Sentenza 25 gennaio 2012
Massime • 1
In tema di procedimento di riesame, il calcolo del termine perentorio di cinque giorni entro il quale l'Autorità procedente deve trasmettere gli atti al Tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., segue la regola generale stabilita dall'art. 172, comma quarto, cod. proc. pen., per il quale "dies a quo non computatur" in termine, con la conseguenza che il giorno di presentazione della richiesta di riesame, che è quello iniziale, non si computa.
Commentario • 1
- 1. Il termine per la presentazione della richiesta di riesameDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 settembre 2022
Nel termine di cui all'art. 309, co. 5, c.p.p. non si computa il giorno di presentazione della richiesta di riesame Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione Il Tribunale per il riesame di Milano confermava integralmente una ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in relazione ai delitti di associazione per delinquere (in permanenza attuale) e concorso in truffa in erogazioni pubbliche. Avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato che, tra i motivi addotti, adduceva, per quello che rileva in questa sede, violazione di legge penale processuale, ex art. 606, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2012, n. 10505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10505 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACCHIA Alberto - Presidente - del 25/01/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 176
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - N. 44990/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON NN N. IL 08/05/1965;
avverso l'ordinanza n. 6788/2011 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 03/10/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. FODARONI Giuseppina che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Monaco Luigi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 3.10.2011, confermava la misura cautelare della custodia in carcere adottata, il 12.9.2011, dal Gip dello stesso Tribunale nei confronti di ON RO, indagato in ordine al reato di concorso in estorsione continuata aggravata dal D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Ricorre per Cassazione l'indagato a mezzo del suo difensore deducendo l'inefficacia della misura, per tardiva trasmissione degli atti al Tribunale del riesame da parte dell'Autorità procedente. Assume che il termine di cinque giorni opera dal giorno stesso della presentazione della richiesta di riesame.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il metodo di calcolo del decorrere del termine perentorio di cinque giorni entro il quale l'Autorità procedente deve trasmettere gli atti al Tribunale del riesame (art. 309 c.p.p., comma 5) segue la regola generale, fissata dall'art. 172 c.p.p., comma 4 secondo cui dies a quo non computatur in termine, trattandosi di ordinario termine processuale e non già di termine direttamente incidente sullo stato di custodia del soggetto. Non avendo il legislatore previsto, con riguardo alla fattispecie in argomento, alcuna eccezione alla regola generale dettata per il computo dei termini, consegue che il giorno di presentazione della richiesta di riesame, che è quello iniziale di decorrenza, non si computa ai fini del calcolo del termine anzidetto.(Cfr, Cass. N. 3600 del 1998 Rv. 211187, N. 1444 del 1999 Rv. 214691, N. 30207 del 2002 Rv. 222592 N. 12315 del 2007 Rv. 239411).
Nel caso in esame il termine di cui all'art. 309 c.p.p., comma 5 è stato rispettato.
La richiesta di riesame, infatti, fu presentata in data 20.9.2011 e gli atti necessari furono posti a disposizione del Tribunale del riesame il successivo 26 settembre poiché il 25 settembre cadeva in domenica.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2012