Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2012, n. 10505
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Sentenza 25 gennaio 2012

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In tema di procedimento di riesame, il calcolo del termine perentorio di cinque giorni entro il quale l'Autorità procedente deve trasmettere gli atti al Tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., segue la regola generale stabilita dall'art. 172, comma quarto, cod. proc. pen., per il quale "dies a quo non computatur" in termine, con la conseguenza che il giorno di presentazione della richiesta di riesame, che è quello iniziale, non si computa.

Commentario1

  • 1Il termine per la presentazione della richiesta di riesame
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 settembre 2022

    Nel termine di cui all'art. 309, co. 5, c.p.p. non si computa il giorno di presentazione della richiesta di riesame Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione Il Tribunale per il riesame di Milano confermava integralmente una ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in relazione ai delitti di associazione per delinquere (in permanenza attuale) e concorso in truffa in erogazioni pubbliche. Avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato che, tra i motivi addotti, adduceva, per quello che rileva in questa sede, violazione di legge penale processuale, ex art. 606, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2012, n. 10505
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10505
Data del deposito : 25 gennaio 2012

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