Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 941
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Vizi di notifica e difetto di motivazione

    La Corte ritiene che le doglianze attinenti all'omessa notifica degli atti prodromici non possano essere rivolte all'ente esattore, ma all'ente impositore, in quanto riguardano attività precedenti la fase di riscossione. Pertanto, dichiara la carenza di legittimazione passiva del resistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 941
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 941
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo