. 47, comma 2, CDFUE, il ricorrente chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 148 e 152 legge n. 89/1913, per contrasto con l’art. 6, par. 1, CEDU, e con gli artt. 97 e 111, comma 2, Cost. 5 1.1. Il motivo è infondato. Questa Corte è stata già investita di una censura analoga, con la quale il notaio incolpato lamentava la violazione dell’art. 151, il quale prevede che i collegi giudicanti della Co.Re.Di. debbano essere formati, in quanto possibile, da notai che devono appartenere a distretti notarili diversi al fine di rafforzare la garanzia di imparzialità dell’organo giudicante. In quel caso la Corte ha ritenuto che quel “in quanto possibile” contenuto nel testo dell’art. 151 l. not. riferito alla composizione omogenea del collegio giudicante, mitigato dalla possibilità - sempre riconosciuta nella legge notarile - di ricusare il notaio membro del collegio e dall’obbligo di astensione che grava sul membro Co.Re.Di. nei casi previsti dalle norme, non sia in grado di incidere sulla validità della decisione finale, fino al punto da determinarne una totale invalidità. «In assenza, quindi, di una diversa opzione normativa, deve ritenersi che il mancato adeguamento alle direttive circa le modalità di composizione del collegio giudicante della Co.Re.Di., in ragione della provenienza del notaio coinvolto, non determini alcuna invalidità sulla decisione alla quale abbia concorso un notaio appartenente al medesimo distretto del notaio sub iudice, le cui garanzie appaiono adeguatamente assicurate dagli istituti della ricusazione e dell'astensione» (così testualmente Cass. n. 4527/2021). Le considerazioni, proposte con il motivo in esame, tese a sottolineare coincidenza tra la Circoscrizione territoriale di competenza della Co.Re.Di. e di provenienza dei notai che la compongono, da un lato, e l’ambito territoriale in cui il notaio incolpato opera, dall’altro, non giustificano una conclusione diversa rispetto a quella fatta propria dal precedente di questa Corte. 6 È noto che per rafforzare il loro ruolo e la loro funzione, le professioni da tempo si sono confrontate con i principi costituzionali e hanno condiviso, ad esempio, la necessità di assicurare la terzietà del giudice, essendo inaccettabile attribuire l’intera potestà disciplinare (comprendente il potere inquirente, istruttorio e decisorio) ai Consigli dell’ordine. Per primi sono intervenuti i notai, con il D. Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, che ha rimodellato ampiamente la vecchia disciplina contenuta nella legge notarile del 1913 e ha separato nettamente le funzioni: il Consiglio notarile può promuovere il giudizio disciplinare, ma la decisione è affidata in primo grado alla CO.RE. DI. (la Commissione Amministrativa Distrettuale di Disciplina), che è presieduta da un magistrato di Corte d’Appello, e quest’ultima decide dopo avere valutato le prove addotte nell’ambito del procedimento e con il contraddittorio più pieno, come riconosciuto dalla Corte milanese con il provvedimento impugnato (Cass. n. 2526/2017; Sez. Un., n. 1415/291; n. 3458/2020). 2. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 50 CDFUE;
art. 4 Prot. 7 CEDU;
art. 649 c.p.; art. 2909 c.c. in via preliminare, il notaio EN ha eccepito davanti alla Corte d’appello di Milano l’improcedibilità dell’azione disciplinare per ne bis in idem. L’odierno ricorrente, infatti, in relazione alle quietanze di surroga di mutuo fondiario autenticate nel biennio ispettivo 2014/2015, è stato già sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato per i medesimi comportamenti che formano oggetto del presente procedimento. Secondo il ricorrente le quietanze di surroga autenticate dal notaio EN nel biennio ispettivo 2016/2017, costituiscono espressione dei medesimi comportamenti del notaio, già 7 valutati nella loro organizzazione e sistematicità nell’ambito di un primo procedimento disciplinare. 2.1. Il motivo è infondato. Sul tema disciplinare del cumulo giuridico, questa Corte, con orientamento costante, sostiene che il cumulo giuridico di sanzioni si applica solo nel caso in cui con un’unica azione o omissione vengano più violate più disposizioni di legge, mentre in caso di una pluralità di condotte che comportino violazione della medesima norma o di disposizioni diverse si applicano tante sanzioni quante siano le infrazioni. La tesi secondo cui dovrebbe guardarsi all’unicità dell’errore comune alle diverse violazioni e mitigare il trattamento sanzionatorio per esigenze di ragionevolezza, non considera che l’unicità dell’errore non elimina sul piano oggettivo la pluralità delle azioni lesive, né incide sulla loro gravità: ciascuna di esse conserva il medesimo tasso di offensività e di disvalore pur se generate da un errore iniziale, essendo indubbio che la diligenza del professionista deve essere profusa in ugual grado con riferimento a ciascuno degli atti compiuti, dovendosi sempre verificare la bontà delle soluzioni accolte ed eventualmente emendarle, specie se destinate ad essere applicate in un numero rilevantissimo di casi. Sul tema si legge testualmente in Cass. n. 4527/2021, «[...] il Collegio intende assicurare continuità [alla costante giurisprudenza della Corte decidente] secondo cui (Cass. n. 11507/2016) è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 138 della legge notarile, nella parte in cui non prevedono l’operatività del regime del cumulo giuridico delle sanzioni disciplinari anche nell’ ipotesi di plurime infrazioni della medesima disposizione compiute in atti diversi, anche se dello stesso tipo, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e non sussistendo una disparità di 8 trattamento rispetto ad altri settori dell’ordinamento in virtù delle specificità della professione notarile, degli interessi protetti e dei valori di riferimento. La Corte in tale occasione, nel confermare a sua volta la precedente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9177/2013), ha preso in esame gli argomenti qui proposti dalla ricorrente, escludendo la possibilità di invocare per l’illecito disciplinare regole dettate per altri settori dell’ordinamento, ed in particolare per l’illecito penale, mancando le condizioni per un’applicazione in via analogica attesa la diversità morfologica tra le due tipologie di illecito che ben giustificano un diverso trattamento sul piano sanzionatorio. Va per l’effetto ribadito il principio secondo cui (Cass. n. 16519/2020) l’art. 135, comma 4, della legge notarile, secondo il quale se il notaio, in occasione della formazione di uno stesso atto, contravviene più volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all’ammontare massimo previsto per tale infrazione tenendo conto del numero delle violazioni commesse, non opera in caso di plurime infrazioni identiche compiute in atti diversi , non potendo il giudice interferire nella discrezionalità del legislatore con l’estendere all’ambito degli illeciti disciplinari quanto previsto, in tema di continuazione, da altri settori dell’ordinamento». 3. Il terzo motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 153, comma 2, legge n. 89/1913. Si sostiene che tanto l’Archivio notarile Milano, quanto il Consiglio notarile di Milano erano al corrente da anni del modus operandi del notaio EN in materia di quietanze, anche con riferimento a quelle autenticate nel biennio 2016/2017. Nondimeno gli stessi organi titolari dell’azione disciplinare hanno atteso la sottoscrizione del 9 verbale ispettivo relativo al biennio 2016/2017, avvenuta soltanto il 26 luglio 2019, per rilevare le infrazioni oggetto del presente procedimento. I rilievi proposti dalla Corte d’appello al fine di giustificare il rigetto dell’eccezione – e cioè a) che l’art. 153 legge n. 89/1913 non prevede un termine perentorio per l’esercizio dell’azione disciplinare;
b) e che, comunque, il ritardo nella richiesta di avvio del presente procedimento sarebbe giustificato da talune circostanze, quali il periodo epidemiologico, la sostituzione del responsabile del procedimento e i precedenti del notaio EN – non considerano, quanto al rilievo sub a), il nuovo corso della giurisprudenza di legittimità inaugurato dalla sentenza n. 7051 del 12 marzo 2021 e, quanto al rilievo sub b), che le relative circostanze si collocano in un lasso di tempo successivo alla sottoscrizione del verbale ispettivo 2016/2017. 3.1. Il motivo, nella parte in cui si dirige contro il rilievo sub a), è infondato. Il nuovo corso di giurisprudenza cui allude il ricorrente, è rimasto isolato nella giurisprudenza questa Corte, la quale ha inteso dare continuità al tradizionale principio secondo cui, pur disponendo l’art. 153, comma 2, della l. n. 89 del 1913 che il soggetto dotato dell'iniziativa disciplinare debba procedere senza indugio, tutti i termini della fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti dei notai sono ordinatori, in mancanza di un'espressa qualificazione legislativa di perentorietà, sicché non è ravvisabile alcuna decadenza o estinzione per intempestività dell'azione disciplinare (Cass. n. 15963/2011; n. 9041/2016). Invero le precisazioni di Cass. n. 7051 del 2021, richiamata dal ricorrente - secondo la quale «la circostanza che i termini siano ordinatori non 10 equivale ad affermare che l'azione disciplinare possa essere iniziata in ogni tempo, ad libitum anche a distanza di anni dall'avvenuta conoscenza del fatto disciplinarmente rilevante. Una tale estrema interpretazione, oltre a contrastare la ratio legis, colliderebbe con il diritto a conoscere in un tempo ragionevole, anche al fine di potersi ben difendere, l'accusa disciplinare formalizzata» - non sono state ritenute persuasive. La natura ordinatoria dei termini della fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti dei notai, riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte, non consente introdurre limiti temporale all’avvio dell’azione disciplinare, salva la prescrizione (Cass. n. 20650/2025; n.22573/2025). Il motivo in esame, nella parte in cui si dirige contro l’affermazione sub b) della decisione, è invece inammissibile, in quanto le relative censure investono un’argomentazione aggiuntiva della decisione, già autonomamente giustificata sulla base del riconoscimento della natura ordinatoria del termine. Costituisce principio acquisito che le affermazioni ad abundantiam e proposte in via di mera ipotesi, in quanto prive efficacia determinante sulla decisione, sono estranee alla ratio decidendi e non possono condurre, anche se inesatte, all'annullamento della sentenza (Cass. n. 802/1972; n. 804/1972; n. 10420/2005). 4. Il quarto motivo denunzia violazione o falsa applicazione delle seguenti norme di diritto: artt. 1202 e 2843 c.c.; art. 120-quater, comma 3, tub;
art. 3, comma 2, decreto inter-dirigenziale 26 giugno 2012 (modalità di presentazione, per via telematica, dell’atto di surrogazione di cui all’art. 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385); art. 72, comma 3, e 137, comma 1, legge n. 89/1913. 11 La decisione è censurata nella parte in cui la Corte d’appello milanese, sulla scia della giurisprudenza di legittimità, ha fatto propria la tesi secondo la quale la quietanza autenticata dal notaio sarebbe indispensabile ai fini dell’annotazione ipotecaria di surroga. 5. Il quinto motivo denunzia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione, sotto ulteriori, diversi e autonomi profili, degli artt. 72, comma 3, e 137, comma 1, legge n. 89/1913. In relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. nullità della sentenza per omessa motivazione. Il ricorrente, in aggiunta alla censura riguardante l’interpretazione secondo cui la quietanza di surroga sarebbe indispensabile per l’annotazione ipotecaria, aveva proposto ulteriori e autonomi rilievi giuridici, sui quali la Corte d’appello di Milano non ha speso neppure una parola. I rilievi tendevano a negare la sussistenza della violazione, in rapporto alle modalità seguite per la conservazione degli atti, che rimasero per la pressoché totalità nella disponibilità del notaio incolpato, seppure, quanto alle quietanze redatta in formato elettronico, non messe a raccolta ai sensi dell’art. 62-bis della legge n. 89/1913. 5.1. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Come si ammette anche da parte del ricorrente, questa Corte, già intervenuta in vicende del tutto analoghe, ha riconosciuto che la tesi giuridica, sottesa al modus operandi seguito dal notaio EN (secondo il quale l’atto di quietanza non sarebbe soggetto a pubblicità immobiliare e, per questo, non ci sarebbe obbligo di trattenerlo a raccolta e lo si potrebbe rilasciare in originale) è priva di fondamento, sia in considerazione delle singole disposizioni di legge, sia in ordine al sistema della pubblicità immobiliare. Infatti, la 12 quietanza è elemento necessario e imprescindibile della surrogazione per volontà del debitore: in presenza di un atto portante solo il nuovo mutuo, sottoscritto unicamente dal debitore/mutuatario e dalla ‘nuova’ banca, in attesa che venga sottoscritto dal creditore originario (la ‘vecchia’ banca) l’atto separato di quietanza, la surrogazione non ha effetto, la ‘portabilità’ del mutuo non può in alcun modo operare, e ciò fino a quando non viene sottoscritto anche quest’ultimo atto (la ‘quietanza’)”. Dal che scaturisce l’obbligo dell’annotamento nei Registri immobiliari, secondo gli articoli 161, comma 7 quater, T.U.B. e 1202 c.c. e, per conseguenza, l’obbligo per il notaio, ex art. 72 L.N., di conservare l’atto a raccolta (v. da ultimo Cass. n. 418/2025, che ha confermato i principi già espressi in ambito disciplinare da Cass. n. 4526, n. 4527 e n. 4841 del 2021). Quanto all’obbligo di conservar a raccolta le scrittura private soggette a pubblicità commerciale o immobiliare (art. 72 della legge notarile) giova ulteriormente richiamare lo studio del Consiglio nazionale del notariato n. 65/2006/C., il quale, in linea con gli approdi della giurisprudenza concludeva di legittimità riferite alle quietanze di surrogazione, chiarisce che «queste scritture autenticate, dato il loro oggetto e le formalità cui sono preordinate, debbano essere conservate a raccolta come gli atti pubblici, rispettando tutte le regole prescritte per queste modalità di conservazione». 6. Il sesto motivo denunzia “in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione delle seguenti norme di diritto, comportanti la nullità del procedimento e della sentenza: art. 24 Cost.; artt. 115 e 116 c.p.c.; artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.; 13 artt. 3, 24, 25, comma 2, 97 e 111 Cost.; art. 3, comma 2, legge n. 689/1981”. La Corte d’appello di Milano avrebbe dovuto assolvere il notaio da ogni incolpazione in base al principio del legittimo affidamento, in presenza di elemento positivi idonei ad ingenerare nell’autore la convinzione della liceità della propria condotta. A dimostrazione della sussistenza dei presupposti per l’operatività del principio del legittimo affidamento il notaio EN ha allegato le dichiarazioni rese dal dr. Mario Molinari, allora Sovrintendente dell’Archivio notarile, il dr. Mario Molinari, e confermate dal notaio NZ OZ di Lodi, entrambi sentiti a sommarie informazioni nell’ambito delle indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria di Milano;
ha inoltre chiesto l’escussione dello stesso Sovrintendente in ordine alle circostanze su cui si è formato e si è manifestato il suo convincimento in merito alla liceità del modus operandi in materia di quietanze di surroga. La Corte d’appello, nonostante tali specifiche deduzioni, non ha preso in considerazione le dichiarazioni del dott. Molinari, né ha ammesso la prova per testimoni, incorrendo così nei vizi censurati con il motivo. 7. Il settimo motivo denunzia “in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione delle seguenti norme di diritto: artt. 3, 25, comma 2, e 97 cost.; art. 1, commi 1 e 2, legge n. 689/1981. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. In relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. In via subordinata il notaio andava assolto dall’addebito disciplinare per obiettiva incertezza delle norme in materia di quietanze di surroga di mutuo fondiario. Prima delle sentenze della Suprema Corte 14 del febbraio 2021, l’interpretazione e la prassi applicativa in materia di quietanze, tanto dei notai italiani quanto degli Enti di vigilanza (Archivi notarili e Consigli notarili), erano assolutamente ondivaghe e non uniformi, come risultava dalle prove prodotte dal notaio sia in relazione alla messa a raccolta, sia in riferimento alla tassazione, che la Corte d’appello ha ingiustamente ritenuto irrilevanti. 7.1. Il sesto e il settimo motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati. In tema di responsabilità disciplinare dei notai, infatti, è necessario che l’illecito sia ascrivibile (almeno) a titolo di colpa all’autore del fatto, con la conseguenza che, anche per il notaio, l’errore sulla liceità del fatto deve ritenersi rilevante (e scriminante) solo se incolpevole, dovendosi desumere il necessario profilo di non colpevolezza da elementi positivi (quale un’assicurazione di liceità da parte della P.A. preposta, ovvero un provvedimento dell’autorità giudiziaria), sempre che l’agente non possa ovviarvi con l’uso dell’ordinaria diligenza (Cass. n. 6383/2001). Se quindi l’indagine sull’elemento oggettivo dell’illecito è focalizzata essenzialmente sull’accertamento della condotta inosservante, ne discende che, integrata e provata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore, ai sensi dell’art. 3, L. n. 689/1981, l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass. n. 19759/2015; Cass. n. 13610/2007; Cass. n. 9862/2006). L’errore di diritto può escludere la colpa solo se inevitabile, occorrendo la sussistenza di elementi positivi, estranei all’autore dell’infrazione, idonei ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta, sempre che il soggetto sanzionato abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva 15 (Cass. n. 33441/2019). In questo senso, come già chiarito da questa Corte (Cass. n. 4527/2021), la dottrina formatasi in occasione della novella del 2007 in tema di c.d. portabilità dei mutui ed in ordine alla necessità di indicare i parametri repertoriali aveva optato per le soluzioni contrarie a quelle adottate dal ricorrente e che l’opinione espressa in proposito dal Capo dell’Archivio notarile era inidonea a rassicurare i notai incolpati circa la bontà delle proprie tesi. In effetti, già la circ. n. 2007 9/T dell’Agenzia delle Entrate, diretta a dare risposta ai dubbi posti dal D.L. n. 7/2007, si era inequivocabilmente espressa in favore della soluzione accolta dalla Co.Re.Di., evidenziando che “ai fini dell’eseguibilità dell’annotazione e dell’applicazione delle disposizioni da ultimo citate, occorre verificare la compresenza di entrambi i citati requisiti: la quietanza rilasciata dal creditore originario e la stipulazione del contratto di mutuo con espressa indicazione della volontà di utilizzare le somme ricavate per l’estinzione di un precedente finanziamento”. In tale contesto nessun esimente poteva trarsi dal fatto che al ricorrente, sottoposto ad altre ispezioni dell’Archivio notarile, non fossero stati mossi analoghi rilievi: il principio dell’obbligatorietà dell’azione disciplinare esclude che l’inerzia dell’autorità investita del potere disciplinare possa far sorgere un legittimo affidamento nella liceità della condotta, ove la stessa contrasti con precetti imposti dalla legge, dal codice di comportamento o dalla contrattazione collettiva (così, in materia di lavoro subordinato, Cass. n. 8722/2017; n. 14245/2019). Conclusivamente, anche in ordine a tale aspetto, la decisione impugnata è esente dalle censure mosse dal ricorrente. La prova per testimoni, di cui il ricorrente lamenta la mancata ammissione, è palesemente priva di decisività. 16 8. L’ottavo motivo denunzia “in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (sub specie del travisamento della prova). in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 144, comma 1, legge n. 89/1913.” Con riguardo all’addebito di mancata messa a raccolta delle quietanze, in subordine alla richiesta di assoluzione, il notaio EN ha chiesto anche il riconoscimento degli effetti della circostanza attenuante tipica del c.d. ravvedimento operoso, documentando l’avvenuto caricamento di tutte le quietanze di surroga informatiche autenticate nel biennio 2016/2017 sulla piattaforma gestita dal Consiglio nazionale del notariato (Notartel), ai sensi dell’art. 62-bis legge n. 89/1913. La Corte d’appello ha disatteso la suddetta richiesta asserendo: a) che il notaio EN avrebbe fornito la prova dell’avvenuto caricamento sulla piattaforma gestita dal CNN, non di tutte le quietanze informatiche autenticate nel biennio 2016/2017, ma soltanto di «poche decine di atti»; b) che, in ogni caso, il suo ravvedimento operoso sarebbe tardivo rispetto alla contestazione disciplinare. Secondo il ricorrente la sentenza è errata sotto entrambi i profili, tenuto conto, da un lato, del reale contenuto dei documenti prodotti, che la Corte d’appello non avrebbe correttamente percepito, dall’altro, del principio di giurisprudenza in base al quale il comportamento integrante il ravvedimento operoso può essere tenuto anche dopo che la Co.Re.Di. abbia assunto la sua decisione. 17 8. Il motivo è infondato. Non ricorre, sulla base della documentazione prodotta, l’ipotesi della contraddizione fra l’informazione probatoria indotta dal documento e l’affermazione della Corte d’appello, nella parte in cui questa ha riconosciuto la “non completezza” della prova del preteso “ravvedimento”. In questo senso la censura finisce per introdurre inammissibilmente in questa sede un nuovo accertamento di merito. Si deve aggiungere che la più recente giurisprudenza ha precisato che l'attenuante non è compatibile con la sistematicità delle infrazioni, che denota un atteggiamento connotato da particolare negligenza ovvero di incapacità di attenersi alle norme (Cass. n. 8033/2015; n. 23947/2019). Merita di essere condiviso, quindi, il rilievo del Procuratore generale, laddove sottolinea che l’attenuante invocata sarebbe comunque incompatibile che la riconosciuta sistematicità delle infrazioni. Si ricorda infine che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la concessione delle attenuanti di cui all'art. 144 della legge notarile è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 1439/2023; n. 18578/2022; n. 2138/2020. 9. Il ricorso va dunque rigettato, con addebito di spese. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli 18 esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di cassazione il 18 dicembre 2025. Il giudice estensore Presidente EP ED EL NA
2) la seconda, relativa alla mancata annotazione a repertorio, in riferimento a n. 30.809 dei predetti atti di quietanza, dei parametri repertoriali per il calcolo dei contributi da versare agli Enti di categoria e per il calcolo della tassa da versare all’Archivio Notarile distrettuale, con conseguentemente omissione dei relativi versamenti;
con riguardo alla scrittura privata autenticata n. 100669 di repertorio era inoltre contestata la mancata indicazione a repertorio del nome delle parti (per un totale di n. 30.810 atti). Per queste ragioni, l’Archivio Notarile di Milano richiedeva alla Co.Re.Di. Lombardia l’apertura di un procedimento disciplinare a 3 carico del Notaio dott. GENGHINI, ritenendo che l’operato dello stesso integrasse violazione degli artt. 72 e 62, 2° comma. Al riguardo, sono state formulate le seguenti richieste sanzionatorie: a) condannare il Notaio dott. GENGHINI, ai sensi dell’art. 137, 1° comma, l. not., per n. 30.782 violazioni dell’art. 72 della medesima legge, alla sanzione pecuniaria nella misura di € 153.910,00 o nella maggiore somma ritenuta congrua;
b) condannare lo stesso Notaio, ai sensi dell’art. 137, 1° comma, l. not., per n. 30.810 violazioni dell’art. 62 della medesima legge, alla sanzione pecuniaria nella misura di € 154.050,00 o nella maggiore somma ritenuta congrua. Il Consiglio notarile di Milano, intervenuto nel procedimento, faceva propri i capi di incolpazione formulati dall’Archivio notarile di Milano, ai quali aggiungeva, in via subordinata, rispetto al secondo capo di incolpazione, la violazione dell’art. 147, lett. a), l. not. Con decisione n. 242 emessa in data 8 ottobre 2021 e depositata in cancelleria in data 20 gennaio 2022, la Co.Re.Di. Lombardia riteneva il Notaio dott. GENGHINI responsabile della violazione delle norme di cui agli artt. 72 e 62, 2° comma, l. not. Quanto alla misura della sanzione, veniva inflitta al Notaio incolpato la sanzione pecuniaria di € 153.910,00 per l’incolpazione di cui al n. 1 e la sanzione pecuniaria di € 154.050,00 per l’incolpazione di cui al n. 2. La decisione veniva impugnata con reclamo dal notaio dott. EN innanzi alla Corte d’appello di Milano e nel relativo procedimento si costituivano sia l’Archivio notarile di Milano, sia il Consiglio notarile di Milano. 4 La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 645 del 24 febbraio 2023, confermava integralmente la decisione della Co.Re.Di. Lombardia. Avverso la decisione della Corte d’appello di Milano, notificata in data 28 febbraio 2019, ha proposto ora ricorso per Cassazione il notaio EN sulla base di otto motivi, illustrati da memoria. Il Consiglio notarile di Milano ha resistito con controricorso. Ha depositato controricorso anche il Ministero della Giustizia. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 47, comma 2, CDFUE;
art. 6, par. 1, CEDU;
artt. 97 e 111, comma 2, Cost. in subordine: questione di legittimità costituzionale. Il motivo censura la decisione nella parte in cui la Corte d’appello di Milano non ha dato seguito all’eccezione del notaio in ordine al difetto strutturale dei requisiti di terzietà, indipendenza e imparzialità in capo alla Co.Re.Di., In particolare, la Corte di merito non avrebbe considerato che, per effetto delle modifiche apportate alla legge notarile successivamente all’istituzione delle Co.Re.Di., «ormai v’è perfetta coincidenza tra la Circoscrizione territoriale di competenza della Co.Re.Di. e di provenienza dei notai che la compongono, da un lato, e l’ambito territoriale in cui il notaio incolpato opera, dall’altro. Di conseguenza, il notaio incolpato è sempre giudicato da un Collegio composto per due terzi da colleghi operanti nel suo stesso ambito territoriale». In via subordinata, per l’ipotesi che la Suprema corte non ritenesse di poter fare applicazione diretta del citato art. 47, comma 2, CDFUE, il ricorrente chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 148 e 152 legge n. 89/1913, per contrasto con l’art. 6, par. 1, CEDU, e con gli artt. 97 e 111, comma 2, Cost. 5 1.1. Il motivo è infondato. Questa Corte è stata già investita di una censura analoga, con la quale il notaio incolpato lamentava la violazione dell’art. 151, il quale prevede che i collegi giudicanti della Co.Re.Di. debbano essere formati, in quanto possibile, da notai che devono appartenere a distretti notarili diversi al fine di rafforzare la garanzia di imparzialità dell’organo giudicante. In quel caso la Corte ha ritenuto che quel “in quanto possibile” contenuto nel testo dell’art. 151 l. not. riferito alla composizione omogenea del collegio giudicante, mitigato dalla possibilità - sempre riconosciuta nella legge notarile - di ricusare il notaio membro del collegio e dall’obbligo di astensione che grava sul membro Co.Re.Di. nei casi previsti dalle norme, non sia in grado di incidere sulla validità della decisione finale, fino al punto da determinarne una totale invalidità. «In assenza, quindi, di una diversa opzione normativa, deve ritenersi che il mancato adeguamento alle direttive circa le modalità di composizione del collegio giudicante della Co.Re.Di., in ragione della provenienza del notaio coinvolto, non determini alcuna invalidità sulla decisione alla quale abbia concorso un notaio appartenente al medesimo distretto del notaio sub iudice, le cui garanzie appaiono adeguatamente assicurate dagli istituti della ricusazione e dell'astensione» (così testualmente Cass. n. 4527/2021). Le considerazioni, proposte con il motivo in esame, tese a sottolineare coincidenza tra la Circoscrizione territoriale di competenza della Co.Re.Di. e di provenienza dei notai che la compongono, da un lato, e l’ambito territoriale in cui il notaio incolpato opera, dall’altro, non giustificano una conclusione diversa rispetto a quella fatta propria dal precedente di questa Corte. 6 È noto che per rafforzare il loro ruolo e la loro funzione, le professioni da tempo si sono confrontate con i principi costituzionali e hanno condiviso, ad esempio, la necessità di assicurare la terzietà del giudice, essendo inaccettabile attribuire l’intera potestà disciplinare (comprendente il potere inquirente, istruttorio e decisorio) ai Consigli dell’ordine. Per primi sono intervenuti i notai, con il D. Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, che ha rimodellato ampiamente la vecchia disciplina contenuta nella legge notarile del 1913 e ha separato nettamente le funzioni: il Consiglio notarile può promuovere il giudizio disciplinare, ma la decisione è affidata in primo grado alla CO.RE. DI. (la Commissione Amministrativa Distrettuale di Disciplina), che è presieduta da un magistrato di Corte d’Appello, e quest’ultima decide dopo avere valutato le prove addotte nell’ambito del procedimento e con il contraddittorio più pieno, come riconosciuto dalla Corte milanese con il provvedimento impugnato (Cass. n. 2526/2017; Sez. Un., n. 1415/291; n. 3458/2020). 2. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 50 CDFUE;
art. 4 Prot. 7 CEDU;
art. 649 c.p.; art. 2909 c.c. in via preliminare, il notaio EN ha eccepito davanti alla Corte d’appello di Milano l’improcedibilità dell’azione disciplinare per ne bis in idem. L’odierno ricorrente, infatti, in relazione alle quietanze di surroga di mutuo fondiario autenticate nel biennio ispettivo 2014/2015, è stato già sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato per i medesimi comportamenti che formano oggetto del presente procedimento. Secondo il ricorrente le quietanze di surroga autenticate dal notaio EN nel biennio ispettivo 2016/2017, costituiscono espressione dei medesimi comportamenti del notaio, già 7 valutati nella loro organizzazione e sistematicità nell’ambito di un primo procedimento disciplinare. 2.1. Il motivo è infondato. Sul tema disciplinare del cumulo giuridico, questa Corte, con orientamento costante, sostiene che il cumulo giuridico di sanzioni si applica solo nel caso in cui con un’unica azione o omissione vengano più violate più disposizioni di legge, mentre in caso di una pluralità di condotte che comportino violazione della medesima norma o di disposizioni diverse si applicano tante sanzioni quante siano le infrazioni. La tesi secondo cui dovrebbe guardarsi all’unicità dell’errore comune alle diverse violazioni e mitigare il trattamento sanzionatorio per esigenze di ragionevolezza, non considera che l’unicità dell’errore non elimina sul piano oggettivo la pluralità delle azioni lesive, né incide sulla loro gravità: ciascuna di esse conserva il medesimo tasso di offensività e di disvalore pur se generate da un errore iniziale, essendo indubbio che la diligenza del professionista deve essere profusa in ugual grado con riferimento a ciascuno degli atti compiuti, dovendosi sempre verificare la bontà delle soluzioni accolte ed eventualmente emendarle, specie se destinate ad essere applicate in un numero rilevantissimo di casi. Sul tema si legge testualmente in Cass. n. 4527/2021, «[...] il Collegio intende assicurare continuità [alla costante giurisprudenza della Corte decidente] secondo cui (Cass. n. 11507/2016) è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 138 della legge notarile, nella parte in cui non prevedono l’operatività del regime del cumulo giuridico delle sanzioni disciplinari anche nell’ ipotesi di plurime infrazioni della medesima disposizione compiute in atti diversi, anche se dello stesso tipo, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e non sussistendo una disparità di 8 trattamento rispetto ad altri settori dell’ordinamento in virtù delle specificità della professione notarile, degli interessi protetti e dei valori di riferimento. La Corte in tale occasione, nel confermare a sua volta la precedente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9177/2013), ha preso in esame gli argomenti qui proposti dalla ricorrente, escludendo la possibilità di invocare per l’illecito disciplinare regole dettate per altri settori dell’ordinamento, ed in particolare per l’illecito penale, mancando le condizioni per un’applicazione in via analogica attesa la diversità morfologica tra le due tipologie di illecito che ben giustificano un diverso trattamento sul piano sanzionatorio. Va per l’effetto ribadito il principio secondo cui (Cass. n. 16519/2020) l’art. 135, comma 4, della legge notarile, secondo il quale se il notaio, in occasione della formazione di uno stesso atto, contravviene più volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all’ammontare massimo previsto per tale infrazione tenendo conto del numero delle violazioni commesse, non opera in caso di plurime infrazioni identiche compiute in atti diversi , non potendo il giudice interferire nella discrezionalità del legislatore con l’estendere all’ambito degli illeciti disciplinari quanto previsto, in tema di continuazione, da altri settori dell’ordinamento». 3. Il terzo motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 153, comma 2, legge n. 89/1913. Si sostiene che tanto l’Archivio notarile Milano, quanto il Consiglio notarile di Milano erano al corrente da anni del modus operandi del notaio EN in materia di quietanze, anche con riferimento a quelle autenticate nel biennio 2016/2017. Nondimeno gli stessi organi titolari dell’azione disciplinare hanno atteso la sottoscrizione del 9 verbale ispettivo relativo al biennio 2016/2017, avvenuta soltanto il 26 luglio 2019, per rilevare le infrazioni oggetto del presente procedimento. I rilievi proposti dalla Corte d’appello al fine di giustificare il rigetto dell’eccezione – e cioè a) che l’art. 153 legge n. 89/1913 non prevede un termine perentorio per l’esercizio dell’azione disciplinare;
b) e che, comunque, il ritardo nella richiesta di avvio del presente procedimento sarebbe giustificato da talune circostanze, quali il periodo epidemiologico, la sostituzione del responsabile del procedimento e i precedenti del notaio EN – non considerano, quanto al rilievo sub a), il nuovo corso della giurisprudenza di legittimità inaugurato dalla sentenza n. 7051 del 12 marzo 2021 e, quanto al rilievo sub b), che le relative circostanze si collocano in un lasso di tempo successivo alla sottoscrizione del verbale ispettivo 2016/2017. 3.1. Il motivo, nella parte in cui si dirige contro il rilievo sub a), è infondato. Il nuovo corso di giurisprudenza cui allude il ricorrente, è rimasto isolato nella giurisprudenza questa Corte, la quale ha inteso dare continuità al tradizionale principio secondo cui, pur disponendo l’art. 153, comma 2, della l. n. 89 del 1913 che il soggetto dotato dell'iniziativa disciplinare debba procedere senza indugio, tutti i termini della fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti dei notai sono ordinatori, in mancanza di un'espressa qualificazione legislativa di perentorietà, sicché non è ravvisabile alcuna decadenza o estinzione per intempestività dell'azione disciplinare (Cass. n. 15963/2011; n. 9041/2016). Invero le precisazioni di Cass. n. 7051 del 2021, richiamata dal ricorrente - secondo la quale «la circostanza che i termini siano ordinatori non 10 equivale ad affermare che l'azione disciplinare possa essere iniziata in ogni tempo, ad libitum anche a distanza di anni dall'avvenuta conoscenza del fatto disciplinarmente rilevante. Una tale estrema interpretazione, oltre a contrastare la ratio legis, colliderebbe con il diritto a conoscere in un tempo ragionevole, anche al fine di potersi ben difendere, l'accusa disciplinare formalizzata» - non sono state ritenute persuasive. La natura ordinatoria dei termini della fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti dei notai, riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte, non consente introdurre limiti temporale all’avvio dell’azione disciplinare, salva la prescrizione (Cass. n. 20650/2025; n.22573/2025). Il motivo in esame, nella parte in cui si dirige contro l’affermazione sub b) della decisione, è invece inammissibile, in quanto le relative censure investono un’argomentazione aggiuntiva della decisione, già autonomamente giustificata sulla base del riconoscimento della natura ordinatoria del termine. Costituisce principio acquisito che le affermazioni ad abundantiam e proposte in via di mera ipotesi, in quanto prive efficacia determinante sulla decisione, sono estranee alla ratio decidendi e non possono condurre, anche se inesatte, all'annullamento della sentenza (Cass. n. 802/1972; n. 804/1972; n. 10420/2005). 4. Il quarto motivo denunzia violazione o falsa applicazione delle seguenti norme di diritto: artt. 1202 e 2843 c.c.; art. 120-quater, comma 3, tub;
art. 3, comma 2, decreto inter-dirigenziale 26 giugno 2012 (modalità di presentazione, per via telematica, dell’atto di surrogazione di cui all’art. 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385); art. 72, comma 3, e 137, comma 1, legge n. 89/1913. 11 La decisione è censurata nella parte in cui la Corte d’appello milanese, sulla scia della giurisprudenza di legittimità, ha fatto propria la tesi secondo la quale la quietanza autenticata dal notaio sarebbe indispensabile ai fini dell’annotazione ipotecaria di surroga. 5. Il quinto motivo denunzia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione, sotto ulteriori, diversi e autonomi profili, degli artt. 72, comma 3, e 137, comma 1, legge n. 89/1913. In relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. nullità della sentenza per omessa motivazione. Il ricorrente, in aggiunta alla censura riguardante l’interpretazione secondo cui la quietanza di surroga sarebbe indispensabile per l’annotazione ipotecaria, aveva proposto ulteriori e autonomi rilievi giuridici, sui quali la Corte d’appello di Milano non ha speso neppure una parola. I rilievi tendevano a negare la sussistenza della violazione, in rapporto alle modalità seguite per la conservazione degli atti, che rimasero per la pressoché totalità nella disponibilità del notaio incolpato, seppure, quanto alle quietanze redatta in formato elettronico, non messe a raccolta ai sensi dell’art. 62-bis della legge n. 89/1913. 5.1. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Come si ammette anche da parte del ricorrente, questa Corte, già intervenuta in vicende del tutto analoghe, ha riconosciuto che la tesi giuridica, sottesa al modus operandi seguito dal notaio EN (secondo il quale l’atto di quietanza non sarebbe soggetto a pubblicità immobiliare e, per questo, non ci sarebbe obbligo di trattenerlo a raccolta e lo si potrebbe rilasciare in originale) è priva di fondamento, sia in considerazione delle singole disposizioni di legge, sia in ordine al sistema della pubblicità immobiliare. Infatti, la 12 quietanza è elemento necessario e imprescindibile della surrogazione per volontà del debitore: in presenza di un atto portante solo il nuovo mutuo, sottoscritto unicamente dal debitore/mutuatario e dalla ‘nuova’ banca, in attesa che venga sottoscritto dal creditore originario (la ‘vecchia’ banca) l’atto separato di quietanza, la surrogazione non ha effetto, la ‘portabilità’ del mutuo non può in alcun modo operare, e ciò fino a quando non viene sottoscritto anche quest’ultimo atto (la ‘quietanza’)”. Dal che scaturisce l’obbligo dell’annotamento nei Registri immobiliari, secondo gli articoli 161, comma 7 quater, T.U.B. e 1202 c.c. e, per conseguenza, l’obbligo per il notaio, ex art. 72 L.N., di conservare l’atto a raccolta (v. da ultimo Cass. n. 418/2025, che ha confermato i principi già espressi in ambito disciplinare da Cass. n. 4526, n. 4527 e n. 4841 del 2021). Quanto all’obbligo di conservar a raccolta le scrittura private soggette a pubblicità commerciale o immobiliare (art. 72 della legge notarile) giova ulteriormente richiamare lo studio del Consiglio nazionale del notariato n. 65/2006/C., il quale, in linea con gli approdi della giurisprudenza concludeva di legittimità riferite alle quietanze di surrogazione, chiarisce che «queste scritture autenticate, dato il loro oggetto e le formalità cui sono preordinate, debbano essere conservate a raccolta come gli atti pubblici, rispettando tutte le regole prescritte per queste modalità di conservazione». 6. Il sesto motivo denunzia “in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione delle seguenti norme di diritto, comportanti la nullità del procedimento e della sentenza: art. 24 Cost.; artt. 115 e 116 c.p.c.; artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.; 13 artt. 3, 24, 25, comma 2, 97 e 111 Cost.; art. 3, comma 2, legge n. 689/1981”. La Corte d’appello di Milano avrebbe dovuto assolvere il notaio da ogni incolpazione in base al principio del legittimo affidamento, in presenza di elemento positivi idonei ad ingenerare nell’autore la convinzione della liceità della propria condotta. A dimostrazione della sussistenza dei presupposti per l’operatività del principio del legittimo affidamento il notaio EN ha allegato le dichiarazioni rese dal dr. Mario Molinari, allora Sovrintendente dell’Archivio notarile, il dr. Mario Molinari, e confermate dal notaio NZ OZ di Lodi, entrambi sentiti a sommarie informazioni nell’ambito delle indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria di Milano;
ha inoltre chiesto l’escussione dello stesso Sovrintendente in ordine alle circostanze su cui si è formato e si è manifestato il suo convincimento in merito alla liceità del modus operandi in materia di quietanze di surroga. La Corte d’appello, nonostante tali specifiche deduzioni, non ha preso in considerazione le dichiarazioni del dott. Molinari, né ha ammesso la prova per testimoni, incorrendo così nei vizi censurati con il motivo. 7. Il settimo motivo denunzia “in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione delle seguenti norme di diritto: artt. 3, 25, comma 2, e 97 cost.; art. 1, commi 1 e 2, legge n. 689/1981. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. In relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. In via subordinata il notaio andava assolto dall’addebito disciplinare per obiettiva incertezza delle norme in materia di quietanze di surroga di mutuo fondiario. Prima delle sentenze della Suprema Corte 14 del febbraio 2021, l’interpretazione e la prassi applicativa in materia di quietanze, tanto dei notai italiani quanto degli Enti di vigilanza (Archivi notarili e Consigli notarili), erano assolutamente ondivaghe e non uniformi, come risultava dalle prove prodotte dal notaio sia in relazione alla messa a raccolta, sia in riferimento alla tassazione, che la Corte d’appello ha ingiustamente ritenuto irrilevanti. 7.1. Il sesto e il settimo motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati. In tema di responsabilità disciplinare dei notai, infatti, è necessario che l’illecito sia ascrivibile (almeno) a titolo di colpa all’autore del fatto, con la conseguenza che, anche per il notaio, l’errore sulla liceità del fatto deve ritenersi rilevante (e scriminante) solo se incolpevole, dovendosi desumere il necessario profilo di non colpevolezza da elementi positivi (quale un’assicurazione di liceità da parte della P.A. preposta, ovvero un provvedimento dell’autorità giudiziaria), sempre che l’agente non possa ovviarvi con l’uso dell’ordinaria diligenza (Cass. n. 6383/2001). Se quindi l’indagine sull’elemento oggettivo dell’illecito è focalizzata essenzialmente sull’accertamento della condotta inosservante, ne discende che, integrata e provata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore, ai sensi dell’art. 3, L. n. 689/1981, l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass. n. 19759/2015; Cass. n. 13610/2007; Cass. n. 9862/2006). L’errore di diritto può escludere la colpa solo se inevitabile, occorrendo la sussistenza di elementi positivi, estranei all’autore dell’infrazione, idonei ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta, sempre che il soggetto sanzionato abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva 15 (Cass. n. 33441/2019). In questo senso, come già chiarito da questa Corte (Cass. n. 4527/2021), la dottrina formatasi in occasione della novella del 2007 in tema di c.d. portabilità dei mutui ed in ordine alla necessità di indicare i parametri repertoriali aveva optato per le soluzioni contrarie a quelle adottate dal ricorrente e che l’opinione espressa in proposito dal Capo dell’Archivio notarile era inidonea a rassicurare i notai incolpati circa la bontà delle proprie tesi. In effetti, già la circ. n. 2007 9/T dell’Agenzia delle Entrate, diretta a dare risposta ai dubbi posti dal D.L. n. 7/2007, si era inequivocabilmente espressa in favore della soluzione accolta dalla Co.Re.Di., evidenziando che “ai fini dell’eseguibilità dell’annotazione e dell’applicazione delle disposizioni da ultimo citate, occorre verificare la compresenza di entrambi i citati requisiti: la quietanza rilasciata dal creditore originario e la stipulazione del contratto di mutuo con espressa indicazione della volontà di utilizzare le somme ricavate per l’estinzione di un precedente finanziamento”. In tale contesto nessun esimente poteva trarsi dal fatto che al ricorrente, sottoposto ad altre ispezioni dell’Archivio notarile, non fossero stati mossi analoghi rilievi: il principio dell’obbligatorietà dell’azione disciplinare esclude che l’inerzia dell’autorità investita del potere disciplinare possa far sorgere un legittimo affidamento nella liceità della condotta, ove la stessa contrasti con precetti imposti dalla legge, dal codice di comportamento o dalla contrattazione collettiva (così, in materia di lavoro subordinato, Cass. n. 8722/2017; n. 14245/2019). Conclusivamente, anche in ordine a tale aspetto, la decisione impugnata è esente dalle censure mosse dal ricorrente. La prova per testimoni, di cui il ricorrente lamenta la mancata ammissione, è palesemente priva di decisività. 16 8. L’ottavo motivo denunzia “in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (sub specie del travisamento della prova). in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 144, comma 1, legge n. 89/1913.” Con riguardo all’addebito di mancata messa a raccolta delle quietanze, in subordine alla richiesta di assoluzione, il notaio EN ha chiesto anche il riconoscimento degli effetti della circostanza attenuante tipica del c.d. ravvedimento operoso, documentando l’avvenuto caricamento di tutte le quietanze di surroga informatiche autenticate nel biennio 2016/2017 sulla piattaforma gestita dal Consiglio nazionale del notariato (Notartel), ai sensi dell’art. 62-bis legge n. 89/1913. La Corte d’appello ha disatteso la suddetta richiesta asserendo: a) che il notaio EN avrebbe fornito la prova dell’avvenuto caricamento sulla piattaforma gestita dal CNN, non di tutte le quietanze informatiche autenticate nel biennio 2016/2017, ma soltanto di «poche decine di atti»; b) che, in ogni caso, il suo ravvedimento operoso sarebbe tardivo rispetto alla contestazione disciplinare. Secondo il ricorrente la sentenza è errata sotto entrambi i profili, tenuto conto, da un lato, del reale contenuto dei documenti prodotti, che la Corte d’appello non avrebbe correttamente percepito, dall’altro, del principio di giurisprudenza in base al quale il comportamento integrante il ravvedimento operoso può essere tenuto anche dopo che la Co.Re.Di. abbia assunto la sua decisione. 17 8. Il motivo è infondato. Non ricorre, sulla base della documentazione prodotta, l’ipotesi della contraddizione fra l’informazione probatoria indotta dal documento e l’affermazione della Corte d’appello, nella parte in cui questa ha riconosciuto la “non completezza” della prova del preteso “ravvedimento”. In questo senso la censura finisce per introdurre inammissibilmente in questa sede un nuovo accertamento di merito. Si deve aggiungere che la più recente giurisprudenza ha precisato che l'attenuante non è compatibile con la sistematicità delle infrazioni, che denota un atteggiamento connotato da particolare negligenza ovvero di incapacità di attenersi alle norme (Cass. n. 8033/2015; n. 23947/2019). Merita di essere condiviso, quindi, il rilievo del Procuratore generale, laddove sottolinea che l’attenuante invocata sarebbe comunque incompatibile che la riconosciuta sistematicità delle infrazioni. Si ricorda infine che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la concessione delle attenuanti di cui all'art. 144 della legge notarile è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 1439/2023; n. 18578/2022; n. 2138/2020. 9. Il ricorso va dunque rigettato, con addebito di spese. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli 18 esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di cassazione il 18 dicembre 2025. Il giudice estensore Presidente EP ED EL NA