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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 941/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6468/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Cosenza - Via Xxiv Maggio Palazzo K2000 87022 Cetraro CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022713675000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022713675000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 03420240022713675000,
notificata in data 12 giugno 2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate -
SI ha chiesto pagamento della somma complessiva omnicomprensiva di interessi, sanzioni e diritti di notifica di € 1.428,57, relativa a TASSA
AUTOMOBILISTICA anni 2019 e 2021 e rispettivamente per l'anno imposta 2019 imposta € 468,42 , sanzione € 140,53, interessi €56,64
e altri oneri € 5,18 ; per l'anno 2021 imposta € 554,92 , sanzioni
€ 166,48, interessi € 30,52 diritti di notifica € 5,88.
Eccepisce nel merito il ricorrente che affinché la cartella di pagamento possa considerarsi esistente, è necessario che l'atto prodromico sia stato formato a norma di legge e opportunamente notificato.
La cartella in questione è atto susseguente all'accertamento n. 4150071 del
13/10/2021 presuntivamente notificato in data 09/05/2022 e di cui il ricorrente non ricorda di aver mai avuto notizia.Nondimeno eccepisce vizi in notifica e difetto di motivazione degli atti di cui all'odierno gravame. In relazione alle doglianze proposte dal contribuente parte resistente eccepisce che le stesse non attengono all'attività di riscossione e che quindi si configura la propria carenza di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte conviene su quanto sostenuto da ADER in merito alla non sussistenza dei vizi eccepiti afferenti la notifica e il contenuto delle cartelle che sono eleborate e notificate nel rispetto delle procedure e delle normativa vigenti.
In ordine invece alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso, si conviene su eccezione di carenza di legittimazione passiva di parte resistente , in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione. Nel caso di riscossione di somme a mezzo ruolo, infatti,
legittimato passivo nel giudizio di opposizione avverso alla cartella esattoriale emessa dall'ente di esazione, allorquando siano dedotti vizi antecedenti alla consegna del ruolo, cui appartiene la doglianza della mancata notificazione degli atti prodromici, è soltanto l'ente impositore, quale titolare del relativo credito e soggetto che ha materialmente compiuto l'attività di iscrizione a ruolo, e non il soggetto incaricato della riscossione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di 1 grado di Cosenza così dispone
- dichiara inammissibile il gravame per mancanza di legittimazione passiva della convenuta.
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in favore della parte resistente in € 200,00 ( duecento) per compensi , oltre accessori come per legge , con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6468/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Cosenza - Via Xxiv Maggio Palazzo K2000 87022 Cetraro CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022713675000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022713675000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 03420240022713675000,
notificata in data 12 giugno 2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate -
SI ha chiesto pagamento della somma complessiva omnicomprensiva di interessi, sanzioni e diritti di notifica di € 1.428,57, relativa a TASSA
AUTOMOBILISTICA anni 2019 e 2021 e rispettivamente per l'anno imposta 2019 imposta € 468,42 , sanzione € 140,53, interessi €56,64
e altri oneri € 5,18 ; per l'anno 2021 imposta € 554,92 , sanzioni
€ 166,48, interessi € 30,52 diritti di notifica € 5,88.
Eccepisce nel merito il ricorrente che affinché la cartella di pagamento possa considerarsi esistente, è necessario che l'atto prodromico sia stato formato a norma di legge e opportunamente notificato.
La cartella in questione è atto susseguente all'accertamento n. 4150071 del
13/10/2021 presuntivamente notificato in data 09/05/2022 e di cui il ricorrente non ricorda di aver mai avuto notizia.Nondimeno eccepisce vizi in notifica e difetto di motivazione degli atti di cui all'odierno gravame. In relazione alle doglianze proposte dal contribuente parte resistente eccepisce che le stesse non attengono all'attività di riscossione e che quindi si configura la propria carenza di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte conviene su quanto sostenuto da ADER in merito alla non sussistenza dei vizi eccepiti afferenti la notifica e il contenuto delle cartelle che sono eleborate e notificate nel rispetto delle procedure e delle normativa vigenti.
In ordine invece alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso, si conviene su eccezione di carenza di legittimazione passiva di parte resistente , in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione. Nel caso di riscossione di somme a mezzo ruolo, infatti,
legittimato passivo nel giudizio di opposizione avverso alla cartella esattoriale emessa dall'ente di esazione, allorquando siano dedotti vizi antecedenti alla consegna del ruolo, cui appartiene la doglianza della mancata notificazione degli atti prodromici, è soltanto l'ente impositore, quale titolare del relativo credito e soggetto che ha materialmente compiuto l'attività di iscrizione a ruolo, e non il soggetto incaricato della riscossione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di 1 grado di Cosenza così dispone
- dichiara inammissibile il gravame per mancanza di legittimazione passiva della convenuta.
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in favore della parte resistente in € 200,00 ( duecento) per compensi , oltre accessori come per legge , con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.