Cass. civ., sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 7105
CASS
Sentenza 25 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 72 della legge notarile

    La Corte d'appello ha confermato la decisione della Co.Re.Di. Lombardia, ritenendo il notaio responsabile della violazione dell'art. 72 della legge notarile. La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la quietanza è un atto necessario per la surrogazione e che il notaio ha l'obbligo di conservarla a raccolta.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 62, comma 2, della legge notarile

    La Corte d'appello ha confermato la decisione della Co.Re.Di. Lombardia, ritenendo il notaio responsabile della violazione dell'art. 62, comma 2, della legge notarile. La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità del notaio.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 62 della legge notarile

    La Corte d'appello ha confermato la decisione della Co.Re.Di. Lombardia, ritenendo il notaio responsabile della violazione dell'art. 62 della legge notarile. La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità del notaio.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 147, lett. a), legge notarile

    La Corte d'appello ha confermato la decisione della Co.Re.Di. Lombardia. La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità del notaio.

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La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, ha rigettato il ricorso proposto da un notaio avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la sua condanna disciplinare. Le contestazioni originarie riguardavano la mancata raccolta di n. 30.782 atti di quietanza di mutui estinti anticipatamente per surrogazione, la mancata annotazione a repertorio dei parametri per il calcolo dei contributi e delle tasse relative a tali atti, con conseguente omissione dei versamenti, e la mancata indicazione a repertorio del nome delle parti in n. 30.810 atti. La Commissione Amministrativa Distrettuale di Disciplina (Co.Re.Di.) Lombardia aveva inflitto al notaio due sanzioni pecuniarie per violazione degli artt. 72 e 62, comma 2, della legge notarile. Il notaio aveva sollevato, tra gli altri, motivi relativi alla presunta carenza di terzietà e imparzialità della Co.Re.Di. per la coincidenza territoriale dei suoi membri con l'ambito operativo del notaio incolpato, all'improcedibilità dell'azione disciplinare per il principio del ne bis in idem in relazione a precedenti sanzioni per comportamenti analoghi, alla tardività dell'azione disciplinare, alla non necessità della quietanza autenticata ai fini dell'annotazione ipotecaria di surroga, all'omessa motivazione su ulteriori rilievi giuridici, all'invocazione del principio del legittimo affidamento e dell'obiettiva incertezza normativa, e alla mancata concessione dell'attenuante del ravvedimento operoso.

La Suprema Corte ha dichiarato infondati tutti i motivi di ricorso. In merito alla presunta carenza di terzietà della Co.Re.Di., ha ribadito la consolidata giurisprudenza secondo cui la composizione dei collegi giudicanti, pur con la presenza di notai dello stesso distretto, non inficia la validità della decisione, essendo le garanzie di imparzialità assicurate dagli istituti della ricusazione e dell'astensione, e ha sottolineato la separazione delle funzioni tra Consiglio notarile e Co.Re.Di., quest'ultima presieduta da un magistrato. Riguardo al ne bis in idem, ha confermato che il cumulo giuridico di sanzioni si applica solo in caso di un'unica azione che violi più disposizioni, mentre in presenza di una pluralità di condotte lesive si applicano tante sanzioni quante sono le infrazioni, escludendo l'applicabilità analogica di regole penali. La Corte ha altresì confermato la natura ordinatoria dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare, rigettando l'eccezione di tardività, e ha ribadito la necessità della quietanza autenticata ai fini dell'annotazione ipotecaria di surroga, con conseguente obbligo del notaio di conservare l'atto a raccolta ai sensi dell'art. 72 della legge notarile. Sono stati ritenuti infondati anche i motivi relativi al legittimo affidamento e all'incertezza normativa, poiché l'errore sulla liceità della condotta è scusante solo se incolpevole e basato su elementi positivi estranei all'agente, non potendo l'inerzia di precedenti ispezioni far sorgere un affidamento in contrasto con precetti di legge. Infine, la Corte ha ritenuto inammissibile l'introduzione di un nuovo accertamento di merito riguardo al ravvedimento operoso e ha confermato l'incompatibilità di tale attenuante con la sistematicità delle infrazioni accertate, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali e del contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 7105
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7105
    Data del deposito : 25 marzo 2026

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