Sentenza 8 maggio 2001
Massime • 2
In tema di responsabilità disciplinare del notaio, l'interesse che rende incompatibile l'esercizio della funzione di interprete del sordomuto che sia parte dell'atto rogato (ex artt. 50 e 56 della legge notarile) non è ogni tipo di interesse (non importa, peraltro, se coincidente o confliggente con quello della parte), ma esclusivamente quello che possa legittimamente configurarsi come "interesse giuridico", attuale e diretto, in relazione all'oggetto del contratto (nell'affermare il suindicato principio di diritto, la S.C. ha così escluso la sussistenza di detto interesse - escludendo, conseguentemente, ogni profilo di responsabilità disciplinare a carico del notaio rogante - in fattispecie in cui interprete della parte sordomuta, che aveva alienato la sua quota di proprietà di un immobile, era risultato il fratello, che aveva a sua volta alienato, con lo stesso atto, la sua restante quota).
Anche in tema di responsabilità disciplinare dei notai deve ritenersi applicabile il principio (tipico di tutti i sistemi sanzionatori, quali quello penale - art. 42, ultimo comma cod. pen. - ed amministrativo - art. 3 Legge 689/1981 - ) secondo cui è necessario che l'illecito sia ascrivibile (almeno) a titolo di colpa all'autore del fatto, con la conseguenza che, anche per il notaio, l'errore sulla liceità del fatto deve ritenersi rilevante (e scriminante) qualora esso risulti incolpevole, dovendosi tuttavia desumere il necessario profilo di non colpevolezza dell'errore stesso da elementi positivi (quale un'assicurazione di liceità da parte della P.A. preposta, ovvero, come nella specie, un provvedimento dell'autorità giudiziaria) idonei ad indurre il professionista all'illecito contestato e non ovviabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2001, n. 6383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6383 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O I 9 E 2 1 Z . R / M A 4 N A / R - 6 N T 2 I S B . I L . R IN I NOMI6383/01 P G . L I P E L . C EPUBBLIC IT R A D S . I L A B E D A D D T I E S 1 T A N 3 I E N 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S R E . I S E N A E T Oggetto A SEZIONE TERZA CIVILE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Motario, Dott. Angelo GIULIANO SE Presidente - R.G.N. 17673/00 Dott. Giovanni Silvio Coco Cron.14238 Consigliere Dott. Francesco SABATINI Consigliere Rep. Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere - Ud. 02/03/01 Dott. Alberto TAL EVI Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QUARTI GIULIANA, elettivamente domi ciliata in ROMA VIA presso lo studio del Dott. GIUSEPPE ENRICO 28, LIMA difesa dall' avvocato CARLO BONOMI, giusta SIMILI, delega in atti;
- ricorrente
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CODAPPELLO BRESCIA;
intimato avverso la sentenza n. 489/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, Sez. Prima civile emessa il 3/5/2000, depositata il 06/07/00; 2001 udita la relazione della causa svolta nella camera di 432 -1- consiglio il 02/03/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostit uto Procuratore Generale Dott.MASSIMO FEDELI, confermate in in udieza dal P.M. dott. DOMENICO IANNELLI che ha chi esto;
si accolga il ricorso con le pronunce di legge. -2- Svolgimento del processo Bergamo, con sentenza del 12.1.2000,Il Tribunale di riteneva il notaio Giuliana Quarti responsabile dell'illecito disciplinare previsto dagli artt. 56, 57 e 50 1. not. N. 89/1913, perché nell'atto n. 10245 del 27.11.1997, aveva fatto intervenire, come interprete di un sordomuto, un soggetto non avente i requisiti per essere testimone, in quanto parte dell'atto stesso e comminava al notaio la sanzione di f. 100.000 di ammenda. Proponeva appello la Quarti, assumendo che non sussisteva un interesse dell'interprete, tal OT NO, in quanto questi aveva assistito nella qualità di interprete il fratello nella vendita a terzi della quota di esso su un immobile e poi nello stesso documento, ma con atto giuridicamente diverso, aveva venduto anche la sua quota;
che, quindi si trattava di due atti diversi;
che, in ogni caso, l'interprete era stato nominato dal Pretore di Breno, al quale pretore era statacome previsto dalla legge, rappresentata la situazione contrattuale da porre in essere. La corte di appello di Brescia, con sentenza depositata il 6.7.2000, rigettava l'appello. Riteneva la corte di appello che, a norma dell'art. 56, c. l'interprete da nominarsi nel caso in cui una3 1. not., parte dell'atto sia muta, deve avere i requisiti necessari 3 Q per essere testimone e che tra questi requisiti, a norma dell'art. 50 stessa legge, vi è quello di non essere interessato all'atto", senza alcuna distinzione tra interesse coincidente o interesse contrastante. Secondo la sentenza di appello nella fattispecie detto interesse sussisteva, avendo l'interprete la medesima posizione (di parte venditrice) del soggetto adiuvato. Riteneva, poi, la corte territoriale che ' ai fini dell'integrazione dell'infrazione disciplinare in questione era sufficiente la volontarietà dell'azione o dell'omissione costituenti la materialità dell'ipotesi contravvenzionale, indipendentemente dallo stato di buona fede e senza che potesse essere invocato, quale esimente l'errore di diritto, per cui di nessuna rilevanza era il fatto che l'interprete era stato nominato dall'autorità giudiziaria, come prevede la legge notarile, spettando sempre al notaio accertare in concreto se il designato interprete possa svolgere il suo compito. Avverso questa sentenza il notaio ha proposto ricorso per Cassazione. Motivi della decisione.
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 4 112 c.p.c. e la nullità della sentenza per omessa pronuncia, per non essere stato esaminato uno dei motivi di appello. Assume la ricorrente che la sentenza di appello non ha valutato, quanto oggetto di specifico motivo di impugnazione e che cioè l'interprete aveva venduto, con separato contratto, per quanto contenuto nello stesso documento, un bene diverso da quello venduto dal sordomuto e che tra l'interprete ed il sordomuto non vi era alcun legame contrattuale, per cui vi era completa autonomia tra l'atto stipulato dal sordomuto e quello stipulato in proprio dall'interprete.
2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in connessione con gli artt. 56, 57 e 50 1. n. 89/1913. Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata abbia esaminato solo la questione dell'indifferenza che l'interesse dell'interprete all'atto confliggente O coincidente, mentre con l'appello era stata prospettata la diversa questione che l'interesse dell'interprete, per essere preclusivo alla sua possibilità di esplicare la funzione, deve essere necessariamente un interesse diretto, non essendo sufficiente un interesse meramente indiretto o mediato. 5 3. I due motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Va, anzitutto, osservato che non sussiste la lamentata violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la corte di appello, avendo ritenuto che ogni forma di interesse precludesse al soggetto di svolgere le funzioni di interprete, in effetti ha ritenuto irrilevante se i due atti (quello stipulato dall'interprete e quello stipulato dal sordomuto) fossero autonomi o meno. Ciò è esatto. Infatti è evidente che l'interesse che preclude ad un soggetto la possibilità di essere interprete non si sostanzia nel solo fatto di essere parte dell'atto, nel qual caso l'interesse all'atto è in re ipsa, ben potendo l'interprete essere interessato all'atto, pur non essendone parte dello stesso. Proprio perché il requisito di mancanza di interesse dell'interprete è analogo alla mancanza di interesse del testimone, il solo fatto che il testimone non sia parte dell'atto, (non potendo contemporaneamente essere parte e teste), non esclude per ciò solo che egli non possa avere interesse all'atto stesso. Ne consegue che nella fattispecie accertare se l'atto di vendita effettuato dall'interprete fosse diverso ed autonomo 6 rispetto a quello effettuato dall'interprete non era esaustivo del problema dell'incompatibilità del OT NO ad esercitare le funzioni di interprete.
4. La corte di merito ha ritenuto che fosse altresì irrilevante che si trattasse di interesse coincidente ° confliggente dell'interprete. Anche ciò è esatto, ma egualmente non è risolutivo del problema. Secondo la dottrina dominante e la stessa giurisprudenza di questa Corte, che ha esaminato il problema con riferimento all'interesse del testimone a norma dell'art. 50 1. not., non ogni interesse nel testimone è rilevante per escludere che egli possa compiere la sua funzione, essendo rilevante, quale causa di incompatibilità solo un interesse giuridico, attuale e diretto, escludendosi in particolare modo che un interesse indiretto e non riflettente l'oggetto stesso della contrattazione possa rilevare ai fini della capacità a svolgere le funzioni di cui all'art. 50 1. not. (Cass. 30.1.1968, n. n. 296; Cass. 19.12.1963, n. 3192). incompatibileIn altri termini, l'interesse che rende l'esercizio della funzione dell'interprete, per il combinato disposto degli artt. 50 e 57 1. not. non è ogni tipo di interesse, ma esclusivamente quello che possa essere configurato come giuridico, attuale e diretto in relazione 7 all'oggetto del contratto ( o più in generale dell'atto) rogato dal notaio.
5. Poiché nella fattispecie trattavasi di due distinte vendite legate tra loro da un mero interesse economico, per quanto contenute nello stesso atto, ha errato la corte di appello nel ritenere sussistente la violazione delle norme in questione sotto il profilo che, in ogni caso, esisteva un coincidente con quello dellainteresse dell'interprete persona assistita (il muto, parte alienante), mentre avrebbe dovuto valutare se l'interprete aveva, appunto, un interesse attuale, diretto e giuridico all'atto nel quale prestava la sua attività.
6. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 3, 4, e 5, in connessione con gli artt. 56 e 57 1 n. 89/1913, con l'art. 65 c. 1, d.p.r. n. 12/1941 e con i principi che sanciscono la materia delle sanzioni amministrative. Assume la ricorrente che erroneamente la sentenza di appello ha ritenuto la sua responsabilità disciplinare pure in dell'elemento soggettivo, quanto meno colposo, maassenza sulla base della sola coscienza e volontarietà del fatto, poiché il solo fatto che l'interprete fosse stato nominato dal pretore non la esentava dall'accertare se in concreto esistevano cause di incompatibilità dell'interprete ad 8 espletare le sue funzioni. Infatti la violazione degli obblighi imposti dalla legge al notaio integra, di per sé, un comportamento colposo e quindi illecito, essendo del tutto irrilevante l'intenzionalità dell'inadempimento. Ritiene la ricorrente che anche per l'esistenza della responsabilità disciplinare occorre l'elemento soggettivo quanto meno colposo e che esso è escluso quando sussista l'errore sulla liceità del fatto, quando è incolpevole, perché determinato dal comportamento dell'Autorità (nella specie giudiziaria).
7. Il motivo è fondato e va accolto. in tema di responsabilità Infatti, valendo anche disciplinare dei notai la disposizione relativa a tutti i sistemi sanzionatori ( da quello penale, art. 42 ult. C. ' c.p. a quello amministrativo, art. 3 1. n. 689/1981) per cui è necessario che l'illecito sia ascrivibile almeno a colpa del notaio (Cass. N. 689/1999; Cass. N. 1370/1979; Cass. n. 2386/1974), l'errore sulla liceità del fatto è rilevante quando risulti incolpevole, dovendosi tuttavia ciò desumere da un elemento positivo (come ad esempio un'assicurazione di liceità da parte della p.a. preposta a tale attività), ovviabile idonea ad indurre un errore siffatto non dall'interessato con l'ordinaria diligenza. ९ 9 Nel caso in esame il notaio Quarti aveva chiesto al Pretore di Breno, ex art, 57 1. not., la nomina di un interprete per OT EN LO, in relazione alla stipula dell'atto pubblico di compravendita de quo, evidenziando la peculiare posizione del proposto OT NO, anch'esso venditore nel medesimo atto pubblico di altri diritti sull'immobile. Il pretore di Breno, con provvedimento del 27.11.1997 aveva nominato interprete OT NO L'affidamento nel provvedimento giudiziale da parte del notaio, in mancanza di altri elementi fattuali contrastanti da valutarsi dal giudice del rinvio, appare, anche a prescindere dalla contestata sussistenza dell'illecito, del tutto conforme a legge, non potendosi certo ipotizzare una sorta di sindacato del notaio sull'operato del pretore, peraltro al di fuori di ogni schema processuale, spettando al magistrato ex art. 57 1. not. l'esclusiva potestà sulla scelta dell'interprete. Pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Brescia, che si uniformerà ai suddetti principi di diritto. Nulla per le spese.
P.Q.M.
10 Accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, lì 2 marzo 2001. Il Presidente Il cons. est. Acctonio Segato CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì - 8 MAG. 2001 IL CANCELLIERE E DCASS E 6 N 8 R E Giovanni Giambattista 2 O 9 R I 1 A . P / Z E U N N N A I Z E T O S 4 I A R / - L R O 6 C 3 B P * T I S . . I R C L . L G S P . I E A D R . D B L E A A D T D A I I 1 S E 3 R N T 1 E E S . N T E I N A S A E M - 11